Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 2 giugno 2022
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/75/UE – Articolo 3, paragrafo 9 – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Procedura di modifica di un’autorizzazione – Partecipazione del pubblico interessato – Nozione di “modifica sostanziale” di un’installazione o di un impianto – Prolungamento della durata d’uso di una discarica»
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
2 giugno 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/75/UE – Articolo 3, paragrafo 9 – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Procedura di modifica di un’autorizzazione – Partecipazione del pubblico interessato – Nozione di “modifica sostanziale” di un’installazione o di un impianto – Prolungamento della durata d’uso di una discarica»
Nella causa C‑43/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 20 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2021, nel procedimento
FCC Česká republika, s.r.o.
contro
Ministerstvo životního prostředí,
Městská část Ďáblice,
Spolek pro Ďáblice,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot (relatore), L.S. Rossi e O. Spineanu Matei, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ceco, da L. Dvořáková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek e C. Valero, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 gennaio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la FCC Česká republika, s.r.o., da un lato, e il Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell’Ambiente, Repubblica ceca), la Městská část Praha-Ďáblice (distretto di Praga-Ďáblice, Repubblica ceca) e lo Spolek pro Ďáblice, dall’altro, in merito alla decisione del 29 dicembre 2015 recante modifica dell’autorizzazione all’uso della discarica di Praga-Ďáblice concessa alla suddetta società nel senso di prolungare il periodo di messa in discarica dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il considerando 2 della direttiva 2010/75 così recita:
«Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e del principio della prevenzione dell’inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l’attività industriale».
4 Il considerando 5 di tale direttiva enuncia:
«Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, le singole installazioni dovrebbero operare esclusivamente se sono in possesso di un’autorizzazione (…)».
5 Ai termini del considerando 18 della stessa direttiva:
«Le modifiche apportate ad un’installazione possono provocare un aumento dei livelli di inquinamento. È opportuno che gli operatori notifichino all’autorità competente tutte le modifiche previste che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente. Non dovrebbero essere apportate a un’installazione modifiche sostanziali che possano avere significativi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva».
6 Il considerando 27 della medesima direttiva dispone:
«Conformemente alla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale [(GU 2005, L 124, pag. 4), approvata con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1)], è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini in merito ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno relativamente alle decisioni prese. (...)».
7 L’articolo 3, punto 9, della direttiva 2010/75 definisce la nozione di «modifica sostanziale» come «una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente».
8 L’articolo 4 di tale direttiva prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione.
9 Il successivo articolo 10 della direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:
«Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell’allegato I e che, se del caso, raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato».
10 L’articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Domande di autorizzazione», è così formulato:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:
a) dell’installazione e delle sue attività;
b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
c) delle fonti di emissione dell’installazione;
d) dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
e) se del caso, una relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2;
f) del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
h) delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all’articolo 11;
j) delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
k) delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.
2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate».
11 L’articolo 14 della direttiva 2010/75, intitolato «Condizioni di autorizzazione», ai paragrafi 1 e 2 così recita:
«1. Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 11 e 18.
Tali misure includono almeno:
a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell’allegato II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro;
b) disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall’installazione;
c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:
i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e
ii) quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
d) l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno:
i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all’autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e
ii) quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione;
f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto;
g) disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;
h) condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale.
(...)».
12 L’articolo 20 di tale direttiva, intitolato «Modifica delle installazioni da parte dei gestori», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all’autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell’installazione che possano produrre conseguenze sull’ambiente. Ove necessario, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva.
La domanda di autorizzazione e la decisione dell’autorità competente si riferiscono alle parti dell’installazione e agli aspetti di cui all’articolo 12 che possono essere oggetto della modifica sostanziale.
3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell’installazione sono ritenut[e] sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all’allegato I».
13 L’articolo 24, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:
«Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:
(...)
b) la concessione di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;
(...)».
14 L’articolo 25 della medesima direttiva, intitolato «Accesso alla giustizia», è così formulato:
«1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:
a) essi vantano un interesse sufficiente;
b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).
Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l’esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.
5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».
Diritto ceco
Legge sulla prevenzione integrata
15 Lo zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) [legge n. 76/2002 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, sul registro integrato dell’inquinamento e recante modifica di talune leggi (legge sulla prevenzione integrata)], nella versione in vigore alla data dei fatti del procedimento principale, che traspone la direttiva 2010/75 nell’ordinamento giuridico ceco, definisce, all’articolo 2, lettera i), una «modifica sostanziale» come segue:
«una modifica dell’uso, delle modalità di funzionamento o della portata dell’installazione o dell’impianto che potrebbe avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente; è sempre considerata una modifica sostanziale:
1. una modifica dell’uso, delle modalità di funzionamento o della portata dell’installazione o dell’impianto che raggiunga i valori soglia fissati nell’allegato 1 alla presente legge (…)».
