Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4537, del 8 settembre 2014
Elettrosmog.Illegittimità ordinanza disattivazione impianti radiotelevisivi per mancanza piano di risanamento

Se è vero che il mancato rilascio dell’autorizzazione ovvero la mancata approvazione della proposta di piano di risanamento non legittima di per sé la permanenza e l’esercizio degli impianti di cui trattasi, al pari dei provvedimenti ministeriali di assegnazione a ciascun operatore dei diritti d’uso delle nuove frequenze televisive in tecnica digitale (non interpretabili come assenso generale e sovraordinato a quello comunale alle rispettive postazioni), è altresì vero che l’applicata sanzione della disattivazione, basata sic et simpliciter su tali carenze, appare indubbiamente intempestiva poiché non preceduta dalla negativa definizione dei presupposti procedimenti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04537/2014REG.PROV.COLL.

N. 08864/2013 REG.RIC.

N. 00576/2014 REG.RIC.

N. 01230/2014 REG.RIC.

N. 01354/2014 REG.RIC.

N. 01356/2014 REG.RIC.

N. 01358/2014 REG.RIC.

N. 01359/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8864 del 2013, proposto da: 
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tortorella, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Tortorella in Roma, via G. P. da Palestrina n. 48;

contro

Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l. e MTV Italia s.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Fabio Bassan, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Bassan in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;




sul ricorso numero di registro generale 576 del 2014, proposto da: 
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tortorella, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Tortorella in Roma, via G. P. da Palestrina n. 48;

contro

Elettronica Industriale s.p.a. e Reti Televisive Italiane – RTI – s.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Stefano Previti, Massimiliano Molino e Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Previti in Roma, via Cicerone n. 60;

nei confronti di

Onlus No Elettrosmog San Silvestro Pescara, Brunella Di Lizio, Giancarlo Di Marco, Mariagrazia Schiavone, Loredana Marchegiano, Germano Grinelli, Lorena Di Lizio, Giannina Montebello, Ugo Pantalone;




sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2014, proposto da: 
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tortorella, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Tortorella in Roma, via G. P. da Palestrina n. 48;

contro

RAI - Radio Televisione Italiana – s.p.a. e RAI Way Spa, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni n. 44;

nei confronti di

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Onlus No Elettrosmog-San Silvestro Pescara;




sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2014, proposto da: 
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tortorella, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Tortorella in Roma, via G. P. da Palestrina n. 48;

contro

Rete 8 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Vagnozzi ed Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3; 
Nuova Teleabruzzo Regionale s.r.l., rappresenta e difesa dagli avv. Daniele Vagnozzi ed Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3;

nei confronti di

Onlus No Elettrosmog - San Silvestro Pescara, Brunella Di Lizio, Giancarlo Di Marco, Mariagrazia Schiavone, Loredana Marchegiano, Germano Girinelli, Lorena Di Lizio, Giannina Montebello, Ugo Pantalone;




sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2014, proposto da: 
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tortorella, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Tortorella in Roma, via G. P. da Palestrina n. 48;

contro

Prima TV s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Raffaello Perfetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luca R. Perfetti in Roma, via Bissolati n. 76;

nei confronti di

Onlus No Elettrosmog-San Silvestro Pescara, Di Marco Giancarlo, Brunella Di Lizio, Loredana Marchegiano, Mariagrazia Schiavone, Germano Girinelli, Lorena Di Lizio, Giannina Montebello, Ugo Pantalone;




sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2014, proposto da: 
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tortorella, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Tortorella in Roma, via G. P. da Palestrina n. 48;

contro

Essepi s.r.l., TVR Voxson s.p.a., Winn V. & O. Comunication s.r.l., TVQ-Televisione Qualità s.r.l., Gruppo Air s.r.l., TV 6 s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Mario Del Principe, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Dettori in Roma, piazza Ss. Apostoli n. 66;

nei confronti di

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;




sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2014, proposto da: 
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Tortorella, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Tortorella in Roma, via G. P. da Palestrina n.48;

contro

Rete A s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

nei confronti di

Di Marco Giancarlo, Schiavone Mariagrazia, Di Lizio Brunella, Marchegiano Loredana, Girinelli Germano, Di Lizio Lorena, Montebello Giannina, Pantalone Ugo, Elemedia s.p.a., Onlus No Elettrosmog-San Silvestro Pescara;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8864 del 2013:

della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara: Sezione I n. 00393/2013, resa tra le parti, concernente disattivazione degli impianti fissi di radiodiffusione relativi alle stazioni emittenti denominate "La 7", “MTVI” e “Mbone mux La 7”

quanto al ricorso n. 576 del 2014:

della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara: Sezione I n. 00391/2013, resa tra le parti, concernente disattivazione impianti fissi di radiodiffusione relativi a varie stazioni emittenti radiotelevisive

quanto al ricorso n. 1230 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Sez. Staccata di Pescara: Sezione I n. 00397/2013, resa tra le parti, concernente disattivazione impianti fissi di radiodiffusione relativi a varie stazioni emittenti televisive

quanto al ricorso n. 1354 del 2014:

della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara: Sezione I n. 00392/2013, resa tra le parti, concernente disattivazione impianti fissi di radiodiffusione relativi a varie stazioni emittenti televisive

quanto al ricorso n. 1356 del 2014:

della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara: Sezione I n. 00395/2013, resa tra le parti, concernente disattivazione impianto fisso di radiodiffusione relativo alla stazione emittente televisiva denominata “Mux D Free”

quanto al ricorso n. 1358 del 2014:

della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara: Sezione I n. 00399/2013, resa tra le parti, concernente disattivazione impianti fissi di radiodiffusione relativi a varie stazioni emittenie televisive

quanto al ricorso n. 1359 del 2014:

della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara: Sezione I n. 00396/2013, resa tra le parti, concernente disattivazione impianto fisso di radiodiffusione relativo alla stazione emittente televisiva denominata “All Music”



Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l., di MTV Italia s.p.a., di Elettronica Industriale s.p.a., di Reti Televisive Italiane – RTI – s.p.a., di RAI - Radio Televisione Italiana s.p.a. e RAI Way s.p.a., del Ministero dello Sviluppo Economico, di Rete 8 s.r.l., di Nuova Teleabruzzo Regionale s.r.l., di Prima TV s.p.a., di Essepi s.r.l., TVR Voxson s.p.a., Winn V. & O. Comunication s.r.l., TVQ-Televisione Qualità s.r.l., Gruppo Air s.r.l. e TV 6 s.r.l., di Regione Abruzzo e di Rete A s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Tortorella, Bassan, Molino, De Vergottini, Vagnozzi, Perfetti, Molino su delega di Del Principe, Mangialardi e dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ordinanze del dirigente del settore attività produttive – servizio Suap - del Comune di Pescara in date 24, 27, 28 settembre, 9, 12, 19 e 30 ottobre 2012 è stata ordinata la disattivazione di impianti fissi di emittenza radio e televisiva degli operatori Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l., MTV Italia s.p.a, Elettronica Industriale s.p.a, Reti Televisive Italiane – RTI – s.p.a, RAI s.p.a. e RAI Way s.p.a., Nuova Teleabruzzo Regionale s.r.l., Rete 8 s.r.l., Prima TV s.p.a., Essepi s.r.l., Winn V. & O Comunication s.r.l., TVQ s.r.l., Gruppo Air s.r.l., TV 6 s.r.l., TVR Voxon s.p.a. e Rete A s.p.a., siti in località San Silvestro Colle in Pescara.

Riassuntivamente, con tali ordinanze si espone quanto segue:

- con verbali in date 25 e 26 luglio, 12, 22 e 30 agosto 2011 della Guardia di Finanza – Stazione Navale di Pescara è stato rilevato, nell’ambito di attività investigativa delegata dalla locale Autorità giudiziaria, l’esercizio degli impianti in mancanza delle autorizzazioni e/o della presentazione di piani di risanamento previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale 13 dicembre 2004 n. 45, in carenza dei quali il successivo art. 20 commina la disattivazione, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria;

- con ordinanze 24 giugno 2008 n. 1 e 1° luglio 2008 n. 2 del Presidente della Giunta regionale era ordinato il trasferimento di tutti gli impianti fissi di radiodiffusione siti nell’indicata località San Silvestro Colle nel sito di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino ovvero in altro sito idoneo sotto l’aspetto radioelettrico;

- il sito di San Silvestro Colle non risulta essere più idoneo ad ospitare gli impianti di emittenza in quanto non presente negli elenchi allegati al “Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale” (PNAF) di cui alla delibera AGCOM n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003, come ribadito dalla delibera AGCOM n. 93/12/CONS;

