Cass. Sez. III n. 39759 del 20 ottobre 2022 (UP 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Gabriele ed altri
Ecodelitti.Inquinamento ambientale

Con la espressione “misurabile” il legislatore ha, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua “significativa” incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione. Quanto al secondo versante, secondo il quale non sarebbe possibile configurare il reato laddove il fondo interessato sia stato, in passato, già compromesso o deteriorato, ritiene questo Collegio che si tratti di rilievo del tutto ingiustificato, risultando di comune esperienza il fenomeno di possibile ulteriore aggravamento della già avvenuta compromissione di un sito naturale, laddove sullo stesso prosegua l’attività inquinante, sebbene la stessa già fosse stata praticata in precedenza; la naturale dinamica dei fenomeni derivanti dall’inquinamento ambientale comporta, invero, che l’eventuale prosecuzione della aggressione umana alla salubrità degli spazi determini una progressiva ed ulteriore compromissione ambientale, mano a mano che prosegue l’aggressione medesima, non potendosi, per converso, ritenere che, una volta determinatosi un danno all’ambiente questo, laddove ne siano reiterate le cause, non sia soggetto ad un ulteriore deterioramento.

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, in data 3 giugno 2021, ha sostanzialmente confermato la sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Catanzaro il precedente 29 luglio 2020 con la quale Gabriele Pasquale, Liparota Felice Antonio, Parisi Giuseppe, Romanello Angelo e Villella Assunta sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al ritenuto concorso di ciascuno di essi nei reati di cui agli artt. 452-quaterdecies e 452-bis cod. pen.
Con la sentenza emessa in sede di gravame la Corte di appello, in riforma della precedente decisione, ha solamente riconosciuto a favore di Villella le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 112, n. 1 e 2, cod. pen., ed ha perciò rideterminato la pena a lui inflitta in termini più favorevoli.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Romanello Angelo ha articolato a tal fine due motivi, dei quali, il primo è riferito al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, mentre il secondo ha ad oggetto la ritenuta ricorrenza della aggravante della recidiva.
A sua volta il Gabriele ha affidato la sua impugnazione (al di là delle numerazione di soli tre motivi di censura) sostanzialmente a cinque motivi di ricorso: il primo concerne la, erroneamente ritenuta, natura organizzata dell’attività svolta; il secondo la non riconducibilità della condotta alla necessaria qualificazione di abitualità; il terzo la non provata sua adesione al programma criminoso; il quarto motivo riguarda il concetto di misurabilità richiamato dal comma 1 dell’art. 452-bis cod. pen., in particolare nei casi in cui il sito oggetto di indagine già presenti un grado di compromissione ambientale; infine il quinto motivo di ricorso è argomentato in relazione all’avvenuta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’avvenuta bonifica dei luoghi.
Il ricorso per cassazione di Liparota Felice Antonio, che è il titolare di uno dei due fondi ove si sarebbero verificati gli illeciti penali, consta di tre motivi di impugnazione; il primo è riferito al carattere non abituale della condotta a lui attribuita; con il secondo il ricorrente ha contestato la riconducibilità sul piano soggettivo della sua condotta al necessario dolo specifico; con il terzo motivo ha rivendicato a sé, a tutto voler concedere, la qualifica di mero connivente.
La sintesi il ricorso di Parisi Giuseppe, il quale è il proprietario dell’altro fondo richiamato nei capi di imputazione, pone in evidenza la circostanza che la detta porzione immobiliare era stata conferita in un trust, di tal che lo stesso non è più nella giuridica disponibilità del ricorrente.
La ricorrente Villella Assunta ha contestato con un primo motivo di impugnazione la sua stessa partecipazione concorsuale alla condotta criminosa, in particolare con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata in punto di attribuibilità alla medesima del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.
Mentre, con un secondo motivo, si è doluta della omessa motivazione in relazione alla affermazione della sua penale responsabilità in ordine al restante reato di cui all’art. 452-bis cod. pen.               

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, gli stessi debbono essere tutti quanti rigettati.  
