TAR Lazio (LT) Sez.I n. 374 del 9 giugno 2021
Rifiuti. Ordinanza provinciale ex art. 244 dlv 152\06
L’ordinanza provinciale con la quale, ai sensi dell’art. 244, dlv 152\2006 viene ordinato ordinato al proprietario di un'area e responsabile di una potenziale contaminazione, di eseguire entro 30 giorni e secondo le specifiche di cui alla delibera della Giunta regionale i “necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale” del sito su cui esercisce il proprio impianto di gestione di rifiuti non può essere supportata da una motivazione palesemente generica che non consente di identificare gli elementi che presentano valori superiori alle C.S.C. In tal modo viene infatti elusa la finalità dell’art. 244 cit., norma che è indirizzata ad accollare al responsabile dell’inquinamento le attività necessarie di bonifica e di ripristino ambientale con eliminazione degli elementi inquinanti già riscontrati da un ente pubblico, laddove la genericità del rilievo di cui all’ordinanza provinciale impone invece al gestore della discarica una caratterizzazione integrale del sito, con attività di ricerca di ipotetici fattori inquinanti che invece compete alle Amministrazioni.
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00374/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2019, proposto da
-ricorrente- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Loreti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Comune di Roccasecca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Drusiana Fedele in Latina, v.le XXI Aprile, 53;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza della Provincia di Frosinone n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del 6 dicembre 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 244, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è stato ordinato a -ricorrente- s.r.l., in veste di proprietaria dell’area e di responsabile della potenziale contaminazione, di eseguire entro 30 giorni e secondo le specifiche di cui alla delibera della Giunta regionale n. -OMISSIS- del 21 maggio 2019, i “necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale” del sito su cui esercisce il proprio impianto di gestione di rifiuti ubicato sul territorio del Comune di Roccasecca in località -OMISSIS-;
2) di ogni altro atto presupposto o applicativo, antecedente o conseguente, comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, del Comune di Roccasecca e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La -ricorrente- s.r.l. è società di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in località -OMISSIS- di Roccasecca.
Nel corso del 2014 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) del Lazio sollevava per la prima volta la questione del superamento dei valori di C.S.C. (concentrazioni soglia di contaminazione) sulla base di proprie analisi. Con nota n. prot. -OMISSIS- del 20.2.2014 la Provincia di Frosinone comunicava l’avvio del procedimento ex art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006, per la potenziale contaminazione delle acque di falda presso il sito. Con nota n. prot. -OMISSIS- del 13.5.2015 la Regione Lazio chiedeva al Comune di Roccasecca di convocare un tavolo tecnico ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. n. 27/1998, con riferimento al superamento delle C.S.C. di alcuni parametri nelle acque di falda interagenti con la discarica. L’incontro tecnico è stato tenuto presso la sede comunale il 13.7.2015.
Successivamente la Regione, con nota n. prot. -OMISSIS- del 3.8.2015, convocava gli enti interessati (Comune, Provincia, A.R.P.A., A.S.L.) e l’I.R.S.A-C.N.R., con cui aveva perfezionato una convenzione per attività d’indagini ad ampio spettro nel territorio regionale per la definizione dei valori di fondo geochimico e naturale, che gli enti interessati avevano deciso d’interpellare nell’incontro del 13 luglio precedente. A seguito dell’incontro organizzato dalla Regione, quest’ultima affidava all’I.R.S.A.-C.N.R. le indagini necessarie, anche ai fini del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) in titolarità della -ricorrente-.
