Corte di Giustizia Sez. II sent. 25 ottobre 2007
«Inadempimento di uno Stato – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Direttiva 80/68/CEE»
«Inadempimento di uno Stato – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Direttiva 80/68/CEE»
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
25 ottobre 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Direttiva 80/68/CEE»
Nella causa C‑248/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 giugno 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia dichiarare che:
– non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva»), nel sito della discarica di Ballymurtagh (contea di Wicklow) e
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva relativamente agli scarichi indiretti provenienti da fosse settiche,
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette disposizioni della direttiva.
Contesto normativo
2 Secondo l’art. 1, n. 1, della direttiva:
«La presente direttiva ha lo scopo di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze di cui agli elenchi I o II dell’allegato, denominate in appresso “sostanze degli elenchi I o II”, e di ridurre o eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze dell’inquinamento già in atto».
3 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva:
«Ai sensi della presente direttiva s’intendono per:
a) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo;
b) “scarico diretto”: l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
c) “scarico indiretto”: l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, dopo percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
d) “inquinamento”: lo scarico di sostanze o di energia effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nelle acque sotterranee, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico o ostacolare altri usi legittimi delle acque».
4 Ai sensi dell’art. 2 della direttiva questa non si applica:
«a) agli scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni isolate, non raccordate ad una rete di fognatura e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;
(…)».
5 A tenore dell’art. 3 della direttiva:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:
a) impedire l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell’elenco I, e
b) limitare l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell’elenco II al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze».
6 L’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:
«1. Per soddisfare all’obbligo di cui all’articolo 3, lettera a), gli Stati membri:
– vietano ogni scarico diretto di sostanze dell’elenco I;
– sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di tali sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri vietano l’operazione o rilasciano un’autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad impedire tale scarico;
– prendono tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell’elenco I, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo divers[e] dalle operazioni menzionate al secondo trattino. Essi ne informano la Commissione che, sulla base di tali informazioni, può presentare al Consiglio proposte di revisione della presente direttiva.
2. Tuttavia, qualora un’indagine preventiva riveli che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell’elenco I sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di tali sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
7 A tenore dell’art. 5 della direttiva:
«1. Per soddisfare all’obbligo di cui all’articolo 3, lettera b), gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva
– qualsiasi scarico diretto di sostanze dell’elenco II, in modo da limitare tali scarichi;
– le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di dette sostanze che possano comportare uno scarico indiretto.
In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un’autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l’inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.
2. Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell’elenco II, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo».
8 L’art. 7 della direttiva è così formulato:
«Le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell’eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell’ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata».
9 L’art. 8 della direttiva prevede:
«Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in particolare della loro qualità».
10 Secondo l’art. 9 della direttiva:
«Qualora uno scarico diretto sia autorizzato conformemente all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, o all’articolo 5, o qualora un’operazione di eliminazione delle acque usate, che abbia come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente all’articolo 5, l’autorizzazione deve stabilire in particolare:
– il luogo di scarico;
– la tecnica di scarico;
– le precauzioni indispensabili, tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli effluenti, delle caratteristiche dell’ambiente ricettore nonché delle captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situate in prossimità;
– la massima quantità ammissibile di una sostanza negli effluenti durante uno o più periodi determinati e adeguati requisiti per quanto riguarda la concentrazione di tali sostanze;
– i dispositivi che permettono il controllo degli scarichi nelle acque sotterranee;
– se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità».
11 L’art. 10 della direttiva è così formulato:
«Qualora un’operazione di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione, che possa comportare uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente agli articoli 4 o 5, l’autorizzazione deve stabilire in particolare:
– il luogo in cui avviene tale operazione;
– i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati;
– le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nelle materie da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell’ambiente ricettore nonché delle vicinanze di captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale;
– la quantità massima ammissibile in uno o più periodi determinati delle materie contenenti sostanze dell’elenco I o II e, possibilmente, delle stesse sostanze, da eliminare o mettere in deposito, nonché le condizioni appropriate relative alla concentrazione di queste sostanze;
– nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, le precauzioni tecniche da attuare per evitare qualsiasi scarico di sostanze dell’elenco I nelle acque sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze dell’elenco II;
– se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità».
12 Secondo l’art. 12 della direttiva:
«1. Qualora il richiedente di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le condizioni che gli sarebbero imposte, ovvero qualora l’autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l’autorizzazione è rifiutata.
2. Qualora le condizioni prescritte da un’autorizzazione non siano osservate, l’autorità competente dello Stato membro interessato adotta i provvedimenti atti a far sì [che] le condizioni stesse vengano soddisfatte; se necessario, essa revoca l’autorizzazione».
13 Ai sensi dell’art. 13 della direttiva:
«Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull’osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee».
La fase precontenziosa del procedimento
14 Nel corso del 1999 la Commissione riceveva una denuncia avente ad oggetto l’antica miniera di Ballymurtagh, ristrutturata come discarica municipale dal Consiglio della contea di Wicklow.
15 Nel corso del 2000 la Commissione riceveva un’altra denuncia avente ad oggetto scarichi non autorizzati nelle acque sotterranee provenienti dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge (New Ross), nella contea di Wexford, la cui attività si era iniziata nel corso del 1995. In occasione dell’istruttoria di tale denuncia, la Commissione prendeva conoscenza di problemi più ampi in relazione con gli scarichi provenienti da fosse settiche, aventi ad oggetto le condizioni di applicazione della direttiva nelle campagne irlandesi per quanto riguarda edifici ad uso commerciale o non residenziale e alloggi non isolati situati in vari agglomerati.
16 La Commissione ha, del resto, avuto conoscenza di una relazione relativa a problemi di eutrofizzazione nei laghi di Killarney, nella contea di Kerry, secondo cui gli impianti collegati con fosse settiche figuravano tra le cause del grave degrado subito da tali acque e che sottolineava che le fosse settiche erano sovente inidonee e mal tenute.
17 Ai fini dell’istruzione della seconda denuncia, l’8 maggio 2001, la Commissione indirizzava all’Irlanda una lettera nella quale menzionava la succitata relazione.
18 Non essendo soddisfatta dalle risposte fornite nell’ambito dell’istruzione della prima denuncia, e tenuto conto dell’assenza di risposte per quanto riguarda la seconda denuncia, la Commissione ha indirizzato all’Irlanda, il 23 ottobre 2001, una lettera di diffida in cui le comunicava i suoi dubbi circa le condizioni nelle quali tale Stato membro applicava varie disposizioni della direttiva e lo invitava a trasmetterle le sue osservazioni a tal riguardo.
19 In assenza di risposta alla detta lettera, la Commissione, il 17 dicembre 2002, indirizzava a tale Stato membro un parere motivato con il quale lo invitava a adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro un termine di due mesi a partire dal suo ricevimento.
20 Con lettera 9 settembre 2003, le autorità irlandesi trasmettevano una risposta al detto parere, in cui fornivano informazioni circa le misure adottate e affermavano di rispettare la direttiva. La Commissione, ritenendo insoddisfacente la posizione assunta dall’Irlanda, ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
21 Si deve subito sottolineare che la Commissione, nelle sue memorie, ha esplicitamente riconosciuto che l’Irlanda ha adottato la normativa necessaria per trasporre la direttiva nel diritto interno.
Sulle censure relative alla discarica municipale di Ballymurtagh
22 Nel ricorso la Commissione censura l’Irlanda per non aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 della direttiva per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh.
23 La Commissione censura in primo luogo tale Stato membro per non aver concesso alcuna autorizzazione ufficiale prima dell’entrata in funzione di tale discarica, quando invece una siffatta autorizzazione deve essere chiesta e concessa prima dell’inizio delle attività in un nuovo impianto, affinché tali attività possano essere assoggettate a condizioni adeguate ai sensi dell’art. 9 della direttiva. In secondo luogo, la Commissione considera che non sono state adottate le precauzioni tecniche richieste onde evitare che vengano scaricate sostanze rientranti negli elenchi I e II. In terzo luogo, sostiene che l’autorizzazione in materia di rifiuti concessa dall’Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell’ambiente; in prosieguo: l’«EPA») il 3 aprile 2001 per lo sfruttamento della detta discarica non è conforme alle disposizioni della direttiva a causa dell’irregolarità sia di tale autorizzazione sia dell’indagine preliminare.
24 Si deve rilevare che la Commissione, in sede di replica, ha abbandonato le censure che deducono l’assenza di autorizzazione ufficiale della discarica prima della sua entrata in funzione e l’inosservanza dell’art. 9 della direttiva.
Per quanto riguarda la censura relativa all’inosservanza della direttiva in ragione dello scarico di sostanze rientranti negli elenchi I e II
– Argomenti delle parti
25 La Commissione sostiene che l’Irlanda non ha osservato l’obbligo di adottare tutte le «precauzioni tecniche» ai sensi dell’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva consentendo la creazione e lo sfruttamento della discarica municipale di Ballymurtagh pur essendo a conoscenza del fatto che sostanze rientranti nell’elenco I, per esempio il cadmio, e nell’elenco II, come certi metalli pesanti nonché il fosforo, sarebbe inevitabilmente defluiti nel fiume Avoca in assenza di qualsiasi membrana protettrice sotto la detta discarica.
26 La Commissione sostiene che gli scarichi di siffatte sostanze sono soggetti a condizioni che non ricorrevano per quanto riguarda il sito di cui trattasi. Tra queste figurano in particolare le condizioni sancite all’art. 4, n. 2, della direttiva, dalle quali risulta che lo scarico deve avvenire esclusivamente nelle acque sotterranee e che le sostanze rientranti nell’elenco I presenti nelle dette acque non devono poter raggiungere altri sistemi idrici.
27 Orbene, secondo la Commissione, le acque sotterranee che scorrono sotto il sito di Ballymurtagh, da un lato, e il fiume Avoca, dall’altro, non possono essere considerate facenti parte del medesimo sistema idrico.
28 Ad ogni modo, secondo la Commissione, anche se le dette acque sotterranee, che sfociano nell’Avoca, dovessero essere considerate facenti parte, assieme allo stesso, di un medesimo sistema idrico, tale fiume non potrebbe essere considerato come costantemente inadatto ad altri usi. Infatti, la dichiarazione di impatto ambientale relativa alla discarica municipale di Ballymurtagh (Environmental Impact Statement on Ballymurtagh Landfill; in prosieguo: la «dichiarazione di impatto ambientale»), presentata in applicazione della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti, precisa che «l’Avoca, che scorre in prossimità delle miniere e della discarica, è un fiume ciottoloso a deflusso rapido e può essere considerato come un ottimo habitat per i salmonidi».
