Sez. 3, Sentenza n. 299 del 09/01/2004 (Cc. 03/12/2003
n.01830 ) Rv. 227220
Presidente: Papadia U. Estensore:
Grassi A. Imputato: Andrisano. (Parz.
Diff.)
(Rigetta, Trib. Potenza, 13 maggio 2002).
614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di rifiuti - Realizzazione o
gestione di discarica abusiva - Sentenza di patteggiamento - Confisca dell'area
- Proprietà da parte di società - Applicabilità - Fondamento.
CON MOTIVAZIONE
Massima (Fonte CED Cassazione)
Con la sentenza di applicazione concordata della pena per
il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva, di cui all'art. 51
del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, deve essere disposta la confisca dell'area su
cui la stessa è stata realizzata anche nel caso in cui appartenga a soggetti,
quali le società, sforniti di capacità penale, atteso che allorché l'attività
illecita è stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri
organi rappresentativi, mentre a costoro farà carico la responsabilità penale
per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade
sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito,
con la sola esclusione dell'ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico
per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 03/12/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - N. 1830
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 2818/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANDRISANO ANTONIO, nato a Manduria il 23 Ottobre 1952;
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Potenza datata 13/05/'02;
Letti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva:
Con sentenza del 13/05/'02 il Giudice monocratico del Tribunale di Potenza applicava ad Antonio Andrisano, su richiesta dello stesso e con il consenso del P.M., previo riconoscimento al medesimo delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p., la pena di 90 giorni d'arresto ed Euro 2.065,83 di ammenda e, con la sostituzione di quella detentiva nella corrispondente pecuniaria, la pena complessiva di Euro 5.552,00 di ammenda, in ordine ai reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 51 co. 1 e 51 co. 3 D. Lgs. 5/02/'97, n. 22, dei quali era chiamato a rispondere per avere, quale rappresentante legale della "C.I.A. s.r.l.", esercente attività di produzione di fertilizzanti e concimi vari, effettuato, sebbene sprovvisto della necessaria autorizzazione, operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da utilizzazione di cenere leggera e pollina per concimi, nonché realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti, per circa seicento quintali, costituiti da cenere leggera derivante dalla combustione della sansa esausta di olive (C.E.R. 10.01.02) e pollina derivata da escrementi di pollame e materiali di lettiere a base vegetale (C.E.R. 02.01.06), carta e cartone (C.E.R. 15.01.01), materiale in plastica (C.E.R. 15.01.02) e materiale ferroso (C.E.R. 20.01.06), come accertato il 9/05/'01. Con la stessa sentenza veniva disposta, d'ufficio, la confisca dell'area sulla quale era stata realizzata la discarica abusiva. Contro tale decisione lo Andrisano ha proposto ricorso per Cassazione onde chiederne lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
- che dai reati ascrittigli avrebbe dovuto essere assolto con formula piena, ai sensi dello art. 129 c.p.p., in quanto all'epoca dell'accertamento egli era Commissario liquidatore della "C.I.A. s.r.l.", la quale aveva sospeso la produzione il 13/04/'01, data prima della quale egli non ne era mai stato rappresentante legale;
- che la confisca dell'area su cui era stata realizzata la discarica sarebbe stata disposta illegittimamente, non essendo essa di proprietà sua, ma della "C.I.A. s.r.l".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In tema di applicazione di pena patteggiata, l'obbligo generale della motivazione - per tutte le sentenze imposto dagli artt. 125 e 426 c.p.p. - deve essere correlato al particolare tipo di decisione previsto dall'art. 444 del codice di rito.
Confiscare, delle quali il reo abbia avuto la disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per "estraneo" solo colui che in nessun modo abbia partecipato alla commissione di esso o all'utilizzazione dei relativi profitti.
Orbene, quando l'attività illecita viene posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà capo la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale non potrà che ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere, l'imputato colpevole, agito di propria, esclusiva iniziativa (v. conf. Cass. Sez. 3^, 3/04/'79, rv. 141689; Sez. 1^, 31/07/'91, rv. 188391; Sez. 2^, 18/11/'92, rv. 193422; Sez. 6^, 3/07/'00, rv. 217567 e Sez. 3^, 28/04/'01, rv. 219698).
Nella fattispecie in esame lo Andrisano è stato imputato e condannato, in ordine al reato ascrittogli, per avere agito quale rappresentante legale della "C.I.A. s.r.l.", sicché il fatto che l'area nella quale la discarica abusiva era stata realizzata fosse di proprietà di quest'ultima, non era ostativa alla confisca -obbligatoria - di essa.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso proposto da Antonimo Andrisano avverso la sentenza in data 13/05/'02 del Tribunale, in composizione monocratica, di Potenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004