Prendendo in esame per primo il più articolato fra i quattro ricorsi presentati, cioè quello di Gabriele Pasquale, si rileva che la prima censura formulata dalla relativa difesa riguarda la qualificazione giuridica data ai fatti contestati; in particolare il ricorrente si lagna del fatto che in sede di merito la sua condotta, consistente nell’avere cooperato con Romanello Angelo e con tale Bova Maurizio nella commissione dei reati loro ascritti attraverso il trasporto di carichi di rifiuti - formalmente destinati ad essere trasferiti verso una discarica autorizzata - verso altra, diversa, destinazione; ad avviso del ricorrente una siffatta condotta sarebbe stata erroneamente qualificata nell’ambito della violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. laddove la stessa sarebbe dovuta rientrare nell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006; nel caso di specie il ricorrente osserva che la attività a lui contestata, esulando da essa il requisito della “continuità organizzata”, non poteva essere ricondotta alla ipotesi normativa codicistica.
Si osserva al riguardo - premessa la corretta segnalazione del criterio differenziale fra la violazione dell’art. 452-quanterdecies cod. pen. e la violazione dell’art. 256, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006, posto che, effettivamente la violazione della prima delle disposizioni indicate presuppone sia la esistenza di una attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ancorchè tale organizzazione abbia ad oggetto anche una sola delle fasi relative al complesso illecito ciclo di gestione dei rifiuti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2019, n. 43710), sia la sistematica ripetitività delle condotte illecite, trattandosi di un reato abituale proprio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 novembre 2021, n. 42631, nella quale si evidenzia come il reato ora disciplinato dalla predetta disposizione sia in continuità normativa con la precedente previsione penale dettata dall’art. 260 del dlgs n. 152 del 2006, anch’esso caratterizzato dalla abitualità come segnalato, fra le altre, da Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 dicembre 2016, n. 52838) – che la Corte di merito ha correttamente fatto discendere, con deduzione scevra da qualsivoglia illogicità, la natura organizzata della attività posta in essere dall’elementare rilievo che questi, per il trasporto dei rifiuti di cui al capo di imputazione, si serviva degli automezzi facenti capo alla impresa, da lui gestita in forma societaria, di cui era titolare.
E’ la stessa definizione scolastica di impresa quale attività organizzata finalizzata alla produzione di beni e servizi secondo un metodo economico, che rende palese la pretestuosità della doglianza formulata dal ricorrente, essendo indubbio che l’attività di trasporto di rifiuti svolta dal Gabriele, in quanto inserita nell’ambito della sua attività imprenditoriale, mutuava da essa la qualifica di attività organizzata.
Con il secondo motivo di ricorso l’impugnante si è doluto della ritenuta abitualità della condotta, ma, si osserva, al di là della natura eminentemente fattuale della censura, che il Collegio del gravame di merito ha posto in luce che, una volta accertata la indubbia abitualità dell’attività di smaltimento illecito dei rifiuti posta in essere dalle società Ecoloda, SRM Ecologia e CRM Srl (compagini facenti capo, fra l’altro, al coimputato Romanello), la condotta di concorso nei reato posta in essere dal Gabriele si colloca, quale che sia il materiale apporto concorsuale offerto dallo stesso - per altro esso stesso caratterizzata non certo dalla occasionalità ma dalla sistematica ripetitività - sullo stesso piano della attività ausiliata.
Il terzo motivo, afferente alla sussistenza di concreti elementi per ritenere che il Gabriele fosse consapevole della complessiva illiceità della condotta, anche da lui, posta in essere, risulta privo di pregio sol che si valutino, come hanno correttamente fatto, con adeguata motivazione, i giudici del merito, le risultanze rivenienti dal tenore letterale delle intercettazioni telefoniche operate sia sulla utenza del ricorrente che su quelle di taluni suoi dipendenti (i particolare gli autisti adibiti alla guida dei mezzi con i quali erano effettuati i trasporti di rifiuti), da cui emerge, oltre al ruolo per nulla gregario che il Gabriele aveva nella compagine sociale denominata ITC Srl (cioè la società con gli automezzi della quale materialmente si procedeva ai trasporti ed agli sversamenti illeciti dei rifiuti), la piena consapevolezza da parte di quello della natura illegale dell’attività svolta per conto della società evocate al paragrafo che precede.        
