Cass.Sez. III n. 17022 del 17 aprile 2014 (Ud 11 mar 2014)
Pres. Squassoni Est. Andreazza Ric. Bisogno
Urbanistica.Disciplina delle opere in cemento armato e a struttura metallica e opere non strutturali

La disciplina penale in materia di opere a struttura metallica, prevista dall'art. 64 del d.P.R. n. 380 del 2001, si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata al fine di far accertare quali fossero gli elementi strutturali che proteggevano la stabilità delle opere di chiusura della parte scoperta di un balcone con ante scorrevoli in alluminio).

RITENUTO IN FATTO

1. B.A. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che lo ha condannato alla pena di Euro 400 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 (capo b) e artt. 93 e 95 (capo d).

2. Con un primo motivo lamenta anzitutto che il giudice avrebbe dovuto assolvere per il reato sub b) per insussistenza del fatto, avendo l'imputato utilizzato, ai fini di un più riparato uso del terrazzo, solo materiale amovibile in legno o alluminio in completa assenza di elementi cementizi o statici. Con un secondo motivo lamenta che il giudice avrebbe dovuto assolvere per il reato sub d) per insussistenza del fatto essendo stata accertata l'assenza assoluta di aumento di volumetria ed essendo l'opera consistita in un semplice intervento di manutenzione ordinaria del tutto inidoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità, stante anche la finalità protettiva, non rientrante nella disposizione antisismica il D.P.R. cit. ex art. 95. Del resto il Comune di Salerno ha provveduto a concedere provvedimento in sanatoria.

Con un terzo motivo ha chiesto la rinnovazione dibattimentale dell'istruzione mediante l'assunzione della teste C. in ordine appunto al rilascio del permesso a costruire in sanatoria.

In data 18/02/2014 il Difensore ha presentato motivi aggiunti con i quali ha evidenziato che tale F.S., imputato per gli stessi reati attribuiti a B. e per le stesse opere realizzate sulla stessa verticale dell'immobile e nello stesso periodo, è stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza passata in giudicato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va preliminarmente rilevato che l'appello proposto, pervenuto a questa Corte, deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, stante l'inappellabilità della sentenza impugnata; occorre infatti al riguardo ricordare l'insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 2001, Bonaventura, Rv. hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.

Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perchè il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto - cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo - e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell'impugnante - quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all'errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.

4. Ciò posto, inammissibile il terzo motivo, articolante una richiesta di rinnovazione istruttoria incompatibile con il presente giudizio, il ricorso è fondato quanto al primo e secondo motivo.

Con riferimento anzitutto al reato contestato al capo b), le opere a struttura metallica cui hanno riguardo entrambe le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, commi 2 e 3, sono, per effetto dell'espresso richiamo effettuato all'art. 53, quelle "nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli".

Ne deriva che l'elemento dell'incidenza sulla statica, chiaramente connesso, nella ratio della norma, alle finalità di tutela della incolumità pubblica, è imprescindibile ai fini della configurabilità del reato addebitato. E, del resto, già questa Corte ha rilevato che la disciplina in materia di opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica si applica soltanto quando tali opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio (cfr. Sez. 3^, n. 38405 del 09/07/2008, Di Benedetto e altro, Rv. 241289, con riferimento all'esclusione, dalla disciplina antisismica, di una tettoia in metallo scatolare). Nella specie, tuttavia, manca, nella sentenza impugnata, ogni riferimento al fatto che la statica dell'opera in oggetto, consistita nella intervenuta chiusura, con ante scorrevoli, realizzate, all'interno in legno, e all'esterno in alluminio, della parte coperta di un balcone, sia stata, appunto, assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante giacchè il Tribunale si è limitato a rilevare che, pur in assenza dell'impiego di cemento armato, l'opera realizzata è consistita in una struttura metallica comunque dotata di un'incidenza sul tessuto complessivo, con conseguente produzione dell'evento di pericolo astratto alla cui prevenzione la norma in parola è strumentale.

4. Anche con riguardo al reato contestato al capo d) la censura del ricorrente coglie una effettiva carenza motivazionale.

Se è pur vero che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, questa Corte ha anche affermato che le disposizioni antisismiche previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95, si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, e ciò anche quando si impieghino per la realizzazione delle opere elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura e al cemento armato (cfr., tra le altre, Sez. 3^, n. 6591 del 24/11/2011, Rv. 252441).

Ed un tale principio, da porre necessariamente a presupposto della latitudine applicativa della norma, stante la finalità della disciplina in parola, è stato correttamente richiamato dal Tribunale che, però, nulla ha aggiunto in ordine al fatto che, nella specie, un tale profilo di pubblica incolumità sia stato coinvolto nella specie dall'opera in oggetto, mentre una motivazione sul punto tanto più si imponeva a fronte delle concrete caratteristiche dell'intervento già ricordate sopra.

5. La sentenza impugnata va, conclusivamente, annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame da effettuarsi nell'osservanza dei principi di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2014