Cass. Sez. III n. 10710 del 11 marzo 2009 (Cc. 28 gen. 2009)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Girardi
Rifiuti. Confisca mezzo di trasporto
L\'articolo 321 comma secondo c.p.p. prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca. Si tratta di una figura specifica di sequestro preventivo che non presuppone alcuna prognosi di pericolosità della libera disponibilità della cosa,che è considerata di per sé obiettivamente pericolosa. Poiché il legislatore ha fatto riferimento ai casi in cui la confisca è consentita, senza ulteriore specificazione, il sequestro per garantire la confisca può essere disposto indipendentemente dalla natura obbligatoria o facoltativa della stessa, con la sola differenza che nell\'ipotesi di confisca facoltativa il giudice debba dare conto del potere discrezionale di cui si è avvalso.
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Girardi
Rifiuti. Confisca mezzo di trasporto
L\'articolo 321 comma secondo c.p.p. prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca. Si tratta di una figura specifica di sequestro preventivo che non presuppone alcuna prognosi di pericolosità della libera disponibilità della cosa,che è considerata di per sé obiettivamente pericolosa. Poiché il legislatore ha fatto riferimento ai casi in cui la confisca è consentita, senza ulteriore specificazione, il sequestro per garantire la confisca può essere disposto indipendentemente dalla natura obbligatoria o facoltativa della stessa, con la sola differenza che nell\'ipotesi di confisca facoltativa il giudice debba dare conto del potere discrezionale di cui si è avvalso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.P., nato a (OMISSIS);
avverso l\'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 22
settembre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. BUA Francesco, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l\'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 22 settembre del 2008, il tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avanzata nell\'interesse di G. P. avverso il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso il 26 giugno del 2008 dal giudice dell\'udienza preliminare presso il tribunale di Nola in danno del ricorrente perchè adibito, il 13 febbraio del 2008, al trasporto di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.
Ricorre per cassazione il G. denunciando:
la violazione dell\'art. 321 c.p.p., poichè aveva ottenuto l\'autorizzazione, sia pure dopo il trasporto in contestazione e, per tale ragione, non sussistevano le esigenze cautelari per l\'adozione del decreto di sequestro;
la violazione degli artt. 127, 324 e 310 c.p.p., in quanto il tribunale aveva celebrato l\'udienza camerale senza avere notificato all\'indagato l\'avviso di fissazione dell\'udienza.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perchè infondato.
Preliminare è l\'esame del secondo motivo.
Esso è infondato in quanto l\'avviso con l\'indicazione della data dell\'udienza è stato notificato all\'indagato mediante consegna alla propria sorella ritenuta dall\'ufficiale giudiziario capace e convivente.
D\'altra parte, come risulta dal verbale, che questo collegio può esaminare essendo stata dedotta una nullità processuale, all\'udienza era presente il difensore di fiducia il quale nulla ha eccepito.
Ugualmente infondato è il primo motivo La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell\'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge (cfr. Cass. n. 17439 del 2005).
L\'anzidetto principio non risulta esplicitamente contrastato dalla decisione n. 4100 del 2008 perchè nella fattispecie oggetto della decisione dianzi citata il sequestro non era stato disposto per garantire la confisca, ma unicamente per esigenze cautelari ossia per evitare la perpetrazione dell\'illecito.
In ogni caso va ribadito l\'orientamento espresso con la decisione n 17439 del 2005, in forza del quale il sequestro preventivo disposto per garantire la confisca nei casi in cui questa sia obbligatoria può essere revocato solo se viene a mancare il fumus delicti.
Invero l\'art. 321 c.p.p., comma 2, prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.
Si tratta di una figura specifica di sequestro preventivo che non presuppone alcuna prognosi di pericolosità della libera disponibilità della cosa, che è considerata di per sè obiettivamente pericolosa.
Poichè il legislatore ha fatto riferimento ai casi in cui la confisca è consentita, senza ulteriore specificazione, il sequestro per garantire la confisca può essere disposto indipendentemente dalla natura obbligatoria o facoltativa della stessa, con la sola differenza che nell\'ipotesi di confisca facoltativa il giudice debba dare conto del potere discrezionale di cui si è avvalso.
La riprova che il sequestro preventivo disposto per garantire la confisca configuri un\'ipotesi autonoma e specifica di sequestro disciplinata da regole proprie si desume dall\'art. 321 c.p.p., comma 3, il quale limita espressamente alle sole ipotesi di sequestro di cui al comma 1, la possibilità di revocare il provvedimento allorchè successivamente vengano meno le condizioni di applicazioni o esse erano mancanti ab origine.
Il principio enunciato nell\'art. 324 c.p.p., comma 7, in forza del quale il sequestro non può essere revocato nelle sole ipotesi di cui all\'art. 240 c.p., comma 2, ossia nelle sole ipotesi di sequestro del prezzo del reato o di cose intrinsecamente pericolose, non impone assolutamente di limitare il sequestro per garantire la confisca alle sole cose indicate nell\'art. 240 c.p., comma 2, o comunque di revocarlo quando oggetto del sequestro siano cose diverse da quelle di cui al comma 2 dell\'articolo dianzi citato.
La confisca obbligatoria ormai non è più limitata alle sole cose intrinsecamente pericolose di cui al comma 2 della norma dianzi citata, per le quali peraltro essa è obbligatoria anche a prescindere dalla condanna, ma è stata estesa da numerose leggi speciali anche ad ipotesi che in base all\'art. 240 c.p. la renderebbero facoltativa.
In tali situazioni la confisca, che può essere applicata solo in caso di condanna, viene utilizzata in funzione "generalpreventiva dissuasiva" con connotati repressivi propri delle pene accessorie e, pertanto, può prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa (cfr. ad esempio la confisca obbligatoria prevista dalla L. n 689 del 1981, art. 21, che prevede la confisca del veicolo o del natante posti in circolazione senza la copertura assicurativa; quella prevista dal D.P.R. n 43 del 1973, art. 301, in tema di contrabbando;
quella di cui al D.L. 8 giugno del 1992, n. 306, art. 12 sexies, il quale prevede, nei casi di condanna o di applicazione della pena concordata per alcuni reati gravi specificamente indicati, la confisca dei beni, del denaro e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza nonchè quella che riguarda proprio il caso in esame prevista dal D.Lgs. n 152 del 2006, art. 259, comma 2).
La norma da ultimo citata, invero, prevede la confisca obbligatoria del mezzo, non solo nell\'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, ma anche in quelle di trasporto illecito di cui all\'art. 256 e art. 258, comma 4.
Con tale norma il legislatore ha voluto rendere obbligatoria una confisca che in base alla disciplina generale sarebbe facoltativa, formulando una specifica presunzione di pericolosi che non richiede alcun giudizio prognostico da parte del giudice.
Nel caso in esame, come negli altri prima citati, la confisca si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione "generalpreventiva - dissuasiva" attribuitale dal legislatore.
Nella fattispecie il sequestro preventivo non e stato disposto solo per prevenire la perpetrazione di ulteriori reati ma anche e soprattutto, come risulta dal provvedimento impugnato, per garantire la confisca del mezzo, che è obbligatoria.
Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione permane fino a quando manca l\'autorizzazione.
Il successivo conseguimento dell\'autorizzazione determina la cessazione della permanenza, ma non esclude il reato commesso in precedenza e non fa venire meno la funzione dissuasiva che il legislatore in ipotesi del genere ha attribuito alla confisca.
Pertanto l\'automezzo adibito al trasporto illecito di rifiuti, sequestrato per garantire a sua confiscabilità, non può essere restituito all\'autore dell\'illecito anche se questi nelle more del giudizio abbia conseguito l\'autorizzazione al trasporto.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte, letto l\'art. 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.P., nato a (OMISSIS);
avverso l\'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 22
settembre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. BUA Francesco, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l\'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 22 settembre del 2008, il tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avanzata nell\'interesse di G. P. avverso il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso il 26 giugno del 2008 dal giudice dell\'udienza preliminare presso il tribunale di Nola in danno del ricorrente perchè adibito, il 13 febbraio del 2008, al trasporto di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.
Ricorre per cassazione il G. denunciando:
la violazione dell\'art. 321 c.p.p., poichè aveva ottenuto l\'autorizzazione, sia pure dopo il trasporto in contestazione e, per tale ragione, non sussistevano le esigenze cautelari per l\'adozione del decreto di sequestro;
la violazione degli artt. 127, 324 e 310 c.p.p., in quanto il tribunale aveva celebrato l\'udienza camerale senza avere notificato all\'indagato l\'avviso di fissazione dell\'udienza.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perchè infondato.
Preliminare è l\'esame del secondo motivo.
Esso è infondato in quanto l\'avviso con l\'indicazione della data dell\'udienza è stato notificato all\'indagato mediante consegna alla propria sorella ritenuta dall\'ufficiale giudiziario capace e convivente.
D\'altra parte, come risulta dal verbale, che questo collegio può esaminare essendo stata dedotta una nullità processuale, all\'udienza era presente il difensore di fiducia il quale nulla ha eccepito.
Ugualmente infondato è il primo motivo La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell\'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge (cfr. Cass. n. 17439 del 2005).
L\'anzidetto principio non risulta esplicitamente contrastato dalla decisione n. 4100 del 2008 perchè nella fattispecie oggetto della decisione dianzi citata il sequestro non era stato disposto per garantire la confisca, ma unicamente per esigenze cautelari ossia per evitare la perpetrazione dell\'illecito.
In ogni caso va ribadito l\'orientamento espresso con la decisione n 17439 del 2005, in forza del quale il sequestro preventivo disposto per garantire la confisca nei casi in cui questa sia obbligatoria può essere revocato solo se viene a mancare il fumus delicti.
Invero l\'art. 321 c.p.p., comma 2, prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.
Si tratta di una figura specifica di sequestro preventivo che non presuppone alcuna prognosi di pericolosità della libera disponibilità della cosa, che è considerata di per sè obiettivamente pericolosa.
Poichè il legislatore ha fatto riferimento ai casi in cui la confisca è consentita, senza ulteriore specificazione, il sequestro per garantire la confisca può essere disposto indipendentemente dalla natura obbligatoria o facoltativa della stessa, con la sola differenza che nell\'ipotesi di confisca facoltativa il giudice debba dare conto del potere discrezionale di cui si è avvalso.
La riprova che il sequestro preventivo disposto per garantire la confisca configuri un\'ipotesi autonoma e specifica di sequestro disciplinata da regole proprie si desume dall\'art. 321 c.p.p., comma 3, il quale limita espressamente alle sole ipotesi di sequestro di cui al comma 1, la possibilità di revocare il provvedimento allorchè successivamente vengano meno le condizioni di applicazioni o esse erano mancanti ab origine.
Il principio enunciato nell\'art. 324 c.p.p., comma 7, in forza del quale il sequestro non può essere revocato nelle sole ipotesi di cui all\'art. 240 c.p., comma 2, ossia nelle sole ipotesi di sequestro del prezzo del reato o di cose intrinsecamente pericolose, non impone assolutamente di limitare il sequestro per garantire la confisca alle sole cose indicate nell\'art. 240 c.p., comma 2, o comunque di revocarlo quando oggetto del sequestro siano cose diverse da quelle di cui al comma 2 dell\'articolo dianzi citato.
La confisca obbligatoria ormai non è più limitata alle sole cose intrinsecamente pericolose di cui al comma 2 della norma dianzi citata, per le quali peraltro essa è obbligatoria anche a prescindere dalla condanna, ma è stata estesa da numerose leggi speciali anche ad ipotesi che in base all\'art. 240 c.p. la renderebbero facoltativa.
In tali situazioni la confisca, che può essere applicata solo in caso di condanna, viene utilizzata in funzione "generalpreventiva dissuasiva" con connotati repressivi propri delle pene accessorie e, pertanto, può prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa (cfr. ad esempio la confisca obbligatoria prevista dalla L. n 689 del 1981, art. 21, che prevede la confisca del veicolo o del natante posti in circolazione senza la copertura assicurativa; quella prevista dal D.P.R. n 43 del 1973, art. 301, in tema di contrabbando;
quella di cui al D.L. 8 giugno del 1992, n. 306, art. 12 sexies, il quale prevede, nei casi di condanna o di applicazione della pena concordata per alcuni reati gravi specificamente indicati, la confisca dei beni, del denaro e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza nonchè quella che riguarda proprio il caso in esame prevista dal D.Lgs. n 152 del 2006, art. 259, comma 2).
La norma da ultimo citata, invero, prevede la confisca obbligatoria del mezzo, non solo nell\'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, ma anche in quelle di trasporto illecito di cui all\'art. 256 e art. 258, comma 4.
Con tale norma il legislatore ha voluto rendere obbligatoria una confisca che in base alla disciplina generale sarebbe facoltativa, formulando una specifica presunzione di pericolosi che non richiede alcun giudizio prognostico da parte del giudice.
Nel caso in esame, come negli altri prima citati, la confisca si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione "generalpreventiva - dissuasiva" attribuitale dal legislatore.
Nella fattispecie il sequestro preventivo non e stato disposto solo per prevenire la perpetrazione di ulteriori reati ma anche e soprattutto, come risulta dal provvedimento impugnato, per garantire la confisca del mezzo, che è obbligatoria.
Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione permane fino a quando manca l\'autorizzazione.
Il successivo conseguimento dell\'autorizzazione determina la cessazione della permanenza, ma non esclude il reato commesso in precedenza e non fa venire meno la funzione dissuasiva che il legislatore in ipotesi del genere ha attribuito alla confisca.
Pertanto l\'automezzo adibito al trasporto illecito di rifiuti, sequestrato per garantire a sua confiscabilità, non può essere restituito all\'autore dell\'illecito anche se questi nelle more del giudizio abbia conseguito l\'autorizzazione al trasporto.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte, letto l\'art. 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009