Proroga, con d.P.C.M., dei termini di talune questioni ambientali (già viste nel milleproroghe 2011)
di Alberto PIEROBON
Sulla G.U. n. 74 del 31 marzo 2011 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 di “ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” (sic!). Le questione in parola erano state già oggetto di proroga nell’ambito del famoso decreto-legge 29.12.2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (decreto noto come cosiddetto “milleproroghe” 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis (1).
L’iniziativa de qua scaturisce dalle “richieste pervenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di proroga dei termini d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010” e delle sollecitazioni provenienti da più parti (anche in sede parlamentare) per l’ulteriore proroga dei termini di cui trattasi.
Per cui, per le questioni che di seguito indichiamo, vengono prorogati (dal 1° aprile 2011, quindi senza creare “buchi” di copertura) i termini fino al 31 dicembre 2011, ovvero:
- il rinvio della soppressione degli A.T.O., ovvero del passaggio delle funzioni di competenza (in materia di rifiuti e di sistema idrico) ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, onde evitare – anche per gli affidamenti di cui all’art. 23-bis del d.l. 112/2008 – problematiche operative (2). Ricordiamo che l’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23.12.2009, n. 191 prevedeva il termine dell’1.1.2011 (3). Ora sono le Regioni che devono attivarsi per individuare i nuovi soggetti e consentire di evitare le distonie paventate dal legislatore nel fatto che “La cessazione delle AATTO senza che le Regioni siano intervenute […] bloccherebbe di fatto l’operatività del predetto art. 23-bis, giacch&ea cute; renderebbe del tutto controvertibile l’identità del soggetto legittimato all’affidamento dei servizi di cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, nonché all’apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso”;
- proroga dell’autorizzazione all’assunzione personale all’Ispra (ex Apat) sino al completamento delle relative procedure assuntive (in corso), ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del d.l. 208/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2009, n. 13), termine prorogato al 31 dicembre 2010 (dall'art. 8, comma 2, del d.l. 194/2009) ed ora al 31 dicembre 2011;
- per gli enti locali della Campania (4): vengono prorogate le disposizioni (5) che, in fase transitoria, prevedono che le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto e di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata vengano ancora gestite dai comuni. Invero ai comuni spettavano questi “servizi” (ricorrendo perlopiù ad appaltatori esterni) solamente se collocabili nel sistema della raccolta differenziata, diversamente quantomeno per gli aspetti connessi all’impiantistica (discariche di smaltimento e impianti di recupero) queste ultime attività spettano alla società provinciale creata ad hoc che subentra ai Consorzi imprenditoriali ivi esistenti (avviando procedura di liquidazione tramite commissari, eccetera ), anche in seguito alla riorganizzazione su base provinciale come prevista in appositi piani industriali. Sempre per gli enti locali della Campania viene prorogato il regime transitorio per il calcolo e la riscossione della Tarsu e della tariffa rifiuti. Si afferma che “le modifiche si rendono altresì necessarie al fine di non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della Tarsu e della Tia nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. Ne deriva la necessità di posticipare di un anno la possibilità per le società provinciali di avvalersi degli ordinari mezzi di riscossione prev isti dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”. Ricordiamo che agli enti locali della Campania con il “milleproroghe” viene consentito di garantire la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti tributari (anche dell’accisa sull’energia elettrica), potendo ricorrere alle disposizioni emergenziali di cui alla (più volte invocata e anche modificata) “provvidenziale” legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e quindi aumentando le imposizioni tributarie di competenza regionale (vedasi anche il tetto all’imposta regionale sulla benzina da autotrazione), ciò sempre al fine di coprire tutti i costi del ciclo e i debiti assunti a tale titolo anche nei confronti dell’allora Commissariato straordinario di Governo, poi della Struttura del Sottosegretario di Stato (di cui all'art. 1 del d.l.90/2008) e della Protezione civile (6);