Il 10.5.2016 l’I.R.S.A.-C.N.R. presentava il report finale dell’attività d’indagine commessa, con studio che escludeva la presenza in loco di fenomeni d’inquinamento o contaminazione delle acque riconducibili all’attività di gestione della discarica, accertando che la presenza nelle acque sotterranee di metalli (principalmente ferro e manganese) non è dovuta a fattori antropici ma alla conformazione e natura del terreno (valori di fondo), sia perché i valori a monte e a valle del sito sono sostanzialmente uguali (valori di superamento di C.S.C. erano rilevati anche a monte della discarica, laddove essa non può produrre alcun effetto inquinante), sia perché valori analitici di tali metalli senza la presenza nelle acque di altri agenti inquinanti non sono significativi in termini di contaminazione, sia infine perché simili valori sono riscontrabili anche nei dati delle analisi del 2004, allorché la discarica era stata da poco attivata.
All’esito dei risultati d’analisi la Regione ha emesso la determinazione -OMISSIS- del 15.7.2016, di rilascio della nuova A.I.A. Il Comune di Roccasecca ha impugnato l’autorizzazione rilasciata innanzi a questo Tribunale, con ricorso respinto da sentenza -OMISSIS-2017 n. -OMISSIS-.
Con nota n. prot. -OMISSIS- del 23.8.2017 la Provincia sospendeva il procedimento avviato nel 2015, in attesa dei risultati delle nuove indagini condotte dall’I.R.S.A.-C.N.R. e prescritte dalla nuova A.I.A. con un monitoraggio di durata annuale per la definizione dei valori di fondo. Il report conclusivo, presentato dall’I.R.S.A.-C.N-R. e acquisito dalla Regione con nota n. prot. -OMISSIS- del 29.1.2018, conferma che il superamento dei valori di C.S.C. per ferro, manganese e arsenico è dovuto alle condizioni naturali del sito. Peraltro la Regione disponeva ulteriore periodo di monitoraggio sul piezometro PZ11 e sui nuovi piezometri che la -ricorrente- avrebbe dovuto realizzare per l’efficientamento della rete. Il nuovo report conclusivo è stato trasmesso l’8.10.2019 e conferma gli esiti negativi riguardo a fattori inquinanti nelle acque sottostanti il sito della discarica. Con determinazione -OMISSIS- del 9.10.2019 la Regione ha dato atto delle conclusioni e ha prescritto alla -ricorrente- (su indicazioni dell’I.R.S.S.A.-C.N.R.) di realizzare il nuovo piezometro PZ17.
Peraltro la Provincia di Frosinone ha notificato alla -ricorrente- l’ordinanza n. -OMISSIS-/2019 ex art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006, con la quale diffida la società di gestione a eseguire i “necessari lavori di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale” del sito. Il provvedimento è impugnato da -ricorrente- con il presente ricorso.
La società ricorrente, richiamate le attività di analisi condotte dall’I.R.S.A.-C.N.R., esclude la presenza di fenomeni d’inquinamento o contaminazione del sito della discarica e deduce il difetto d’istruttoria e di motivazione. Richiama la sentenza n. -OMISSIS-/2017 di questo T.A.R., resa anche nei confronti della Provincia di Frosinone, la quale ha escluso, quanto meno fino al dicembre 2017, la contaminazione del sito.
Inoltre, deduce la ricorrente, la stessa ordinanza provinciale esclude che vi sia stata emigrazione del percolato della discarica nelle acque di falda. Pertanto non si comprende quale sia il concreto presupposto su cui fonda la diffida a eseguire le opere di bonifica, non essendo sufficiente il mero dato formale del superamento dei valori di C.S.C. per alcuni analiti.
Non è possibile, dunque, capire quale sia la “fonte attiva di contaminazione presso il sito” di cui l’ordinanza afferma la presenza. Laddove, in ipotesi, l’ente provinciale intenda riferirsi alla migrazione dei gas di discarica, va considerato che il biogas generato dai rifiuti organici presenti in discarica non è idoneo a contaminare le acque di falda. In proposito la determina regionale -OMISSIS- del 9.10.2019, oltre ad escludere la contaminazione della acque di falda, ha dettato prescrizioni per superare l’anomalia di funzionamento riscontrata su due piezometri (il PZ11 e il PZ11 bis), disponendone la sigillatura e la sostituzione con il nuovo pozzetto PZ17.