Passando al quarto motivo di impugnazione del Gabriele, considerato che con lo stesso è lamentata la illogicità della motivazione della sentenza impugnata e la erronea valutazione di una prova da parte dei giudici del merito in relazione alla ritenuta ricorrenza de reato di cui all’art. 452-bis cod. pen., si rileva che si tratta di doglianze prive di fondamento; in ordine alla illogicità della motivazione, infatti, il ricorrente segnala che in sede di gravame egli aveva lamentato che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto del fatto che la fattispecie delittuosa era priva di uno dei suoi requisiti necessari, difettando il carattere della “misurabilità” della compromissione o del deterioramento del fondo interessato dall’inquinamento; in altre parole, ritiene il ricorrente che il concetto di misurabilità presuppone, intanto, la possibilità di operare la quantificazione oggettiva dell’evento dannoso verificatosi a carico della porzione di spazio oggetto dell’inquinamento e che, comunque, ciò sia possibile solamente in relazione a fondi non già in precedenza pregiudicati da condotte compromettenti o deterioranti.
L’assunto è errato, sotto ambedue le sue declinazioni.
Con la espressione “misurabile” il legislatore ha, infatti, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua “significativa” incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione.
Quanto al secondo versante, secondo il quale non sarebbe possibile configurare il reato laddove il fondo interessato sia stato, in passato, già compromesso o deteriorato, ritiene questo Collegio che si tratti di rilievo del tutto ingiustificato, risultando di comune esperienza il fenomeno di possibile ulteriore aggravamento della già avvenuta compromissione di un sito naturale, laddove sullo stesso prosegua l’attività inquinante, sebbene la stessa già fosse stata praticata in precedenza; la naturale dinamica dei fenomeni derivanti dall’inquinamento ambientale comporta, invero, che l’eventuale prosecuzione della aggressione umana alla salubrità degli spazi determini una progressiva ed ulteriore compromissione ambientale, mano a mano che prosegue l’aggressione medesima, non potendosi, per converso, ritenere che, una volta determinatosi un danno all’ambiente questo, laddove ne siano reiterate le cause, non sia soggetto ad un ulteriore deterioramento.
Il quinto dei motivi di impugnazione presentati dal ricorrente attiene alla mancanza ovvero alla illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla bonifica del fondo; ad avviso del ricorrente i giudici del merito non avrebbero indicato le ragioni che avrebbero reso opportuna tale subordinazione, non potendo considerarsi essa frutto di un qualche automatismo decisionale.
Al riguardo di osserva che, secondo i termini espressamente previsti nell’art. 452-quaterdecies, comma quarto, cod. pen., il giudice “può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”; si tratta di una applicazione di carattere particolare, modulata sulla base del peculiare tipo di pregiudizio che il fatto di reato può nella specie cagionare, della generale previsione contenuta nell’art. 165, comma primo, cod. pen., secondo la quale “la sospensione condizionale della pena (…) può altresì essere subordinata (…) alle conseguenze dannose o pericolose del reato”; previsione dalla quale ripete i caratteri generali, fra i quali vi è la natura ampiamente discrezionale della sua applicazione.
Premesso che la pur ritenuta discrezionalità di tale opzione, richiede, tuttavia, onde non trasmodare nel mero arbitrio, che, sia pure sinteticamente, il giudice - laddove sia a ciò tenuto, cioè nei casi estranei alla fattispecie descritta dall’art. 165, comma secondo, cod. pen. - dia conto delle ragioni che lo hanno indotto a porre un determinato comportamento a carico del condannato il cui mancato adempimento operi quale immediato fattore risolutivo della sospensione condizionale della pena, si rileva che nel caso di specie siffatta motivazione è stata dalla Corte catanzarese ancorata al giudizio prognostico sul successivo comportamento del Gabriele in relazione al quale la fausta predizione può essere formulata, data la “sistematicità della condotta, l’assoluto disprezzo per le regole a tutela dell’ambiente” e il “ruolo non marginale svolto con la società di trasporti ai fini del perfezionamento del reato”, solo in presenza di azioni positive che evidenzino la adeguata presa di coscienza della gravità delle condotte poste in essere nel passato, presa di coscienza che, prevedibilmente, opererà quale forma di congrua autolimitazione riguardo alle condotte future.
Passando, a questo punto, al ricorso presentato dalla difesa di Liparota Felice Antonio, si ribadisce il giudizio di infondatezza anche di questo.
