Le conseguenze inattese della nuova ristrutturazione edilizia

di Marcellino BOTTONE

 

LE CONSEGUENZE INATTESE DELLA NUOVA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

 

 

 

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ISTITUZIONE COMMISSIONE DI SAGGI PER INDIVIDUARE IL SITO DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN FUGA DALLA GUERRA DELLA … CONSISTENZA1

 








Geom. Bottone Marcellino - Piedimonte Matese (Caserta) – 10 settembre 2013

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LA GRANDE FUGA ---- FUGA DA COSA? ---- LA GUERRA DELLA CONSISTENZA ---- ANDATE IN PACE

 

 

 

LA GRANDE FUGA

 

All’approdo si accostavano su piccole conchiglie di legno, isolate, con andatura difficile da riconnettere al presagio di un’ondata imminente di disperati: lo sbarco era cominciato così, triste e romantico come il rientro da una attesa di pesca impigliata nei vuoti della rete, come una promessa mancata di sole per dimenticare le fatiche del viaggio.

 

Ma quando l’asse terrestre ruotò impercettibilmente, quando lo scoglio della curvatura periferica servì alla vista quel che galleggiava oltre la collina d’acqua, i soccorritori videro, dalla loro apparente terraferma, che dalla fine dell’orizzonte avanzava l’orda di un pullulare disordinato, l’urgenza di un rientro salvifico, la fuga da un altrove inaccettabile.

 

“Dunque il radar di qualche interprete negazionista aveva visto più lontano del telescopio del politico/chiromante … ?”, si chiesero – guardandosi negli occhi sospettosi, ma tacendo – i primi soccorritori inviati dalla Protezione Civile.

 

“Dunque è possibile che si possa intuire oltre il lecito?”, si interrogarono – guardandosi negli occhi usi a vedere realtà che non si possono tacere - i primi inviati dei giornali, i primi vecchi che l’insonnia non richiese di svegliare, i primi avventori alla ricerca delle luci e dei racconti del mattino.

 

“E’ in corso una grande fuga”, furono costretti ad ammettere quelli che il giorno prima avevano dichiarato “con la legge 98/2013, finalmente, si sistemerà tutto”.

 

Ma: “Fuga da cosa?”, urlò un’ingenua samaritana, comparsa all’improvviso nei suoi vestiti approssimativi, scarmigliata, senza cartellini identificativi ma con una cesta di brioches appena sfornata che si era messa a distribuire mentre la macchina dei soccorsi indugiava .

 

 

 

FUGA DA COSA?

 

La domanda, in effetti, aveva un suo odore logico e – insieme all’aroma croccante di quel dono inatteso, alla dolcezza di quella consegna che sfiorava ogni mano – generava una diffusa acquolina in bocca, una salivazione mentale che anelava a possedere la risposta.

 

Ma per fortuna, mentre si cercava il modo più sicuro per ottenere una risposta sincera come una macchia sfuggita al prelavaggio di un comunicato ufficiale, il primo naufrago staccò riluttante la bocca dalle labbra calpestate dell’arenile, rivolse un gesto d’invito agli astanti e da una duna appositamente predisposta sulla spiaggia spiegò:

 

  • “veniamo dall’art, 30 della Legge 9 agosto 2013 n. 98, costellazione del Dpr 308/01 e s.m.i., pianeta “Edilizia”, nuovo satellite “Ristrutturazione Edilizia”, isole della “Consistenza”;

 

  • sapete che in quelle zone il Legislatore indicò la presenza dell’oro della riedificazione del passato e del trapassato remoto e – per convincerci a partire – ci consegnò il diritto incontestabile di eseguire:

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

 

  • con una simile promessa, con questi documenti così chiari ed efficaci, direi anche “belli” nella grafia stilizzata su pergamena pregiata, timbrati, annotati, registrati, numerati e convalidati dai ghirigori di controllori di ogni ordine e grado, ci sembrò che le aspettative fossero così corpose da poter prescindere dagli eventuali ostracismi degli indigeni comunali o di quei retori - impettiti nella loro divisa di “difensori/cultori” - che pullulano sotto le mentite spoglie di un’associazione locale ambientale;

 

  • Partimmo accecati dalla golosità di trovare oro e tornammo con occhi che avevano visto la drammaticità del vero: le isole della consistenza non erano futuro ma trappole, non erano possibilità ma miraggio, non erano domani che si riprendono il passato ma remoto che non tollera resurrezioni;