Inoltre in applicazione del punto 5.4 All. 2 al D.Lgs. 36/2003 (cd. decreto discariche), la Regione ha indetto un tavolo tecnico, in data 21.11.2019, a seguito del quale ha emesso la determinazione -OMISSIS- del 12.12.2019, fissando il livello di guardia del biogas e prevedendo un piano d’intervento in caso di superamento del valore indicato, con misurazioni a cadenza mensile condotte dalla società di gestione della discarica. La Regione, dunque, è a termini della citata norma l’Autorità competente al controllo dell’emigrazione dei biogas delle discariche, né la Provincia potrebbe legittimamente intervenire in materia.
La Regione Lazio, cui il ricorso è stato notificato, si è costituita in giudizio e il 10.1.2020 ha depositato una memoria nella quale riepiloga i fatti.
La Regione fa presente che fin dall’inizio dell’attività di discarica – nel 2002 – erano stati misurati superamenti dei valori limiti di alcune sostanze - ferro, manganese,… - e sono stati continuamente riscontrati negli anni; detti superamenti sono da attribuire ai valori di fondo della zona. L’ordinanza provinciale impugnata ha come solo presupposto i rilievi eseguiti dall’A.R.P.A. nel 2014.
Nel luglio del 2015 la Regione ha avviato, in accordo con il Comune di Roccasecca, il procedimento per la verifica dei valori di fondo, con studio affidato all’I.R.S.A.-C.N.R. dal quale è emerso che le modalità di campionamento e di analisi utilizzate dall’A.R.P.A. non erano corrette.
Con determinazione regionale -OMISSIS- del 15.7.2016 è stata rilasciata alla società di gestione della discarica l’autorizzazione integrata ambientale, a seguito di procedimento di riesame, condizionata al monitoraggio per un anno a cura dell’I.R.S.A.-C.N.R., con relazioni trimestrali e senza la previsione di limiti di concentrazione soglia di contaminazione (dopo lo studio e la valutazione dei dati da parte dell’I.R.S.A.-C.N.R. l’Autorità competente avrebbe definito i valori di riferimento). Il report definitivo è stato acquisito il 29.1.2018.
In seguito è stata adottata la determinazione regionale -OMISSIS- del 9.2.2018, con la quale si è dato atto che la presenza di ferro, manganese e arsenico nelle concentrazioni riscontrate è ascrivibile alle condizioni naturali del sito e non a fenomeni d’inquinamento ed è stato prescritto un ulteriore monitoraggio per verificare l’andamento dei valori nel piezometro PZ11, al termine del quale è stata adottata la determinazione -OMISSIS- del 9.10.2019.
Quest’ultima certifica che: a) i composti organici sono risultati al di sotto delle C.S.C. ad eccezione del benzene nel PZ11 bis; b) le concentrazioni di ferro, manganese e arsenico sono confrontabili con quelle in precedenza registrate ad eccezione del PZ11 bis; c) Le cause delle anomalie del PZ11 sono determinate da migrazione del biogas, accelerata dalla escavazione del pozzo di supporto (PZ11 bis) nel quale si ritiene vi sia una dissoluzione accelerata dei minerali presenti in natura nei sedimenti anossici in cui circola la falda acquifera sotterranea. In conseguenza dei rilievi è stato predisposto un piano d’intervento ai sensi del punto 5.4 All. 2 al D.Lgs. n. 36/2003 per contenere la migrazione del biogas, approvato con determinazione -OMISSIS- del 12.12.2019.
I pozzetti PZ11 e PZ11 bis, che presentavano un’anomalia di funzionamento, sono stati chiusi (come richiesto dall’I.R.S.A.-C.N.R.).