16 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima legge, sono parte al procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata sempre:
«a) il gestore dell’installazione o dell’impianto,
b) il proprietario dell’installazione o dell’impianto, se non coincide con il gestore dell’installazione o dell’impianto,
c) il Comune sul cui territorio si trova oppure devono essere ubicati l’installazione o l’impianto,
(...)
e) le associazioni civiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le associazioni di categoria o le camere di commercio, il cui oggetto siano la promozione e la tutela degli interessi professionali o degli interessi pubblici ai sensi di una normativa speciale, nonché i Comuni o le Regioni nel cui territorio l’installazione o l’impianto può avere una ripercussione sull’ambiente, purché si registrino come parti presso l’Ufficio entro 8 giorni dalla data di pubblicazione della breve sintesi dei dati della domanda di cui all’articolo 8».
17 L’articolo 19a della legge sulla prevenzione integrata disciplina la procedura per la modifica dell’autorizzazione integrata. Nel caso in cui non si tratti di una modifica sostanziale, l’articolo 19a, paragrafo 4, di tale legge prevede che al procedimento prendano parte solo i soggetti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), della legge, ovvero il gestore e il proprietario dell’installazione o dell’impianto. Il rilascio e le modifiche dell’autorizzazione integrata sono decisi dagli uffici regionali, nel caso di Praga dal Magistrát hlavního města Prahy (Municipio di Praga). Il Ministero dell’Ambiente, ossia l’autorità d’appello, statuisce sui ricorsi amministrativi proposti contro tali decisioni.
Legge sulla valutazione dell’impatto ambientale
18 Lo zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (legge n. 100/2001 sulla valutazione dell’impatto ambientale), nella versione in vigore alla data dei fatti del procedimento principale, recepisce la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
19 Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 100/2001, nella versione in vigore alla data dei fatti del procedimento principale, ai fini della medesima legge si intende per:
«(...)
c) territorio interessato quello il cui ambiente e la cui popolazione potrebbero essere gravemente colpiti dall’attuazione del progetto o dalla sua ideazione,
d) ente locale interessato quello nella cui circoscrizione amministrativa rientra almeno in parte il territorio interessato,
(...)
i) pubblico interessato
(...)
2. una persona giuridica di diritto privato, il cui oggetto, giusta l’atto giuridico costitutivo, sia la protezione dell’ambiente o della sanità pubblica e la cui attività principale non sia l’impresa o altra attività a scopo di lucro, che sia stata costituita almeno 3 anni prima della data di pubblicazione delle informazioni sul procedimento (successivo) di monitoraggio di cui all’articolo 9b, paragrafo 1, o prima della data di adozione della decisione di cui all’articolo 7, paragrafo 6, o che sia sostenuta dalla firma di almeno 200 persone».
20 L’articolo 9c di detta legge è così formulato:
«Se si manifesta per iscritto all’autorità amministrativa che conduce il procedimento (successivo) di monitoraggio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 9b, paragrafo 1, diventa parte al procedimento (successivo) di monitoraggio anche:
a) l’ente locale interessato, oppure
b) il pubblico interessato di cui all’articolo 3, lettera i), punto 2».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
21 La FCC Česká republika gestisce una discarica nel distretto di Praga-Ďáblice, in forza di un’autorizzazione rilasciata nel corso del 2007 in applicazione della legge sulla prevenzione integrata. Tale autorizzazione, più volte modificata, lo è stata, in particolare, due volte per prorogare il periodo di messa in discarica. Alla fine del 2015, la FCC Česká republika ha chiesto all’amministrazione della città di Praga, ossia all’autorità competente, un terzo differimento della data prevista per la fine dell’esercizio, fissata al 31 dicembre 2015. Con decisione del 29 dicembre dello stesso anno, tale autorità amministrativa ha accolto la domanda e ha rinviato la data di scadenza della messa in discarica al 31 dicembre 2017.
22 Il distretto di Praga-Ďáblice e lo Spolek pro Ďáblice, un’associazione per la tutela dell’ambiente, hanno proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione presso il Ministero dell’Ambiente, che l’ha respinto in quanto irricevibile per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.
23 Questi ultimi hanno deferito la decisione di rigetto del Ministero dell’Ambiente al Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga, Repubblica ceca), che l’ha annullata con la motivazione che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della legge sulla prevenzione integrata, la quale dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.
24 La FCC Česká republika ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga) dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), ossia il giudice del rinvio. Essa sostiene che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte citata dal Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga), il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della legge sulla prevenzione integrata.
25 Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la FCC Česká republika avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, secondo la FCC Česká republika, di una «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della legge sulla prevenzione integrata.
26 Il giudice del rinvio rileva che finora la Corte non si è ancora pronunciata sull’interpretazione della nozione di «modifica sostanziale» ai sensi della direttiva 2010/75.
