Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 12130 del 27 marzo 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Boscarino
Beni ambientali.Realizzazione parcheggio in zona vincolata
La condotta che determini una permanente compressione del bene tutelato dalla norma, ancorché pregiudicato esclusivamente dall'esercizio di attività (nella specie un parcheggio) e non dall'esecuzione di lavori può integrare il reato contravvenzionale ex art. 181 del Dlgs. 42/04 che non presuppone necessariamente la realizzazione di interventi edili, diversamente dalla disciplina dettata in materia edilizia.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 1492 del 21 febbraio 2025
Urbanistica.Condono edilizio e completamento funzionale
Ai fini del rilascio del condono di cui all'art. 31 della Legge n. 47/1985, la nozione di completamento funzionale di un immobile implica uno stato di avanzamento nella realizzazione dei lavori tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione con la conseguenza che il manufatto non solo deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica ma anche una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d'uso
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 293 del 10 febbraio 2025
Rifiuti.Ordinanza sindacale in tema di rifiuti e sentenza penale d’improcedibilità dell’azione.
In materia ambientale, in ragione delle prescrizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vige il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Da esso discende il corollario secondo cui la corretta gestione dei medesimi grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Ne segue che l’esclusione di responsabilità presuppone che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Il requisito della continuità temporale ai fini dell’applicazione della scriminante in esame non può dirsi soddisfatto dalla produzione in giudizio da parte del produttore di un contratto stipulato per dare copertura a frazioni temporali pregresse in quanto detto titolo non è inidoneo ad assicurare le finalità di cui all’art. 188, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e a rispettare quanto prescritto dal successivo art. 193. Il sindaco del comune può trarre elementi idonei ad accertare la responsabilità per l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dalla sentenza penale che dichiari l’improcedibilità dell’azione per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 425 c.p.p. Nell’ambito della generale categoria delle “sentenze di proscioglimento”, il codice di procedura penale pone, infatti, una fondamentale distinzione tra sentenza di non luogo a procedere, o di proscioglimento anticipato, e sentenza di assoluzione. La sentenza che dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 425 c.p.p. contiene una formula procedurale che prevale su quella assolutoria di merito solo perché non è stata raggiunta la dimostrazione dell’evidenza della prova di circostanze che escludessero la colpevolezza degli imputati.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1831 del 4 marzo 2025
Ambiente in genere.Procedura di VIA
L’elemento qualificante della disciplina recata dall'art. 27 - bis del Codice dell’ambiente (nonché dall'art. 27 per quanto riguarda il procedimento unico ambientale di competenza statale) è rappresentata dalla circostanza che l’Autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla Conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili; con l’unico limite rappresentato dal fatto che la determinazione finale deve essere assunta sulla base del provvedimento di VIA. La positiva valutazione degli impatti ambientali è il presupposto per l’ottenimento degli altri titoli abilitativi in seno al nuovo procedimento il cui elemento qualificante è costituito dall’adozione del modulo della conferenza di servizi, così come disciplinata dall’art. 14 - ter della l.n. 241 del 1990, con la conseguenza che la determinazione conclusiva viene assunta dall’Autorità procedente “con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”. La funzione dell’Autorità “competente” non è quindi limitata al solo provvedimento di VIA né rimane neutra rispetto al processo decisionale relativo all’autorizzazione del progetto sottoposto alla valutazione ambientale. La circostanza che nel provvedimento confluiscano, oltre al provvedimento di VIA, anche gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, non può inoltre elidere il fatto che l’effetto autorizzativo deriva dalla stessa determinazione conclusiva della Conferenza stessa (ove positiva), la quale è potenzialmente in grado di superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle Amministrazioni ordinariamente competenti.
Soggetti responsabili e perimetrazione degli obblighi di vigilanza. Rilevanza in sede penale e amministrativa delle condotte omissive
di Silvia MARTINO
Pubblicazione dell'Ufficio Studi Giustizia Amministrativa
Corte di giustizia (Sesta Sezione) 27 marzo 2025
« Inadempimento di uno Stato – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 4, 5 e 10 – Inquinamento di aree sensibili – Impianti di trattamento delle acque reflue urbane – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria »
La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Italia (C‑85/13, EU:C:2014:251), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE ed è stata pertanto condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 10 milioni. Nel caso in cui l’inadempimento persista al giorno della pronuncia della sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 13.687.500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 10 aprile 2014.
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