- l’art. 6, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 (novellato dall’art. 2, comma 4-octiesdecies,del “milleproroghe”) vieta lo smaltimento in discarica dei rifiuti con Pci (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli a fine vita), nella impossibilità operativa di soddisfare (nel fronteggia mento di trattamento) questi rifiuti si è, di volta, in volta, prorogato il termine, prevedendo anche la termovalorizzazione del car fluff in impianti autorizzati. Questi impianti non sono ancora presenti (pur se in costruzione) e lo spostamento del termine viene ritenuto indispensabile poiché “in caso di mancato rinnovo della proroga, ingenti quantitativi di tali rifiuti dovrebbero essere smaltiti all’estero, con u n notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici”, in realtà buona parte di questi rifiuti continueranno ad essere conferiti in discariche già autorizzate;
- viene prorogato il termine di entrata in vigore del divieto di vendita a paesi extra Ue di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del d.lgs. 27 marzo 2006, n.161. Si tratta dei valori limite di COV aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea (già prorogata di un anno dall'art. 8, comma 4, del d.l. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). Il comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. 162/2006 originariamente stabiliva la non applicabilità di questi valori limite per tre anni (poi diventati quattro). Di qui la proroga in esam e, altrimenti dal 1° gennaio 2011 dovevano applicarsi i suddetti valori limite. La proroga al 3.12.2011 viene motivata adducendo che “Tale limitazione all’esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della direttiva 2004/42/CE, la quale non disciplina il contenuto dei COV dei prodotti destinati all’esportazione verso Paesi extra Ue. La limitazione all’esportazione citata, inoltre, non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell’Ue, comportando, di fatto, una discriminazione delle aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati membri dell’Ue”.
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(1) Sul quale si veda A. Pierobon, Il milleproroghe (AC 4086) e l’ambiente: primissime segnalazioni, in questa rivista del 28 febbraio 2011.
(1) Si veda anche la sentenza del TAR Piemonte, sez. II, in data 29 ottobre 2010, n. 3936 ove si affermava che decorso il termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione, ricorda il Collegio, è stata introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, inserendo (anzi, riproponendo) la soppressione degli ATO fra le misure finalizzate al contenimento delle spese negli enti locali. Va ricordato, infatti, che già l'art. 2, comma 38, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) prevedeva che le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti avrebbero proceduto, entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa. L e norme della legge finanziaria 2008 sono rimaste sostanzialmente inattuate; così il legislatore ha riproposto la disposizione con termini precisi di attuazione: il 27 marzo 2011, trascorso il quale: - sono soppresse le Autorità d’Ambito Territoriale di cui agli articoli 148 (Autorità d’Ambito per la gestione delle risorse idriche) e 201 (Autorità d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; - ogni atto compiuto dalle Autorità è da considerarsi nullo; - sono abrogati gli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006.
(3) Proroga del termine decorso il quale:
- sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;- ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo;
- le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006;- sono comunque abrogati gli articoli sopra citati.
(4) Vedasi l’articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, disposizioni che si incastrano (malamente) nel puzzle della normativa emanata nel contesto emergenziale (dove ai aggiungono anche molte o.P.C.M., ordinanze commissariali, ordinanze del sottosegretario per l’emergenza ed altre “fonti” ancora).
(5) Come desumibile dalle schede parlamentari, l’art. 1-bis del decreto-legge 196/2010 (convertito dalla legge 1/2011), recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, aveva prorogato a tutto il 2011, il regime transitorio previsto dai commi 2-ter, 5-bis e 5-ter dell’art. 11 del d.l. 195/2009, mediante puntuali modifiche testuali dei commi citati. Sembrerebbe quindi trovarsi di fronte a due diverse fonti normative, volte a prorogare – in forme e modi differenti – i medesimi termini. È pur vero, però, che la proroga in esame va mantenuta in quanto entrata in vigore prima della fine dell’anno 2010, mentre quella recata dall’a rt. 1-bis del d.l. 196/2010 è entrata in vigore in data 25 gennaio 2011 (cioè il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione n. 1 del 2011).
(6) 2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale; c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.