Cass. Sez. III n163 del 9 gennaio 2007 (ud. 6 dic. 2006)
Pres. De Maio Est.Lombardi Ric. Grasso
Rifiuti. Fanghi da impianti di depurazione
La prescrizione di provvedere allo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 91 5/82 e ovviamente, nelle successive modificazioni del citato DPR, implica l'obbligo di munirsi della autorizzazione al lo smaltimento dei rifiuti prevista dalla normativa in materia non essendo sufficiente l’autorizzazione allo scarico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 06/12/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1982
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 8609/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. LO PRESTI Vittorio, difensore di fiducia di Grasso Giuseppe, n. a Castel Di Iudica il 10.9.1947;
avverso la sentenza in data 21.12.2004 del Tribunale di Paterno, con la quale venne condannato alla pena di Euro 1.800,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Paterno ha affermato la colpevolezza di Grasso Giuseppe in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, ascrittogli perché, in qualità di sindaco del Comune di Castel di Iudica, effettuava lo smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'ente locale senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. Il giudice di merito ha accertato che il Comune era in possesso fin dal 1994 di autorizzazione relativa allo scarico dei reflui urbani provenienti dai nove impianti di depurazione esistenti nel territorio dell'Ente locale, ma non di autorizzazione allo smaltimento dei fanghi provenienti da detti impianti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che il giudice di merito, pur avendo preso atto che il Comune di Castel di Iudica era in possesso di autorizzazione regionale fin dal luglio 1994, ha affermato erroneamente che l'ente locale effettuava lo smaltimento dei rifiuti speciali costituiti dai fanghi provenienti dagli impianti di depurazione senza la prescritta autorizzazione. Si osserva sul punto che l'autorizzazione regionale n. 718/7, rilasciata il 9.7.1994 all'Ente locale, all'art. 2, comma 11 fa espresso riferimento allo smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione, individuando contestualmente le prescrizioni da osservare. In particolare si rileva che il citato articolo stabilisce: "i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 915 del 1982. L'eventuale riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate e dei fanghi residuati deve essere subordinato ad una verifica tecnica nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 90 del 1992". Si deduce, quindi, che non sussiste la fattispecie contravvenzionale ascritta all'imputato e che eventualmente questi poteva essere chiamato a rispondere della violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, per non avere osservato le prescrizioni dettate dalla autorizzazione per le operazioni di smaltimento. Si rileva inoltre che il giudice di merito ha ipotizzato un impiego agronomico dei predetti fanghi in assenza di prove sul punto e che, peraltro, anche in tal caso il fatto verrebbe ad integrare la violazione di cui al citato art. 51, comma 4, che non ha costituito oggetto di contestazione nei confronti dell'imputato. Il ricorso non è fondato.
Va premesso in punto di diritto che il
art. 49 D.Lgs. n. 152 del 1999, il cui testo è sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 127, attualmente vigente, tra l'altro, stabilisce espressamente che "i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti".
Peraltro, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3 lett. g), qualifica rifiuti speciali "....i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue...", cui corrisponde, con identica formulazione, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3, lett. g). Orbene, la sentenza impugnata ha puntualmente rilevato che l'autorizzazione citata dal ricorrente si riferisce al solo scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione esistenti nel territorio del Comune e non anche allo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti dai predetti impianti.
Il limite dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente regionale alle sole acque reflue, peraltro, si evince esplicitamente dalle prescrizioni contenute nel provvedimento tra le quali quella di cui al comma citato in ricorso.
Si palesa, infatti, evidente che la prescrizione di provvedere allo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 915 del 1982 e, ovviamente, nelle successive modificazioni del citato D.P.R., implica l'obbligo di munirsi della autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti prevista dalla normativa in materia.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007