Il Comune di Roccasecca, anch’esso destinatario di notifica del ricorso, si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata l’11.1.2020 l’Amministrazione comunale fa presente che fin dalla prima attività della discarica i monitoraggi condotti dalla società di gestione avevano rilevato il superamento dei valori limite per ferro, manganese e arsenico, ma il commissario delegato per l’emergenza rifiuti nel Lazio, allora competente, non aveva ritenuto di attivare procedure di bonifica.
Con nota n. prot. -OMISSIS- del 22.1.2014 l’A.R.P.A. Lazio trasmetteva alla Provincia di Frosinone una relazione sugli esiti dei sopralluoghi effettuati il 19 e il 21 novembre 2013, dalla quale emergeva il superamento delle C.S.C. per alcune sostanze (ferro, piombo, nitriti, mercurio, solfati, manganese e arsenico). In conseguenza, con nota n. prot. -OMISSIS- del 20.2.2014, la Provincia dava avvio al procedimento per l’attuazione della disposizione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e l’8.5.2015 la Regione Lazio (Area Ciclo Integrato dei Rifiuti) disponeva il riesame dell’A.I.A. rilasciata alla -ricorrente-. Il 25.11.2015 la Provincia comunicava l’avvio del procedimento ex art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006. Il 28.12.2015 la -ricorrente- chiedeva la sospensione dei procedimenti, in quanto l’I.R.S.A.-C.N.R. stava procedendo alla ricognizione della situazione idrogeologica e dei valori di fondo del sito.
Con nota n. prot. -OMISSIS- del 5.5.2017 il Comune chiedeva alla Provincia di concludere il procedimento ex art. 244 cit., sussistendone i presupposti. Peraltro la Regione, con la determinazione -OMISSIS- del 15.7.2017 rilasciava alla -ricorrente- una nuova A.I.A., sottoposta a prescrizioni e alla previsione di un periodo annuale di monitoraggio a cura dell’I.R.S.A.-C.N.R. Il provvedimento è stato impugnato in giudizio dal Comune, con ricorso rigettato dal sentenza n. -OMISSIS-/2017 di questo Tribunale. Con nota n. prot. -OMISSIS- del 23.8.2017 la Provincia disponeva la sospensione del procedimento ex art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 nelle more della conclusione del monitoraggio svolto dall’I.R.S.A.-C.N.R.
Con determinazione -OMISSIS- del 9.2.2018 la Regione prendeva atto della conclusione e degli esiti del monitoraggio e ne disponeva uno nuovo semestrale sul funzionamento del piezometro PZ11.
Con nota n. prot. -OMISSIS- del 9.10.2019 la Regione trasmetteva alla Provincia il report finale dell’ultimo monitoraggio, che evidenziava il superamento di alcuni parametri di C.S.C. imputabile alle attività di discarica. In conseguenza la Provincia ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-/2019, in questa sede contestata dalla -ricorrente-.
Il Comune osserva che l’art. 244 del testo unico delle disposizioni in materia ambientale impone interventi di bonifica nei siti nei quali sia stato accertato il superamento delle C.S.C. Consegue che l’attività di ripristino dei valori limite e il provvedimento dell’Amministrazione provinciale che la dispone sono dovuti al solo presupposto dell’innalzamento oltre i limiti delle soglie di concentrazione.
Non deve essere, pertanto, fatta confusione tra l’onere del gestore di una discarica di provvedere alla bonifica del sito – onere riscontrabile a cura dell’Amministrazione provinciale territorialmente competente – e il diverso procedimento, regolato su distinti presupposti e di competenza regionale, per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Quest’ultimo è volto ad escludere l’inquinamento delle sole falde acquifere sotterranee, laddove le attività dovute di bonifica investono l’intero sottosuolo sottostante alla discarica, descrivendone la caratterizzazione. Dunque, conclude la difesa dell’Amministrazione comunale, il provvedimento della Provincia che impone la bonifica del sottosuolo è legittimato dalla verifica del superamento delle C.S.C.
