Cass. Sez. III n. 20762 del 16 giugno 2006 (ud. 3 mag. 2006)
Pres. Vitalone Est. Lombardi Ric. Stefani
Rifiuti - Materiali bituminosi
I materiali bituminosi provenienti da demolizioni stradali sono rifiuti. In caso di abbandono degli stessi l'organo della pubblica amministrazione concorre con l'autore materiale anche nell'ipotesi di rilascio di un'autorizzazione non rientrante nella sua competenza allorché la stessa abbia rafforzato il proposito dell'autore della violazione o, addirittura, reso possibile la commissione del fatto.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha affermato la colpevolezza di Stefani Tullio e Filippi Umberto in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 51, co. 2, del D.L.vo n. 22/97, loro ascritto per avere, il primo quale assessore ai lavori pubblici del Comune di Grigno ed il secondo quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, effettuato l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da asfalto, su un’area di proprietà del Comune di Grigno.
La sentenza ha accertato in punto di fatto che il Filippi, nella indicata qualità, aveva depositato i materiali residuati da lavori di demolizione stradale, per un quantitativo di circa 54 mc., su una particella di proprietà dell’ente locale, per conto del quale stava eseguendo i lavori, previa autorizzazione ricevuta dallo Stefani.
Il giudice di merito in particolare ha affermato che, considerata la distanza del luogo di abbandono dei materiali di risulta da quello di esecuzione dei lavori, non poteva ritenersi sussistente un’ipotesi di deposito dei materiali stessi nel cantiere e che, comunque, considerato il quantitativo dei rifiuti, risultava essere stato superato il limite previsto dall’art. 6 de D.L.vo n. 22/97.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano con vari motivi di gravame.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di annullamento il difensore dello Stefani denuncia la sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce che il giudice di merito ha affermato la colpevolezza dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, pur avendo accertato che lo stesso non aveva una specifica competenza in ordine alla autorizzazione che sarebbe stata rilasciata al Filippi e che, peraltro, detta autorizzazione non è stata rilasciata per iscritto, sicché è stata attribuita rilevanza penale ad una conversazione informale intercorsa con il titolare della ditta che eseguiva i lavori; che quest’ultimo ben conosceva i precisi obblighi cui era tenuto, con riferimento allo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 62 del capitolato di appalto.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione di norme di cui si doveva tener conto nell’applicazione della legge penale.
Si deduce che ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in cui è stato trasfuso l’art. 51 della L. n. 142/90 e successive modificazioni, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei singoli settori dell’ente locale è attribuita in via esclusiva ai dirigenti degli uffici e dei servizi; a costoro spettano tutti i compiti di direzione dell’amministrazione locale, compresa l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l’ente verso l’esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente locale. Si deduce, quindi, che il giudice di merito non poteva ritenere l’assessore comunale concorrente nel reato materialmente commesso da altri, non avendo il predetto assessore alcun potere di dare l’autorizzazione richiesta.
Con il primo mezzo di annullamento il difensore dello Stefani denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 51, co. 2, del D.L.vo n. 22/97.
Si osserva che ai sensi dell’art. 2 del D.L. 138/2002 non assumono natura di rifiuto: a) i beni o sostanze che “possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente (ovvero) dopo aver subito un trattamento preventivo...”. Si deduce, quindi, che tutto il materiale bituminoso di cui si tratta, dopo essere stato accumulato in un quantitativo tale da riempire un camion, veniva trasportato presso un centro di riciclaggio, ove è stato riciclato e, poi, riutilizzato, sicché detto materiale non rientra nella nozione di rifiuto.
Si deduce inoltre, sempre sotto il profilo della violazione di legge, che la Provincia di Trento ha competenza primaria in materia di ambiente e territorio e, pertanto, in tale Provincia il D.L.vo n. 22/97 non è immediatamente applicabile, se non richiamato dalla legge provinciale. Si osserva, poi, che l’art. 63 della L.P. 19 febbraio 2001 n. 1 dispone che la materia dei rifiuti nella Provincia di Trento è disciplinata dal D.L.vo n. 22/97 in quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla parte III del T.U. provinciale; che lo stesso art. 63, co. 2 bis, del predetto T.U. detta una nozione diversa di rifiuto rispetto a quella indicata dalla legge nazionale, sicché nella Provincia di Trento si deve tener conto di tale ultima nozione; che, peraltro, in base alla norma provinciale si può infliggere una sanzione penale solo se la legge provinciale contiene una norma di richiamo della legge nazionale ovvero la norma statale sanzioni penalmente la violazione della normativa provinciale, sicché nella specie manca la norma incriminatrice.
Sostiene ancora il ricorrente che il T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti disciplina all’art. 87 l’accumulo temporaneo dei rifiuti, stabilendo che i rifiuti devono essere asportati almeno ogni dodici mesi, senza, però, determinare un limite quantitativo all’accumulo dei rifiuti. Si deduce, poi, che la citata disposizione, pur essendo stata abrogata dall’art. 59 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10, deve ritenersi ancora operante in virtù del regolamento di attuazione della predetta legge provinciale che ne ha prorogato l’applicazione in attesa che venissero emanate le ulteriori norme tecniche statali per l’esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art. 6, co. I lett. e) ed m) della L. n. 22/97, sicché - si deduce - la normativa vigente nella Provincia di Trento consente l’accumulo temporaneo dei rifiuti senza alcun limite quantitativo, mentre la norma penale è stata applicata dal giudice di merito in via analogica alla fattispecie di cui si tratta. Con lo stesso motivo si deduce, infine, che la sentenza ha erroneamente escluso la buona fede dell’imputato, stante la complessità della legislazione applicabile e l’autorizzazione ottenuta dall’assessore comunale.
Con un secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge penale.
Si deduce che il giudice di merito, nel qualificare rifiuto il materiale inerte oggetto del cosiddetto deposito incontrollato, ha omesso di valutare e menzionare l’esistenza di un apposito contratto di subappalto stipulato dal Filippi con una ditta specializzata nel riciclaggio, a fini di reimpiego, del materiale bituminoso di cui si tratta; fatto da cui si desume la prova del suo riutilizzo e, quindi, della erroneità della attribuzione ad esso della nozione di rifiuto.
Si deduce inoltre che il giudice di merito ha, altresì, erroneamente ed illogicamente escluso che il materiale bituminoso dovesse ritenersi depositato nel luogo di produzione, in quanto il luogo di accumulo dello stesso doveva essere qualificato quale cantiere, alla luce delle deposizioni testimoniali dalle quali è emerso che ivi risultavano depositati macchinari vari, quali escavatori e macchine di movimentazione terra.
Nel prosieguo del motivo di gravame si ribadisce, infine, la carenza dell’elemento psicologico del reato da parte dell’imputato, essendogli stato indicato il luogo di deposito del materiale di cui si tratta da un assessore dell’ente locale e, pertanto, per essere stato indotto in errore sulla liceità del fatto dal comportamento di un organo della pubblica amministrazione.
Con motivi aggiunti, di cui alla memoria depositata dalla difesa del Filippi, si ribadiscono sostanzialmente le precedenti censure in ordine ai vizi della motivazione della sentenza in punto di esclusione della natura di cantiere dell’area di deposito dei materiali e di attribuzione della qualità di rifiuto a questi ultimi.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Per ragioni di ordine logico va premesso l’esame del ricorso del Filippi, con il quale si contesta la stessa sussistenza della fattispecie contravvenzionale.
Orbene a proposito della ipotesi di reato di cui alla contestazione la Corte osserva in primo luogo che nella Provincia di Trento, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, si applica la disciplina dettata in materia di gestione dei rifiuti dal D.L.vo n. 22/97, in quanto la operatività del testo normativo statale è espressamente stabilita dall’art. 63, co. I, del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1 e successive modificazione, come sostituito dall’art. 57, co. 5, della legge della Provincia di Trento 11 settembre 1998 n. 10.
Non trova applicazione, pertanto, nella provincia di Trento una nozione di rifiuto diversa da quella prevista dalla legge statale, né le ipotesi di reato previste dalla legge statale vengono applicate nella Provincia autonoma in virtù di un procedimento di interpretazione analogica.