 

  • Partimmo per vivere una favola che ci respinse, come tutte le favole, quando smettono di essere un gioco … … 2. “

 

Mentre il naufrago prendeva fiato, ignaro che ci sono occasioni in cui le pause innescano mine che poi distruggeranno per sempre il tracciato di un discorso, la forza coesiva delle sue interconnessioni logiche di controllo e di sottofondo, le prese laterali di sostegno per contrastare le forze centrifughe che portano a deragliare nelle inattese curve delle conclusioni ambigue, un cronista d’assalto domandò con impeto:

 

“mi scusi, sa, è per i nostri lettori: ci può raccontare dei fatti circostanziati, delle cose verificabili che possiamo citare ad uso dei più increduli, insomma ci può dare qualcosa di solido da mettere nelle fauci dell’informazione ?”

 

Negli occhi del naufrago/profugo/narratore il velo di tristezza si ispessì temporaneamente di un alone di lacrime, ma il vento dell’esigenza di raccontare disperse ogni titubanza, talché riprese:

 

“Va bene. Vi racconterò della guerra della Consistenza.”

 

 

 

 

LA GUERRA DELLA CONSISTENZA

 

Armati dell’art. 30 della legge 98/2013, molti di noi partirono per il pianeta “Edilizia” con il chiaro mandato del Governo di trovare “edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti“, insomma RUDERI, da ricostruire.

 

Giunti sull’isola di Consistenza, però, gli indigeni ci accolsero con una freddezza bellicosa e raggelante, perché pretesero che certificassimo – appunto – la consistenza degli edifici che, per vetustà, per caso, o per qualunque altra ragione erano pervenuti allo status di ruderi:

 

“LA VOSTRA LEGGE”, urlavano, “NON VI AUTORIZZA A RICOSTRUIRE QUEL CHE VI PARE E PIACE, MA SOLO AD ESEGUIRE LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI eventualmente crollati o demoliti DEI QUALI – ATTENZIONE - : sia possibile accertarne la preesistente consistenza. “.

 

“E ALLORA”, disse il Sindaco pro tempore della popolazione inferocita, “DIMOSTRATECI QUAL ERA LA CONSISTENZA DI QUESTI RUDERI CHE SIETE VENUTI IMPUNEMENTE A RICOSTRUIRE, OPPURE … … ”.

 

Fu una vera e propria dichiarazione di guerra e, come potete immaginare, lasciò ruderi di uomini e speranze che non sarà mai più possibile riscostruire.

 

E fu una guerra senza ragioni né torti, perché di fronte alla necessità di accertare la consistenza di un edificio decaduto in rudere non ci fu una possibilità o una impossibilità argomentata ma semplicemente un’impossibilità di fatto.

 

E il mio caso, se mi lasciate il tempo di raccontarlo prima di mandare in stampa le vostre deduzioni, prima di decidere se accogliere o ributtare al largo l’orda degli altri profughi in arrivo, lo dimostra in modo lapalissano:

 

  • Giunto sul nuovo satellite “Ristrutturazione Edilizia” fui contattato dall’ultimo erede di una genia di latifondisti, intenzionato a ricostruire l’antica dimora del nonno, costruita intorno al 1960;

 

  • Ottimo, pensai, guardando orgoglioso la pergamena che mi autorizzava, ai sensi dell’art. 30 della Legge 98/2013, a ricostruire ruderi per l’universo;

 

  • “Solo che c’è un problema”, precisò l’erede, mostrandomi una serie di carte sulle quali aveva speso molte notti senza giungere alla luce di un’illuminazione definitiva e dando avvio al dialogo serrato che ho trascritto e consegno pubblicamente a voi e alle autorità presenti:



TRASCRIZIONE DEL DIALOGO TRA UN EREDE ED UN RISTRUTTURATORE

  • L’erede:

Il mio problema, che poi le spiegherò più in dettaglio, concerne il significato da attribuire all’unico parametro da rispettare - ai sensi dell’art. 30 della legge 98/2013 – per poter ricostruire un rudere: la preesistente consistenza. Cosa si intende per consistenza (visto che la norma non lo specifica) ?

