Urbanistica.Interventi esclusi dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica
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Cass. Sez. III n. 3240 del 27 gennaio 2021 (UP 1 dic 2020)
Pres. Izzo Est. Gai Ric. Mazza
Urbanistica.Interventi esclusi dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica
Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica, previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che hanno una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto, mentre devono ricomprendersi quelle opere che, per loro natura (nella specie, sei colonne in cemento armato), assolvono ad una funzione strutturale
Acque.AIA e campionamenti
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Consiglio di Stato Sez. V n. 652 del 21 gennaio 2021
Acque.AIA e campionamenti
L’art. 108, comma 5 dlv 152\06 secondo il quale, per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in questione, ove provenienti da un’attività soggetta ad AIA, “il punto di misurazione dello scarico” è fissato secondo quanto l’AIA stessa prevede, fermo che, se l’attività non fosse soggetta ad AIA, resta ferma la regola generale, della misurazione “subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo” va intepretato nel senso che la disposizione della prima parte del comma, relativa a un punto di “misurazione” e non di “campionamento”, sta a significare che negli impianti più complessi l’AIA per essi prevista può stabilire punti di prelievo aggiuntivi, diversi da quello finale a fini fiscali, nel senso che servono esclusivamente ad un migliore controllo tecnico dell’impianto.
Urbanistica.Lottizzazione abusiva in zona parzialmente urbanizzata
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Cass. Sez. III n. 3731 del 1 febbraio 2021 (CC 29 set 2020)
Pres. Rosi Est. Cerroni Ric. Visco
Urbanistica.Lottizzazione abusiva in zona parzialmente urbanizzata
Il reato di lottizzazione abusiva s’integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, cosi che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo. Laddove, appunto, il rilascio di concessioni edilizie (destinate a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona per la quale il PRG subordina l’attività edificatoria all’adozione di piani di lottizzazione convenzionati) in assenza dei prescritti strumenti attuativi, richiede, ai fini della legittimità dell’intervento, la prova rigorosa della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, tali da rendere del tutto superfluo lo strumento attuativo. Mentre la valutazione del grado di urbanizzazione dell’area costituisce una questione di fatto, che deve essere esaminata in sede di merito.
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Ambiente in genere.VAS e fase di sceening
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TAR Piemonte Sez. I n. 53 del 18 gennaio 2021
Ambiente in genere.VAS e fase di sceening
La valutazione dell’autorità competente in fase di screening finalizzato alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, è attività tipicamente connotata da discrezionalità tecnica ed amministrativa, la quale sfugge al sindacato di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e dpr 120\2017
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Cass. Sez. III n. 4781 del 8 febbraio 2021 (UP 26 gen 2020)
Pres. Liberati Est. Reynaud Ric. Lunari
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e dpr 120\2017
La previsione contenuta nell’art. 4 d.P.R. 120/2017 - secondo cui, per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l’altro, essere gestite in modo «conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’art. 21» – non è stata ex novo illegittimamente introdotta in assenza di delega, ma era già contenuta nella previgente disciplina (cfr. artt. 4 e 5 d.m. 161/2012), emanata in aderenza alla normativa di matrice eurounitaria.– Attuando le indicazioni contenute nella legge-delega, il d.P.R. 120/2017 ha semmai semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni, l’art. 21, primo comma consente allo stesso produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, alla competente ARPA, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori scavo, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 ed il secondo comma del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f»
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
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TAR Puglia (BA) Sez. I n. 61 del 14 gennaio 2021
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
La disposizione di cui all’art. 5, co 3 DPR n.357/1997 impone, secondo la pacifica interpretazione, che, prima di procedere a VINCA vera e propria, si valuti l’incidenza significativa dell’intervento sul sito, comunemente definita fase I di “screening”. Solo, dunque, se si conclude che l’intervento determini un’incidenza significativa, è conseguentemente dovuta anche la fase II di c.d. “valutazione appropriata” ovvero di VINCA vera e propria. In altri termini, prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito.
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- Rifiuti.La responsabilità estesa del produttore quale asse portante dell’economia circolare nella normativa comunitaria e nel d.lgs. n. 116/2020
- Acque.Giurisdizione TSAP
- Rumore.Condotte sanzionate dall'art.659 cod.pen.
- Rifiuti.Autorizzazione unica e competenza della Regione
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- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 22 settembre 2020, n. 188
- Rifiuti.Parti di autoveicoli recuperate
- Urbanistica.Quantificazione del contributo di costruzione
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