Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 - Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana
(Causa C-85/07)
"...non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, come previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE1, e non avendo effettuato le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
constatare che, relativamente al distretto idrografico pilota del Serchio e a parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell'Appennino settentrionale, centrale e meridionale,
non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, come previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE1,
e non avendo effettuato le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La direttiva 2000/60/CE è stata recepita nel diritto italiano mediante il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esso identifica, al suo articolo 64, otto distretti idrografici: il distretto idrografico delle Alpi orientali, il distretto idrografico Padano, il distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il distretto idrografico pilota del Serchio, il distretto idrografico dell'Appennino centrale, il distretto idrografico dell'Appennino meridionale, il distretto idrografico della Sardegna nonché il distretto idrografico della Sicilia.
La direttiva è entrata in vigore il 22 dicembre 2000. Di conseguenza, le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, relativamente agli otto distretti idrografici, avrebbero dovuto essere completati entro il 22 dicembre 2004. Inoltre, la relazione sintetica delle analisi richieste per ogni distretto idrografico a norma dell'articolo 5, come previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, avrebbe dovuto essere presentata alla Commissione entro il 22 marzo 2005.
Dall'analisi delle comunicazioni delle Autorità italiane risulta invece che, relativamente a cinque degli otto distretti idrografici, le informazioni sono mancanti o incomplete.
La Repubblica italiana non ha presentato una relazione sintetica circa le analisi e l'esame previsti dall'articolo 5, per il distretto idrografico pilota del Serchio e per parte dei distretti idrografici delle Alpi Orientali, dell'Appennino settentrionale, centrale e meridionale, ed è pertanto venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
Infine, in assenza di informazioni che provino il contrario, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia altresì venuta meno all'obbligo di effettuare, entro la scadenza prevista, le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III della medesima direttiva, relativamente ai distretti idrografici menzionati nel comma precedente.
Acque. Azione comunitaria in materia di acque
- Dettagli
- Categoria principale: Acque
- Categoria: Giurisprudenza Comunitaria
- Visite: 6180