 

 

 

  • Il ristrutturatore:

Beh, poiché la norma, effettivamente, manca di esplicitazioni o riferimenti, credo che si debba seguire il seguente percorso logico:

 

in primo luogo, deve osservarsi che finalità generale della norma è - inequivocabilmente -quella di consentire la ristrutturazione edilizia di edifici anche mediante “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”;

 

in secondo luogo, deve osservarsi che l’unico parametro posto a “limite” di applicabilità della norma è – inequivocabilmente – il VINCOLO DI IDENTITA’ DI VOLUMETRIA tra situazione ante e post intervento di ristrutturazione;

 

da queste osservazioni consegue che – declamando “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, … … nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.” – il legislatore abbia affermato l’equivalenza tra i termini “preesistente consistenza” e “stessa volumetria … preesistente” (essendo, per altro, inutile ogni altra ricerca e/o apprezzamento di parametri non vincolanti …).

 

 

 

 

  • L’erede:

E, mi dica : Come va accertata la consistenza ? es. le planimetrie allegate al titolo edilizio a suo tempo rilasciato dal Comune sono sufficienti come accertamento della consistenza dell’originario edificio a suo tempo assentito."

 

 

 

  • Il ristrutturatore:

Beh, anche su questo punto, visto che la norma, effettivamente, manca di esplicitazioni o riferimenti, credo che si debba seguire una regola generale :

e, cioè, che per l’accertamento della “consistenza” valgono TUTTI GLI ATTI DESCRITTIVI, DICHIARATIVI, CERTIFICATIVI, ecc.... DAI QUALI POSSA DESUMERSI IN VIA DIRETTA E/O MEDIATA QUALE VOLUME AVEVA L'IMMOBILE CHE SI INTENDE SOTTOPORRE AL RINNOVATO CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ENUNCIATO DAL LEGISLATORE.

DUNQUE :

- NON SOLO DISEGNI E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE PER ASSENSI COMUNALI;

- NON SOLO PERIZIE E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE IN SEDI GIUDIZIARIE;

- NON SOLO DISEGNI E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE PER ACCATASTAMENTI E/O   FRAZIONAMENTI IMMOBILIARI,

- non solo, insomma, documenti tecnici di vario uso, ma anche ATTESTAZIONI/ CERTIFICAZIONI DALLE QUALI EMERGA SEMPLICEMENTE CHE UN DETERMINATO EDIFICIO POSSEDEVA AD UNA CERTA DATA - UN DETERMINATO VOLUME (ad esempio: un certificato di collaudo; un certificato  di destinazione urbanistica; una dichiarazione notarile; ecc... : non escluso perizie giurate storico-immobiliari appositamente redatte/documentate da parte di professionisti abilitati) .



Però, mi scusi, adesso andiamo al sodo perché anche un rudere … non è per sempre.





  • L’erede:

Il problema è che io non riesco a dimostrare la “consistenza” preesistente al rudere. O meglio riesco a dimostrare la legittimità del costruito esistente avendo ritrovato la licenza edilizia degli anni 1960. Sul punto il Comune non questiona (quello che c’è è come era nel progetto). Ma non ho riscontri documentali che esisteva un edificio completo nelle sue parti (quindi con anche la copertura). E qui è dove il Comune questiona. La zona è anche isolata e quindi è difficile fare riferimento a edifici simili circostanti.



  • Il ristrutturatore:

Queste affermazioni, a dire il vero, mi sembrano meritevoli di qualche approfondimento alla luce delle contraddizioni che rilevo e che le riferisco/sintetizzo così:

Se è vero che lei ha “ritrovato la licenza edilizia degli anni 1960” e “Sul punto il Comune non questiona (quello che c’è è come era nel progetto)”, non capisco il senso della successiva affermazione “Ma non ho riscontri documentali che esisteva un edificio completo nelle sue parti (quindi con anche la copertura). E qui è dove il Comune questiona ”: in altre parole, è come se mi dicesse che ha tutta la documentazione, che il Comune ha tutta la documentazione e che … … – nonostante questa situazione idilliaca e pacifica – qualcuno riesce ad affermare che “non è sufficiente a dimostrare la consistenza originaria attribuibile ad un rudere di edificio regolarmente assentito in base ad atti ancora disponibili ed ostensibili” ???? (mi scusi, non si offenda, ma… non posso crederci…);

 

Aggiungo, poi, che l’affermazione “Purtroppo io non riesco a dimostrare …”, mi fa sobbalzare dalla sedia, perché mi dico:

 

va bene, poniamo che gli atti disponibili siano insufficienti (E NON LO SONO) per stabilire qual era la “consistenza” dell’immobile preesistente all’attuale rudere;

 

poniamo, cioè, che possa esistere una documentazione la quale – pur dimostrando che un rudere abbia origine da un immobile regolarmente assentito – non restituisca chiare indicazioni in ordine al “volume” autorizzato;

 

la domanda è: “EMBE’?“. Qual è il problema ? Forse questa situazione ci impedisce di stabilire la misura “superprecisa” del volume dell’edificio preesistente al rudere ma non consente di negare che un “certo” volume dovesse necessariamente e inequivocabilmente PRE-ESISTERE al rudere.