- la citata legge regionale obbliga i gestori degli impianti esistenti, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, a richiedere l’autorizzazione comunale prevista dall’art. 9, co. 1, ovvero a presentare un piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell’impianto anche con possibile previsione di delocalizzazione;

- alcuna idonea richiesta di approvazione di piano di risanamento risulta proposta nei prescritti termini e comunque alcun piano risulta approvato;

- dalla data dei citati verbali le emittenti continuano a trasmettere dagli impianti in oggetto e non è pervenuta alcuna comunicazione di interruzione delle trasmissioni o di avvio di un processo di delocalizzazione;

- inoltre non risulta acquisita l’autorizzazione di cui all’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche;

- è ritenuto opportuno porre attenzione, in mancanza di accertamenti sistematici in materia di compatibilità, alla salvaguardia da eventuali effetti nocivi delle trasmissioni elettromagnetiche sulla popolazione e dell’impatto sul territorio, con particolare e specifico riferimento alla popolazione residente nei pressi del sito San Silvestro Colle, oggetto dell’attività investigativa della Guardia di Finanza.

Per tali ragioni si determina, fatte salve le sanzioni di competenza dello Stato, in applicazione del disposto del cit. art. 20 ed oltre alla sanzione pecuniaria già comminata con i verbali predetti, di ordinare la disattivazione degli impianti entro 120 giorni.

2.- Le predette ordinanze sono state impugnate dai destinatari con separati ricorsi davanti al TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara.

Con sentenze 25 luglio 2013 nn. 391, 392, 393, 395, 396, 397 e 399 della sezione prima, non risultanti notificate, i ricorsi sono stati accolti.

3.- Di qui i sette appelli del Comune di Pescara precisati in epigrafe, con i quali, in estrema sintesi, premesso tra l’altro che, diversamente dall’osservazione di fondo del TAR, le ordinanze di cui si controverte sono fondate sulla corretta valutazione di attuale inadeguatezza del sito di San Silvestro ad ospitare emittenti radiotelevisive, tenuto conto della normativa di riferimento in materia di comunicazioni elettroniche e, in particolare, anche del processo di digitalizzazione, l’Ente ha criticato le singole argomentazioni del primo giudice.

Gli appellati si sono costituiti nei rispettivi giudizi ed hanno prodotto documenti e memorie. Anche il Comune ha prodotto memorie. La parti hanno reciprocamente replicato.

Negli appelli nn. 1230 e 1358/2014 si sono formalmente costituiti in giudizio anche il Ministero dello sviluppo economico e, rispettivamente, la Regione Abruzzo; il primo ha depositato documenti.

All’udienza pubblica del 15 maggio 2014 gli appelli sono stati introitati in decisione, previa trattazione orale.

4.- In via preliminare, tenuto conto che i medesimi appelli concernono una vicenda unitaria, ne va disposta la riunione per connessione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm..

5.- Ancora in via preliminare va dato atto della parziale improcedibilità dell’appello n. 1230/2014 (contro RAI s.p.a. e RAI Way s.p.a., avente ad oggetto la sentenza del TAR n. 397/2913) con riguardo agli impianti di trasmissione radiofonica, stante l’espressa dichiarazione di rinuncia all’impugnazione della relativa parte della sentenza appellata a motivo della inesistenza per tali impianti di un PNAF in tecnica digitale, resa dal Comune di Pescara nella memoria depositata in detto giudizio in data 15 aprile 2014; dichiarazione alla quale, pur in assenza delle formalità prescritte dai commi 1 e 3 dell’art. 84 cod. proc. amm., va dato valore di ammessa carenza di interesse ai sensi del co. 4 dello stesso articolo.

6.- Nel merito, gli appelli non possono essere accolti.

