Cass. Sez. III n. 20199 del 21 maggio 2021 (CC 31 mar 2021)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Rossi
Urbanistica. Realizzazione  da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali

La natura di associazione privata di una Sezione di Tiro a Segno determina l’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. 380/2001, il quale dispone che la realizzazione  da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali resta soggetta alle norme del testo unico dell’edilizia, senza contare che, in ogni caso, per ciò che concerne le opere pubbliche, la loro conformità alla disciplina edilizia è presupposto di legittimità del progetto così come la loro localizzazione deve essere effettuata in conformità con gli strumenti urbanistici.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini, con ordinanza in data 11 novembre 2020 ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Bruno Rossi, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Sant'Arcangelo di Romagna, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Rimini in data 12 settembre 2020 ed avente ad oggetto un compendio edilizio in uso al predetto Tiro a Segno Nazionale per la porzione sorgente sulle superfici catastalmente distinte al foglio 28, mappale 191 ed area priva di numero di mappa di proprietà del Demanio pubblico dello Stato - Ramo acque, ipotizzandosi, nei confronti del Rossi, i reati di cui agli art. 53, 67, 75 d.P.R.  380/2001; 633, 639-bis cod. pen.; 81, 483 cod. pen.; 81, 650 cod. pen. e 110, 481 cod. pen.
In particolare, tali reati si sarebbero concretati a seguito della realizzazione di opere edilizie di ampliamento di un preesistente complesso di Tiro a Segno nazionale, in assenza dei necessari titoli abilitativi, in parte su suolo di proprietà demaniale, che veniva arbitrariamente invaso, realizzando muri in cemento armato che si sviluppano perimetralmente ad un fabbricato realizzato in difformità di concessione edilizia, con ulteriori divisori in cemento armato e parzialmente coperti da solaio. Tali opere sarebbero state inoltre utilizzate in assenza del necessario certificato di collaudo, mentre le contestate false dichiarazioni sarebbero consistite nell’avere affermato che l'associazione di tiro a segno è ente pubblico e che il campo di tiro era stato sempre lo stesso fin dall'origine. Si contesta, infine, all'indagato di non aver osservato una diffida proveniente dall'amministrazione comunale ed una direttiva dell'autorità militare, nonché di avere attestato falsamente, in concorso con altri, che l'ultimo intervento di ampliamento era avvenuto nel 2004, risultando invece che gli interventi si erano protratti sino al 2011.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo le censure di seguito enunciate.