 

E qual è questo volume? Ma è il volume “MINIMO” ritraibile dal rudere, cioè la misura di quel volume che si ricava dal prodotto della “superficie planimetrica occupata dal rudere” per l’altezza reale (cioè misurata in sito) o virtuale (cioè attribuibile per evidenza logico/funzionale) alle pareti murarie residue;

 

In altre parole, qualora ricorra una situazione come quella ipotizzata (e cioè che gli atti disponibili siano insufficienti per stabilire qual era la “consistenza” dell’immobile preesistente all’attuale rudere), è possibile che ci venga negata la possibilità di dar corso ad una ristrutturazione edilizia che pretenda di riedificare l’intero volume dell’edificio assentito (perché la misura di tale volume non sarebbe interamente ritraibile dal rudere), ma sarebbe illegittimo negarci la possibilità di dar corso ad una ristrutturazione edilizia che pretenda di riedificare il volume di quella parte dell’edificio assentito ricavabile dal rudere (la misura di tale parziale volume, infatti, sarebbe – agli effetti della L.98/2013 – accertata e/o accertabile).





  • L’erede:

Gli atti al comune sono chiari: c’è una licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale e ci sono le planimetrie ed è indicato anche il volume. Il rudere attuale, poi, è costituito solo da mura perimetrali senza copertura e dà l’impressione di una costruzione iniziata ma non ultimata (e quindi mai divenuta edificio completo nelle sue parti). E’ un bel rompicapo!

Possiamo parlare di “ripristino” e “consistenza” in una situazione di edificio iniziato ma non finito? (quindi con un volume a suo tempo assentito ma non realizzato completamente)



  • Il ristrutturatore:

in aggiunta a quanto già riferito (relativamente alla necessità di adottare, per dimostrare la consistenza dell’edificio “preesistente“ al rudere, un adeguato criterio/metodo logico) nel suo caso, per fronteggiare lo scoglio oppositivo di chi si è ancorato in una astratta posizione dubitativa, potrebbe ulteriormente allegare:

COPIE DI VECCHI ATTI NOTARILI E/O ATTI DI SUCCESSIONE CONTENENTI DESCRIZIONE DEI CESPITI TRASFERITI TRA I precedenti PROPRIETARI dell’edificio preesistente al rudere;

FOTO DI PARENTI O AMICI (panoramiche) DALLE QUALI SIA VISIBILE IL VECCHIO EDIFICIO;

FOTO AEREE DELL’AERONAUTICA O DI ALTRI ENTI O PRIVATI;

ricevute di pagamento tasse/tributi;

dichiarazioni dei redditi;

dICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI TERZI (coltivatori, raccoglitori di olive, trasportatori di legname, e ogni altro soggetto coinvolto o partecipe delle normali attività connesse alla conduzione del fondo);

dichiarazioni di prestatori d’opera, artigiani, operatori che siano intervenuti, a vario titolo, per manutenzioni;



  • L’erede:

Purtroppo non ho trovato nulla al riguardo. La zona è isolata e gli ultimi anziani che abitavano le case vicine sono deceduti. Per le foto aeree è problematico perché ci sono gli alberi che mascherano. Quindi non ho alcuna prova che quello che esiste ora è il resto di un edificio completo. Certo, il costruito esistente interessa l'intero spazio su cui in progetto era prevista l'edificazione assentita, fino a raggiungere un'altezza di circa ml.2 dal piano di campagna, ma - essendo la muratura in sasso - non si riesce a stabilire se sono rimanenze di mura perimetrali di un edificio che era completo nelle sue parti o di una costruzione iniziata ma non finita. Insomma, per il Comune siccome io non riesco a dimostrare la preesistente consistenza dell’edificio, allora l’intervento si configura come “nuova costruzione”. Non bastano le planimetrie. Ci vuole evidenza che un edificio completo nelle sue parti esisteva là dove ora c’è il rudere.



