Rifiuti.Obbligo di bonifica e messa in sicurezza
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7072 del 19 luglio 2023
Rifiuti.Obbligo di bonifica e messa in sicurezza
La impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione di un sito non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi e ciò vale sia con riferimento agli obblighi di bonifica che con riguardo alle misure di messa in sicurezza di emergenza .
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Rifiuti.Obbligo di iscrizione Albo Nazionale degli Autotrasporti di cose per conto terzi
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TAR Liguria Sez. II n. 688 del 4 luglio 2023
Rifiuti.Obbligo di iscrizione Albo Nazionale degli Autotrasporti di cose per conto terzi
Ai sensi dell’art. 30 della legge 6 giugno 1974 n. 298, non sono soggetti alla normativa sulla disciplina dell'autotrasporto di cose su strada gli autoveicoli di proprietà di Stato, regioni, comuni, province e loro consorzi, “destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne” (lett. b): con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il diniego di esenzione dalla disciplina prevista dal citato art. 30 opposto ad una società pubblica che gestisce il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allorché lo statuto della società non preordini affatto in via esclusiva l'impiego degli autoveicoli alle esigenze interne della società medesima, ma preveda anche l'espletamento di attività a favore di soggetti terzi rispetto ai comuni proprietari
Ambiente in genere.Potere di ordinanza
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TAR Campania (SA) Sez. III n. 1611 del 3 luglio 2023
Ambiente in genere.Potere di ordinanza
E' legittimo il potere d’ordinanza ex art. 54, D.lgs. n. 267/2000 ove esso abbia trovato espressione nell’adozione di una misura adeguata a fronteggiare una situazione attuale di pericolo, a nulla rilevando il preciso momento temporale in cui la fonte del pericolo ha avuto origine ovvero lo stato di incuria protrattosi nel tempo (fattispecie relativa alla adozione di ordinanza extra ordinem, emanata a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, esposte ad evidente ed effettivo pericolo derivante dallo stato di degrado ambientale in cui versano all’attualità le aste torrentizie di alcuni corsi d’acqua, necessitanti di TARimmediati interventi manutentivi, di polizia idraulica, diserbo e dragaggio degli alvei torrenziali).
Beni culturali.Locali storici
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 6752 del 10 luglio 2023
Beni culturali.Locali storici
Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza; ferma restando la necessità di rispettare il principio di proporzionalità
Ambiente in genere.Siti di interesse comunitario
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6333 del 28 giugno 2023
Ambiente in genere.Siti di interesse comunitario
Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su siti di interesse comunitario (SIC), identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva habitat, che vengono successivamente designati quali zone speciali di conservazione e che concorrono a costituire la rete ecologica dell’Unione europea “Natura 2000”, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale
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Rifiuti.Conglomerato bituminoso
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TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 1792 del 12 luglio 2023
Rifiuti.Conglomerato bituminoso
Il d.m. n. 69 del 2018 stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006. L’art. 4, primo comma, dello stesso d.m. attribuisce al produttore l’onere di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la conformità del materiale prodotto alle caratteristiche tecniche sopra indicate. Il successivo art. 6 contiene poi una norma transitoria con la quale si è stabilito che lo stesso produttore avrebbe dovuto provvedere, entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto, a richiedere l’adeguamento dell’autorizzazione per conformarla ai nuovi criteri. Nelle more dell’aggiornamento, il materiale prodotto avrebbe comunque potuto essere commercializzato se in possesso delle caratteristiche previste. Il possesso di tali caratteristiche avrebbe dovuto essere attestato sempre dal produttore con sua dichiarazione. Come si vede, queste norme sono chiare nel prevedere, sia per il periodo a regime che per il periodo transitorio, che debba essere il produttore del materiale a dover attestare, mediante propria dichiarazione, la presenza delle caratteristiche indicate nel d.m. n. 69 del 2018. Nessun obbligo di questo tipo viene invece posto in capo all’amministrazione la quale deve, quindi, limitarsi a ricevere le suddette dichiarazioni ed effettuare gli eventuali successivi controlli.
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