2. Premessa una dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge, lamentando in primo luogo che i giudici del riesame si sarebbero appiattiti sulle conclusioni della Procura e del GIP, non tenendo in alcun conto le plurime questioni sollevate dalla difesa, rispetto alle quali avrebbero omesso ogni motivazione, per essere quella offerta dal provvedimento impugnato inesistente e, a tratti, apparente e/o contraddittoria.
I rilievi che sarebbero stati pretermessi dal Tribunale riguardano il fatto che l'area oggetto di sequestro non sarebbe con certezza attribuibile alla demanio idrico, come risulterebbe dimostrato dalla documentazione prodotta e che le opere realizzate non sarebbero state eseguite in difformità del P.A.I., perché entrato in vigore in epoca successiva rispetto alla data di esecuzione degli interventi.
Assume, inoltre, che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici, il poligono di tiro sarebbe opera di interesse militare destinata alla difesa e, in quanto tale, subordinato al potere di controllo dell'autorità militare, sicché non potrebbe ritenersi in alcun modo vincolato alla disciplina urbanistica di cui al d.P.R. 380/2001 ed a quella di cui al d.P.R. 236/2012. Inoltre, per la realizzazione delle opere non sarebbe necessario alcun titolo abilitativo.
Aggiunge che risulterebbe violato anche l'art. 106 d.P.R. 380/2001, in quanto per le opere eseguite dal genio militare, secondo tale disposizione, l'osservanza delle disposizioni di cui alle Sezioni II e III del Capo IV, relativo alle costruzioni zona sismica, è assicurata dall'organo all’uopo individuato dal Ministero della Difesa.
Osserva, altresì, che la motivazione risulterebbe illogica laddove ha ritenuto non valido il certificato di collaudo prodotto dall'indagato ed anche priva di risposta alle censure prospettate in ordine alla contestata violazione dell'art. 650 cod. pen., avendo la difesa argomentato circa la portata delle diffide delle quali si contestava l'inosservanza e circa l'assenza dei requisiti previsti dalla norma penale per la configurabilità del reato.
Ulteriori censure vengono prospettate con riferimento alla sussistenza del periculum, osservando che al sequestro preventivo non potrebbe essere attribuita la funzione inibitoria di possibili comportamenti illeciti in luogo della funzione propria della misura, che sarebbe quella di costituire un argine alle conseguenze del reato già commesso ovvero al commetterne ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati mediante la disponibilità del bene.
Aggiunge che sarebbe rimasta inascoltata anche la segnalata insussistenza di un interesse alla pubblica incolumità da tutelare e di rischio idrogeologico, dovuta al fatto che le opere in sequestro non sarebbero state destinate all'utilizzo diretto da parte dei frequentatori del tirassegno e che vi sarebbe stato, comunque, un nulla osta idraulico rilasciato dalla regione Emilia Romagna.
Rileva, infine, che la decisione adottata dal Tribunale del riesame presenterebbe, anche sotto tale profilo, caratteristiche di contraddittorietà ed avrebbe comunque ignorato le difese svolte dal ricorrente.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire memorie di replica in data 22 marzo 2021 insistendo per l’accoglimento del ricorso e depositando l’Ordinanza n 1158/21 del Consiglio di Stato Sez. VI, emessa in data 04.03.2021, dalla quale si evincerebbe che i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune di Santarcangelo di Romagna circa la contestata costruzione del poligono di tiro in violazione della normativa urbanistica e posti alla base anche dell’impugnato provvedimento di sequestro di detto poligono sono stati  sospesi.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente richiamare alcuni principi giurisprudenziali che il ricorrente non ha evidentemente tenuto in considerazione nel formulare le proprie censure.
Deve, in primo luogo, considerarsi l’ambito di operatività della competenza del giudice del riesame, ricordando che lo stesso è stato delimitato, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/2/2000, Mariano, Rv. 215840 ed altre succ. conf.), pur permanendo l’obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693; Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 18532 del 11/3/2010, D'Orazio, Rv. 247103).
Va comunque ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (ex pl., Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 (dep. 2018), Polifroni Rv. 272927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/9/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. III n. 27715\2010 cit.; Sez. 3, n. 26197 del 5/5/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. III n. 18532\ 2010 cit., con ampi richiami ai precedenti. V. anche Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione).
Si tratta di argomentazioni che il Collegio condivide e che chiariscono esattamente come il sindacato del Tribunale del riesame, lungi dall’estendersi ad ogni questione prospettata dall’indagato, resta comunque vincolato entro limiti ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione dedotta sulla  fondatezza del fumus del reato.
Il principio di diritto è stato riaffermato più volte (Sez. 3, n. 13038 del 28/2/2013, Lapadula, Rv. 255114; Sez. 3 n. 19658 del 9/5/2012, Basile, non massimata; Sez. III n. 19331, 17 maggio 2011, non massimata; Sez. 3 n. 7242, 27/4/2011, Tocchini non massimata), con l’ulteriore precisazione che la valutazione richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al "fumus commissi delicti".
Quanto alla valutazione sull'elemento soggettivo del reato, si è ripetutamente affermato che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo il ricordato parametro del fumus del reato può riguardare anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008, (dep. 2009), Bedino, Rv. 242650;  Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/5/2007, Citarella, Rv. 236474. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile 2007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).

3. Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/1/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/2/2010 , P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 4/4/2006, Bonura, Rv. 234212 ed altre prec. Conf.).
Va altresì puntualizzato che i richiamati principi trovano esplicita conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789) laddove, nel pronunciarsi in ordine all’applicabilità, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, in forza del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., delle disposizioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen, nella formulazione originaria, ovvero se il rinvio sia da intendersi alle disposizioni contenute nei predetti commi dell'art. 309 nel testo modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, vengono poste in evidenza le differenze tra la disciplina del riesame delle misure cautelari personali e quella inerente la materia reale dando conto delle norme processuali che, mediante parziali rinvii, ne consentono il raccordo.