 

  • Il ristrutturatore:

“QUESTE AFFERMAZIONI, MI SCUSI, SONO INCOMPRENSIBILI:



SE LEI, PRIMA, HA AFFERMATO CHE “Gli atti al comune sono chiari: c’è una licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale e ci sono le planimetrie ed è indicato anche il volume.”, NON DOVREBBE ESSERE DIFFICILE DIMOSTRARE CHE “Il costruito esistente interessa l'intero spazio su cui in progetto era prevista l'edificazione assentita …” ;



DI CONSEGUENZA IL DUBBIO “Essendo la muratura in sasso non si riesce a stabilire se sono rimanenze di mura perimetrali di un edificio che era completo nelle sue parti o di una costruzione iniziata ma non finita” NON HA RAGION D’ESSERE: SE C’E’ UN RUDERE UBICATO PLANIMETRICAMENTE SULLO STESSO SEDIME DI UN EDIFICIO DOTATO DI “licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale”, DOBBIAMO PRIORITARIAMENTE INFERIRE – per convergenza e concordanza logico/fattuale - CHE quello e’ il rudere di UN edificio edificato (l’archeologo che - scavando a Pompei o a Roma in via dei Fori Imperiali – deducesse che tutti quei muri di mattoni altro non erano che semplici … “recinzioni” … verrebbe demolito senza appello …);



per altro, LA SCELTA DI ADOTTARE il metodo del “dubbio a prescindere” come sostrato giustificativo dell’agire pubblico non ha radici tra i principi che – secondo le enunciazioni della l. 241/90 - regolano, vincolano e impegnano l’azione amministrativa, ed è intrinsecamente illogica perché, SVINCOLANDOSI DALL’ANCORAGGIO AD elementi circostanziali, non pUò, PER DEFINIZIONE, DAR LUOGO A POSSIBILITà “CONCLUSIVE”;



Pertanto :



la presenza del rudere è un fatto che – per ciò stesso - “certifica” la preesistenza di un edificio;



l’esistenza di una “licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale” laddove – oggi - C’è il rudere e’ un fatto che “certifica ulteriormente” la preesistenza di un edificio;



un operatore che a questi fatti opponga il “dubbio a prescindere” (senza cioè indicare su quali diverse e negative circostanze oggettive si fondi) che il rudere potrebbe configurare “rimanenze di mura perimetrali di un edificio che (non) era completo nelle sue parti o di una costruzione iniziata ma non finita”, compie un salto carpiato nel ridicolo (oltre che nell’abuso perseguibile), perché è COME SE AFFERMASSE CHE IL NUOVO CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CUI ALLA L. 98/2013 SI APPLICA AGLI EDIFICI costituiti DA FONDAZIONI, PARETI IN ELEVAZIONE, SOLAI E TETTI DI COPERTURA … … e cioè, paradossalmente, non ai ruderi (sic !) ;



dubitare per raggiungere la verità è agire con intelligenza.



anche dubitare che si possa raggiungere la verità è intelligente.



Ma dubitare senza intelligenza è solo dubitare.



  • L’erede:

Il suo ragionamento è corretto, però volevo farle un appunto. Se in una data area esiste una costruzione fatta di sole mura perimetrali fino ad una certa altezza, dal punto di vista giuridico questa può essere: 1) un abuso; 2) un edificio iniziato ma non finito; 3) un resto di un edificio finito.

Trascuriamo per un attimo il caso 1), e le pongo la seguente domanda: un edificio iniziato ma non finito è un rudere ?





  • Il ristrutturatore:

DIPENDE.

PONIAMO IL CASO CHE UN NOSTRO TRISAVOLO ABBIA INIZIATO LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI DUE STANZE SOVRAPPOSTE:



BENE, SE DI TALE “OBIETTIVO EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A CONCLUSIONE SOLO LE FONDAZIONI E LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONE DEL PIANO TERRA, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE DI UN MANUFATTO CHE NON Può ESSERE EQUIPARATO AD UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA CONSEGUENZA è OVVIA: le facoltà introdotte dalla l.98/2013 non si estendono, evidentemente, aI RUDERI DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma non finito“;

 

 

SE, INVECE, DI QUESTO STESSO “OBIETTIVO EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A CONCLUSIONE NON SOLO LE FONDAZIONI E LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONE MA ANCHE IL SOLAIO INTERMEDIO PIANO TERRA/PRIMO PIANO, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE PARZIALE DI UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA CONSEGUENZA è OVVIA: le facoltà introdotte dalla l.98/2013 si estendono, evidentemente, aI RUDERI DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma non finito“, benchè il volume ri-edificabile non potrà superare il volume del piano terra a suo tempo “iniziato e finito“;

 

 

SE, inoltre, DI QUESTO STESSO “OBIETTIVO EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A CONCLUSIONE NON SOLO LE FONDAZIONI, LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONe e IL SOLAIO INTERMEDIO PIANO TERRA/PRIMO PIANO MA ANCHE LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONE del primo piano, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE PARZIALE DI UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA CONSEGUENZA è OVVIA: le facoltà introdotte dalla l.98/2013 si estendono, evidentemente, aI RUDERI DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma non finito “, ma – anche in questo caso - il volume ri-edificabile non potrà superare il volume del piano terra a suo tempo “iniziato e finito “.

 

 

Dopo tutto questo commentare, parlare e riparlare del possibile e dell’impossibile, mi scusi, ma mi faccia capire una cosa: MA LEI, QUESTA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LA VUOLE FARE O NO ?

 



  • L’erede:

CERTO CHE LA VOGLIO FARE, MA …



  • Il ristrutturatore:

l’erede non ebbe tempo di terminare la frase …

il rumore delle prime bombe lo raggiunse e lo spinse a una fuga precipitosa.

E anch’io lo imitai in direzione uguale e contraria …





ANDATE IN PACE

 

Il racconto del ristrutturatore/profugo che – nonostante l’armatura imperforabile dell’art. 30 della legge 98/2013 – era stato costretto a fuggire a gambe levate dalla guerra della consistenza, era stupefacente e penetrò anche il cuore dei più ostili all’accoglienza.

 

E mentre altri come lui, a centinaia, si accostavano su piccole conchiglie di legno, isolate, con andatura a bilico su fulcri mobili, il responsabile della Protezione Civile, l’unico – tra i presenti – evidentemente dotato del necessario sangue freddo, tintinnò un numero sulla linea riservata.

 

“CODICE ROSSO”, pronunciò con secchezza ed autorità, mentre il l’addetto alle pubbliche relazioni traduceva:

“Stiamo chiedendo a chi di dovere di INDIVIDUARE UN SITO DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN FUGA DALLA GUERRA DELLA … CONSISTENZA“

 

E quando il responsabile della Protezione Civile, silente, cominciò ad assentire alle assicurazioni telefoniche di un importantissimo referente Governativo, fu lo stesso addetto alle pubbliche relazioni a tradurre – con un sorriso che comunicava “tranquilli, stiamo lavorando per voi” – :

 

”Andate in pace: entro un’ora si provvederà ad

ISTITUIRE UNA COMMISSIONE DI SAGGI.

 

 





Geom. Marcellino Bottone

Piedimonte Matese, 15 settembre 2013




 

1 Capita che, per l’insondabile mistero delle ragioni sinaptiche, si formino nella nostra mente pensieri che – a prima vista – ci appaiono del tutto incongrui con il tema o l’attività in cui siamo impegnati. Pensieri che poi, a una seconda vista, sembrano densi di una motivazione che ci sfugge. Pensieri, anzi, che a una terza vista ci narrano di una sostanza elaborata e sensata, addirittura necessaria alle comprensione di superficie. Pensieri che, quando ci sembrerà di aver dimenticato, si riveleranno essere stati anticipazione di tutto ciò che poi avremmo scritto o detto. Il pensiero che ha anticipato questo lavoro mi è apparso un giorno, spiazzante e incongruo mentre pedalavo su una strada del circondario, con questa sintesi: “Per vincere non basta insegnare al cavallo cos’è una corsa. E’ anche necessario che il cavallo insegni al fantino cos’è un cavallo”. Ne dò conto per consentire al Lettore di scegliere se adottare contromisure difensive di prevenzione e profilassi …

2 Spero che il lettore di questo commento possa tollerare questo strano consiglio dell’Autore: “A questo punto del testo fermatevi, mettete sul vostro vecchio giradischi “OGNI FAVOLA E’ UN GIOCO” di Edoardo Bennato, rilassatevi e dopo, mi raccomando: solo dopo, ricominciate a leggere”.