Cass. Sez. III n. 55287 del 30 dicembre 2016 (Ud 21 lug 2016)
Presidente: Ramacci Estensore: Liberati Imputato: Cipriani ed altri
Rifiuti.Gestione e particolare tenuità del fatto
E’ sufficiente, per escludere la particolare tenuità del fatto, considerare che, con una condotta potenzialmente pericolosa per la salute pubblica, l'imputato ha commesso plurime violazioni dell'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, in quanto ha concorso nella realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (non essendo controversa la classificazione come rifiuti degli imballaggi usati) ed anche all'esercizio di un impianto in presenza di plurime inosservanze delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la conseguenza che la condotta non può ritenersi episodica od occasionale, e dunque non può escludersene l'abitualità, come invece richiesto dall'art. 131 bis c.p..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 settembre 2013 il Tribunale di Verona affermò la responsabilità di Livio Cremonini e Giorgio Cremonini, quali soci della S.n.c. F.lli Cremonini (esercente attività di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi), in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) et b), d.lgs. 152/2006 (per avere eseguito attività di trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione) e del solo Livio Cremonini e di Marco Cipriani, quali amministratore unico della Ecolive S.r.l. (esercente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi) il primo e responsabile tecnico della stessa società il secondo, in relazione al reato di cui all'art. 256, commi 1, lett. a), 2 e 4, d.lgs. 152/2006 (per avere depositato rifiuti in modo incontrollato, in violazione delle prescrizioni della Provincia di Verona ed in assenza delle condizioni di sicurezza), condannandoli alle pene di un anno di arresto ed euro 12.000 di ammenda Livio Cremonini, mesi otto di arresto ed euro 3.000 di ammenda Giorgio Cremonini, euro 3.000 di ammenda Marco Cipriani.
1.1. La Corte d'appello di Venezia, nel provvedere sulle impugnazioni degli imputati, ha disposto trasmettersi l'appello proposto da Marco Cipriani alla Corte di Cassazione (essendo lo stesso stato condannato alla sola pena dell'ammenda), e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha concesso a Livio Cremonini e Giorgio Crennonini le circostanze attenuanti generiche, ed ha, conseguentemente, rideterminato la pena inflitta a Livio Cremonini in mesi sette di arresto ed euro 2.800 di ammenda ed a Giorgio Cremonini in mesi cinque di arresto ed euro 2.300 di ammenda.
In particolare la Corte territoriale ha sottolineato carne dalla deposizione del dipendente della Arpav che aveva effettuato i sopralluoghi presso la Ecolive, era emerso che presso tale società e nelle aree attigue erano stati depositati rifiuti pericolosi e non pericolosi, in evidente stato di abbandono, depositati dalla società dei fratelli Cremonini, escludendo che si trattasse di un deposito temporaneo, in considerazione della natura dei rifiuti e del loro stato di obsolescenza; è stata quindi ritenuta provata la realizzazione dell'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti contesta a Livio e Giorgio Cremonini e, conseguentemente, anche lo stoccaggio di rifiuti da parte della Ecolive, in violazione del punto 5 della autorizzazione amministrativa, in un terreno esterno allo spazio aziendale ove ciò era inibito. E' stato, poi, escluso che il fatto che Giorgio Cremonini si occupasse solamente del settore commerciale all'interno della società collettiva con il fratello consentisse di affermarne l'estraneità ai fatti, confermando, di conseguenza, l'affermazione della sua responsabilità.
La Corte ha poi riconosciuto ad entrambi gli appellanti le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della predisposizione di un piano per la rimozione di detti rifiuti, dimostrativo della volontà dei fratelli Cremonini di rimuovere le circostanze dannose del reato.
2. Marco Cipriani nel suo atto di appello, convertito in ricorso per cassazione dalla Corte d'appello di Venezia, aveva lamentato l'insufficienza e la contraddittorietà della sentenza di primo grado, nella quale era stata affermata la sua responsabilità in considerazione dell'incarico di responsabile tecnico per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi gestiti dalla Ecolive S.r.l., incarico conferitogli nel maggio 2010, avendo ottemperato agli obblighi di indirizzo e segnalazione propri di tale incarico ed essendo privo di poteri decisionali e di intervento.