È inconferente il rilievo della -ricorrente- in ordine alle statuizioni della sentenza n. -OMISSIS-/2017 del T.A.R., che peraltro non tiene conto delle condizioni di fatto e dei luoghi successive al dicembre 2017 e, comunque, si esprime in ordine al procedimento per il rilascio dell’A.I.A. del 2016, che è diverso dal procedimento di cui all’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006. Allo stesso modo è inconferente la censura di violazione della competenza regionale in merito al contenimento del biogas delle discariche, di cui al punto 5.4 All. al D.Lgs. n. 36/2003, giacché detta competenza non esclude la potestà dell’Amministrazione provinciale di disporre il ripristino dei valori ambientali compromessi, ai sensi dell’art. 244 e con l’adozione delle misure di cui all’art. 242 del T.U. Ambiente.
La Provincia di Frosinone si è costituita in qualità di Amministrazione resistente, con memoria del 14.1.2020.
La difesa dell’Amministrazione ripercorre analiticamente le attività di verifica in loco e, nei report, il monitoraggio svolto dall’I.R.S.A.-C.N.R. Si sofferma, poi, sulla ricordata sentenza n. -OMISSIS-/2017 del T.A.R., per sottolineare che la pronuncia ha escluso fenomeni d’inquinamento nel sottosuolo della discarica con riferimento a un dato momento storico (dicembre 2017), laddove l’ordinanza provinciale n. -OMISSIS-/2019 è giustificata proprio dagli esiti del monitoraggio richiesto dalla Regione. Infatti il report finale dell’I.R.S.A—C.N.R. non ha escluso fatti di contaminazione o inquinamento, limitandosi a indicare le possibili cause delle anomalie riscontrate e auspicando la prosecuzione del monitoraggio con approfondimenti finalizzati alla comprensione dei processi osservati e alla verifica delle ipotesi. Né dalla lettura della determinazione regionale -OMISSIS- del 9.2.2018 è possibile escludere il nesso di causalità tra le attività di discarica e le anomalie riscontrate.
Nel report conclusivo – settembre 2019 - della campagna di monitoraggio 2018/2019 è segnalato che “facendo un confronto tra le concentrazioni di questi parametri misurate in tutte le campagna di monitoraggio, a partire dal 2016, nel PZ11 e PZ11bis si osserva un generale aumento dei valori più alti registrati a settembre 2018 per arsenico e manganese ed a dicembre 2018 per il ferro”, inoltre “il precedente studio (IRSA-CNR, Gennaio 2018) non individuava un significativo impatto delle attività che si esplicano nell’impianto sullo stato complessivo della falda, ad eccezione del PZ11 dove si rilevava una modesta concentrazione di benzene al disopra delle CSC e un trend ascendente dell’Arsenico, con valori anche sostenuti. (…) L’ulteriore periodo di monitoraggio di cui alla Determinazione della Regione Lazio n. -OMISSIS- del 09/02/2018, in particolare al PZ11 poi sostituito dal vicino pz11bis, era stato quindi concesso per verificare le anomalie descritte in termini di concentrazione e trend ascendente permanevano, se erano dovute (1) alla ipotizzata connessione con il pz01 (e quindi in esaurimento), (2) ad interazione con una fase gassosa(mediante opportune analisi della fase gassosa), o (3) ad altre cause da definite. Durante questo monitoraggio semestrale, il trend positivo al PZ11bis è proseguito fino a settembre 2018 (dicembre 2018 per il ferro) e i valori si sono poi mantenuti su valori elevati. L’esaurimento atteso nella prima ipotesi (con la chiusura del pz01 si è arrestata l’infiltrazione di acque superficiali e quindi si sarebbe interrotto l’ipotizzato collegamento tra i due punti) non si è ancora verificato”.