Quanto al primo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la attribuzione al Liparota del reato abituale, posto che il capo di imputazione fa riferimento ad un unico episodio di conferimento di rifiuti sul terreno nella disponibilità del ricorrente ora in questione, si osserva che, non diversamente da quanto già riportato in relazione alla posizione del Gabriele, la Corte territoriale ha, in prima battuta, dimostrato, come peraltro anche la l’entità materiale dei rifiuti depositati sul terreno in questione evidenzia di per sé, la sistematica pluralità delle condotte poste in essere con il concorso del prevenuto in argomento; ma, in ogni caso, la chiara consapevolezza non solo della pluralità delle condotte di gestione abusiva dei rifiuti in capo al Liparota, consapevolezza dimostrata dal fatto che questi fosse stabilmente presente sul fondo nella sua disponibilità, ma anche della illiceità dei depositi, emerge dalla circostanza che questi si fosse preoccupato di occultare il materiale abbandonato sul suo terreno, ponendosi così in luce il suo dolo concorsuale nel reato abituale.
Ciò determina la attribuibilità al medesimo di tale reato, in concorso con altri, pur se la condotta personalmente posta in essere dallo stesso non avesse avuto, come invece, si ribadisce, ha avuto, i caratteri della abitualità, posto che, per la configurazione materiale del reato, in ipotesi di concorso, è sufficiente che tali caratteri siano riscontrabili nell’operato anche di uno solo dei concorrenti, purchè in quello degli altri sia, a sua volta, riscontrabile l’esistenza del dolo di concorso nel reato abituale.
Quanto alla contestazione relativa al fatto che la posizione del Liparota si segnali per la presenza del dolo specifico (la cui necessarietà è fatta palese dall’uso da parte del legislatore della espressione “al fine di conseguire un ingiusto profitto”), si osserva, a confutazione delle tesi negatoria propugnata dal ricorrente, che - indubbia essendo la manifesta finalità speculativa della complessiva condotta posta in essere dai concorrenti nel reato del Liparota, i quali per il trasporto e la complessiva gestione dei rifiuti ricevevano, come è noto anche all’attuale ricorrente, un compenso, costituente ingiusto profitto a causa della criminosità delle modalità di realizzazione delle predette condotte - poco importa se anche il predetto imputato operasse personalmente (come è peraltro stato assai verosimilmente ritenuto dalla Corte di merito sulla base di un ragionamento logicamente basato sulla regola dell’id quod plerumque accidit, non apparendo altrimenti giustificato, se non con il percepimento di un compenso da parte del titolare del fondo, la messa a disposizione di questo in favore di terzi per l’abbandono di ingenti quantità di rifiuti, pericolosi e non) in quanto spinto anche lui a delinquere da un fine speculativo, dovendosi dare opportuna continuità al principio giurisprudenziale secondo il quale, risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l'esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 settembre 2019, n. 38277).
Da ultimo, quanto alla qualificazione della condotta del Liparota come mera connivenza, si rileva che, stante la pacifica nozione di tale figura come riguardante la condotta di chi, pur se consapevole della perpetrazione di un reato, non avendo il dovere di impedirlo, comunque si astenga da ogni azione volta a determinarne ovvero a favorirne la realizzazione (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 febbraio 1992, n. 1172), emerge con chiarezza la estraneità di essa rispetto alla posizione di Liparota, il quale ha partecipato attivamente (ne è plastica prova, se mai non fosse necessaria la messa a disposizione del fondo, l’attività di interramento dei rifiuti da lui posta in essere) alla commissione del reato.
Con riferimento al ricorso articolato da Parisi Giuseppe, che è il proprietario di un altro dei fondi interessati dall’attivazione delle discariche abusive, si ribadiscono le ragioni già spese in relazione al ricorso di Liparota, stante la sostanziale sovrapponibilità degli argomenti sviluppati dai due ricorrenti, segnalando, quanto alla posizione del Parisi, che nel suo caso la esclusione plastica della qualificabilità della sua posizione in termini di mera connivenza è dovuta al fatto che lo stesso si è personalmente adoperato per svuotare con un proprio escavatore uno dei camion recanti i rifiuti all’interno del suo fondo.
Non ha significato il fatto che il fondo in questione fosse stato conferito, come segnalato in sede di ricorso, in un trust, essendo indubbio che, al di là del fenomeno di sua segregazione giuridica, il fondo in questione fosse rimasto nella materiale disponibilità dell’imputato, il quale ha prestato il proprio consenso per il deposito all’interno di esso dei rifiuti di cui alla imputazione.        
Con il l ricorso formulato dal Romanello, il quale consta di due motivi, non si pone in discussione la responsabilità dell’imputato, ma solamente la esclusione della riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e, invece, la ritenuta ricorrenza della aggravante della recidiva.