Tale incarico prevedeva solamente l'esecuzione di due visite annuali e al momento del sopralluogo dei tecnici della ARPAV era in corso la programmazione per l'adeguamento dell'impianto alla nuova autorizzazione. Egli, inoltre, non aveva alcun compito di esercizio dell'impianto, ma solo di indirizzo e di segnalazione.
2.1. Con memoria depositata il 30 giugno 2016 ha chiesto dichiararsi non punibile il fatto addebitatogli ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., evidenziando la natura formale della violazione ascrittagli e la successiva regolarizzazione dell'area, di cui era stato dato atto anche nella sentenza di secondo grado, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore di Giorgio e Luigi Cremonini.
3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso congiuntamente Giorgio e Livio Cremonini, mediante il comune difensore di fiducia, che lo ha affidato a tre motivi.
3.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 e vizio di motivazione in relazione al capo a) della rubrica, non essendo stata sufficientemente considerata la tesi difensiva del deposito temporaneo dei rifiuti, dovuto ad esigenze di riorganizzazione dello spazio adiacente della Ecolive S.r.l., in quanto lo stato di obsolescenza era stato riferito ad oggetti poi ritenuti beni aziendali e non con riferimento ai rifiuti contenuti in alcuni dei container.
3.2. Con un secondo motivo hanno denunciato ulteriore violazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica, non essendo stata considerata la temporaneità della situazione ritenuta difforme alle prescrizioni della autorizzazione rilasciata alla suddetta Ecolive S.r.l., con la conseguenza che erroneamente era stata ravvisata la violazione di detta norma.
3.3. Con il terzo motivo hanno chiesto dichiararsi non punibili i fatti loro ascritti in considerazione della loro speciale tenuità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., evidenziando la natura temporanea del deposito di cui al capo a), il carattere formale della violazione di cui al capo b), e la successiva regolarizzazione dell'area, di cui anche la Corte d'appello di Venezia aveva dato atto, sia pure al diverso fine del riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso proposto da Marco Cipriani, di cui la Corte d'appello di Venezia ha disposto la trasmissione a questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi, nei suoi confronti, di sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato condannato alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile, essendo volto a censurare l'accertamento in linea di fatto della sua partecipazione, quale direttore tecnico della Ecolive, alla commissione del reato di cui al capo b) della rubrica, e cioè alla realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti (costituiti da imballaggi in legno ed alluminio) in spazi diversi rispetto a quelli autorizzati, ed all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti della Ecolive in violazione delle prescrizioni contenute nella determinazione della Provincia di Verona (avendo accettato rifiuti identificati dal codice CER 17.09.04 anche se sprovvisti della necessaria analisi, proseguito nella attività nonostante la mancanza del certificato di prevenzione incendi, omesso di predisporre e segnalare l'area destinata allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi individuati durante le operazioni di cernita, ed omesso di organizzare le aree interne al capannone in modo da garantire il transito di mezzi e persone in condizioni di sicurezza).
2.1. A fronte dell'accertamento, sul piano del merito, da parte del Tribunale di Verona, della verificazione di tali condotte, e della loro attribuzione anche al Cipriani, sulla base del rilievo che costui nel maggio 2010 aveva assunto il ruolo di responsabile tecnico per gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi gestiti dalla Ecolive, con un incarico, quanto meno, di indirizzo e segnalazione, e della sua mancata attivazione per segnalare agli organi societari dotati di poteri di spesa le palesi inottemperanze alla autorizzazione, con la conseguente affermazione di responsabilità anche del Cipriani, quest'ultimo si è limitato a ribadire che il suolo non contemplava poteri decisionali e di intervento, sottolineando che il suo incarico di consulente prevedeva solamente due visite annuali e che al momento del sopralluogo dei tecnici della Arpav era in corso la programmazione per l'adeguamento alla nuova autorizzazione, rilasciata da poco più di un mese.
Mediante tale censura il ricorrente ha, dunque, richiesto una rivisitazione dell'accertamento della vicenda sul piano del merito quale compiuto dal Tribunale, quanto al suolo ruolo, alla sua consapevolezza delle inottemperanze al provvedimento autorizzatorio ed al mancato esercizio dei poteri di indirizzo e segnalazione di cui era munito, disgiunta dalla prospettazione di vizi o manchevolezze della motivazione della sentenza impugnata.