Dunque le ragioni dell’ordine di bonifica disposto con il provvedimento provinciale del 2019 sono da individuarsi non tanto nel mero superamento delle C.S.C., quanto nel ripetersi sistematico degli sforamenti dei valori analitici rispetto alle C.S.C. in occasione delle campagne di monitoraggio e campionamento e nell’aumento nel tempo dei valori di concentrazione rinvenuti nei campioni, condizione che indica un probabile intensificarsi dei fenomeni di contaminazione.
Orbene, la Provincia è Autorità competente in materia di verifica e controllo delle attività di bonifica dei siti contaminati e tale competenza si estrinseca anche attraverso i poteri attribuiti dall’art. 244 del T.U. Ambiente, che sono esercitati a conclusione di un procedimento autonomo e indipendente rispetto al procedimento di rilascio dell’A.I.A. da parte della Regione, nel quale si innestano le attività di monitoraggio svolte. Pertanto l’iter amministrativo di cui all’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 è autonomo rispetto all’iter richiesto e alle attività di verifica svolte dalla Regione per il rilascio dell’A.I.A.
Lo studio eseguito dall’I.R.S.A.-C.N.R., pur costituendo valida fonte atta ad ottenere elementi utili per la determinazione della situazione ambientale del sito e idoneo contributo al procedimento amministrativo di competenza, non costituisce indagine esaustiva rispetto a quanto sancito dal T.U. Ambiente in ordine agli interventi di caratterizzazione, definita a norma dell’Allegato II alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 come l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali.
Con memoria depositata il 6.2.2020 la Regione ha comunicato che in data 3.2.2020 la -ricorrente- ha segnalato l’avvenuta realizzazione della nuova rete di pozzetti prescritta dalle determinazioni regionali e che le analisi di laboratorio hanno indicato che nel nuovo piezometro PZ17 le concentrazioni di biogas sono pari a 12,5 mg/mc, considerevolmente inferiori rispetto ai 17.000 mg/mc registrate ad aprile 2019 nel pozzetto PZ11 bis e ai 74.000 mg/mc registrati nello stesso pozzetto a giugno 2019.
Il 7.2.2020 la Provincia ha depositato la relazione richiesta dal T.A.R. con l’ordinanza cautelare -OMISSIS-2020 n. -OMISSIS-, che ha interinalmente sospeso il provvedimento impugnato, e ha presentato memoria nella quale mette in evidenza che nel sito interessato dalla discarica tutti i punti della rete piezometrica presentano, agli esiti delle verifiche, livelli di contaminazione superiori ai valori soglia e in alcuni punti campionati sono registrati livelli superiori di uno o due ordini di grandezza rispetto agli altri, in particolare, come emerge dalla relazione, situazioni di evidente criticità sono state riscontrate per i valori di ferro, manganese e arsenico nei pozzetti PZ11 e PZ11 bis. Lo studio dell’I.R.S.A.-C.N.R. mette in relazione detti valori anomali con la migrazione dei gas di discarica, quindi con l’attività della stessa. I livelli di contaminazione hanno continuato a crescere per tutto il periodo di monitoraggio, come emerge nella relazione depositata. In area esterna alla discarica i valori di ferro, manganese e arsenico sono stati riscontrati nella norma, mentre è stata rilevata contaminazione da nitriti (probabilmente causata dalle attività agricole della zona).
Con memoria depositata in pari data la società ricorrente conferma le proprie deduzioni e comunica l’avvio di una nuova campagna di monitoraggio da parte dell’I.R.S.A.-C.N.R.
Con memoria dell’8.2.2020 il Comune di Roccasecca richiama il report dell’I.R.S.A.-C.N.R. del settembre 2019, dal quale emerge un superamento in tutti i punti campionati dei valori soglia di manganese e arsenico (per quest’ultimo tranne nei PZ08 bis e PZ13) e in sei punti su dieci per il ferro, riscontrandosi per dette sostanze un aumento delle concentrazioni rispetto alle verifiche del 2018.
