Cass. Sez. III n.41835 del 7 novembre 2008 (Ud. 30 set. 2008)
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Russo
Rifiuti. Veicoli fuori uso
L\'attività di raccolta di veicoli fuori uso, in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all\'art. 256, comma 1, D.L.vo 152/06) poiché gli stessi (veicoli) costituiscono rifiuti ai sensi della disciplina attualmente in vigore, ex artt.. 183, 256, primo comma, D.L.vo 152/06
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Russo
Rifiuti. Veicoli fuori uso
L\'attività di raccolta di veicoli fuori uso, in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all\'art. 256, comma 1, D.L.vo 152/06) poiché gli stessi (veicoli) costituiscono rifiuti ai sensi della disciplina attualmente in vigore, ex artt.. 183, 256, primo comma, D.L.vo 152/06
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 18/12/07, confermava la sentenza del Tribunale dì Napoli emessa il 17/10/06, appellata da Russo Ciro, imputato del reato di cui all’art. 51, comma 1° lett. b), D.L.vo 22/97 e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 3000,00 di ammenda; pena sospesa; con condanna, altresì, in favore della Regione Campania, costituitasi parte civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era stata illegittimamente respinta la richiesta di rinvio dell’udienza del 18/12/07, essendo stato idoneamente documentato l’impedimento dell’imputato a comparire a detta udienza per motivi di salute;
2. che il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di 1° grado era nullo perché privo dei requisiti di cui all’art. 552, lett. c) cpp;
3. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 51, comma 1° lett b), DLvo 22/97, trattandosi di mera attività di recupero di motorini in disuso già rottamati e bonificati.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
La difesa di Russo Ciro, con successiva memoria in data 24/06/08, insisteva nelle sue richieste.
Il PG. della Cassazione, nella pubblica udienza del 30/09/08, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado — i due provvedimenti si integrano a vicenda — ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che Russo Ciro — nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti — gestiva l’attività di raccolta e deposito di rifiuti non pericolosi (nella specie n. sei motorini in disuso) senza essere munito della prescritta autorizzazione.
Al riguardo va ribadito ed affermato che l’attività di raccolta di veicoli fuori uso, in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all’art. 51, comma 1° DLvo 22/97 (ora riprodotto nell’art. 256, comma 1°, D.L.vo 152/06) poiché gli stessi (veicoli) costituiscono rifiuti, sia ai sensi della disciplina vigente all’epoca dei fatti (artt. 6 — 51 D.L.vo 22/97; 3, comma 1° lett. b) D.L. 209/03); sia ai sensi dì quella attualmente in vigore, ex artt. 183, 256, 1° comma, DLvo 152/06 [Giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto in esame: Cass. Sez. III Sent. n. 8426 del 26/02/04, rv 22740; Cass. Sez. III Sent. n. 27282, ric. Celli; Cass. Sez. III Sent., n. 9504 del 10/03/05, rv 229008).
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 51, 1° comma lett. a), D.L.vo 22/97, ora riformulato nell’art. 256, 1° comma lett. a), DLvo 152/06.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In via preliminare vanno disattese le eccezioni processuali attinenti alla regolarità del contraddittorio ed alla assenta nullità del decreto di citazione a giudizio, per le seguenti ragioni:
1. la Corte Territoriale ha congruamente motivato in ordine al rigetto dell’istanza di rinvio del Processo avanzata dalla difesa per impedimento dell’imputato dovuto a motivi di salute. La Corte ha evidenziato che la malattia espressa nel certificato medico (gastroenterite con febbre virale) era priva della indicazione del grado febbrile, per cui, data la genericità della formulazione, la stessa non costituiva impedimento assoluto a comparire.
Trattasi di valutazione di merito, immune da errori di diritto e vizi logici, conformi ai parametri di cui all’art. 420 ter cpp, non censurabile in sede di legittimità.
2. Il decreto di citazione a giudizio — diversamente da quanto eccepito dal ricorrente — conteneva una chiara e precisa enunciazione del fatto, nella sua globalità, in relazione al reato di cui all’art. 51, lett. a), D.L.vo 22/97, come ritenuto in sentenza. In ordine ai fatti contestati in concreto l’imputato è stato posto in grado di esercitare, fin dall’inizio, il diritto di difesa nella sua interezza.
In riferimento alle censure attinenti alla responsabilità penale dell’imputato si rileva che sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.
Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Russo Ciro, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era stata illegittimamente respinta la richiesta di rinvio dell’udienza del 18/12/07, essendo stato idoneamente documentato l’impedimento dell’imputato a comparire a detta udienza per motivi di salute;
2. che il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di 1° grado era nullo perché privo dei requisiti di cui all’art. 552, lett. c) cpp;
3. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 51, comma 1° lett b), DLvo 22/97, trattandosi di mera attività di recupero di motorini in disuso già rottamati e bonificati.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
La difesa di Russo Ciro, con successiva memoria in data 24/06/08, insisteva nelle sue richieste.
Il PG. della Cassazione, nella pubblica udienza del 30/09/08, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado — i due provvedimenti si integrano a vicenda — ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che Russo Ciro — nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti — gestiva l’attività di raccolta e deposito di rifiuti non pericolosi (nella specie n. sei motorini in disuso) senza essere munito della prescritta autorizzazione.
Al riguardo va ribadito ed affermato che l’attività di raccolta di veicoli fuori uso, in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all’art. 51, comma 1° DLvo 22/97 (ora riprodotto nell’art. 256, comma 1°, D.L.vo 152/06) poiché gli stessi (veicoli) costituiscono rifiuti, sia ai sensi della disciplina vigente all’epoca dei fatti (artt. 6 — 51 D.L.vo 22/97; 3, comma 1° lett. b) D.L. 209/03); sia ai sensi dì quella attualmente in vigore, ex artt. 183, 256, 1° comma, DLvo 152/06 [Giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto in esame: Cass. Sez. III Sent. n. 8426 del 26/02/04, rv 22740; Cass. Sez. III Sent. n. 27282, ric. Celli; Cass. Sez. III Sent., n. 9504 del 10/03/05, rv 229008).
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 51, 1° comma lett. a), D.L.vo 22/97, ora riformulato nell’art. 256, 1° comma lett. a), DLvo 152/06.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In via preliminare vanno disattese le eccezioni processuali attinenti alla regolarità del contraddittorio ed alla assenta nullità del decreto di citazione a giudizio, per le seguenti ragioni:
1. la Corte Territoriale ha congruamente motivato in ordine al rigetto dell’istanza di rinvio del Processo avanzata dalla difesa per impedimento dell’imputato dovuto a motivi di salute. La Corte ha evidenziato che la malattia espressa nel certificato medico (gastroenterite con febbre virale) era priva della indicazione del grado febbrile, per cui, data la genericità della formulazione, la stessa non costituiva impedimento assoluto a comparire.
Trattasi di valutazione di merito, immune da errori di diritto e vizi logici, conformi ai parametri di cui all’art. 420 ter cpp, non censurabile in sede di legittimità.
2. Il decreto di citazione a giudizio — diversamente da quanto eccepito dal ricorrente — conteneva una chiara e precisa enunciazione del fatto, nella sua globalità, in relazione al reato di cui all’art. 51, lett. a), D.L.vo 22/97, come ritenuto in sentenza. In ordine ai fatti contestati in concreto l’imputato è stato posto in grado di esercitare, fin dall’inizio, il diritto di difesa nella sua interezza.
In riferimento alle censure attinenti alla responsabilità penale dell’imputato si rileva che sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.
Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Russo Ciro, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.