Egli ha, dunque, formulato una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale il controllo demandato alla Corte di cassazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare, in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità del ricorso del Cipriani.
3. Non sussistono, poi, neppure i presupposti per escludere la punibilità del fatto per la sua particolare tenuità, come richiesto dal ricorrente con la memoria depositata il 30 giugno 2016, sottolineando il carattere formale della violazione addebitatagli e la eliminazione delle sue conseguenze attraverso la regolarizzazione dell'impianto e lo smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato.
3.1. L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis cod. pen. (Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 4, n. 22381 del 17/4/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 8/4/2015, Mazzarotto, Rv.263308).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi chiarito che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Tale valutazione può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità, sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indicirequisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795, che in motivazione ha t." 5 sottolineato come ciò consenta di contemperare l'obbligo di rilevazione d'ufficio, discendente dal disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto).
3.2. Peraltro, nel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuità del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente pericolosa per la salute pubblica, l'imputato ha commesso plurime violazioni dell'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, in quanto ha concorso nella realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (non essendo controversa la classificazione come rifiuti degli imballaggi usati) ed anche all'esercizio dell'impianto della Ecolive in presenza di plurime inosservanze delle prescrizioni contenute nella determinazione 3138 del 2011 della Provincia di Verona (avendo accettato rifiuti identificati dal codice CER 17.09.04 anche se sprovvisti della necessaria analisi, proseguito nella attività nonostante la mancanza del certificato di prevenzione incendi, omesso di predisporre e segnalare l'area destinata allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi individuati durante le operazioni di cernita, ed omesso di organizzare le aree interne al capannone in modo da garantire il transito di mezzi e persone in condizioni di sicurezza), con la conseguenza che la condotta non può ritenersi episodica od occasionale, e dunque non può escludersene l'abitualità, come invece richiesto dall'art. 131 bis citato.
La pena è stata, inoltre, determinata dal Tribunale in misura apprezzabilmente superiore al minimo, pari ad euro 1.300 di ammenda ai sensi dell'art. 256, comma 4, d.lgs. 152 del 2006, indice della considerazione di non modesta gravità dei fatti da parte del giudice del merito, sicché, anche sotto questo ulteriore profilo, attinente ad una valutazione in fatto della gravità delle condotte rimessa all'apprezzamento dei giudici del merito, deve essere esclusa l'esiguità del pericolo derivante dal reato commesso dall'imputato, alla luce della valutazione che ne ha compiuto il giudice del merito all'atto della determinazione della pena, e con essa anche la particolate tenuità del fatto.
3. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte per quanto riguarda i ricorsi proposti da Giorgio e Livio Crennonini.
3.1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione dell'art. 256 d.lgs. 152 del 2006 e vizio della motivazione, per l'erroneità della affermazione della realizzazione di un deposito incontrollato anziché temporaneo di rifiuti speciali (imballaggi vari, carta e cartone, plastica, legno, acciaio e materiali ferrosi, contenuti in 10 container, oltre ad un carrellone contenente rifiuti misti), sottolineando che lo stato di obsolescenza riferito dai testimoni dell'Arpav che avevano eseguito i sopralluoghi era stato riferito ai beni (container e cisterne) ritenuti aziendali, e non ai rifiuti, è inammissibile.
Con esso, infatti, i ricorrenti, pur deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione, hanno, in realtà, censurato l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito a proposito della esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti e non di un deposito temporaneo.
Quest'ultimo, secondo quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. m), d.lgs. 152/2006, è consentito solamente nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, come tale dovendo intendersi, ai sensi della lett. i) della medesima disposizione, "uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti". Solamente al produttore dei rifiuti (cioè "la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti", art. 183, comma 1, lett. b, d.lgs. 152/2006) è consentita la realizzazione di un deposito temporaneo, alle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. m), citato, e cioè adeguandosi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero conservando i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservandoli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. bb ) (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014, Lobina, Rv. 261507; Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza, Rv. 256434), con la conseguenza che l'inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l'attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti.
La Corte d'appello di Venezia ha preso in considerazione la tesi difensiva degli imputati, consistente nella temporaneità del deposito per poter eseguire lavori di ristrutturazione nel luogo dove i rifiuti si trovavano in precedenza, ma ne ha escluso la fondatezza in considerazione della natura dei rifiuti rinvenuti e del loro stato di obsolescenza.
Di tale accertamento in punto di fatto, di cui non sono stati prospettati irrazionalità o contraddizioni, i ricorrenti hanno, genericamente, domandato una rivisitazione, attraverso una diversa lettura delle prove dichiarative e delle risultanze dell'istruttoria (nel corso della quale, peraltro, non risulta che essi avessero prospettato la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per poter qualificare il deposito di rifiuti come deposito temporaneo), non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato le ragioni, fondate sulla natura di tutti i rifiuti rinvenuti (dunque anche di quelli stoccati nei 10 container in relazione ai quali è stata affermata la responsabilità) e sul loro stato di degrado, per le quali ha escluso la natura temporanea del deposito.
La doglianza risulta, dunque, inammissibile, essendo diretta a censurare l'accertamento dei fatti compiuto dai primi giudici, cui questi sono pervenuti sulla base di un esame delle risultanze istruttorie che non risulta illogico.
3.2. Identiche considerazioni possono essere svolte a proposito del secondo motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 256 d.lgs. 152 del 2006 e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica, contestato al solo Livio Cremonini quale amministratore unico della Ecolive S.r.I., per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi ed esercitato l'impianto della Ecolive in presenza di plurime inosservanze delle prescrizioni contenute nella determinazione 3138 del 2011 della Provincia di Verona (avendo accettato rifiuti identificati dal codice CER 17.09.04 anche se sprovvisti della necessaria analisi, proseguito nella attività nonostante la mancanza del certificato di prevenzione incendi, omesso di predisporre e segnalare l'area destinata allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi individuati durante le operazioni di cernita, ed omesso di organizzare le aree interne al capannone in modo da garantire il transito di mezzi e persone in condizioni di sicurezza), giacché anche a questo proposito, è stata prospettata la temporaneità dell'esercizio dell'impianto con modalità difformi rispetto a quelle indicate nella autorizzazione, e la conseguente insussistenza del reato, richiedendo, nuovamente, anche a questo riguardo, una rivisitazione dell'accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito, disgiunto dalla prospettazione di vizi o manchevolezze della motivazione, con la conseguente inammissibilità anche di tale profilo di doglianza.
3.3. Neppure sussistono i presupposti per escludere la punibilità dei fatti nei confronti di nessuno dei due ricorrenti.
Quanto a Livio Cremonini per le medesime ragioni già esposte a proposito della identica richiesta formulata da Marco Cipriani, avendo, tra l'altro, tale ricorrente commesso anche il reato di cui al capo a) della rubrica, e cioè quello di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, ed essendosi, di conseguenza, reso autore di più violazioni, con la conseguente esclusione della occasionalità od episodicità dei fatti ascrittigli, necessarie per escludere la punibilità del fatto a cagione della sua particolare tenuità.
Nei confronti di Giorgio Cremonini, imputato solamente del suddetto reato di cui al capo a), sia in considerazione del quantitativo di rifiuti oggetto del deposito incontrollato, essendo comunque stata affermata la sua responsabilità in relazione allo stoccaggio di 10 container di rifiuti speciali, dunque un quantitativo non modesto, che impedisce di considerare esiguo il pericolo derivante dalla sua condotta anche senza ulteriori indagini in fatto; sia perché la pena è stata determinata anche nei suoi confronti in misura non prossima al minimo edittale, e dunque i giudici del merito, nel valutare la gravità del fatto sulla base dei 8 Il Consigliere estensore Giovanni Liberati 1,1^ C4A 0' 4; criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., non lo hanno considerato di lieve entità o di scarsa offensività, con la conseguente insussistenza, anche sotto questo ulteriore profilo, dei presupposti per l'esclusione della punibilità del fatto per la sua lieve entità.
4. I ricorsi debbono, in conclusione, essere dichiarati tutti inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.500 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21/7/2016