Con ordinanza -OMISSIS-2020 n. -OMISSIS- il T.A.R. ha accolto la richiesta avanzata da parte ricorrente di attendere gli esiti del nuovo monitoraggio condotto dall’I.R.S.A.-C.N.R. e ha confermato la sospensione interinale dell’ordine della Provincia. Con ordinanza -OMISSIS-2020 n. -OMISSIS- è stata disposta la proroga della sospensione, considerata l’interruzione delle attività di monitoraggio per la situazione di emergenza epidemiologica da covid-19 e la necessità di conoscerne gli esiti.
Il 15.6.2020 la Regione ha depositato la relazione delle attività di verifica compiute dall’I.R.S.A.-C.N.R., i cui esiti sono ripresi nella determinazione regionale -OMISSIS- del 23.6.2020. Con ordinanza -OMISSIS-2020 n. -OMISSIS- questo Tribunale, considerato che la determina regionale del 23 giugno ha previsto la prosecuzione dell’attività di monitoraggio per tutto l’anno, e riscontrato il venir meno del pericolo d’inquinamento a seguito dei lavori di efficientamento della rete piezometrica e, in particolare, della sostituzione dei PZ11 e 11 bis con il nuovo PZ17, ha ritenuto necessario attendere gli esiti del nuovo monitoraggio e ha confermato la sospensione interinale del provvedimento impugnato (peraltro riconoscendo la necessità dell’interlocuzione tra le parti a seguito degli sviluppi in via amministrativa della vicenda).
Con determinazione -OMISSIS- del 1.3.2021 la Regione ha recepito il report conclusivo dell’ultimo periodo di monitoraggio.
Le parti hanno presentato memorie conclusionali.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 aprile 2021.
DIRITTO
In preliminare occorre disporre, come da richiesta del medesimo, l’estromissione dal processo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiamato in giudizio ma privo di interesse ad adiuvandum o ad opponendum, quindi non qualificato a intervenire e/o contraddire.
Altresì occorre premettere un’excursus della normativa che in fattispecie le Amministrazioni hanno inteso applicare.
La Provincia ha inteso applicare il comma 2 dell’art. 244 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (testo unico delle norme in materia ambientale – T.U. Ambiente), disposizione secondo cui “la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1”, cioè la comunicazione da parte di una pubblica amministrazione che ha accertato in un sito il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (C.S.C., ovvero, ai sensi dell’art. 240 lett. c, i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, individuati nell’All. 5, parte quarta, al T.U. Ambiente), “dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”, ovvero in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 242 e seg.
La Regione ha svolto l’attività necessaria per il rilascio dell’A.I.A., in sede di riesame, ai sensi degli artt. 29 bis e seg. del T.U. Ambiente e del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36 sulle discariche di rifiuti.
Il provvedimento provinciale in questa sede impugnato, dunque, ha come presupposto la comunicazione da parte di un ente pubblico – in specie l’A.R.P.A. Lazio – del superamento dei valori di C.S.C. nelle acque sotterranee del sito ove insiste la discarica di -OMISSIS- di Roccasecca. Detta comunicazione è avvenuta con nota n. prot. -OMISSIS- del 22.1.2014 in riferimento a sopralluoghi effettuati dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale il 19 e 21 novembre 2013. Il Settore Ambiente della Provincia di Frosinone ha avviato il procedimento ex art. 244 del T.U. Ambiente con nota di comunicazione n. prot. -OMISSIS- del 25.11.2015.
Tra i rilievi dell’A.R.P.A. del 2013, la comunicazione alla Provincia del 2014, l’avvio del procedimento del 2015 e il provvedimento finale del 2019 si è svolta l’attività di verifica condotta dalla Regione Lazio con l’ausilio tecnico dell’I.R.S.A.-C.N.R.