4. Occorre anche ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 (dep. 2017), Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893;  Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916;  Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
La mera apparenza della motivazione, peraltro, è stata individuata nell'assenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656, cit. ed altre prec. conf.).
Si è peraltro escluso che possa costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione l’illogicità manifesta della motivazione (Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119)  e l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 37451 del 11/4/2017, Gazza, Rv. 270543), mentre l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce invece in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011. V. anche  Sez. 1, n. 48253 del 12/9/2017, Serra; Sez. 3, n. 38026 del 19/4/2017, De Cicco; Sez. 3, n. 38025 del 19/4/2017, Monti, non massimate) sebbene, in tal caso, sia onere del ricorrente, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che, ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017 (dep. 2018), Castiglia, Rv. 273812).

5. Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni sopra indicate per ritenere sussistente la dedotta violazione di legge ed, anzi, nonostante l’esplicito richiamo a tal fine, nei motivi di ricorso, all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., rileva il Collegio che la esposizione delle censure si palesa come una sostanziale critica alla motivazione del provvedimento impugnato, la quale, come si è detto, non può trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso, inoltre, prospetta una differente lettura degli elementi fattuali considerati dal GIP prima e dal Tribunale poi, ipotizzando il vizio di motivazione, ovvero l’assenza o mera apparenza della stessa, laddove la valutazione delle risultanze investigative non coincide con quella prospettata dalla difesa, ma ciò stride palesemente con i principi dianzi richiamati.
Dall’esame del provvedimento impugnato, peraltro, non emerge alcuna violazione di legge.
Nel decreto di sequestro emesso dal GIP viene dato ampiamente conto dell’esito degli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria, che risultano prevalentemente fondati su base documentale, nonché sulla verifica dello stato dei luoghi.
In particolare, vengono evidenziati i contenuti degli atti acquisiti e quella che viene efficacemente definita “evoluzione planimetrica” del complesso destinato a Tiro a Segno, confrontando tali dati con le fotografie aeree evidentemente presenti in atti, dando anche conto delle varie vicende che avevano interessato i luoghi e delle iniziative delle diverse autorità intervenute, pervenendo alla conclusione che gli edifici costruiti sono abusivi e realizzati occupando arbitrariamente aree a rischio idrogeologico appartenenti al Demanio idrico in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.
Viene anche affrontata la questione della natura della Sezione del Tiro a Segno nazionale, escludendone esplicitamente la natura di ente pubblico, trattandosi di mera associazione di diritto privato, così escludendo l’applicabilità dell’art. 7 d.P.R. 380\01 e, comunque, la legittimità di interventi rientranti nell’ambito di operatività di tale disposizione in considerazione della condizione di rischio idrogeologico in cui versa l’area in questione, mentre viene esclusa la violazione della disciplina edilizia in relazione agli interventi eseguiti sul demanio militare ritenendo insussistente, sulla base della disciplina di settore, l’arbitraria occupazione di suolo pubblico e ritenendo le opere assoggettabili alla specifica disciplina di cui al d.P.R. 236\2012.
Limitando dunque il provvedimento ai manufatti eseguiti su area appartenente al demanio idrico, il GIP ha preso in considerazione, nel dettaglio, anche la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati ipotizzati, dando conto delle ragioni per le quali l’indagato deve ritenersi pienamente consapevole della illiceità delle costruzioni realizzate, ancora una volta richiamando le specifiche risultanze documentali, puntualmente indicate ed utilizzate per evidenziare un adeguato corredo indiziario anche per ciò che concerne i reati di falso, pure oggetto di provvisoria incolpazione e per la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen.
Anche la sussistenza del periculum viene ritenuta ampiamente motivata dal GIP in ragione della mancanza di autorizzazione sismica e di collaudo, nonché per la presenza di rischio idrogeologico, confermata peraltro da un precedente allagamento conseguente all’esondazione di un fiume e dalla prosecuzione delle attività del poligono nonostante le plurime diffide da parte delle autorità comunali e militari, non mancando peraltro di motivare in punto di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata.

6. Di tali considerazioni ha compiutamente dato conto l’ordinanza impugnata la quale, a fronte delle censure mosse con la richiesta di riesame, ha preliminarmente dato atto del contenuto del fascicolo processuale, evidenziando come le opere realizzate occupino un'area molto più ampia rispetto a quella oggetto della originaria concessione rilasciata nel 1969, spingendosi sino a 35 metri dal bacino di un torrente, su terreno di proprietà del demanio idrico.
I giudici del riesame evidenziano anche la difformità delle opere rispetto al P.A.I. e pongono  altresì in luce la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 633 cod. pen.
Nell’ordinanza impugnata viene anche dato conto delle osservazioni sviluppate dalla difesa, alle quali si risponde illustrando adeguatamente le ragioni per le quali, pur prescindendosi dalla natura pubblicistica o meno della Sezione di Tiro a Segno, l'art. 7 d.P.R. 380/2001 non escluderebbe comunque l'applicabilità delle norme tecniche di cui alla Parte Seconda del medesimo d.P.R., in quanto tale disposizione richiama esclusivamente quelle contenute nel Titolo Primo, attinenti ai titoli edilizi necessari per la realizzazione delle opere, con la conseguenza che la deroga alle disposizioni che richiedono il permesso di costruire non svolge effetti riguardo agli edifici e le opere in cemento armato, che devono necessariamente essere collaudate, così come richiedono l'autorizzazione ai sensi della disciplina antisismica.
I giudici del riesame, con accertamento in fatto, mettono in evidenza l'assenza di collaudo e di autorizzazione sismica, nonché di qualsivoglia atto equipollente da parte di soggetti diversi ed anche l'inefficacia, rispetto al caso sottoposto al loro esame, delle norme derogatorie richiamate dall'art. 63 d.P.R. 380/2001.
Richiamando poi il provvedimento di sequestro, il Tribunale evidenzia come la necessità del collaudo dei manufatti sarebbe ricavabile anche dalla disciplina speciale prevista dal d.P.R.  236/2012, giungendo quindi alla conclusione che le opere realizzate dovevano in ogni caso essere collaudate e dotate le prescritte autorizzazioni, ponendo altresì in evidenza la invalidità del certificato di collaudo prodotto in udienza, in quanto privo di qualsiasi timbro di deposito e perché avente oggetto solo una minima parte delle opere descritte nel incolpazione.
L'ordinanza impugnata prende poi in considerazione anche la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., dando conto delle plurime diffide disattese dall'indagato e ritiene condivisibilmente supportata da adeguata motivazione anche la sussistenza del periculum in mora considerata dal GIP nel provvedimento ablativo.
Viene a tale proposito fatto presente che il sequestro risponde anche a criteri di proporzionalità, trattandosi dell'unico strumento idoneo ad evitare che i reati siano portati a conseguenze ulteriori in considerazione, in particolare, dell'estrema intensità del dolo dimostrata dall'indagato, il quale nonostante provvedimenti espressi di diniego dell'amministrazione alle istanze di sanatoria presentate e reiterate diffide a demolire le costruzioni ed a cessare l'attività, aveva continuato ad utilizzare i manufatti fino all'esecuzione del sequestro.
Il Tribunale prende inoltre in considerazione l'ordinanza del giudice amministrativo acquisita in udienza, evidenziando come tale provvedimento non entri nel merito della vicenda.
Infine i giudici del riesame evidenziano la irrilevanza, ai fini della decisione, delle ulteriori deduzioni difensive riguardanti i delitti di falso, dando conto del fatto che emerge chiaramente dal tenore del provvedimento di sequestro che lo stesso è stato emesso esclusivamente con riferimento ai capi 1, 2 e 4 delle incolpazione provvisoria, attinenti alle violazioni edilizie, all'occupazione abusiva dell'area demaniale ed alla inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

7. A fronte di una così puntuale illustrazione dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale, fondati, lo si ripete, su una analisi prettamente documentale, le censure svolte in ricorso ripropongono in questa sede di legittimità questioni che i giudici del riesame hanno adeguatamente affrontato e risolto, dandone conto con adeguata motivazione la quale, come pacificamente emerge dalla sintesi sopra proposta, non può certo dirsi mancante o meramente apparente, essendo perfettamente comprensibile il percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale.

8. Corretta risulta inoltre, la lettura delle disposizioni prese in esame dai giudici del riesame, essendo del tutto evidente la non applicabilità, nel caso di specie dell’art. 7 d.P.R. 380\01, considerata la tipologia delle opere eseguite, mentre la natura di associazione privata della Sezione di Tiro a Segno che pacificamente si desume dal provvedimento di sequestro (ritenuta tuttavia non determinante dal Tribunale per le ragioni in precedenza indicate), porta a considerare quanto stabilito dall’art. 8 del medesimo d.P.R., il quale dispone che la  realizzazione  da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali resta soggetta alle norme del testo unico dell’edilizia, senza contare che, in ogni caso, per ciò che concerne le opere pubbliche, la loro conformità alla disciplina edilizia è presupposto di legittimità del progetto così come la loro localizzazione deve essere effettuata in conformità con gli strumenti urbanistici.

9. Deve infine rilevarsi come risultino del tutto incongrui, perché non applicabili alla fattispecie in esame, i richiami effettuati in ricorso all’art. 106 d.P.R. 380\01 ed alle disposizioni del d.lgs. 66\2010.
La prima disposizione si applica, infatti, come espressamente indicato, alle “opere che si eseguono  a cura del genio militare”, mentre la misura cautelare reale riguarda, come si è detto, interventi abusivi realizzati da soggetto privato su area del demanio idrico (avendo il GIP escluso la violazione della disciplina urbanistica per quelli eseguiti sulla particella appartenente al demanio militare) e tale qualificazione rende evidente la estraneità dell’intervento medesimo alle opere considerate dal “Codice dell’ordinamento militare” di cui al d.lgs. 66\2010, il quale, come chiaramente indicato all’art. 1, comma 1, disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate, sicché i riferimenti, contenuti negli artt. 233, 250, 352 e 353, che nel ricorso si assumono violati, riguardano opere ed interventi del tutto diversi da quelli per cui è processo, ovvero non hanno effettiva incidenza sulle questioni affrontate in sede di riesame.
In particolare, l’art. 233 riguarda una serie di opere destinate alla difesa nazionale ed il richiamo, nel primo comma, lettera p) ai “poligoni ed alle strutture di addestramento” è chiaramente riferito ad infrastrutture militari, mentre l’art. 250, che riguarda le strutture, diverse per indicazione, costituite da “campi ed impianti di tiro a segno”, ricomprendendoli tra gli immobili demaniali militari, si limita a stabilire che l'esecuzione tecnica dei lavori relativi a tale tipologia all’impianto, alla sistemazione ed alla manutenzione di tali strutture è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa e che le stesse sono date  in  uso,  a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri  a  carico dello Stato. Parimenti, l’art. 352 riguarda la disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale, mentre l’art. 353 la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi  dell'art.  7,  comma 1, lett. b), d.P.R. 380\2001.
Si tratta, dunque, di disposizioni applicabili ad interventi diversi da quelli considerati nel  provvedimento di sequestro che, come si è detto, riguarda quelli eseguiti sull’area appartenente al demanio idrico ed il richiamo effettuato in ricorso prescinde del tutto da quanto specificato nell’ordinanza impugnata, laddove, con motivazione giuridicamente corretta e certamente non meramente apparente, viene efficacemente spiegato come il fumus delle violazioni contestate sia ravvisabile indipendentemente dalla natura privatistica o meno dell’ente in rappresentanza del quale ha agito il ricorrente.
10. Resta da aggiungere che nessun rilievo può assumere il provvedimento del giudice amministrativo allegato con la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, osservando che detto provvedimento cautelare non contiene alcuna specifica motivazione in ordine al merito delle questioni prospettate e che, in ogni caso, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, Sentenza n. 23151 del 24/1/2019, Zamparini, Rv. 275982 ed altre prec. conf.).

11. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31/3/2021