Peraltro, lo stesso ricorrente invoca la interpretazione autentica del decreto legislativo n. 22/97 in ordine alla nozione di rifiuto espressa dal legislatore statale.
A tale proposito va premesso che i materiali bituminosi provenienti da demolizioni stradali rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi dell’allegato 3 al citato D.L.vo n. 22/97 (codice CER. 17 00 00).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente invoca erroneamente l’applicazione dell’art. 14, co. 2, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in L. n. 178/2005, ai sensi del cui disposto non è applicabile la nozione di rifiuto in relazione a quei materiali per i quali sussistano le seguenti condizioni: b) “se gli stessi possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo odi consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22”.
Infatti, è lo stesso ricorrente nella specie ad affermare la necessità della citata operazione di recupero prima del riutilizzo dei materiali derivati dai lavori di demolizione stradale, avendo stipulato all’uopo un apposito contratto con una ditta specializzata nel riciclaggio di materiali bituminosi.
A proposito della nozione di deposito temporaneo dei rifiuti lo stesso ricorrente inoltre riconosce che l’art. 87 del T.U. Provinciale del 26 gennaio 1987 in materia di rifiuti, che disciplinava l’ipotesi dell’accumulo temporaneo dei rifiuti, è stato abrogato dall’art. 59 (co. I lett. k) della L.P. 11 settembre 1998 n. 10; né una norma regolamentare poteva attribuire reviviscenza alla disposizione abrogata con legge, peraltro, con riferimento a prescrizioni contenute nel D.L.vo n. 22/97 e recepite dalla legislazione provinciale.
Va ancora osservato che il giudice di merito ha esattamente escluso l’applicabilità dell’art. 6, co. I lett. m), del D.L.vo n. 22/97 circa il deposito temporaneo dei rifiuti, avendo accertato che il deposito di cui si tratta, oltre ad essere stato eseguito in quantità superiore a quella consentita dalla norma (20 mc.), non è avvenuto nel luogo di produzione dei rifiuti, come prescritto dal citato art. 6, bensì a circa quattro chilometri da detta località, sicché a nulla rileva il fatto che anche il luogo di deposito potesse essere definito cantiere, risultando, peraltro, che lo stesso apparteneva ad un soggetto diverso (l’ente locale) dalla ditta esecutrice dei lavori.
Le questioni afferenti alla buona fede dell’imputato, infine, sono di merito e, peraltro, la sentenza ne ha escluso la fondatezza con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, avendo rilevato che ai sensi dell’art. 62 del capitolato di appalto il Filippi era tenuto a disfarsi dei materiali di risulta sostanzialmente in conformità delle prescrizioni di cui al D.L.vo n. 22/97.
Anche il ricorso dello Stefani è infondato.
La sentenza impugnata, nell’affermare la colpevolezza del predetto imputato, ha puntualmente tenuto conto del fatto che non rientrava nella competenza dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Grigno rilasciare l’autorizzazione all’utilizzo della particella di proprietà dell’ente locale per il deposito del materiale bituminoso oggetto della contestazione, sicché non sussiste il dedotto vizio di motivazione sul punto.
Ciò precisato, occorre rilevare che secondo la sentenza impugnata detta autorizzazione, anche se rilasciata in forma verbale - circostanza accertata nella sede di merito e neppure oggetto di contestazione - ha concretamente reso possibile al Filippi utilizzare il suolo di proprietà del Comune per effettuare il deposito incontrollato di rifiuti di cui alla contestazione.
Ciò rilevato in punto di fatto, correttamente è stato affermato il concorso dell’imputato nella commissione del reato.
Ed, invero, deve essere affermato in punto di diritto che l’organo della pubblica amministrazione concorre con l’autore del reato anche nell’ipotesi del rilascio di un’autorizzazione non rientrante nella competenza del medesimo, allorché la stessa abbia rafforzato il proposito dell’autore della violazione o addirittura, come nel caso in esame, reso possibile la commissione del fatto.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.