7.- Con le ordinanze del settembre ed ottobre 2012 il Comune ha formalmente agito, sulla scorta dei cennati verbali della Guardia di Finanza risalenti ad oltre un anno prima, in base all’art. 20 della legge regionale 13 dicembre 2004 n. 45, il quale prevede, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, la disattivazione degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza delle autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 10 ed 11; a sua volta, l’art. 10, nel demandare alla Regione l’adozione, su proposta dei gestori e sentiti i comuni interessati, di un piano di risanamento finalizzato all’adeguamento degli impianti alle norme introdotte dalla stessa legge mediante riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti statali di esposizione ai campi magnetici ad alta frequenza, anche con delocalizzazione, prescrive ai gestori degli impianti esistenti di richiedere entro sei mesi dalla sua entrata in vigore l’autorizzazione di cui all’art. 9, co. 1, vale a dire l’autorizzazione da rilasciarsi dal comune interessato, sentite l’Azienda regionale per la tutela ambientale (ARTA) e l’azienda sanitaria locale, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio ed “in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge”, cioè adeguata ai piani provinciali “di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva” da adottarsi ai sensi dell’art. 5, oppure, prima dell’approvazione del piano provinciale e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, da rilasciarsi “su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva di cui all’art. 24”; in alternativa alla domanda di autorizzazione comunale, il detto art. 10 prescrive negli stessi termini temporali la presentazione da parte dei gestori della proposta di piano di risanamento, da approvarsi, sentiti la provincia, l’ARTA e l’ASL e la cui approvazione ricomprende l’autorizzazione.

8.- Nella specie, come risulta dagli atti di causa (in particolare, dall’apposito elenco contenuto nella nota 25 maggio 2012 n. 113328 del dirigente del SUAP del Comune di Pescara), molti operatori del sito San Silvestro Colle si sono dati carico di presentare la domanda di autorizzazione ovvero hanno aderito alla proposta di un piano di risanamento, ma, anche a tacere della possibilità o meno di formazione del silenzio assenso stante l’assimilabilità dell’autorizzazione ex art. 9, co. 1, della l.r. n. 45/2004 a quella di cui all’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, come ritenuto dal giudice ordinario in sede opposizione alle ingiunzioni relative alle sanzioni pecuniarie, lo stesso Comune con nota data 23 aprile 2010 ha disposto la “sospensione” (non la reiezione, sicché trattasi di atto soprassessorio non impugnabile) delle domande in assenza del piano provinciale e dell’attivazione del Comitato tecnico provinciale (costituito solo il 7 maggio 2012), mentre, evidentemente per le stesse ragioni di reale inoperatività della l.r. n. 45/2004, il procedimento relativo alla proposta di piano di risanamento non è stato concluso (non essendo probante in senso negativo il diniego di permesso di costruire 25 maggio 2009 n. 7064 richiesto da Fin.Sert. s.r.l. relativo alla realizzazione di un traliccio e di un manufatto interrato in attuazione del risanamento, rientrante in ben diverso e limitato procedimento di natura propriamente urbanistico-edilizia, tant’è che prescinde dalle procedure di cui alla l.r. n. 45/2004).

9.- In quest’ottica, se è vero che il mancato rilascio dell’autorizzazione ovvero la mancata approvazione della proposta di piano di risanamento non legittima di per sé la permanenza e l’esercizio degli impianti di cui trattasi, al pari dei provvedimenti ministeriali di assegnazione a ciascun operatore dei diritti d’uso delle nuove frequenze televisive in tecnica digitale (non interpretabili come assenso generale e sovraordinato a quello comunale alle rispettive postazioni), è altresì vero che l’applicata sanzione della disattivazione, basata sic et simpliciter su tali carenze, appare indubbiamente intempestiva poiché non preceduta dalla negativa definizione dei presupposti procedimenti.

10.- Tenuto conto di ciò, non vale opporre l’ineluttabilità dei non adottati dinieghi di autorizzazione o di approvazione dei piani di risanamento perché riguardanti il sito San Silvestro Colle non compreso nel PNAF ed oggetto nel 2008 delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale, di dislocazione del sito stesso.

Oltretutto, il fatto che il sito, benché previsto nel piano delle frequenze digitali risultante dalla Conferenza internazionale sulle radiocomunicazioni dell'UIT di Ginevra conclusasi il 16 giugno 2006, non sia compreso negli elenchi di cui alla delibera AGCOM n. 93/12/CONS dipende, come precisato nella medesima delibera, dal mancato assenso al medesimo sito della Regione Abruzzo; quanto alle predette ordinanze regionali, esse risultano, allo stato, superate dalla valutazione negativa del Ministero dello sviluppo economico sull’ipotizzato sito alternativo di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino e dalla mancata previsione di siti altri siti idonei mediante piano provinciale, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2010 n. 694, di approvazione dello studio di fattibilità della delocalizzazione off shore degli impianti radiotelevisivi presenti in località san Silvestro Colle sulla piattaforma marina denominata “Francavilla”.

