Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 40565 del 5 novembre 2024 (CC 3 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Carulli
Urbanistica.Competenza per la demolizione
La modifica apportata all'art. 41 d.P.R. 380/2001 non ha affatto sottratto al giudice dell'esecuzione il potere di provvedere alla sospensione dell'esecuzione della demolizione o alla revoca del relativo ordine, quando esso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio) posto che si tratta di una attribuzione correlata alla esecuzione di un ordine, sia pure relativo a una sanzione amministrativa di contenuto ripristinatorio, impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, in relazione al quale, dunque, secondo la regola generale stabilita dall'art. 665, comma 1, cod. proc. pen., competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, dunque, nel caso della demolizione di opere abusive, il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 38/2001 con la quale sia stato anche impartito tale ordine.
Consiglio di Stato Sez. V n. 8435 del 21 ottobre 2024
Beni ambientali.Atti di individuazione delle ZPS
Gli atti di individuazione delle ZPS paiono collocarsi in una sorta di stadio intermedio tra la pianificazione e l’apposizione del vincolo (“misure di conservazione”), rientrando comunque nella più generale funzione di “governo del territorio”, ma per orientarla ad uno specifico obiettivo eurounitario non necessariamente o non soltanto mirato al regime di edificabilità dei suoli. Mutuando terminologia propria del diritto urbanistico, si tratterebbe di una sorta di variante specifica o individualizzata, a contenuto mirato, la cui portata circoscritta a pochi destinatari (almeno di regola) ne impone peraltro il coinvolgimento, avuto riguardo alla tipologia delle limitazioni imposte
Cass. Sez. III n. 40555 del 5 novembre 2024 (CC 18 lug 2024)
Pres. Liberati Rel. Noviello Ric. Minieri
Ecodelitti.Associazione per delinquere e art. 452-quiaterdecies codice penale
Per il concorso tra il reati di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. e quello punito dall'art. 416 c.p. è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nel primo con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art. 452 quaterdecies c.p. richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso. Laddove per il reato qui in parola, inerente la materia dei rifiuti, i profili caratterizzanti sono l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente
TAR Veneto Sez. IV n. 2392 del 11 ottobre 2024
Rifiuti.Veicoli fuori uso
La permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo per svariati anni, nel cortile di un privato, unitamente alla loro condizione di esposizione all’acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell’accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del detentore, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli. E non basta l’esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni in considerazione al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Codice dell’Ambiente. In realtà, la circolazione di tale materiale richiederebbe comunque che esso conservi lo stato originario, ossia che venga accuratamente conservato e regolarmente fatto oggetto di manutenzioni.
Corte di giustizia (Terza Sezione) 14 novembre 2024
« Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 2 – Opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali – Tipi di habitat 6510 (praterie magre da fieno a bassa altitudine) e 6520 (praterie montane da fieno) protetti dalla rete Natura 2000 – Perdite di superficie – Mancanza di sorveglianza specifica degli habitat naturali – Omissione generale e sistematica – Articolo 4, paragrafo 1 – Proposta da parte di ogni Stato membro di un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali e quali specie locali si riscontrano in detti siti – Aggiornamento periodico delle informazioni relative a tali siti »
Cass. Sez. III n. 40784 del 6 novembre 2024 (UP 3 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Testa
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e consumazione del reato
La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente. Il momento consumativo del reato deve essere individuato nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica e ai fini della prescrizione del reato di lottizzazione non conta, pertanto, il momento nel quale è stata tenuta la specifica condotta di partecipazione, bensì quella di consumazione del reato stesso che può perfezionarsi anche ad anni di distanza.
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