Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Marche Sez. I n. 757 del 26 settembre 2024
Ambiente in genere. VAS e modifica estetica e funzionale dei manufatti che compongono un piccolo stabilimento balneare
La V.A.S., come è noto, riguarda il profilo urbanistico e non quello edilizio, dovendo essa valutare ex ante i possibili rilevanti impatti sulle matrici ambientali di “piani e programmi” relativi, fra gli altri, alla materia del governo del territorio. Per cui, anche in base al principio di proporzionalità, si deve ritenere irrilevante la modifica estetica e funzionale dei manufatti che compongono un piccolo stabilimento balneare, la quale modifica non ha alcun impatto né sul paesaggio, né sul traffico veicolare, né sulla qualità dell’aria e delle acque, etc. Vi sono semmai profili di natura edilizia (ai quali sono dedicate alcune censure formulate con il terzo atto di motivi aggiunti), che però riguardano al massimo solo i proprietari o i concessionari confinanti e non vanno dunque esaminati nell’ambito di un procedimento complesso come la V.A.S.
Cass. Sez. III n. 36929 del 3 ottobre 2024 (CC 12 set 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PM in proc. Bottoni
Urbanistica.Permesso di costruire illegittimo e poteri del giudice penale
La "macroscopica illegittimità" del provvedimento amministrativo non è condizione essenziale per la configurabilità di un'ipotesi di reato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44 mentre (a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione) l'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata anche riguardo all'apprezzamento della colpa.
TAR Campania (NA) Sez. V n. 5065 del 23 settembre 2024
Rifiuti.Rimozione e ricorso a strumenti extra ordinem
La circostanza che l'ordinamento abbia previsto per la rimozione dei rifiuti il rimedio tipico dell'art. 192 Codice dell'Ambiente non esclude, nella sussistenza dei relativi presupposti, la possibilità del ricorso allo strumento extra ordinem, costituente una misura di chiusura del sistema a tutela dell'incolumità pubblica. In tale ipotesi, le misure di messa in sicurezza d'emergenza e i relativi poteri della P.A. possono essere esercitati, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento, verifica i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito
Cass. Sez. III n. 36767 del 3 ottobre 2024 (PU 10 lug 2024)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Ottaviani
Rifiuti.Cessazione della permanenza del reato di discarica abusiva
La permanenza del reato di gestione abusiva di una discarica (art. 256, comma terzo, del d. lgs. n. 152 del 2006), cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado; è stato in particolare precisato che nell’area della tipicità del reato in esame è attratta non solo la fase in cui la discarica è “in esercizio”, ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di antigiuridicità.
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2436 del 20 settembre 2024
Urbanistica.Annullamento del titolo edilizio determinato da vizi non rimuovibili e regime sanzionatorio
In caso di annullamento del titolo edilizio determinato da vizi non rimuovibili, il regime sanzionatorio dell’abuso realizzato può consistere alternativamente o nella rimessione in pristino oppure nell’applicazione di una sanzione pecuniaria la quale, in base al secondo comma della stessa norma, produce gli effetti dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione non contempla la possibilità di procedere a regolarizzazioni postume dell’intervento, consistenti in modifiche progettuali finalizzate a rendere quest’ultimo conforme alla vigente normativa urbanistico-edilizia.
Cass. Sez. III n. 35013 del 18 settembre 2024 (CC 3 lug 2024)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Cirillo
Urbanistica.Demolizione e prevalenti interessi pubblici
Ai fini della incompatibilità dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione con la delibera consiliare dichiarativa dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato, il provvedimento amministrativo presuppone che tale evenienza sia attuale e non meramente eventuale, non essendo consentito interrompere l'esecuzione penale per un tempo non definito e non prevedibile. La delibera in questione può ritenersi legittimamente emanata qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. È generico il mero riferimento a una destinazione di interesse pubblico, atteso che non può giustificarsi l'interesse concreto al mantenimento dell'opera abusiva nel caso in cui, di fatto, la delibera costituisce, sostanzialmente, un atto di indirizzo politico, in quanto rimanda a successivi atti amministrativi, in tal modo rinviando la valutazione dei presupposti di legge cui l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 condiziona la non operatività della demolizione.
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