Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari: le prime risposte della Cassazione
di Vincenzo PAONE
Consiglio di Stato Sez. II n. 7889 del 8 ottobre 2025
Urbanistica.Destinazione delle aree effettuata in sede di pianificazione urbanistica e destinazione d’uso degli immobili
La destinazione delle aree effettuata in sede di pianificazione urbanistica non deve essere confusa con la destinazione d’uso degli immobili, di cui all’art. 23-ter DPR 6 giugno 2001 n. 380, dedicato al ‘mutamento d’uso urbanisticamente rilevante’ di un singolo immobile o di una singola unità immobiliare. In questo caso, il mutamento di destinazione, con o senza opere, inerisce (comma 1) a ‘ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria ... tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale’, come indicate dal medesimo comma. Ciò che costituisce oggetto di mutamento, nella previsione della norma, è il singolo immobile, inteso come fabbricato preesistente e con destinazione già impressa, o una frazione del medesimo (unità immobiliare), laddove il mutamento di destinazione dell’area oggetto del piano regolatore o di una sua variante afferisce al livello urbanistico della pianificazione generale del territorio, rientrante nelle competenze proprie dell’Ente locale, nel quadro della legislazione nazionale e regionale, e può essere realizzato solo attraverso l’adozione di strumenti urbanistici. Nella previsione del citato art. 23-ter DPR n. 380/2001, la destinazione d’uso non riguarda il territorio, ma i beni che su quel territorio si collocano, e non descrive uno stato ontologico o deontologico di un’area del territorio comunale, cui si riconnette una certa disciplina conformativa del diritto dominicale per orientare le eventuali future modifiche dell’assetto urbanistico di quel luogo nell’ambito di una visione globale e funzionale del territorio comunale, ma l’uso che di quel determinato bene si sta attuando e, dunque, per dirla altrimenti, la funzione a cui esso è concretamente adibito. Ciò comporta che la considerazione ed unificazione delle categorie funzionali di cui al citato art. 23-ter vale ai soli fini della ‘insediabilità’ e quindi della ammissibilità di un determinato intervento ma non ai fini dell’equivalenza dell’intervento stesso dal punto di vista del carico urbanistico e dunque del relativo calcolo degli standard ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968 e delle discipline di settore.
Cass. Sez. III n. 33797 del 15 ottobre 2025 (CC 14 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. Illiano
Urbanistica.Acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune e demolizione
Secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3 del dPR n. 380 del 2001, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ove l'opera insiste; una volta verificatosi il predetto fenomeno, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il soggetto che sia stato destinatario della condanna può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso
Corte di giustizia (Settima Sezione) 23 ottobre 2025
« Rinvio pregiudiziale – Energia – Promozione dell’efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 9, paragrafo 3 – Conteggio trasparente e preciso del consumo di energia termica delle parti comuni – Non considerazione della quantità effettiva di calore fornita per ciascun alloggio – Algoritmo per la ripartizione dei costi relativi al consumo di energia termica negli immobili in regime di condominio »
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7876 del 8 ottobre 2025
Beni ambientali.Limiti all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica
Ai sensi del disposto dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004, l’autorità amministrativa può accertare la compatibilità paesaggistica “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Ai sensi di tale disposizione gli interventi che non determinano creazione di superfici utili o di volumi sono gli unici per i quali è possibile l’accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia. L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ex artt. 146, comma 3, e 167, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 42/2004, è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o di cubatura, anche di modesta entità o di natura accessoria, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato, indipendentemente da qualunque ulteriore valutazione del comune, anche di tipo urbanistico-edilizio, che, laddove pure compiuta, risulterebbe ininfluente. Tutti gli interventi, eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, o con variazioni essenziali - che comportano aumenti di cubatura in area vincolata - sono, infatti, inderogabilmente soggetti a demolizione, ex art. 31, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001, il che priva di rilevanza ogni valutazione relativa alla consistenza dell'incremento volumetrico realizzato.
Cass. Sez. III n. 33796 del 15 ottobre 2025 (CC 14 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. Gugliuzza
Urbanistica.Sanatoria condizionata
E' illegittimo, e tale da non determinare l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lettera b), del dPR n: 380 del 2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica
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