Cass. Sez. III Sent. 35879 del 19 settembre 2008 (Cc  25/ giu 2008)
Pres. De Maio Est. Marmo Ric. P.M. in proc. Fossati

Rifiuti. Confisca mezzo di trasporto (art. 260 D.Lv. 152-06)

In tema di gestione dei rifiuti, la confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria, sia nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti od inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, sia per il reato d\'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove sia stato commesso mediante l\'impiego di mezzi di trasporto.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria con ordinanza del 7 marzo 2008 convalidava il sequestro preventivo disposto in via di urgenza e disponeva il sequestro preventivo di mezzi agricoli (sei rimorchi: tg.AL012723, AL 011614, AX 438Y, AL 054557, AH567Z, AX 649Y), platee in cemento e terreni siti in Comune di Serravalle di proprietà di Vittorio Fossati indagato in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 260 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 perché, in concorso con altri, quale titolare dell’omonima impresa agricola, al fine di conseguite un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (nella fattispecie attraverso la predisposizione dei mezzi d’opera e della struttura imprenditoriale della società VIFGOS s.r.l. e dell’impresa agricola Fossati Vittorio) cedevano, trasportavano e comunque gestivano, attraverso lo spandimento sul suolo, ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi.
Con ordinanza del 27 marzo 2008 il Tribunale di Alessandria, sezione per i procedimenti di riesame, annullava parzialmente il decreto di sequestro emesso dal GIP e disponeva la restituzione al Fossati delle trattrici agricole tg AX 438Y, AL 054557, AX 649 Y e dei terreni siti in Comune di Serravalle Scrivia, censiti al foglio 2, mappali 45, 119, 116, 142, 120, 260 e 269.
Riteneva il Tribunale che appariva sufficiente ad impedire la reiterazione dell’attività illecita il sequestro dei rimorchi utilizzati od utilizzabili per spandere i rifiuti e non anche quello delle motrici, mezzi dalle caratteristiche neutre e poliedriche che potevano essere impiegati in modo lecito e che non erano affatto essenziali, al pari degli altri, al fine di illeciti versamenti di rifiuti.
Ugualmente era sufficiente ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa il mantenimento del vincolo cautelare sulle platee utilizzate per lo stoccaggio prima dello spandimento e non anche su tutti i terreni di proprietà del Fossati sui quali (oltre che su molti altri e più estesi appezzamenti), erano stati riversati i rifiuti non pericolosi oggetto di contestazione e che non potevano ritenersi suscettibili di confisca soltanto perché destinatari di conferimenti in modo eccedenti l’autorizzazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Tanto premesso il Collegio rileva che con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt. 321 c.p.p., 259 e 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Deduce il ricorrente che la confisca dei mezzi di trasporto dei rifiuti è obbligatoria allorché essi siano stati utilizzati per la consumazione del reato previsto dall’art. 260 TU ambiente.
Nel caso in esame i trattori, unitamente ai rimorchi, erano propriamente mezzi di trasporto utilizzati quotidianamente dal Fossati per trasportare i rifiuti dalle platee di stoccaggio ai campi per sversarli nei campi. Si trattava quindi di confisca obbligatoria, sicché il sequestro andava disposto “perché la finalità cautelare era insita nella confisca in quanto l’obbligatorietà della confisca comporta implicitamente l’accertamento della natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato”.
Rileva il Collegio che il motivo è fondato.
In primo luogo si rileva che come ha precisato questa Corte (Cass. pen. sez. III sent. 12 dicembre 2007, n. 4746, Rocco) “ai fini del reato di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione dello stesso è obbligatoria essendo tale misura di sicurezza espressamente prevista dall’art. 259 della stessa legge, contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all’art 256.
In proposito va precisato che la confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria anche se tale provvedimento non viene espressamente menzionato nel citato articolo 260.
La confisca del mezzo di trasporto non viene espressamente prevista nell’art. 260, così come non era espressamente prevista dall’articolo 53 bis del decreto Ronchi, perché il delitto di cui alla norma dianzi citata non presuppone necessariamente l’uso di un mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti, come ad esempio per mezzo di un’attività di intermediazione o commercio. Tuttavia, quando esso viene commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo di trasporto diventa obbligatoria, perché tale misura di sicurezza è espressamente prevista dal citato art. 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Tale norma contiene infatti un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all’art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all’attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Pertanto la confisca del mezzo va disposta, non solo nella ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all’art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. Infatti, come ha precisato questa Corte nella citata sentenza n. 4746 del 2008 “sarebbe stato invero irrazionale prevedere la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto nelle ipotesi contravvenzionali di cui agli artt. 259 e 256 258 del decreto legislativo numero 152 del 2006 ed escluderla nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 260 che assorbe la contravvenzione di trasporto illecito e si riferisce al traffico di ingenti quantitativi”.
Come ha correttamente rilevato il Procuratore della Repubblica i mezzi di trasporto impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già lo strumento contingentemente utilizzato per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che l’art. 53 bis d.lgs. n. 22 del 1997 punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate, quali sono gli autocarri in sequestro.
Analoghe considerazioni valgono per i terreni di proprietà del Fossati sui quali i rifiuti erano sparsi. Se è vero infatti che i terreni in questione non presentano una intrinseca natura criminosa, potendo avere innumerevoli utilizzi, questa valenza la assumono in concreto, specie se si considera che la condotta, alla stregua di quanto accertato dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Alessandria, era stata ripetuta per anni e con prevalenza, proprio sui terreni del Fossati.
Va pertanto annullata l’ordinanza impugnata che circoscrive la portata del sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Alessandria escludendo dal provvedimento le trattrici agricole e i terreni con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati al Tribunale di Alessandria.