11.- Peraltro, a ben vedere anche nei riguardi dei soggetti che non presentarono domanda di autorizzazione ex art. 9, co. 1, né presentarono o aderirono al piano di risanamento, le ordinanze di disattivazione impugnate in primo grado appaio illegittime.

12.- Con la menzionata delibera n. 93/12/CONS del 22 febbraio 2012, in esse richiamata, l’AGCOM ha dato atto che, in coerenza col PNAF di cui alla delibera n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003, non prevedente il sito di san Silvestro Colle, ed in considerazione della più volte manifestata volontà degli enti territoriali competenti di trasferire gli impianti radiotelevisivi ivi ubicati, detto sito non è stato incluso nell’elenco dei siti candidati per la pianificazione delle reti di riferimento nella Regione Abruzzo; nel contempo, sulla scorta della citata deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 2010, ha inserito la piattaforma marina in tale pianificazione e nella lista dei siti candidati, attesa la sua idoneità come sito alternativo a San Silvestro Colle per la copertura dell’area di Pescara e della costa limitrofa, sotto il profilo radioelettrico e della compatibilità internazionale.

L’AGCOM ha però evidenziato come tale nuovo sito “non risulta, allo stato, operativo e che pertanto laddove il medesimo non sia utilizzabile al momento dello switch off della Regione Abruzzo, potrebbe non essere assicurata una adeguata copertura di servizio degli operatori nazionali (ivi incluso il servizio pubblico) e locali, nella provincia di Pescara in particolar modo qualora non siano stati utilizzati, per il progetto di rete delle emittenti, siti alternativi a quello di San Silvestro Colle”.

Ha perciò ritenuto “necessario che l’operazione di delocalizzazione del sito di San Silvestro Colle, prevista dalla Regione Abruzzo, venga attuata in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, concordando un piano di migrazione che tenga in debito conto l’esigenza di assicurate la continuità del servizio esercito dagli operatori televisivi, con riferimento in particolare al servizio pubblico”.

Sottolineato inoltre che, come stabilito in tutti i precedenti provvedimenti in materia, la pianificazione delle frequenze è basata su un insieme di standard di siti utilizzati per la progettazione delle reti di riferimento, finalizzate a identificare il grado di copertura di ciascun canale nelle rispettive aree, e che sulla base del principio di equivalenza possono essere utilizzati altri siti purché vengano “acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità regionali”, oltreché rispettati i previsti criteri e parametri tecnici ed i vincoli di emissione elettromagnetica, con riguardo alla piattaforma marina nella stessa delibera l’AGCOM ha ribadito “che l’operazione di delocalizzazione degli impianti, laddove sussistano esigenze di assicurare la continuità del servizio, in particolare con riferimento al servizio pubblico, stante l’impossibilità materiale di immediata realizzazione di strutture di rete alternative, deve essere attuata concordando con tutti i soggetti interessati un piano di migrazione che consenta il raggiungimento degli obiettivi”.

13.- Le ordinanze in discussione non hanno riguardo alcuno alla situazione giuridica e fattuale descritta in tale delibera e riferita al momento dell’adozione delle stesse ordinanze.

In primo luogo, invero, le medesime non si pongono alcun problema in ordine alla necessità di assicurare la continuità del servizio, tanto meno di quello pubblico; continuità sicuramente preclusa dalla disattivazione di tutti gli impianti del sito San Silvestro Colle, atteso che nessun sito alternativo era utilizzato.

A tale ultimo riguardo, è evidente che, tra i 127 siti terrestri (oltre alla piattaforma off shore) assentiti dalla Regione, nessuno era realmente idoneo “sotto il profilo radioelettrico e della compatibilità internazionale” per la copertura dell’area di Pescara e della costa limitrofa, come dimostrano le risultanze (poi approvate con deliberazione 8 luglio 2013 n. 500 della Giunta regionale) del Gruppo di lavoro appositamente istituito dalla Regione Abruzzo. Nella relativa relazione finale si evidenzia infatti, anche in base alle verifiche effettuate dall’AGCOM, che solo congiuntamente i siti di Torre Telecom di Francavilla e di Colle del Telegrafo a Pescara sarebbero equivalenti al sito di San Silvestro Colle, peraltro da un lato rilevandosi una perdita di copertura rispetto a quest’ultimo di circa 6.000 abitanti su 3000.000, i quali dovrebbero riorientare i propri sistemi di antenna, e dall’altro lato la permanente opposizione del Comune di Pescara alla localizzazione di impianti nel proprio territorio.