La Provincia ha sospeso il procedimento ex art. 244 in attesa degli esiti del monitoraggio disposto dalla Regione. Quest’ultima ha annunciato la conclusione delle verifiche con nota n. prot. -OMISSIS- del 9.10.2019. Quindi l’Amministrazione provinciale ha riavviato e concluso il procedimento sospeso, con l’ordinanza 6.12.2019 n. -OMISSIS- in questa sede impugnata. Il provvedimento individua la -ricorrente- quale responsabile d’inquinamento nel sito, assumendo che “uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione”.
La motivazione è palesemente generica e non consente di identificare gli elementi che presentano valori superiori alle C.S.C. In tal modo viene elusa la finalità dell’art. 244 cit., norma che è indirizzata ad accollare al responsabile dell’inquinamento le attività necessarie di bonifica e di ripristino ambientale con eliminazione degli elementi inquinanti già riscontrati da un ente pubblico, laddove la genericità del rilievo di cui all’ordinanza provinciale impone invece al gestore della discarica una caratterizzazione integrale del sito, con attività di ricerca di ipotetici fattori inquinanti che invece compete alle Amministrazioni.
L’accenno, contenuto nel provvedimento, ai rilievi dell’ultimo report del 2019 dell’I.R.S.A.-C.N.R., che fa riferimento al malfunzionamento del piezometro PZ11 bis (in corrispondenza del quale sono stati riscontrati valori elevati di ferro, arsenico, manganese e benzene), a tal proposito ipotizzando che “i gas di discarica migrino nella zona di generazione all’interno dei bacini eventualmente raggiungendo le acque sotterranee”, interferisce con la competenza dell’Amministrazione regionale nel controllo delle emissioni gassose delle discariche, mediante piano d’intervento da attivare nel caso di superamento dei livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della stessa, anche nel suolo e nel sottosuolo (All. 2 punto 5.4 del D.Lgs. n. 36/2003).
Piano che è stato adottato dalla Regione in esito ai rilievi dell’I.R.S.A.-C.N.R., previa definizione dei livelli di guardia (determinazione regionale -OMISSIS- del 12.12.2019).
Per i livelli di altri valori le verifiche dell’I.R.S.A.-C.N.R., richiamate sul punto nell’ordinanza provinciale, hanno ritenuto di non avere elementi per ascriverli alle attività della discarica. Il provvedimento della Provincia richiama le note (n. prot. -OMISSIS- del 23.8.2017, n. prot. -OMISSIS- del 27.12.2017) con le quali l’Amministrazione aveva deliberato di “attendere la conclusione dello studio affidato dalla Regione Lazio a I.R.S.A.-C.N.R.” il quale “implica necessariamente la raccolta di dati e informazioni utili per l’avanzamento della conoscenza ambientale del sito”, dato che “i risultati ottenuti a seguito dell’attività di studio effettuata da I.R.S.A.-C.N.R. potrebbero costituire utili indicatori della presenza di sostanza contaminanti direttamente riconducibili all’attività della discarica”. Le sospensioni del procedimento ex art. 244 erano state disposte in attesa degli esiti del monitoraggio richiesto dalla Regione, ritenuti dunque utilizzabili ai fini delle determinazioni di competenza della Provincia.
Da quanto sopra emerge l’illegittimità dell’ordinanza provinciale, per genericità della motivazione e per interferenza nelle competenze regionali per il controllo delle emissioni gassose della discarica, con la necessità di disporne l’annullamento giudiziale.
L’attuazione del piano d’intervento regionale e delle prescrizioni imposte alla società di gestione dall’A.I.A. rilasciata ha condotto all’efficientamento della rete piezometrica e ha riportato nella norma le emissioni gassose e i valori di C.S.C., come emerge dal monitoraggio dell’anno trascorso.
Le spese del giudizio possono essere compensate, considerata la peculiarità e la complessità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dispone l’estromissione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e gli altri soggetti menzionati negli atti del giudizio.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere