Cass. Sez. III n. 6443 dell’11 febbraio 2008 (ud. 19 dic. 2007)
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. Cioni
Rifiuti. Nozione di produttore e posizione di garanzia
E\' configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. Cioni
Rifiuti. Nozione di produttore e posizione di garanzia
E\' configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
Con sentenza in data 8 giugno 2007 la Corte d\'Appello di Bologna confermava la condanna alla pena dell\'arresto e dell\'ammenda [che riduceva] inflitta nel giudizio di primo grado a Cioni Giuseppe, quale gestore del deposito di carburanti dell\'Eurocap Petroli s.r.l, e a Viappiani Enzo, quale responsabile per la sicurezza e la tutela ambientale della società, per avere sversato sul terreno circostante il deposito in prossimità di un tubo di scolo proveniente dal piazzale, senza autorizzazione e in modo incontrollato, rifiuti allo stato liquido [oli minerali di tipo petrolifero]. Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando
il solo Cioni
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità perché egli non era legale rappresentante della società Eurocap petroli essendo solo agente di commercio della società attraverso l\'altra società "Cioni Giuseppe e C." n.c.;
entrambi
- violazione di legge e vizio di motivazione sull\'utilizzazione delle analisi dei campioni prelevati sui terreno perché essi non erano stati direttamente avvisati, sicché non avevano potuto richiedere la revisione. Né erano utilizzabili le dichiarazioni dei verbalizzanti che avevano parlato di sostanze oleose esprimendo una sensazione personale che non era probante stante che era stata avvertita la necessità di fare eseguire le analisi;
- violazione dell\'art. 14 comma 2 d.lgs. n. 22/1997 sulla configurabilità del reato non potendosi qualificare rifiuto quanto proviene, non già da una condotta volontaria e consapevole di eliminazione di un residuo industriale, ma da sversamenti accidentali propagati dalle acque meteoriche.
Chiedevano l\'annullamento della sentenza.
Il motivo proposto soltanto dal ricorrente Cioni, il quale contesta la qualifica attribuitagli dai giudici
di merito, non è puntuale.
Rilevato che, quando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell\'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d\'appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" [Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 2169061, e che, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso il giudice del gravame non è tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi d\'appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette e immuni da vizi logici [Cassazione Sezione VI, n. 3 1080/2004, Cerrone, RV. 229299], va puntualizzato che la Corte d\'Appello, sebbene non abbia specificamente esaminato il punto, si sia implicitamente riportata, espressamente confermando le statuizioni di primo grado, anche per la genericità della contestazione, a quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui lo stesso Cioni Giuseppe ha dichiarato di essere legale rappresentante della società di gestione del deposito di carburanti Eurocap petroli, essendo irrilevante l\'asserzione di non avere esercitato, in concreto, la carica.
Ne consegue che, in materia di smaltimento di rifiuti, l\'amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore.
E\', quindi, configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell\'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. La natura del rifiuto è stata correttamente accertata alla stregua delle analisi espletate, erroneamente ritenute irrilevanti dalla Corte d\'Appello sebbene legittimamente eseguite, per essere stati dati agli interessati i prescritti avvisi, tramite persona qualificata [Mario Cioni, figlio dell\'imputato presente al sopralluogo, dichiaratesi gestore dell\'impianto produttivo, di cui era legale rappresentante il padre].
Il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall\'ari. 223 disp. att. c.p.p.
"L\'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento delle acque reflue, le analisi del campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l\'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l\'unico garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall\'ari. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all\'interessato del giorno, dell\'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni" [Cassazione Sezione III, n. 15170/2003, Piropan, RV. 224456)].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l\'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziatp alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 – 17 ottobre 1992, Rinaldi, RV. 192524].
Nella specie, l\'avviso è sicuramente pervenuto al Cioni che ha confermato di essere stato messo a conoscenza dal figlio, la stessa sera del sopralluogo dei tecnici dell\'ARRA, del prelevamento dei campioni e degli avvisi concernenti le analisi e che ha dichiarato che l\'avviso è stato comunicato al Viappiani.
E\' pacifico, inoltre, lo spargimento nel terreno, in assenza di alcuna autorizzazione allo smaltimento, di oli minerali e idrocarburi leggeri e pesanti [che sono rifiuti pericolosi in quanto scarto irrecuperabile delle attività di gestione di depositi di carburante] fatti confluire tramite un tubo di convogliamento proveniente dal piazzale del deposito e dalla cisterna di contenimento dei carburanti fino al rio Borgo [area verde].
La tesi difensiva dell\'occasionalità e imprevedibilità del versamento è una censura articolata in fatto irrilevante in sede di legittimità e inidonea a scagionare gli imputati, essendo lo spargimento indicativo della mancanza di adeguata informazione e formazione del personale e dell\'assenza di vigilanza e controllo dagli imputati circa il rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti.
Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno, per colpa se i destinatari della norma non adottino le misure atte ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolvano l\'onere di controllare che il dipendente addetto alla tutela ambientale svolga proficuamente l\'incarico ricevuto.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
il solo Cioni
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità perché egli non era legale rappresentante della società Eurocap petroli essendo solo agente di commercio della società attraverso l\'altra società "Cioni Giuseppe e C." n.c.;
entrambi
- violazione di legge e vizio di motivazione sull\'utilizzazione delle analisi dei campioni prelevati sui terreno perché essi non erano stati direttamente avvisati, sicché non avevano potuto richiedere la revisione. Né erano utilizzabili le dichiarazioni dei verbalizzanti che avevano parlato di sostanze oleose esprimendo una sensazione personale che non era probante stante che era stata avvertita la necessità di fare eseguire le analisi;
- violazione dell\'art. 14 comma 2 d.lgs. n. 22/1997 sulla configurabilità del reato non potendosi qualificare rifiuto quanto proviene, non già da una condotta volontaria e consapevole di eliminazione di un residuo industriale, ma da sversamenti accidentali propagati dalle acque meteoriche.
Chiedevano l\'annullamento della sentenza.
Il motivo proposto soltanto dal ricorrente Cioni, il quale contesta la qualifica attribuitagli dai giudici
di merito, non è puntuale.
Rilevato che, quando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell\'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d\'appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" [Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 2169061, e che, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso il giudice del gravame non è tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi d\'appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette e immuni da vizi logici [Cassazione Sezione VI, n. 3 1080/2004, Cerrone, RV. 229299], va puntualizzato che la Corte d\'Appello, sebbene non abbia specificamente esaminato il punto, si sia implicitamente riportata, espressamente confermando le statuizioni di primo grado, anche per la genericità della contestazione, a quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui lo stesso Cioni Giuseppe ha dichiarato di essere legale rappresentante della società di gestione del deposito di carburanti Eurocap petroli, essendo irrilevante l\'asserzione di non avere esercitato, in concreto, la carica.
Ne consegue che, in materia di smaltimento di rifiuti, l\'amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore.
E\', quindi, configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell\'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. La natura del rifiuto è stata correttamente accertata alla stregua delle analisi espletate, erroneamente ritenute irrilevanti dalla Corte d\'Appello sebbene legittimamente eseguite, per essere stati dati agli interessati i prescritti avvisi, tramite persona qualificata [Mario Cioni, figlio dell\'imputato presente al sopralluogo, dichiaratesi gestore dell\'impianto produttivo, di cui era legale rappresentante il padre].
Il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall\'ari. 223 disp. att. c.p.p.
"L\'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento delle acque reflue, le analisi del campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l\'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l\'unico garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall\'ari. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all\'interessato del giorno, dell\'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni" [Cassazione Sezione III, n. 15170/2003, Piropan, RV. 224456)].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l\'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziatp alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 – 17 ottobre 1992, Rinaldi, RV. 192524].
Nella specie, l\'avviso è sicuramente pervenuto al Cioni che ha confermato di essere stato messo a conoscenza dal figlio, la stessa sera del sopralluogo dei tecnici dell\'ARRA, del prelevamento dei campioni e degli avvisi concernenti le analisi e che ha dichiarato che l\'avviso è stato comunicato al Viappiani.
E\' pacifico, inoltre, lo spargimento nel terreno, in assenza di alcuna autorizzazione allo smaltimento, di oli minerali e idrocarburi leggeri e pesanti [che sono rifiuti pericolosi in quanto scarto irrecuperabile delle attività di gestione di depositi di carburante] fatti confluire tramite un tubo di convogliamento proveniente dal piazzale del deposito e dalla cisterna di contenimento dei carburanti fino al rio Borgo [area verde].
La tesi difensiva dell\'occasionalità e imprevedibilità del versamento è una censura articolata in fatto irrilevante in sede di legittimità e inidonea a scagionare gli imputati, essendo lo spargimento indicativo della mancanza di adeguata informazione e formazione del personale e dell\'assenza di vigilanza e controllo dagli imputati circa il rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti.
Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno, per colpa se i destinatari della norma non adottino le misure atte ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolvano l\'onere di controllare che il dipendente addetto alla tutela ambientale svolga proficuamente l\'incarico ricevuto.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.