 Cass. Sez. III n. 6602 del 17 febbraio 2012 (CC 24 nov.2011)
Cass. Sez. III n. 6602 del 17 febbraio 2012 (CC 24 nov.2011)
Pres.Teresi Est.Andronio Ric.Preda 
Rifiuti. Trasporto di rifiuti e preventivo rilascio dell'autorizzazione a fini ambientali
Integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 il trasporto di materiale ferroso e di altri rifiuti speciali da parte del titolare di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest'ultima valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude l'illiceità della condotta.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:      Camera di consiglio
 Dott. TERESI    Alfredo            Presidente  del 24/11/2011
 Dott. FIALE     Aldo               Consigliere ORDINANZA
 Dott. AMORESANO Silvio             Consigliere N. 2056
 Dott. GAZZARA   Santi              Consigliere REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro M. rel. Consigliere N. 22547/2011
 ha pronunciato la seguente: 
ORDINANZA
 sul ricorso proposto da:
 1) PREDA PETRE N. IL 03/06/1967;
 avverso l'ordinanza n. 17/2011 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO, del  			27/04/2011;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA  			ANDRONIO;
 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola nel senso  			dell'inammissibilità del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. - Con ordinanza del 27 aprile 2011, il tribunale di Campobasso ha  			rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza emessa dal GIP del  			Tribunale di Larino l'11 aprile 2011, con cui era stato disposto il  			sequestro preventivo di un autocarro, in relazione ai reati di cui al  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b) per avere  			trasportato materiale ferroso, costituito da circa 5 quintali  			miscelati con rifiuti speciali (consistenti in: uno pneumatico, una  			cucina a gas, una lavatrice, una coppa dell'olio di motore peraltro,  			componenti elettrici ed elettronici, pezzi di autovetture, una stufa  			elettrica), senza la prescritta autorizzazione regionale.  			2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il  			difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di  			doglianza, la carenza del presupposto del fumus commissi delicti per  			l'emanazione del provvedimento. Ad avviso della difesa, il Tribunale  			avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato, perché non  			avrebbe preso in considerazione che l'indagato è dipendente di una  			ditta, regolarmente autorizzata dal Comune per il commercio  			itinerante su aree pubbliche, ed autorizzata anche per il recupero di  			cascami e rottami metallici, come risulterebbe da una ricevuta  			rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Pescara.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. - Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo  			manifestamente infondato.
 È infatti evidente che i provvedimenti autorizzatori cui il  			ricorrente fa riferimento - pur se effettivamente esistenti - nulla  			hanno a che vedere con le autorizzazioni a fini ambientali previste  			dalle norme richiamate dalla disposizione incriminatrice (il D.Lgs.  			n. 152 del 2006, art. 256, comma 1,), in relazione alla raccolta,  			trasporto, al recupero, allo smaltimento, al commercio e  			all'intermediazione di rifiuti. Correttamente, dunque, il Tribunale  			ha ritenuto sussistente il fumus del reato.
 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato  			inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186  			della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non  			sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il  			ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di  			inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima  			consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del  			procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore  			della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.  			P.Q.M.
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al  			pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in  			favore della Cassa delle ammende.
 Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012
 
                    