Tale considerazione elide pure l’osservazione di parte appellante con cui si imputa alla negligenza delle emittenti il non aver provveduto a trasferire le proprie stazioni in uno dei detti 127 siti.

In secondo luogo, le ordinanze si sovrappongono all’iniziativa di un piano di migrazione concordato a cura della Regione, cioè dello stesso Ente che aveva disposto la delocalizzazione, perseguendo strumentalmente lo scopo di fatto di ottenere la dismissione totale del sito in assenza non solo di un piano di migrazione, tanto meno concordato, ma di una seria, praticabile ed attuale alternativa a quel sito.

Infine, nel rifiuto del Comune di Pescara all’utilizzazione (che ben poterebbe ipotizzarsi anche parziale) da parte delle emittenti televisive del sito di San Silvestro Colle (peraltro previsto, come detto, negli atti conclusivi della Conferenza di Ginevra del 2006), non si tiene conto dell’evoluzione della situazione radioelettrica successiva allo switch off, ancorché sia ben noto che la tecnica del digitale terrestre comporta una minor quantità di emissioni elettromagnetiche.

Del resto, nelle ordinanze comunali si ammette espressamente la “mancanza di accertamenti sistematici in materia di compatibilità”, perciò si definiscono come “eventuali” gli effetti nocivi delle emissioni elettromagnetiche e dell’impatto sul territorio.

In altri termini, dagli stessi provvedimenti emerge come non sia stata previamente accertato che gli impianti di cui è disposta la disattivazione, sia singolarmente che cumulativamente, comportino il superamento dei parametri, valori e vincoli di legge dopo il passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale terreste.

Né vale opporre gli accertamenti dell’ARTA di cui alla relazione tecnica datata 1° giugno 2012 resa per il Tribunale penale di Pescara, non posti a base delle ordinanze di cui si controverte e, comunque, riguardanti rilevazioni effettuate in date 20, 24, 26 e 27 aprile 2012, quindi anteriormente alloswitch off in Abruzzo, avvenuto nel maggio seguente.

14.- Dunque a maggior ragione deve ritenersi illegittimo, quanto meno per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, il drastico e dirompente intervento dell’Ente locale a distanza di circa un anno dall’emissione dei richiamati verbali della Guardia di Finanza, in un contesto quanto meno tollerato da quasi un decennio dall’emanazione della legge regionale n. 45 del 2004 e in presenza dell’evoluzione tecnica medio tempore avvenuta, in luogo dell’azione graduale e coordinata, rispettosa dell’affidamento ingenerato negli operatori e, soprattutto, delle esigenze sottese al servizio televisivo, suggerita dall’AGCOM.

Di siffatta azione l’AGCOM ha ribadito la necessità anche successivamente alle ordinanze in questione, e proprio in relazione ad esse, con la nota del 14 novembre 2012, con cui si richiama appunto quanto già rilevato al riguardo nella delibera n. 93/12/CONS; inoltre, in tale nota si precisa, in linea con la posizione emersa nel corso dei lavori del Tavolo tecnico istituito dalla Regione, come non possa essere affermato che il sito San Silvestro Colle non può essere usato dagli operatori perché non inserito nell’elenco dei siti di cui all’indicata delibera, giacché la sua esclusione deriva dal mancato assentimento regionale, né che l’inclusione del sito “piattaforma off shore” nell’elenco dei siti e nell’elenco delle reti di riferimento di cui alla stessa delibera comporta l’obbligo degli operatori di utilizzarlo, stante il contrasto di un simile obbligo con il criterio di equivalenza dei siti.

15.- Quanto sin qui esposto è sufficiente a confermare le sentenze appellate e, quindi, alla reiezione degli appelli.

Tuttavia, la particolarità della vicenda e la novità delle questioni sottoposte all’esame della Sezione consigliano la compensazione tra tutte le parti presenti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce i medesimi appelli e li respinge, previa declaratoria di improcedibilità parziale dell’appello n. 1230/2014.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)