Quanto al primo motivo si rileva che mancherebbe nella sentenza del giudice del gravame la esplicitazione delle ragioni che hanno condotto alla esclusione di tali attenuanti; tanto considerato osserva il Collegio non solo che, data la natura nè automatica nè, tantomeno, in ogni caso dovuta del riconoscimento del benefizio di cui sopra, l’obbligo di motivazione riguardo ad esso scatta, in linea di principio, laddove non sia stata fatta una espressa e motivata istanza diretta alla sua concessione (cosa che sarebbe dovuto essere compito del ricorrente segnalare quanto al caso in esame)  non in caso di sua negazione ma, bensì, in caso di suo riconoscimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 giugno 2019, n. 26272; idem Sezione III penale, 9 luglio 2017, n. 35570), ma si rileva anche che, nella specie, la Corte catanzarese ha articolato una esauriente motivazione in ordine alla non meritevolezza da parte dell’imputato in discorso del ricordato benefizio; essa ha, infatti, rilevato che ostano ad esso sia i numerosi precedenti penale da lui vantati, sia il ruolo decisionale, quindi di primazia criminale, rivestito dal Romanello nella vicenda.
Quanto al secondo motivo, riguardante la ritenuta recidiva, si osserva che è congrua la motivazione della sentenza ora censurata, nella quale si segnala che l’ampio corredo penale che è a carico del predetto si lega, incrementandone la peculiare capacità criminale, con le condotte delittuose ora in esame, evidenziando il maggior allarme sociale che da esse - significativamente oggetto di un’abituale reiterazione, sintomo di una particolare constantia delinquendi - promana, tanto da portare a segnalare il ricorrente come delinquente recidivo.
Venendo, infine, al ricorso proposto nell’interesse della Villella, si ribadisce anche in questo caso la sua infondatezza.
Le doglianze da questa formulate hanno ad oggetto, in prima battuta, la ritenuta mancanza e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione alla sua condotta concorsuale quanto al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.; valgono nuovamente i rilievi formulati in ordine ad altre analoghe censure.
Non ha rilievo dirimente il fatto che la Villella sia stata vista una sola volta direttamente cooperare in un’attività di sversamento di rifiuti; come detto il concorso di persone nel reato abituale non postula che tutti i concorrenti realizzino abitualmente le condotte tipiche del reato; è sufficiente che gli stessi cooperino consapevolmente con altri, di cui almeno uno agisca con la necessaria abitualità, nella realizzazione dell’illecito; cosa che, indubbiamente, alla luce della motivazione della sentenza resa in fase di gravame la Villella ha fatto, e cio, si precisa, non solamente nell’occasione in cui, materialmente, costei si è adoperata per consentire - fungendo da vedetta onde segnalare eventuali interventi delle forze dell’ordine e da guida di chi conduceva l’autocarro verso il luogo di destinazione - uno sversamento di rifiuti ma tanto ella ha fatto, in termini più generali, anche adoperandosi per carpire informazioni utili alla prosecuzione dell’attività delittuosa - come emergente dalle captazioni telefoniche segnalate nel corpo della sentenza impugnata - e comunque svolgendo compiti fiduciari, quali la detenzione della documentazione della EcoLaDa ed il recapito di essa ad altri correi.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa della Villella, laddove si rilevi che, premessa il diretto inserimento della imputata a pieno titolo nella compagine criminosa, la articolata e puntuale descrizione delle condotte poste in essere contenuta nella sentenza di appello, chiarisce le ragioni per le quali la attuale ricorrente non solamente dovesse rispondere del concorso nel reato di attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti, ma dovesse, altresì, rispondere, in quanto diretta compartecipe di tutte le condotte poste in essere, anche del reato di inquinamento ambientale, trattandosi della diretta conseguenza, sotto il profilo della compromissione dei siti territoriali ove avveniva l’attività di gestione della discariche abusive, delle condotte afferenti al traffico di rifiuti di cui alla precedente imputazione.              
Conclusivamente, i ricorsi vanno, alla luce di tutti i rilievi che precedono, ciascuno dei quali è stato dichiarato infondato, rigettati nella loro integralità, ed i ricorrenti vanno condannati, visto l’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.             

PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
         Così deciso in Roma, il 1 giugno 2022