Cass. Sez. III n.41831 del 7 novembre 2008 (Ud. 30 set. 2008)
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Marcolin
Rifiuti. Materie fecali

Ai sensi dell\'attuale normativa di cui all\'art. 185, comma 1 lett. c), D.L.vo 152/06 si applica la disciplina attinente ai rifiuti anche nei confronti di materie fecali proveniente da allevamenti di animali, quando le stesse non sono riutilizzabili nelle attività agricole

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza emessa il 17/12/07, dichiarava, fra l’altro Marcolin Gianni, colpevole del reato di cui all’art. 51, comma 1° lett. a), DL.vo 22/97 e lo condannava alla pena di € 3000,00 di ammenda; pena interamente condonata, ex L. 241/06.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 51, comma 20 lett. a), D.L.vo 22/97, come contestato in atti. Trattavasi, invero, di utilizzazione agronomica di materia fecale, costituente effluente di allevamento, legittimamente consentita ai sensi degli artt. 74 e 112 D.Lvo 152/06. Tutt’al più ricorreva nella fattispecie l’illecito amministrativo sanzionato ex art. 133 citato D.L.vo 152/2006.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva la declaratoria di assoluzione dal reato de quo.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 3 0/09/08, ha chiesto l’inammissibilità dl ricorso.

Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Pordenone ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice di merito ha accertato che Marcolin Gianni - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - provvedeva allo smaltimento di rifiuti solidi, depositandoli in modo incontrollato nei terreni condotti dallo stesso senza essere munito della prescritta autorizzazione.
Trattavasi cumuli di pollina “fresca”, sostanza proveniente da allevamenti avicoli (individuate nel Codice europeo dei rifiuti al n° 02.01.06) che nello stato in cui si trovava non risultava compatibile con una destinazione agronomica a causa della presenza di una elevata concentrazione di nitrati.
Al riguardo va ribadito che - sia ai sensi della normativa vigente all’epoca dei fatti, ex art. 8 lett. c) D.L,vo 22/97; sia ai sensi dell’attuale normativa di cui all’art. 185, comma 1° lett. c), D.L.vo 152/06 si applica la disciplina attinente ai rifiuti anche nei confronti di materie fecali provenienti da allevamenti di animali, quando le stesse non sono riutilizzabili nelle attività agricole, come nella fattispecie in esame [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 8890 dell’08/03/05; Cass. Sez. III Sent. n. 37405 del 14/10/05, rv 230981].
Ricorrevano, pertanto nella specie, gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 51, 1° comma lett. a), D.L.vo 22/97, ora riformulato nell’art. 256, lett. a), D.Lvo 152/06, come contestato allo stesso.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono palesemente infondate ed errate in diritto.
In particolare l’assunto principale difensivo — secondo cui il rifiuto in esame (ossia i cumuli di “pollina”) costituivano rifiuto agricolo (ossia materia fecale proveniente da allevamenti avicoli) utilizzabile, allo stato di composizione, quale fertilizzante in agricoltura, con conseguente esclusione della disciplina normativa di cui agli artt. 3 - 177 - 256 D.L.vo 152/06 — è in evidente contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.
Detta doglianza, peraltro, costituisce nella sostanza eccezione in punto di fatto poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Marcolin Gianni, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, determinata in € 1.000 a favore della Cassa delle Ammende.