Nuova pagina 2

Ricorso del 24/10/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-388/05)

Nuova pagina 1


(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 24/10/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Aresu e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana,

a) prima del 28 dicembre 1998, data di designazione della Zona di protezione speciale (ZPS) "Valloni e steppe pedegarganiche", è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE1 del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nella misura in cui ha omesso di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative, in riferimento al piano denominato "patto d'area" ed ai progetti ivi previsti, i quali erano suscettibili di avere un impatto sugli habitat e sulle specie all'interno della IBA n. 94 (del catalogo IBA 89) "Promontorio del Gargano" ed hanno effettivamente causato il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli presenti all'interno delle suddette IBA;

b) dopo il 28 dicembre 1998, data di designazione della Zona di protezione speciale (ZPS) "Valloni e steppe pedegarganiche", è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 6, paragrafi 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE2 del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana, omettendo di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli con conseguenze significative, in riferimento al piano denominato "patto d'area" ed ai progetti ivi previsti, nella zona poi designata come Zona di protezione speciale (ZPS) "Valloni e steppe pedegarganiche", è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché successivamene al 28 dicembre 1998, agli obblighi derivanti dagli artt. 6, paragrafi 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

____________