29 La Commissione sostiene inoltre che il Consiglio della contea di Wicklow non poteva ignorare che, in mancanza di barriera protettrice, il liquido residuo proveniente dalla percolazione dell’acqua attraverso i rifiuti (in prosieguo: il «percolato») avrebbe raggiunto l’Avoca, posto che lo studio idrogeologico realizzato nel 1987 (Cullen K.T., Ballymurtagh Open Pit: Report on the Hydrogeological Survey of a Proposed Waste Disposal Site, del 10 marzo 1987; in prosieguo: lo «studio idrogeologico»), prima della messa in funzione della discarica, presentava a tal riguardo un’opzione tra, da un lato, la diluizione e la dispersione del percolato e, dall’altro, l’impermeabilizzazione della base dei pozzi. Orbene, il Consiglio della contea di Wicklow ha optato per la diluizione e la dispersione del percolato, il che poteva soltanto comportare l’inquinamento di un altro sistema idrico.
30 L’Irlanda sostiene che, secondo la formulazione stessa dell’art. 4, n. 2, della direttiva, lo scarico di sostanze rientranti nell’elenco I può essere autorizzato a talune condizioni.
31 Questo Stato membro trae argomento dalle conclusioni dello studio idrogeologico, secondo il quale «la natura altamente contaminata sia delle acque sotterranee che scorrono sotto la miniera sia del fiume Avoca consente di prendere seriamente in considerazione tale parte dell’opzione, “la diluizione e la dispersione”, poiché il solo effetto sulla qualità delle acque che scorrono sotto la miniera o delle acque del fiume Avoca sarebbe una decolorazione in funzione della natura e della composizione dei percolati».
32 Secondo l’Irlanda, le acque sotterranee situate all’interno e nella parte bassa del declivio delle antiche zone di mineralizzazione sono gravemente contaminate in ragione dell’attività mineraria che era stata in precedenza svolta e sono inidonee agli usi domestici ed agricoli. Fa presente che, comunque, secondo la più recente relazione dell’EPA sulla qualità delle acque, il caso più serio di inquinamento da parte dei metalli è quello del fiume Avoca, che soffre di una grave contaminazione da rame, zinco e, in misura minore, piombo.
33 Del resto, secondo tale Stato membro, il sistema idrico è costituito dalle acque provenienti dai ruscelli di superficie nonché dalle acque sotterranee e nella specie non potrebbero esservi due sistemi separati, tra loro non collegati.
– Giudizio della Corte
34 Si deve da un lato ricordare che, in virtù dell’art. 3, lett. a) della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per impedire l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell’elenco I.
35 Per soddisfare tale obbligo, gli Stati membri debbono, secondo l’art. 4, n. 1, della direttiva, da un lato, vietare ogni scarico diretto di tali sostanze e, dall’altro, sottoporre ad un’indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di tali sostanze, che possano comportare uno scarico indiretto, al fine vuoi di vietare tale operazione, vuoi di rilasciare un’autorizzazione, a condizione che siano rispettate tutte le precauzioni tecniche atte a impedire tale scarico.
36 Dall’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva risulta inoltre che gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di sostanze rientranti nell’elenco I se da un’indagine preventiva risulta che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare agli usi domestici o agricoli e a condizione che la presenza delle dette sostanze non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.
37 Del resto, ai sensi del secondo comma di questa stessa disposizione, una tale autorizzazione può essere rilasciata solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
38 D’altro lato, a norma dell’art. 3, lett. b), della direttiva, gli Stati membri debbono limitare l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell’elenco II al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze.
39 Per soddisfare tale obbligo, gli Stati membri debbono, a norma dell’art. 5, n. 1, primo comma, della detta direttiva, sottoporre ad indagine preventiva qualsiasi scarico diretto di sostanze rientranti in tale elenco in modo da limitare tali rischi, nonché le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di dette sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. Ai sensi dell’art. 5, n. 1, secondo comma, in base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un’autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettano di evitare l’inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.
40 Si deve in primo luogo sottolineare che l’Irlanda riconosce che le acque sotterranee nelle quali confluiscono gli scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’elenco I possono defluire nel fiume Avoca, ove la presenza di alcune di esse produce, del resto, una decolorazione delle acque.
41 Dal momento che il sistema idrico cui appartiene il fiume Avoca, la cui sorgente è stato accertato che non si trova nelle acque sotterranee che scorrono sotto il sito di Ballymurtagh, è, di fatto, raggiunto dai detti scarichi, non è soddisfatta la condizione posta all’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva poiché tali scarichi non restano esclusivamente relegati nelle acque sotterranee. Le conclusioni cui sono pervenuti vari studi che attestano l’inquinamento di antica data del detto fiume non hanno influenza circa la valutazione dell’osservanza di quest’ultima condizione.
42 Pertanto, operando per la discarica municipale di Ballymurtagh la scelta del sistema basato sulla diluizione e la dispersione del percolato, mentre, secondo lo studio idrogeologico, esisteva un’altra soluzione, volta a rendere impermeabile la base del pozzo, che avrebbe consentito di non aggravare il livello di inquinamento del fiume Avoca, il che non è contestato dall’Irlanda, e rendendo così possibile che sostanze rientranti nell’elenco I raggiungano un sistema idrico distinto dalle acque sotterranee che scorrono sotto il sito della discarica, tale Stato membro non si è conformato all’obbligo di adottare tutte le precauzioni tecniche prescritte dall’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva.
43 In secondo luogo, nei limiti in cui l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze rientranti nell’elenco II, in particolare di metalli pesanti e di fosforo, è inerente alla scelta tecnica operata dall’Irlanda, tale scelta non rispetta l’obbligo, risultante dall’art. 3, lett. b), della direttiva, di limitare l’immissione di tali sostanze nelle acque di cui trattasi al fine di evitarne l’inquinamento, non essendo state adottate tutte le precauzioni tecniche che consentano di conseguire tale obiettivo.
44 Di conseguenza non sono state neanche rispettate le condizioni di cui all’art. 5 della direttiva che, come è stato indicato al punto 39 della presente sentenza, sono soltanto intese a soddisfare l’obbligo di cui all’art. 3, lett. b), della direttiva.
45 Come risulta da quanto precede, si deve constatare che l’Irlanda non ha rispettato, per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh, le condizioni di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva per quanto riguarda gli scarichi di sostanze rientranti negli elenchi I e II.
Sulla censura che deduce l’inosservanza della direttiva a causa del rilascio di un’autorizzazione irregolare
– Argomenti delle parti
46 La Commissione sostiene che l’autorizzazione in materia di rifiuti concessi dall’EPA il 3 aprile 2001 non è conforme agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva.
47 Secondo la Commissione, le condizioni relative all’indagine preliminare alla concessione dell’autorizzazione non sono state rispettate. A tal riguardo, sostiene che dalla formulazione stessa di tale autorizzazione, a tenore della quale «entro il termine di sei mesi a partire dalla data di concessione della presente autorizzazione, il titolare presenta una proposta al fine di esaminare la fattibilità di un controllo degli scarichi nelle acque sotterranee e delle loro incidenze sull’Avoca», risulta che sono stati violati gli artt. 4 e 5 della direttiva, in quanto l’indagine relativa all’impatto sulle acque sotterranee e l’eventuale adozione di precauzioni tecniche non hanno preceduto il rilascio di tale autorizzazione.
48 La Commissione aggiunge che, anche ammesso che lo studio idrogeologico abbia potuto valere come «indagine preventiva» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva, tale indagine sarebbe stata comunque insufficiente in quanto, in particolare, non è accertato che essa abbia implicato la raccolta di informazioni complete circa le sostanze rientranti negli elenchi I e II e in quanto non contiene alcun espresso riferimento all’art. 4 della direttiva.
49 Per di più, secondo la Commissione, le lacune del detto studio non sono compensate dalla dichiarazione di impatto ambientale.
50 Secondo l’Irlanda, le condizioni poste dalla direttiva relativamente all’indagine preventiva sono state rispettate, in quanto sono stati effettuati l’inchiesta idrogeologica e lo studio di impatto ambientale.
51 Tale Stato membro aggiunge che l’EPA, prima di rilasciare l’autorizzazione in materia di rifiuti il 3 aprile 2001, ha preso in considerazione le conclusioni di più studi sulle acque sotterranee e indagini idrogeologiche, tra le quali lo studio geologico e idrogeologico sulla discarica municipale di Ballymurtagh (Co. Wicklow B.J. Murphy & Associates, Geological and Hydrogeological Study of the Ballymurtagh Landfill near Avoca, 1997).
– Giudizio della Corte
52 Come constatato ai punti 42 e 43 della presente sentenza, operando, per la discarica municipale di Ballymurtagh, la scelta del sistema basato sulla diluizione e la dispersione del percolato, l’Irlanda non ha adottato tutte le precauzioni tecniche richieste, da un lato, dall’art. 4 della direttiva, per quanto riguarda le sostanze rientranti nell’elenco I, e, dall’altro, dal suo art. 5, per quanto riguarda le sostanze rientranti nell’elenco II. Pertanto, tale Stato membro non poteva validamente rilasciare un’autorizzazione ai sensi di questi stessi articoli, poiché il rilascio di una siffatta autorizzazione è infatti condizionato dall’adozione delle precauzioni tecniche da essi richieste, il che fa qui difetto.
53 Si deve inoltre rilevare che l’ambiente ricettore degli scarichi costituisce l’oggetto delle indagini preventive di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva. Alla luce di questo specifico oggetto, l’art. 7 della direttiva prevede che le dette indagini abbiano pure un obiettivo specifico, e cioè lo studio delle condizioni idrogeologiche della zona interessata, dell’eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, nonché dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte degli scarichi, e questo al fine di accertare se, dal punto di vista ambientale, gli scarichi in tali acque costituiscono una soluzione adeguata. Il detto art. 7 subordina così il rilascio delle autorizzazioni a condizioni precise e dettagliate che vanno considerate imprescindibili per il conseguimento dello scopo della direttiva (v., in questo senso, sentenza 28 febbraio 1991, causa C‑360/87, Commissione/Italia, Racc. pag. I-791, punto 23).
54 Al fine di soddisfare pienamente l’obiettivo così perseguito dal legislatore comunitario, l’indagine preventiva, che condiziona la concessione dell’autorizzazione, deve consentire una visione completa e dettagliata dello stato dell’ambiente ricettore degli scarichi, senza che si renda peraltro necessario che essa faccia espressamente riferimento alla direttiva.
55 Orbene, nella specie è pacifico che gli inquinanti di cui lo studio idrogeologico dichiarava possibile la presenza nel percolato della discarica municipale di Ballymurtagh non hanno costituito oggetto di una raccolta di informazioni complete. Pertanto, l’indagine idrogeologica non censisce esaurientemente tutti i rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee collegate con gli scarichi di sostanze rientranti negli elenchi I e II.
56 Inoltre, dalla menzione figurante nell’autorizzazione in materia di rifiuti rilasciata dall’EPA il 3 aprile 2001, ricordata al punto 47 della presente sentenza, risulta che l’impatto ambientale della discarica sulle acque sotterranee e sulle acque di superficie non è stato oggetto di piena valutazione prima della concessione dell’autorizzazione, contrariamente alle condizioni derivanti dall’art. 7 della direttiva.
57 Infine, la detta autorizzazione dell’EPA non risponde neppure alle condizioni sancite dall’art. 10 della direttiva.
58 Di conseguenza, la censura che deduce la violazione degli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva a causa del rilascio di un’autorizzazione irregolare per quanto riguarda la discarica municipale di Ballymurtagh è fondata.
59 Da tutto quanto precede consegue che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva.
Sulla censura relativa agli scarichi indiretti, nelle acque sotterranee, di sostanze rientranti nell’elenco II e provenienti da fosse settiche
60 Secondo la Commissione, l’Irlanda non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al fine di proteggere le acque sotterranee, nell’insieme delle sue campagne, dagli scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’elenco II e provenienti da fosse settiche, cioè dai sistemi di trattamento delle acque mediante smaltimento attraverso il suolo delle acque utilizzate per usi domestici.
61 Gli impianti che dipendono da fosse settiche non sarebbero sistematicamente soggetti ad adeguati procedimenti di indagine preventiva e di autorizzazione, mentre gli effluenti delle fosse settiche contengono notevoli quantità di fosforo e di ammoniaca, il che costituirebbe un inadempimento degli obblighi derivanti dall’art. 5 della direttiva, e quindi dalle disposizioni connesse, e cioè gli artt. 7, 8, 10 e 13 di questa.
62 La Commissione, a sostegno di tale censura, deduce a titolo di prova i seguenti elementi:
– l’interpretazione restrittiva che l’Irlanda dà dell’art. 5, n. 1, della direttiva e il fatto che essa non abbia adottato le misure appropriate per fare in modo che la detta disposizione riceva una corretta interpretazione;
– l’assenza di intervento da parte dell’Irlanda per più anni per quanto riguarda gli scarichi non autorizzati provenienti da uno stabilimento alberghiero nella contea di Wexford;
– l’inosservanza da parte dell’Irlanda delle condizioni poste dalla direttiva circa le fosse settiche nella regione dei laghi di Killarney, e
– le relazioni ufficiali sull’inquinamento delle acque e le infrazioni alla direttiva 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11).
63 In limine va ricordato che la Commissione non intende, nell’ambito di questa parte del ricorso, far constatare l’inadempimento da parte dell’Irlanda dei suoi obblighi ai sensi della direttiva con riferimento a situazioni di fatto specifiche, ma intende denunciare un inadempimento che deriverebbe dall’esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con il diritto comunitario, e che è illustrata da taluni esempi.
64 Si deve a questo proposito in primo luogo ricordare che la Commissione può chiedere che la Corte constati inadempimenti di disposizioni di una direttiva derivanti dall’adozione di una prassi generalizzata in contrasto con queste ultime che sia stata adottata dalle autorità di uno Stato membro e, a tal fine, illustrare tale prassi facendo riferimento a situazioni specifiche (v., in questo senso, sentenza 26 aprile 2005, causa C‑494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑3331, punto 27).
65 In particolare, la Corte ha dichiarato che, se è vero che un comportamento di uno Stato consistente in una prassi amministrativa in contrasto con gli obblighi del diritto comunitario può essere idoneo a costituire un inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, occorre che tale prassi amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalità (v., segnatamente, sentenze 27 aprile 2006, causa C‑441/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punto 50, e 14 giugno 2007, causa C‑342/05, Commissione/Finlandia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).
66 In secondo luogo, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, incombe alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Essa deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., in questo senso, tra le altre, citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Germania, punto 48).
67 Tuttavia, a norma dell’art. 10 CE, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato CE nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato (v., tra le altre, citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
68 In una simile prospettiva, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione della direttiva, la Commissione dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato (v. sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 43).
69 Da ciò consegue, in particolare, che, quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti da cui risulti che le autorità di uno Stato membro hanno sviluppato una prassi reiterata e persistente contraria alle disposizioni di una direttiva, spetta a tale Stato membro contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti nonché le conseguenze che ne derivano (v. sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 47).
70 Occorre pertanto procedere all’esame della presente censura sollevata dalla Commissione alla luce di tali principi.
71 Si deve infine rilevare che, nei limiti in cui le censure qui esposte non hanno ad oggetto il contenuto di disposizioni nazionali, risultano inconferenti ai fini dell’esame della loro fondatezza gli argomenti dedotti dall’Irlanda circa l’efficacia della normativa nazionale di trasposizione della direttiva e il carattere complementare rispetto ad essa che la legislazione nazionale sulla pianificazione del territorio riveste.
Sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva fornita dall’Irlanda
– Argomenti delle parti
72 La Commissione sostiene che l’Irlanda fornisce un’interpretazione restrittiva dell’art. 5, n. 1, della direttiva, che porta a non dare attuazione al regime di autorizzazione istituito da tale articolo per quanto riguarda gli scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’elenco II e provenienti da fosse settiche sull’insieme del territorio irlandese, in contrasto con i requisiti posti dalla direttiva.
73 La Commissione aggiunge che una siffatta analisi è stata applicata nella contea di Wexford per quanto riguarda, tra l’altro, lo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge.
74 La Commissione rileva, inoltre, che il numero di autorizzazioni di scarichi di effluenti nelle acque sotterranee è molto ridotto nell’insieme delle contea rispetto alle circostanze nelle quali la direttiva va applicata, il che starebbe a dimostrare la cattiva interpretazione di quest’ultima.
75 L’Irlanda replica che, dopo la scadenza del termine di risposta al parere motivato emesso dalla Commissione, è ritornata sull’interpretazione che aveva fornito della disposizione controversa.
76 Aggiunge che, da parte loro, le autorità locali incaricate dell’attuazione della normativa nazionale che traspone la direttiva hanno sempre proceduto, nella loro prassi, ad un’interpretazione conforme alla finalità dell’art. 5, n. 1, della direttiva.
– Giudizio della Corte
77 Come è stato indicato al punto 39 della presente sentenza e come risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa dell’art. 5, n. 1, della direttiva, gli Stati membri debbono in linea di principio istituire, per tutte le sostanze rientranti nell’elenco II, comprese pertanto quelle provenienti dalle fosse settiche, procedimenti di indagine preventiva e di autorizzazione per tutte le operazioni di eliminazioni o di deposito ai fini dell’eliminazione di tali sostanze idonee a produrre uno scarico indiretto.
78 L’Irlanda riconosce ormai la necessità di dare attuazione alla direttiva accogliendo tale interpretazione dell’art. 5, n. 1, la sola conforme alle esigenze comunitarie.
79 Si deve tuttavia accertare se l’interpretazione indebitamente restrittiva di questa disposizione inizialmente sostenuta dall’Irlanda sia stata concretamente attuata mediante una prassi effettiva, esaminando a tal fine gli altri elementi di prova prodotti dalla Commissione intesi a dimostrare la detta interpretazione e che si ricollegano alla stessa censurata prassi amministrativa.
Sull’eliminazione delle acque reflue provenienti dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge
– Argomenti delle parti
80 Secondo la Commissione, l’eliminazione delle acque reflue provenienti dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, situato nella contea di Wexford, ha comportato, per più anni, lo scarico di sostanze rientranti nell’elenco II che ha contaminato, tramite un canale di scarico, talune zone attigue, e in particolare un corso d’acqua.
81 Tra il 1995 e il 2001, tale stabilimento, che secondo la Commissione può accogliere fino a 200 persone, era attrezzato con una fossa settica di 250 galloni, in violazione della clausola della licenza edilizia la quale imponeva l’installazione di una fossa settica supplementare. Nel mese di gennaio del 1999 veniva installata una nuova stazione di depurazione, senza tuttavia che si procedesse all’indagine preventiva di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva e senza che fosse rilasciata l’autorizzazione di scarico delle acque reflue richiesta da tale disposizione. Solo nel mese di novembre del 2001 veniva concessa un’autorizzazione definitiva di scarico delle acque reflue.
82 Pur contestando la capacità di accoglienza dello stabilimento alberghiero di Creacon Lodge indicata dalla Commissione, l’Irlanda precisa che quattro domande di licenza edilizia sono state istruite tra il 1994 e il 2000 e che condizioni e controlli importanti sono stati imposti in materia di trattamento e di smaltimento degli effluenti provenienti dagli edifici di tale stabilimento. Essa aggiunge che nel 1996 è stata messa in funzione una fossa settica della capacità di 2 000 galloni.
83 L’Irlanda precisa che, a seguito della concessione dell’autorizzazione definitiva di scarico del 30 novembre 2001 da parte del Board Pleana, autorità indipendente incaricata di esaminare i ricorsi in materia di licenze edilizie, che prescriveva l’installazione di un impianto di trattamento degli effluenti, il Consiglio della contea di Wexford come pure l’EPA hanno effettuato controlli che comprendevano lo studio di campioni di effluenti provenienti dal sistema di trattamento delle acque reflue dello stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, al fine di verificare che tale sistema fosse conforme alle condizioni specificate in tale autorizzazione di scarico.
84 Infine, l’Irlanda precisa che sono state inviate al proprietario di tale stabilimento varie diffide, che precisavano i provvedimenti cui questi doveva conformarsi, provvedimenti che illustravano gli sforzi intrapresi per assicurare che i responsabili del detto stabilimento si adeguassero alle condizioni prescritte nella detta autorizzazione di scarico.
– Giudizio della Corte
85 Si deve in limine rilevare che, per quanto riguarda le prove qui dedotte dalla Commissione, questa ammette di essere stata male informata su taluni fatti precisi relativi allo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge. Ciò vale per quanto riguarda l’installazione di una fossa settica nel 1996, che la Commissione ammette essere idonea alla frequentazione dell’albergo, sia nel contesto di classici soggiorni alberghieri sia in quello di manifestazioni eccezionali.
86 Peraltro, dalle differenti domande di licenza edilizia istruite dalle competenti autorità risulta che, quando lo stabilimento di cui trattasi era dotato di un massimo di undici stanze, tali autorità hanno ritenuto che gli effluenti scaricati da detto stabilimento potevano considerarsi come di natura domestica ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva.
87 All’atto del deposito delle domande di licenza edilizia intese ad aumentare la capacità di accoglienza del detto stabilimento, che hanno dato luogo al rilascio di licenze il 12 febbraio 1997 e il 14 settembre 2000, i proprietari dello stesso sono stati informati dell’obbligo di disporre di un’autorizzazione per quanto riguarda lo scarico degli effluenti prodotti dal loro stabilimento.
88 Infine, è pacifico che la decisione 30 novembre 2001 del Board Pleana vale, nella normativa nazionale irlandese, rilascio di un’autorizzazione definitiva in materia di scarico degli effluenti.
89 La pertinenza di tale elemento di prova va esaminata alla luce di tali dati.
90 In primo luogo, dall’art. 2, lett. a), della direttiva risulta che questa non si applica agli scarichi degli effluenti domestici provenienti da abitazioni isolate non raccordate ad una rete di fognature e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano.
91 Tenuto conto della capacità di accoglienza dello stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, e in particolare in considerazione del numero delle camere che esso contiene e delle manifestazioni che vi si tengono, esso non ha potuto validamente sottrarsi all’applicazione della direttiva in quanto gli effluenti che da esso emanano non possono ricevere la qualifica di «effluenti domestici» provenienti da abitazioni isolate ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva.
92 In secondo luogo, dal momento che il detto stabilimento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva e che non è controverso che sostanze rientranti nell’elenco II emanino dalla fossa settica di cui esso è dotato e vengano scaricate nelle acque sotterranee, esso avrebbe dovuto essere assoggettato, come già detto al punto 77 della presente sentenza, al procedimento di indagine preventiva di autorizzazione previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva.
93 A questo proposito, l’indagine preventiva contemplata dalla detta norma deve soddisfare le condizioni sancite dall’art. 7 della direttiva e ricordate al punto 53 della presente sentenza.
94 Orbene, se è pacifico che il 30 novembre 2001 è stata rilasciata un’autorizzazione definitiva di scarico per lo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, non risulta però dagli argomenti dedotti dall’Irlanda che la detta autorizzazione sia conforme alle condizioni sancite dal citato art. 7. Tale Stato membro si limita infatti ad affermare che la concessione delle autorizzazioni di scarico di effluenti richiede indagini in loco in applicazione della normativa nazionale che assicura la trasposizione della direttiva, senza dare alcuna precisa indicazione circa l’indagine che sarebbe stata effettuata nel caso dello stabilimento di cui trattasi.
95 Infine, l’Irlanda non può trarre argomento dalla cattiva volontà del proprietario del detto stabilimento per contestare gli elementi di prova dedotti dalla Commissione.
96 Alla luce di quanto precede si deve considerare che è stato sufficientemente dimostrato che si sono verificati scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’allegato II a partire dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, senza che le condizioni poste dagli artt. 5 e 7 della direttiva nonché dalle disposizioni connesse costituite dagli artt. 8, 10, 12 e 13 della stessa siano state osservate.
Sulle fosse settiche nella regione dei laghi di Killarney
– Argomenti delle parti
97 La Commissione in limine sostiene che da più di undici anni l’eutrofizzazione delle acque dolci è una delle maggiori preoccupazioni delle autorità irlandesi per quanto riguarda la qualità delle acque di superficie. Le dette autorità hanno realizzato vari studi circa gli effetti inquinanti in talune zone di captazione e proposto misure di gestione per rimediare ai vari problemi constatati.
98 Tra tali misure figura il progetto di gestione e di sorveglianza della captazione di Lough Leane, la più importante captazione dei laghi di Killarney, condotto su iniziativa del Consiglio della contea di Kerry, la cui elaborazione si è estesa su un periodo di tre anni, dal mese di luglio del 1998 al mese di luglio del 2001. Nel contesto di tale progetto, sono state redatte varie relazioni (relazioni intermedie e definitiva aventi ad oggetto A Catchment based approach for reducing nutrient inputs from all sources to the lakes of Killarney, dicembre 2000 e novembre 2003).
99 Secondo la Commissione tali relazioni fornirebbero la prova di un inadempimento sistematico dell’Irlanda, in particolare, in quanto il modo in cui tale Stato membro applica la direttiva non può in pratica considerarsi conforme all’art. 5, n. 1, della stessa. Aggiunge che dalle citate relazioni risulta che non si è proceduto ad alcun controllo per verificare che, nella zona geografica di cui trattasi, le fosse settiche siano state costruite conformemente alle esigenze della direttiva.
100 L’Irlanda sostiene che la Commissione non ha dimostrato che il tenore in fosfato riscontrato nel Lough Leane sia principalmente attribuibile agli scarichi di effluenti provenienti da fosse settiche cui si applica la direttiva. Sarebbe inoltre accertato che la maggior parte delle fosse settiche della zona geografica di cui trattasi servono abitazioni isolate e, per ciò, escluse dall’ambito di applicazione della direttiva.
– Giudizio della Corte
101 Si deve in primo luogo ricordare che, dalla relazione finale di cui al punto 98 della presente sentenza, risulta che i nutrienti provenienti dagli effluenti di fosse settiche hanno un’incidenza sulla qualità delle acque sotterranee che alimentano le acque di superficie e che si riversano direttamente nel Lough Leane. A questo proposito, dalla seconda relazione intermedia menzionata allo stesso punto 98 risulta che il 12% dell’apporto totale di fosforo in tale lago è imputabile alle fosse settiche.
102 In secondo luogo, la medesima relazione finale precisa «che un numero considerevole di alloggi residenziali, di alloggi del tipo “bed and breakfast” e di terreni da campeggio nella zona di captazione del Lough Leane non sono (…) serviti dalla rete fognaria urbana e dipendono dalle fosse settiche». È in particolare il caso del villaggio di Barraduff, i cui alloggi residenziali sono collegati a fosse settiche individuali.
103 In terzo luogo, come è stato ricordato al punto 90 della presente sentenza, dall’art. 2, lett. a), della direttiva risulta che questa non si applica agli scarichi degli effluenti domestici provenienti da abitazioni isolate non collegate ad una rete in fognaria e situate al di fuori di talune zone.
104 Orbene, tenuto conto delle indicazioni qui sopra ricordate, che figurano nella relazione finale sopramenzionata, una parte delle abitazioni della regione geografica di cui trattasi, in particolare i villaggi residenziali, non possono considerarsi come abitazioni isolate e non possono pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della deroga prevista al detto art. 2, lett. a).
105 Per quanto riguarda gli effluenti scaricati dagli stabilimenti di tipo alberghiero, essi non possono essere qualificati come «effluenti domestici» ai sensi della medesima disposizione.
106 Di conseguenza, non è da escludersi che scarichi di sostanze rientranti nell’elenco II provenienti dalle fosse settiche di cui sono dotate le abitazioni situate nella zona di captazione del Lough Leane che non rientrano nell’eccezione contemplata all’art. 2, lett. a), della direttiva si siano prodotti senza che fossero state rispettate le condizioni poste all’art. 5, n. 1, della stessa.
Sulle relazioni ufficiali vertenti sull’inquinamento delle acque e sulle infrazioni alla direttiva 80/778 imputabili all’Irlanda
– Argomenti delle parti
107 Secondo la Commissione, vi sono relazioni ufficiali dell’EPA sull’inquinamento delle acque che forniscono prove supplementari dell’inadempimento generalizzato da parte dell’Irlanda del suo obbligo di assicurarsi che l’eliminazione delle acque reflue mediante fosse settiche nelle campagne irlandesi costituisca oggetto di indagini preventive, di autorizzazioni e di una sorveglianza adeguate.
108 La Commissione precisa che tali relazioni attestano una contaminazione microbiologica estesa e persistente che interessa centinaia di riserve di acque pubbliche e private, che sono alimentate in gran parte da acque sotterranee.
109 A questo proposito, la Commissione, ricordando che la Corte, nella sentenza 14 novembre 2002, causa C‑316/00, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑10527), ha dichiarato che l’Irlanda non ha rispettato le norme microbiologiche fissate dalla direttiva 80/778, sostiene che esiste una correlazione tra la contaminazione microbiologica e la presenza di sostanze rientranti nell’elenco II, in particolare ammoniaca, fosforo e cloruri.
110 L’Irlanda contesta tali affermazioni della Commissione e sostiene che non sono suffragate da alcuna prova concreta.
– Giudizio della Corte
111 Si deve constatare che, se è vero che gli estratti delle relazioni citate dalla Commissione mettono in evidenza una contaminazione delle riserve d’acqua, essi tuttavia non dimostrano sufficientemente il nesso di causalità tra tale contaminazione e la presenza di sostanze rientranti nell’elenco II. A questo proposito, si può rilevare che la relazione dell’EPA relativa al periodo 1998‑2000 (Water Quality in Ireland, 1998‑2000, Environmental Protection Agency, 2002) menziona l’esistenza di cause multiple idonee a spiegare i tenori elevati di nitrati osservati nel 20% delle stazioni di prelievo.
112 Infine, non può trarsi alcuna conseguenza da una precedente sentenza con la quale la Corte ha constatato un inadempimento da parte dell’Irlanda degli obblighi che le incombono in forza della direttiva 80/778, comunque estranea al presente ricorso.
113 Pertanto, le constatazioni di ordine generale così dedotte dalla Commissione non possono essere considerate elementi di prova pertinenti.
114 Di conseguenza, dall’esame dell’insieme degli elementi di prova dedotti dalla Commissione cui si è qui sopra proceduto risulta, in primo luogo, che scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’elenco II si sono prodotti a partire dal complesso alberghiero di Creacon Lodge, senza che siano state rispettate le condizioni fissate dagli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva e, in secondo luogo, che non può escludersi che si siano prodotti scarichi delle stesse sostanze provenienti dalle fosse settiche di cui sono dotate talune abitazioni situate nella zona di captazione di Lough Leane, in violazione delle condizioni poste dall’art. 5, n. 1, della direttiva.
115 Non si può tuttavia dedurre da una tale difettosa applicazione, geograficamente limitata, l’esistenza, nelle campagne irlandesi nel loro insieme, di una prassi amministrativa in merito agli scarichi indiretti, nelle acque sotterranee, di effluenti provenienti da fosse settiche, che rivesta le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza della Corte e che violi gli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva (v., in questo senso, sentenza 12 maggio 2005, causa C‑287/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑3761, punto 30).
116 Da ciò consegue che, non avendo la Commissione fornito la prova che l’Irlanda non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva per quanto riguarda, nell’insieme delle sue campagne, gli scarichi indiretti, nelle acque sotterranee, di sostanze rientranti nell’elenco II e provenienti da fosse settiche, la censura relativa ai detti scarichi dev’essere respinta.
117 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh (contea di Wicklow), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
Sulle spese
118 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’art. 69, n. 3, del medesimo regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.
119 Nella presente controversia va tenuto conto del fatto che il ricorso non è stato accolto per l’integralità dell’inadempimento quale definito dalla Commissione.
120 Si deve pertanto condannare l’Irlanda ai due terzi di tutte le spese. La Commissione è condannata a sopportare l’altro terzo.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh (contea di Wicklow), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) L’Irlanda è condannata a sopportare i due terzi dell’insieme delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare l’altro terzo.
Firme
25 ottobre 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Direttiva 80/68/CEE»
Nella causa C‑248/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 giugno 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia dichiarare che:
– non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva»), nel sito della discarica di Ballymurtagh (contea di Wicklow) e
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva relativamente agli scarichi indiretti provenienti da fosse settiche,
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette disposizioni della direttiva.
Contesto normativo
2 Secondo l’art. 1, n. 1, della direttiva:
«La presente direttiva ha lo scopo di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze di cui agli elenchi I o II dell’allegato, denominate in appresso “sostanze degli elenchi I o II”, e di ridurre o eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze dell’inquinamento già in atto».
3 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva:
«Ai sensi della presente direttiva s’intendono per:
a) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo;
b) “scarico diretto”: l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
c) “scarico indiretto”: l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, dopo percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
d) “inquinamento”: lo scarico di sostanze o di energia effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nelle acque sotterranee, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico o ostacolare altri usi legittimi delle acque».
4 Ai sensi dell’art. 2 della direttiva questa non si applica:
«a) agli scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni isolate, non raccordate ad una rete di fognatura e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;
(…)».
5 A tenore dell’art. 3 della direttiva:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:
a) impedire l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell’elenco I, e
b) limitare l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell’elenco II al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze».
6 L’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:
«1. Per soddisfare all’obbligo di cui all’articolo 3, lettera a), gli Stati membri:
– vietano ogni scarico diretto di sostanze dell’elenco I;
– sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di tali sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri vietano l’operazione o rilasciano un’autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad impedire tale scarico;
– prendono tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell’elenco I, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo divers[e] dalle operazioni menzionate al secondo trattino. Essi ne informano la Commissione che, sulla base di tali informazioni, può presentare al Consiglio proposte di revisione della presente direttiva.
2. Tuttavia, qualora un’indagine preventiva riveli che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell’elenco I sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di tali sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
7 A tenore dell’art. 5 della direttiva:
«1. Per soddisfare all’obbligo di cui all’articolo 3, lettera b), gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva
– qualsiasi scarico diretto di sostanze dell’elenco II, in modo da limitare tali scarichi;
– le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di dette sostanze che possano comportare uno scarico indiretto.
In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un’autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l’inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.
2. Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell’elenco II, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo».
8 L’art. 7 della direttiva è così formulato:
«Le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell’eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell’ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata».
9 L’art. 8 della direttiva prevede:
«Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in particolare della loro qualità».
10 Secondo l’art. 9 della direttiva:
«Qualora uno scarico diretto sia autorizzato conformemente all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, o all’articolo 5, o qualora un’operazione di eliminazione delle acque usate, che abbia come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente all’articolo 5, l’autorizzazione deve stabilire in particolare:
– il luogo di scarico;
– la tecnica di scarico;
– le precauzioni indispensabili, tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli effluenti, delle caratteristiche dell’ambiente ricettore nonché delle captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situate in prossimità;
– la massima quantità ammissibile di una sostanza negli effluenti durante uno o più periodi determinati e adeguati requisiti per quanto riguarda la concentrazione di tali sostanze;
– i dispositivi che permettono il controllo degli scarichi nelle acque sotterranee;
– se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità».
11 L’art. 10 della direttiva è così formulato:
«Qualora un’operazione di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione, che possa comportare uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente agli articoli 4 o 5, l’autorizzazione deve stabilire in particolare:
– il luogo in cui avviene tale operazione;
– i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati;
– le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nelle materie da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell’ambiente ricettore nonché delle vicinanze di captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale;
– la quantità massima ammissibile in uno o più periodi determinati delle materie contenenti sostanze dell’elenco I o II e, possibilmente, delle stesse sostanze, da eliminare o mettere in deposito, nonché le condizioni appropriate relative alla concentrazione di queste sostanze;
– nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, le precauzioni tecniche da attuare per evitare qualsiasi scarico di sostanze dell’elenco I nelle acque sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze dell’elenco II;
– se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità».
12 Secondo l’art. 12 della direttiva:
«1. Qualora il richiedente di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le condizioni che gli sarebbero imposte, ovvero qualora l’autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l’autorizzazione è rifiutata.
2. Qualora le condizioni prescritte da un’autorizzazione non siano osservate, l’autorità competente dello Stato membro interessato adotta i provvedimenti atti a far sì [che] le condizioni stesse vengano soddisfatte; se necessario, essa revoca l’autorizzazione».
13 Ai sensi dell’art. 13 della direttiva:
«Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull’osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee».
La fase precontenziosa del procedimento
14 Nel corso del 1999 la Commissione riceveva una denuncia avente ad oggetto l’antica miniera di Ballymurtagh, ristrutturata come discarica municipale dal Consiglio della contea di Wicklow.
15 Nel corso del 2000 la Commissione riceveva un’altra denuncia avente ad oggetto scarichi non autorizzati nelle acque sotterranee provenienti dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge (New Ross), nella contea di Wexford, la cui attività si era iniziata nel corso del 1995. In occasione dell’istruttoria di tale denuncia, la Commissione prendeva conoscenza di problemi più ampi in relazione con gli scarichi provenienti da fosse settiche, aventi ad oggetto le condizioni di applicazione della direttiva nelle campagne irlandesi per quanto riguarda edifici ad uso commerciale o non residenziale e alloggi non isolati situati in vari agglomerati.
16 La Commissione ha, del resto, avuto conoscenza di una relazione relativa a problemi di eutrofizzazione nei laghi di Killarney, nella contea di Kerry, secondo cui gli impianti collegati con fosse settiche figuravano tra le cause del grave degrado subito da tali acque e che sottolineava che le fosse settiche erano sovente inidonee e mal tenute.
17 Ai fini dell’istruzione della seconda denuncia, l’8 maggio 2001, la Commissione indirizzava all’Irlanda una lettera nella quale menzionava la succitata relazione.
18 Non essendo soddisfatta dalle risposte fornite nell’ambito dell’istruzione della prima denuncia, e tenuto conto dell’assenza di risposte per quanto riguarda la seconda denuncia, la Commissione ha indirizzato all’Irlanda, il 23 ottobre 2001, una lettera di diffida in cui le comunicava i suoi dubbi circa le condizioni nelle quali tale Stato membro applicava varie disposizioni della direttiva e lo invitava a trasmetterle le sue osservazioni a tal riguardo.
19 In assenza di risposta alla detta lettera, la Commissione, il 17 dicembre 2002, indirizzava a tale Stato membro un parere motivato con il quale lo invitava a adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro un termine di due mesi a partire dal suo ricevimento.
20 Con lettera 9 settembre 2003, le autorità irlandesi trasmettevano una risposta al detto parere, in cui fornivano informazioni circa le misure adottate e affermavano di rispettare la direttiva. La Commissione, ritenendo insoddisfacente la posizione assunta dall’Irlanda, ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
21 Si deve subito sottolineare che la Commissione, nelle sue memorie, ha esplicitamente riconosciuto che l’Irlanda ha adottato la normativa necessaria per trasporre la direttiva nel diritto interno.
Sulle censure relative alla discarica municipale di Ballymurtagh
22 Nel ricorso la Commissione censura l’Irlanda per non aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 della direttiva per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh.
23 La Commissione censura in primo luogo tale Stato membro per non aver concesso alcuna autorizzazione ufficiale prima dell’entrata in funzione di tale discarica, quando invece una siffatta autorizzazione deve essere chiesta e concessa prima dell’inizio delle attività in un nuovo impianto, affinché tali attività possano essere assoggettate a condizioni adeguate ai sensi dell’art. 9 della direttiva. In secondo luogo, la Commissione considera che non sono state adottate le precauzioni tecniche richieste onde evitare che vengano scaricate sostanze rientranti negli elenchi I e II. In terzo luogo, sostiene che l’autorizzazione in materia di rifiuti concessa dall’Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell’ambiente; in prosieguo: l’«EPA») il 3 aprile 2001 per lo sfruttamento della detta discarica non è conforme alle disposizioni della direttiva a causa dell’irregolarità sia di tale autorizzazione sia dell’indagine preliminare.
24 Si deve rilevare che la Commissione, in sede di replica, ha abbandonato le censure che deducono l’assenza di autorizzazione ufficiale della discarica prima della sua entrata in funzione e l’inosservanza dell’art. 9 della direttiva.
Per quanto riguarda la censura relativa all’inosservanza della direttiva in ragione dello scarico di sostanze rientranti negli elenchi I e II
– Argomenti delle parti
25 La Commissione sostiene che l’Irlanda non ha osservato l’obbligo di adottare tutte le «precauzioni tecniche» ai sensi dell’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva consentendo la creazione e lo sfruttamento della discarica municipale di Ballymurtagh pur essendo a conoscenza del fatto che sostanze rientranti nell’elenco I, per esempio il cadmio, e nell’elenco II, come certi metalli pesanti nonché il fosforo, sarebbe inevitabilmente defluiti nel fiume Avoca in assenza di qualsiasi membrana protettrice sotto la detta discarica.
26 La Commissione sostiene che gli scarichi di siffatte sostanze sono soggetti a condizioni che non ricorrevano per quanto riguarda il sito di cui trattasi. Tra queste figurano in particolare le condizioni sancite all’art. 4, n. 2, della direttiva, dalle quali risulta che lo scarico deve avvenire esclusivamente nelle acque sotterranee e che le sostanze rientranti nell’elenco I presenti nelle dette acque non devono poter raggiungere altri sistemi idrici.
27 Orbene, secondo la Commissione, le acque sotterranee che scorrono sotto il sito di Ballymurtagh, da un lato, e il fiume Avoca, dall’altro, non possono essere considerate facenti parte del medesimo sistema idrico.
28 Ad ogni modo, secondo la Commissione, anche se le dette acque sotterranee, che sfociano nell’Avoca, dovessero essere considerate facenti parte, assieme allo stesso, di un medesimo sistema idrico, tale fiume non potrebbe essere considerato come costantemente inadatto ad altri usi. Infatti, la dichiarazione di impatto ambientale relativa alla discarica municipale di Ballymurtagh (Environmental Impact Statement on Ballymurtagh Landfill; in prosieguo: la «dichiarazione di impatto ambientale»), presentata in applicazione della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti, precisa che «l’Avoca, che scorre in prossimità delle miniere e della discarica, è un fiume ciottoloso a deflusso rapido e può essere considerato come un ottimo habitat per i salmonidi».
29 La Commissione sostiene inoltre che il Consiglio della contea di Wicklow non poteva ignorare che, in mancanza di barriera protettrice, il liquido residuo proveniente dalla percolazione dell’acqua attraverso i rifiuti (in prosieguo: il «percolato») avrebbe raggiunto l’Avoca, posto che lo studio idrogeologico realizzato nel 1987 (Cullen K.T., Ballymurtagh Open Pit: Report on the Hydrogeological Survey of a Proposed Waste Disposal Site, del 10 marzo 1987; in prosieguo: lo «studio idrogeologico»), prima della messa in funzione della discarica, presentava a tal riguardo un’opzione tra, da un lato, la diluizione e la dispersione del percolato e, dall’altro, l’impermeabilizzazione della base dei pozzi. Orbene, il Consiglio della contea di Wicklow ha optato per la diluizione e la dispersione del percolato, il che poteva soltanto comportare l’inquinamento di un altro sistema idrico.
30 L’Irlanda sostiene che, secondo la formulazione stessa dell’art. 4, n. 2, della direttiva, lo scarico di sostanze rientranti nell’elenco I può essere autorizzato a talune condizioni.
31 Questo Stato membro trae argomento dalle conclusioni dello studio idrogeologico, secondo il quale «la natura altamente contaminata sia delle acque sotterranee che scorrono sotto la miniera sia del fiume Avoca consente di prendere seriamente in considerazione tale parte dell’opzione, “la diluizione e la dispersione”, poiché il solo effetto sulla qualità delle acque che scorrono sotto la miniera o delle acque del fiume Avoca sarebbe una decolorazione in funzione della natura e della composizione dei percolati».
32 Secondo l’Irlanda, le acque sotterranee situate all’interno e nella parte bassa del declivio delle antiche zone di mineralizzazione sono gravemente contaminate in ragione dell’attività mineraria che era stata in precedenza svolta e sono inidonee agli usi domestici ed agricoli. Fa presente che, comunque, secondo la più recente relazione dell’EPA sulla qualità delle acque, il caso più serio di inquinamento da parte dei metalli è quello del fiume Avoca, che soffre di una grave contaminazione da rame, zinco e, in misura minore, piombo.
33 Del resto, secondo tale Stato membro, il sistema idrico è costituito dalle acque provenienti dai ruscelli di superficie nonché dalle acque sotterranee e nella specie non potrebbero esservi due sistemi separati, tra loro non collegati.
– Giudizio della Corte
34 Si deve da un lato ricordare che, in virtù dell’art. 3, lett. a) della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per impedire l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell’elenco I.
35 Per soddisfare tale obbligo, gli Stati membri debbono, secondo l’art. 4, n. 1, della direttiva, da un lato, vietare ogni scarico diretto di tali sostanze e, dall’altro, sottoporre ad un’indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di tali sostanze, che possano comportare uno scarico indiretto, al fine vuoi di vietare tale operazione, vuoi di rilasciare un’autorizzazione, a condizione che siano rispettate tutte le precauzioni tecniche atte a impedire tale scarico.
36 Dall’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva risulta inoltre che gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di sostanze rientranti nell’elenco I se da un’indagine preventiva risulta che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare agli usi domestici o agricoli e a condizione che la presenza delle dette sostanze non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.
37 Del resto, ai sensi del secondo comma di questa stessa disposizione, una tale autorizzazione può essere rilasciata solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
38 D’altro lato, a norma dell’art. 3, lett. b), della direttiva, gli Stati membri debbono limitare l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell’elenco II al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze.
39 Per soddisfare tale obbligo, gli Stati membri debbono, a norma dell’art. 5, n. 1, primo comma, della detta direttiva, sottoporre ad indagine preventiva qualsiasi scarico diretto di sostanze rientranti in tale elenco in modo da limitare tali rischi, nonché le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di dette sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. Ai sensi dell’art. 5, n. 1, secondo comma, in base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un’autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettano di evitare l’inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.
40 Si deve in primo luogo sottolineare che l’Irlanda riconosce che le acque sotterranee nelle quali confluiscono gli scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’elenco I possono defluire nel fiume Avoca, ove la presenza di alcune di esse produce, del resto, una decolorazione delle acque.
41 Dal momento che il sistema idrico cui appartiene il fiume Avoca, la cui sorgente è stato accertato che non si trova nelle acque sotterranee che scorrono sotto il sito di Ballymurtagh, è, di fatto, raggiunto dai detti scarichi, non è soddisfatta la condizione posta all’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva poiché tali scarichi non restano esclusivamente relegati nelle acque sotterranee. Le conclusioni cui sono pervenuti vari studi che attestano l’inquinamento di antica data del detto fiume non hanno influenza circa la valutazione dell’osservanza di quest’ultima condizione.
42 Pertanto, operando per la discarica municipale di Ballymurtagh la scelta del sistema basato sulla diluizione e la dispersione del percolato, mentre, secondo lo studio idrogeologico, esisteva un’altra soluzione, volta a rendere impermeabile la base del pozzo, che avrebbe consentito di non aggravare il livello di inquinamento del fiume Avoca, il che non è contestato dall’Irlanda, e rendendo così possibile che sostanze rientranti nell’elenco I raggiungano un sistema idrico distinto dalle acque sotterranee che scorrono sotto il sito della discarica, tale Stato membro non si è conformato all’obbligo di adottare tutte le precauzioni tecniche prescritte dall’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva.
43 In secondo luogo, nei limiti in cui l’immissione nelle acque sotterranee di sostanze rientranti nell’elenco II, in particolare di metalli pesanti e di fosforo, è inerente alla scelta tecnica operata dall’Irlanda, tale scelta non rispetta l’obbligo, risultante dall’art. 3, lett. b), della direttiva, di limitare l’immissione di tali sostanze nelle acque di cui trattasi al fine di evitarne l’inquinamento, non essendo state adottate tutte le precauzioni tecniche che consentano di conseguire tale obiettivo.
44 Di conseguenza non sono state neanche rispettate le condizioni di cui all’art. 5 della direttiva che, come è stato indicato al punto 39 della presente sentenza, sono soltanto intese a soddisfare l’obbligo di cui all’art. 3, lett. b), della direttiva.
45 Come risulta da quanto precede, si deve constatare che l’Irlanda non ha rispettato, per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh, le condizioni di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva per quanto riguarda gli scarichi di sostanze rientranti negli elenchi I e II.
Sulla censura che deduce l’inosservanza della direttiva a causa del rilascio di un’autorizzazione irregolare
– Argomenti delle parti
46 La Commissione sostiene che l’autorizzazione in materia di rifiuti concessi dall’EPA il 3 aprile 2001 non è conforme agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva.
47 Secondo la Commissione, le condizioni relative all’indagine preliminare alla concessione dell’autorizzazione non sono state rispettate. A tal riguardo, sostiene che dalla formulazione stessa di tale autorizzazione, a tenore della quale «entro il termine di sei mesi a partire dalla data di concessione della presente autorizzazione, il titolare presenta una proposta al fine di esaminare la fattibilità di un controllo degli scarichi nelle acque sotterranee e delle loro incidenze sull’Avoca», risulta che sono stati violati gli artt. 4 e 5 della direttiva, in quanto l’indagine relativa all’impatto sulle acque sotterranee e l’eventuale adozione di precauzioni tecniche non hanno preceduto il rilascio di tale autorizzazione.
48 La Commissione aggiunge che, anche ammesso che lo studio idrogeologico abbia potuto valere come «indagine preventiva» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva, tale indagine sarebbe stata comunque insufficiente in quanto, in particolare, non è accertato che essa abbia implicato la raccolta di informazioni complete circa le sostanze rientranti negli elenchi I e II e in quanto non contiene alcun espresso riferimento all’art. 4 della direttiva.
49 Per di più, secondo la Commissione, le lacune del detto studio non sono compensate dalla dichiarazione di impatto ambientale.
50 Secondo l’Irlanda, le condizioni poste dalla direttiva relativamente all’indagine preventiva sono state rispettate, in quanto sono stati effettuati l’inchiesta idrogeologica e lo studio di impatto ambientale.
51 Tale Stato membro aggiunge che l’EPA, prima di rilasciare l’autorizzazione in materia di rifiuti il 3 aprile 2001, ha preso in considerazione le conclusioni di più studi sulle acque sotterranee e indagini idrogeologiche, tra le quali lo studio geologico e idrogeologico sulla discarica municipale di Ballymurtagh (Co. Wicklow B.J. Murphy & Associates, Geological and Hydrogeological Study of the Ballymurtagh Landfill near Avoca, 1997).
– Giudizio della Corte
52 Come constatato ai punti 42 e 43 della presente sentenza, operando, per la discarica municipale di Ballymurtagh, la scelta del sistema basato sulla diluizione e la dispersione del percolato, l’Irlanda non ha adottato tutte le precauzioni tecniche richieste, da un lato, dall’art. 4 della direttiva, per quanto riguarda le sostanze rientranti nell’elenco I, e, dall’altro, dal suo art. 5, per quanto riguarda le sostanze rientranti nell’elenco II. Pertanto, tale Stato membro non poteva validamente rilasciare un’autorizzazione ai sensi di questi stessi articoli, poiché il rilascio di una siffatta autorizzazione è infatti condizionato dall’adozione delle precauzioni tecniche da essi richieste, il che fa qui difetto.
53 Si deve inoltre rilevare che l’ambiente ricettore degli scarichi costituisce l’oggetto delle indagini preventive di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva. Alla luce di questo specifico oggetto, l’art. 7 della direttiva prevede che le dette indagini abbiano pure un obiettivo specifico, e cioè lo studio delle condizioni idrogeologiche della zona interessata, dell’eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, nonché dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte degli scarichi, e questo al fine di accertare se, dal punto di vista ambientale, gli scarichi in tali acque costituiscono una soluzione adeguata. Il detto art. 7 subordina così il rilascio delle autorizzazioni a condizioni precise e dettagliate che vanno considerate imprescindibili per il conseguimento dello scopo della direttiva (v., in questo senso, sentenza 28 febbraio 1991, causa C‑360/87, Commissione/Italia, Racc. pag. I-791, punto 23).
54 Al fine di soddisfare pienamente l’obiettivo così perseguito dal legislatore comunitario, l’indagine preventiva, che condiziona la concessione dell’autorizzazione, deve consentire una visione completa e dettagliata dello stato dell’ambiente ricettore degli scarichi, senza che si renda peraltro necessario che essa faccia espressamente riferimento alla direttiva.
55 Orbene, nella specie è pacifico che gli inquinanti di cui lo studio idrogeologico dichiarava possibile la presenza nel percolato della discarica municipale di Ballymurtagh non hanno costituito oggetto di una raccolta di informazioni complete. Pertanto, l’indagine idrogeologica non censisce esaurientemente tutti i rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee collegate con gli scarichi di sostanze rientranti negli elenchi I e II.
56 Inoltre, dalla menzione figurante nell’autorizzazione in materia di rifiuti rilasciata dall’EPA il 3 aprile 2001, ricordata al punto 47 della presente sentenza, risulta che l’impatto ambientale della discarica sulle acque sotterranee e sulle acque di superficie non è stato oggetto di piena valutazione prima della concessione dell’autorizzazione, contrariamente alle condizioni derivanti dall’art. 7 della direttiva.
57 Infine, la detta autorizzazione dell’EPA non risponde neppure alle condizioni sancite dall’art. 10 della direttiva.
58 Di conseguenza, la censura che deduce la violazione degli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva a causa del rilascio di un’autorizzazione irregolare per quanto riguarda la discarica municipale di Ballymurtagh è fondata.
59 Da tutto quanto precede consegue che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva.
Sulla censura relativa agli scarichi indiretti, nelle acque sotterranee, di sostanze rientranti nell’elenco II e provenienti da fosse settiche
60 Secondo la Commissione, l’Irlanda non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al fine di proteggere le acque sotterranee, nell’insieme delle sue campagne, dagli scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’elenco II e provenienti da fosse settiche, cioè dai sistemi di trattamento delle acque mediante smaltimento attraverso il suolo delle acque utilizzate per usi domestici.
61 Gli impianti che dipendono da fosse settiche non sarebbero sistematicamente soggetti ad adeguati procedimenti di indagine preventiva e di autorizzazione, mentre gli effluenti delle fosse settiche contengono notevoli quantità di fosforo e di ammoniaca, il che costituirebbe un inadempimento degli obblighi derivanti dall’art. 5 della direttiva, e quindi dalle disposizioni connesse, e cioè gli artt. 7, 8, 10 e 13 di questa.
62 La Commissione, a sostegno di tale censura, deduce a titolo di prova i seguenti elementi:
– l’interpretazione restrittiva che l’Irlanda dà dell’art. 5, n. 1, della direttiva e il fatto che essa non abbia adottato le misure appropriate per fare in modo che la detta disposizione riceva una corretta interpretazione;
– l’assenza di intervento da parte dell’Irlanda per più anni per quanto riguarda gli scarichi non autorizzati provenienti da uno stabilimento alberghiero nella contea di Wexford;
– l’inosservanza da parte dell’Irlanda delle condizioni poste dalla direttiva circa le fosse settiche nella regione dei laghi di Killarney, e
– le relazioni ufficiali sull’inquinamento delle acque e le infrazioni alla direttiva 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11).
63 In limine va ricordato che la Commissione non intende, nell’ambito di questa parte del ricorso, far constatare l’inadempimento da parte dell’Irlanda dei suoi obblighi ai sensi della direttiva con riferimento a situazioni di fatto specifiche, ma intende denunciare un inadempimento che deriverebbe dall’esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con il diritto comunitario, e che è illustrata da taluni esempi.
64 Si deve a questo proposito in primo luogo ricordare che la Commissione può chiedere che la Corte constati inadempimenti di disposizioni di una direttiva derivanti dall’adozione di una prassi generalizzata in contrasto con queste ultime che sia stata adottata dalle autorità di uno Stato membro e, a tal fine, illustrare tale prassi facendo riferimento a situazioni specifiche (v., in questo senso, sentenza 26 aprile 2005, causa C‑494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑3331, punto 27).
65 In particolare, la Corte ha dichiarato che, se è vero che un comportamento di uno Stato consistente in una prassi amministrativa in contrasto con gli obblighi del diritto comunitario può essere idoneo a costituire un inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, occorre che tale prassi amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalità (v., segnatamente, sentenze 27 aprile 2006, causa C‑441/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punto 50, e 14 giugno 2007, causa C‑342/05, Commissione/Finlandia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).
66 In secondo luogo, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, incombe alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Essa deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., in questo senso, tra le altre, citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Germania, punto 48).
67 Tuttavia, a norma dell’art. 10 CE, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato CE nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato (v., tra le altre, citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
68 In una simile prospettiva, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione della direttiva, la Commissione dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato (v. sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 43).
69 Da ciò consegue, in particolare, che, quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti da cui risulti che le autorità di uno Stato membro hanno sviluppato una prassi reiterata e persistente contraria alle disposizioni di una direttiva, spetta a tale Stato membro contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti nonché le conseguenze che ne derivano (v. sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 47).
70 Occorre pertanto procedere all’esame della presente censura sollevata dalla Commissione alla luce di tali principi.
71 Si deve infine rilevare che, nei limiti in cui le censure qui esposte non hanno ad oggetto il contenuto di disposizioni nazionali, risultano inconferenti ai fini dell’esame della loro fondatezza gli argomenti dedotti dall’Irlanda circa l’efficacia della normativa nazionale di trasposizione della direttiva e il carattere complementare rispetto ad essa che la legislazione nazionale sulla pianificazione del territorio riveste.
Sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva fornita dall’Irlanda
– Argomenti delle parti
72 La Commissione sostiene che l’Irlanda fornisce un’interpretazione restrittiva dell’art. 5, n. 1, della direttiva, che porta a non dare attuazione al regime di autorizzazione istituito da tale articolo per quanto riguarda gli scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’elenco II e provenienti da fosse settiche sull’insieme del territorio irlandese, in contrasto con i requisiti posti dalla direttiva.
73 La Commissione aggiunge che una siffatta analisi è stata applicata nella contea di Wexford per quanto riguarda, tra l’altro, lo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge.
74 La Commissione rileva, inoltre, che il numero di autorizzazioni di scarichi di effluenti nelle acque sotterranee è molto ridotto nell’insieme delle contea rispetto alle circostanze nelle quali la direttiva va applicata, il che starebbe a dimostrare la cattiva interpretazione di quest’ultima.
75 L’Irlanda replica che, dopo la scadenza del termine di risposta al parere motivato emesso dalla Commissione, è ritornata sull’interpretazione che aveva fornito della disposizione controversa.
76 Aggiunge che, da parte loro, le autorità locali incaricate dell’attuazione della normativa nazionale che traspone la direttiva hanno sempre proceduto, nella loro prassi, ad un’interpretazione conforme alla finalità dell’art. 5, n. 1, della direttiva.
– Giudizio della Corte
77 Come è stato indicato al punto 39 della presente sentenza e come risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa dell’art. 5, n. 1, della direttiva, gli Stati membri debbono in linea di principio istituire, per tutte le sostanze rientranti nell’elenco II, comprese pertanto quelle provenienti dalle fosse settiche, procedimenti di indagine preventiva e di autorizzazione per tutte le operazioni di eliminazioni o di deposito ai fini dell’eliminazione di tali sostanze idonee a produrre uno scarico indiretto.
78 L’Irlanda riconosce ormai la necessità di dare attuazione alla direttiva accogliendo tale interpretazione dell’art. 5, n. 1, la sola conforme alle esigenze comunitarie.
79 Si deve tuttavia accertare se l’interpretazione indebitamente restrittiva di questa disposizione inizialmente sostenuta dall’Irlanda sia stata concretamente attuata mediante una prassi effettiva, esaminando a tal fine gli altri elementi di prova prodotti dalla Commissione intesi a dimostrare la detta interpretazione e che si ricollegano alla stessa censurata prassi amministrativa.
Sull’eliminazione delle acque reflue provenienti dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge
– Argomenti delle parti
80 Secondo la Commissione, l’eliminazione delle acque reflue provenienti dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, situato nella contea di Wexford, ha comportato, per più anni, lo scarico di sostanze rientranti nell’elenco II che ha contaminato, tramite un canale di scarico, talune zone attigue, e in particolare un corso d’acqua.
81 Tra il 1995 e il 2001, tale stabilimento, che secondo la Commissione può accogliere fino a 200 persone, era attrezzato con una fossa settica di 250 galloni, in violazione della clausola della licenza edilizia la quale imponeva l’installazione di una fossa settica supplementare. Nel mese di gennaio del 1999 veniva installata una nuova stazione di depurazione, senza tuttavia che si procedesse all’indagine preventiva di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva e senza che fosse rilasciata l’autorizzazione di scarico delle acque reflue richiesta da tale disposizione. Solo nel mese di novembre del 2001 veniva concessa un’autorizzazione definitiva di scarico delle acque reflue.
82 Pur contestando la capacità di accoglienza dello stabilimento alberghiero di Creacon Lodge indicata dalla Commissione, l’Irlanda precisa che quattro domande di licenza edilizia sono state istruite tra il 1994 e il 2000 e che condizioni e controlli importanti sono stati imposti in materia di trattamento e di smaltimento degli effluenti provenienti dagli edifici di tale stabilimento. Essa aggiunge che nel 1996 è stata messa in funzione una fossa settica della capacità di 2 000 galloni.
83 L’Irlanda precisa che, a seguito della concessione dell’autorizzazione definitiva di scarico del 30 novembre 2001 da parte del Board Pleana, autorità indipendente incaricata di esaminare i ricorsi in materia di licenze edilizie, che prescriveva l’installazione di un impianto di trattamento degli effluenti, il Consiglio della contea di Wexford come pure l’EPA hanno effettuato controlli che comprendevano lo studio di campioni di effluenti provenienti dal sistema di trattamento delle acque reflue dello stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, al fine di verificare che tale sistema fosse conforme alle condizioni specificate in tale autorizzazione di scarico.
84 Infine, l’Irlanda precisa che sono state inviate al proprietario di tale stabilimento varie diffide, che precisavano i provvedimenti cui questi doveva conformarsi, provvedimenti che illustravano gli sforzi intrapresi per assicurare che i responsabili del detto stabilimento si adeguassero alle condizioni prescritte nella detta autorizzazione di scarico.
– Giudizio della Corte
85 Si deve in limine rilevare che, per quanto riguarda le prove qui dedotte dalla Commissione, questa ammette di essere stata male informata su taluni fatti precisi relativi allo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge. Ciò vale per quanto riguarda l’installazione di una fossa settica nel 1996, che la Commissione ammette essere idonea alla frequentazione dell’albergo, sia nel contesto di classici soggiorni alberghieri sia in quello di manifestazioni eccezionali.
86 Peraltro, dalle differenti domande di licenza edilizia istruite dalle competenti autorità risulta che, quando lo stabilimento di cui trattasi era dotato di un massimo di undici stanze, tali autorità hanno ritenuto che gli effluenti scaricati da detto stabilimento potevano considerarsi come di natura domestica ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva.
87 All’atto del deposito delle domande di licenza edilizia intese ad aumentare la capacità di accoglienza del detto stabilimento, che hanno dato luogo al rilascio di licenze il 12 febbraio 1997 e il 14 settembre 2000, i proprietari dello stesso sono stati informati dell’obbligo di disporre di un’autorizzazione per quanto riguarda lo scarico degli effluenti prodotti dal loro stabilimento.
88 Infine, è pacifico che la decisione 30 novembre 2001 del Board Pleana vale, nella normativa nazionale irlandese, rilascio di un’autorizzazione definitiva in materia di scarico degli effluenti.
89 La pertinenza di tale elemento di prova va esaminata alla luce di tali dati.
90 In primo luogo, dall’art. 2, lett. a), della direttiva risulta che questa non si applica agli scarichi degli effluenti domestici provenienti da abitazioni isolate non raccordate ad una rete di fognature e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano.
91 Tenuto conto della capacità di accoglienza dello stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, e in particolare in considerazione del numero delle camere che esso contiene e delle manifestazioni che vi si tengono, esso non ha potuto validamente sottrarsi all’applicazione della direttiva in quanto gli effluenti che da esso emanano non possono ricevere la qualifica di «effluenti domestici» provenienti da abitazioni isolate ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva.
92 In secondo luogo, dal momento che il detto stabilimento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva e che non è controverso che sostanze rientranti nell’elenco II emanino dalla fossa settica di cui esso è dotato e vengano scaricate nelle acque sotterranee, esso avrebbe dovuto essere assoggettato, come già detto al punto 77 della presente sentenza, al procedimento di indagine preventiva di autorizzazione previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva.
93 A questo proposito, l’indagine preventiva contemplata dalla detta norma deve soddisfare le condizioni sancite dall’art. 7 della direttiva e ricordate al punto 53 della presente sentenza.
94 Orbene, se è pacifico che il 30 novembre 2001 è stata rilasciata un’autorizzazione definitiva di scarico per lo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, non risulta però dagli argomenti dedotti dall’Irlanda che la detta autorizzazione sia conforme alle condizioni sancite dal citato art. 7. Tale Stato membro si limita infatti ad affermare che la concessione delle autorizzazioni di scarico di effluenti richiede indagini in loco in applicazione della normativa nazionale che assicura la trasposizione della direttiva, senza dare alcuna precisa indicazione circa l’indagine che sarebbe stata effettuata nel caso dello stabilimento di cui trattasi.
95 Infine, l’Irlanda non può trarre argomento dalla cattiva volontà del proprietario del detto stabilimento per contestare gli elementi di prova dedotti dalla Commissione.
96 Alla luce di quanto precede si deve considerare che è stato sufficientemente dimostrato che si sono verificati scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’allegato II a partire dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, senza che le condizioni poste dagli artt. 5 e 7 della direttiva nonché dalle disposizioni connesse costituite dagli artt. 8, 10, 12 e 13 della stessa siano state osservate.
Sulle fosse settiche nella regione dei laghi di Killarney
– Argomenti delle parti
97 La Commissione in limine sostiene che da più di undici anni l’eutrofizzazione delle acque dolci è una delle maggiori preoccupazioni delle autorità irlandesi per quanto riguarda la qualità delle acque di superficie. Le dette autorità hanno realizzato vari studi circa gli effetti inquinanti in talune zone di captazione e proposto misure di gestione per rimediare ai vari problemi constatati.
98 Tra tali misure figura il progetto di gestione e di sorveglianza della captazione di Lough Leane, la più importante captazione dei laghi di Killarney, condotto su iniziativa del Consiglio della contea di Kerry, la cui elaborazione si è estesa su un periodo di tre anni, dal mese di luglio del 1998 al mese di luglio del 2001. Nel contesto di tale progetto, sono state redatte varie relazioni (relazioni intermedie e definitiva aventi ad oggetto A Catchment based approach for reducing nutrient inputs from all sources to the lakes of Killarney, dicembre 2000 e novembre 2003).
99 Secondo la Commissione tali relazioni fornirebbero la prova di un inadempimento sistematico dell’Irlanda, in particolare, in quanto il modo in cui tale Stato membro applica la direttiva non può in pratica considerarsi conforme all’art. 5, n. 1, della stessa. Aggiunge che dalle citate relazioni risulta che non si è proceduto ad alcun controllo per verificare che, nella zona geografica di cui trattasi, le fosse settiche siano state costruite conformemente alle esigenze della direttiva.
100 L’Irlanda sostiene che la Commissione non ha dimostrato che il tenore in fosfato riscontrato nel Lough Leane sia principalmente attribuibile agli scarichi di effluenti provenienti da fosse settiche cui si applica la direttiva. Sarebbe inoltre accertato che la maggior parte delle fosse settiche della zona geografica di cui trattasi servono abitazioni isolate e, per ciò, escluse dall’ambito di applicazione della direttiva.
– Giudizio della Corte
101 Si deve in primo luogo ricordare che, dalla relazione finale di cui al punto 98 della presente sentenza, risulta che i nutrienti provenienti dagli effluenti di fosse settiche hanno un’incidenza sulla qualità delle acque sotterranee che alimentano le acque di superficie e che si riversano direttamente nel Lough Leane. A questo proposito, dalla seconda relazione intermedia menzionata allo stesso punto 98 risulta che il 12% dell’apporto totale di fosforo in tale lago è imputabile alle fosse settiche.
102 In secondo luogo, la medesima relazione finale precisa «che un numero considerevole di alloggi residenziali, di alloggi del tipo “bed and breakfast” e di terreni da campeggio nella zona di captazione del Lough Leane non sono (…) serviti dalla rete fognaria urbana e dipendono dalle fosse settiche». È in particolare il caso del villaggio di Barraduff, i cui alloggi residenziali sono collegati a fosse settiche individuali.
103 In terzo luogo, come è stato ricordato al punto 90 della presente sentenza, dall’art. 2, lett. a), della direttiva risulta che questa non si applica agli scarichi degli effluenti domestici provenienti da abitazioni isolate non collegate ad una rete in fognaria e situate al di fuori di talune zone.
104 Orbene, tenuto conto delle indicazioni qui sopra ricordate, che figurano nella relazione finale sopramenzionata, una parte delle abitazioni della regione geografica di cui trattasi, in particolare i villaggi residenziali, non possono considerarsi come abitazioni isolate e non possono pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della deroga prevista al detto art. 2, lett. a).
105 Per quanto riguarda gli effluenti scaricati dagli stabilimenti di tipo alberghiero, essi non possono essere qualificati come «effluenti domestici» ai sensi della medesima disposizione.
106 Di conseguenza, non è da escludersi che scarichi di sostanze rientranti nell’elenco II provenienti dalle fosse settiche di cui sono dotate le abitazioni situate nella zona di captazione del Lough Leane che non rientrano nell’eccezione contemplata all’art. 2, lett. a), della direttiva si siano prodotti senza che fossero state rispettate le condizioni poste all’art. 5, n. 1, della stessa.
Sulle relazioni ufficiali vertenti sull’inquinamento delle acque e sulle infrazioni alla direttiva 80/778 imputabili all’Irlanda
– Argomenti delle parti
107 Secondo la Commissione, vi sono relazioni ufficiali dell’EPA sull’inquinamento delle acque che forniscono prove supplementari dell’inadempimento generalizzato da parte dell’Irlanda del suo obbligo di assicurarsi che l’eliminazione delle acque reflue mediante fosse settiche nelle campagne irlandesi costituisca oggetto di indagini preventive, di autorizzazioni e di una sorveglianza adeguate.
108 La Commissione precisa che tali relazioni attestano una contaminazione microbiologica estesa e persistente che interessa centinaia di riserve di acque pubbliche e private, che sono alimentate in gran parte da acque sotterranee.
109 A questo proposito, la Commissione, ricordando che la Corte, nella sentenza 14 novembre 2002, causa C‑316/00, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑10527), ha dichiarato che l’Irlanda non ha rispettato le norme microbiologiche fissate dalla direttiva 80/778, sostiene che esiste una correlazione tra la contaminazione microbiologica e la presenza di sostanze rientranti nell’elenco II, in particolare ammoniaca, fosforo e cloruri.
110 L’Irlanda contesta tali affermazioni della Commissione e sostiene che non sono suffragate da alcuna prova concreta.
– Giudizio della Corte
111 Si deve constatare che, se è vero che gli estratti delle relazioni citate dalla Commissione mettono in evidenza una contaminazione delle riserve d’acqua, essi tuttavia non dimostrano sufficientemente il nesso di causalità tra tale contaminazione e la presenza di sostanze rientranti nell’elenco II. A questo proposito, si può rilevare che la relazione dell’EPA relativa al periodo 1998‑2000 (Water Quality in Ireland, 1998‑2000, Environmental Protection Agency, 2002) menziona l’esistenza di cause multiple idonee a spiegare i tenori elevati di nitrati osservati nel 20% delle stazioni di prelievo.
112 Infine, non può trarsi alcuna conseguenza da una precedente sentenza con la quale la Corte ha constatato un inadempimento da parte dell’Irlanda degli obblighi che le incombono in forza della direttiva 80/778, comunque estranea al presente ricorso.
113 Pertanto, le constatazioni di ordine generale così dedotte dalla Commissione non possono essere considerate elementi di prova pertinenti.
114 Di conseguenza, dall’esame dell’insieme degli elementi di prova dedotti dalla Commissione cui si è qui sopra proceduto risulta, in primo luogo, che scarichi indiretti di sostanze rientranti nell’elenco II si sono prodotti a partire dal complesso alberghiero di Creacon Lodge, senza che siano state rispettate le condizioni fissate dagli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva e, in secondo luogo, che non può escludersi che si siano prodotti scarichi delle stesse sostanze provenienti dalle fosse settiche di cui sono dotate talune abitazioni situate nella zona di captazione di Lough Leane, in violazione delle condizioni poste dall’art. 5, n. 1, della direttiva.
115 Non si può tuttavia dedurre da una tale difettosa applicazione, geograficamente limitata, l’esistenza, nelle campagne irlandesi nel loro insieme, di una prassi amministrativa in merito agli scarichi indiretti, nelle acque sotterranee, di effluenti provenienti da fosse settiche, che rivesta le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza della Corte e che violi gli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva (v., in questo senso, sentenza 12 maggio 2005, causa C‑287/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑3761, punto 30).
116 Da ciò consegue che, non avendo la Commissione fornito la prova che l’Irlanda non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva per quanto riguarda, nell’insieme delle sue campagne, gli scarichi indiretti, nelle acque sotterranee, di sostanze rientranti nell’elenco II e provenienti da fosse settiche, la censura relativa ai detti scarichi dev’essere respinta.
117 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh (contea di Wicklow), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
Sulle spese
118 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’art. 69, n. 3, del medesimo regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.
119 Nella presente controversia va tenuto conto del fatto che il ricorso non è stato accolto per l’integralità dell’inadempimento quale definito dalla Commissione.
120 Si deve pertanto condannare l’Irlanda ai due terzi di tutte le spese. La Commissione è condannata a sopportare l’altro terzo.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh (contea di Wicklow), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) L’Irlanda è condannata a sopportare i due terzi dell’insieme delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare l’altro terzo.
Firme