27 Sebbene, nel procedimento principale, non siano state modificate né le dimensioni massime autorizzate né la capacità totale della discarica, esso rileva che il prolungamento della messa in discarica comporterà nondimeno lo sversamento di rifiuti nella discarica per altri due anni. Il giudice del rinvio rileva altresì che, ai sensi del considerando 12 e dell’articolo 1 della direttiva 2010/75, quest’ultima ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Esso non vede pertanto alcun ostacolo a che la proroga dell’uso dell’impianto possa costituire una «modifica sostanziale» nella misura in cui tale proroga abbia un impatto negativo sulla salute umana o sull’ambiente, come prevede l’articolo 3, punto 9, di tale direttiva.
28 Alla luce delle suesposte considerazioni, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 (…) debba essere interpretato nel senso che costituisce “modifica sostanziale” di un’installazione o di un impianto anche il prolungamento della durata dello sversamento di rifiuti senza contestuale modifica delle dimensioni massime approvate della discarica o della sua possibile capacità totale».
Sulla questione pregiudiziale
29 Con la sua questione il giudice del rinvio domanda se l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 debba essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.
30 Occorre rilevare, in via preliminare, che le discariche destinate a ricevere più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o con una capacità superiore a 25 000 tonnellate svolgono attività di quelle elencate nell’allegato I di tale direttiva che, rientrando nell’ambito di applicazione del capitolo II di detta direttiva in forza dell’articolo 10 della stessa, sono soggette ad autorizzazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2010/75. Lo stesso vale per qualsiasi «modifica sostanziale» dell’installazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della medesima direttiva.
31 Qualora sia richiesta un’autorizzazione, da un lato, l’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/75 impone agli Stati membri di provvedere affinché sia data al pubblico interessato, a tempo debito, l’effettiva possibilità di partecipare alla procedura di rilascio di tale autorizzazione e, dall’altro, l’articolo 25 di tale direttiva conferisce ai membri di tale pubblico il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, in particolare contro tale autorizzazione, se hanno un interesse sufficiente ad agire.
32 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75, una «modifica sostanziale» è «una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente».
33 Dalla formulazione stessa di tale articolo 3, paragrafo 9, risulta che una modifica può essere qualificata come «sostanziale» a due condizioni, la prima relativa al contenuto della modifica e la seconda alle sue potenziali conseguenze.
34 Tali due condizioni sono cumulative. Infatti, una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto non è «sostanziale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75, se non può avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente. Al contrario, non è sufficiente che una modifica possa avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente per essere «sostanziale» ai sensi di tale direttiva. Se così fosse, il legislatore dell’Unione non avrebbe precisato che una modifica sostanziale consiste in una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero in un potenziamento dell’installazione o dell’impianto.
35 Quanto alla prima condizione, relativa al contenuto della modifica sostanziale, l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 definisce quest’ultimo, alternativamente, come «una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto».
36 A tal riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che la mera proroga della durata della messa in discarica dei rifiuti non modifica, di per sé, il perimetro dell’impianto né la capacità di stoccaggio come prevista nell’autorizzazione iniziale e non costituisce quindi un «potenziamento» dell’impianto. Il giudice del rinvio si è peraltro preoccupato di precisare che il prolungamento della durata della messa in discarica dei rifiuti di cui trattasi nel procedimento principale è previsto senza concomitante modifica delle dimensioni massime approvate della discarica o della sua capacità totale.
37 Occorre aggiungere che tale disposizione definisce la «modifica sostanziale» come «la modifica (...) di un’installazione o di un impianto». Tale formulazione è tanto più significativa in quanto la direttiva 2010/75 mira a regolamentare le «attività industriali che causano inquinamento», come risulta segnatamente dalla definizione del suo ambito di applicazione all’articolo 2 e dal titolo dell’allegato I della stessa, il quale enumera le attività soggette ad autorizzazione a titolo del capitolo II della direttiva. Orbene, la sola proroga del periodo di messa in discarica non costituisce una modifica dell’installazione o dell’impianto, che si tratti delle sue caratteristiche o del suo funzionamento.
38 In secondo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la mera proroga della durata della messa in discarica non modifica neppure il funzionamento o le caratteristiche della discarica.
39 Tale lettura è corroborata dal contesto dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75.
40 A tal riguardo occorre osservare che nessuna disposizione della direttiva 2010/75 menziona la durata d’uso come una caratteristica del funzionamento dell’installazione o dell’impianto che deve necessariamente figurare nell’autorizzazione.
41 Poiché la direttiva 2010/75 non impone che l’autorizzazione iniziale precisi la durata dell’uso, non la si può interpretare nel senso che essa impone che un semplice prolungamento dell’utilizzazione costituisca oggetto di una nuova autorizzazione.
42 Risulta da quanto precede che la mera proroga del periodo di messa in discarica dei rifiuti non costituisce né una modifica delle caratteristiche o del funzionamento né un potenziamento di un’installazione o di un impianto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75. Di conseguenza, una tale proroga non soddisfa la prima delle due condizioni cumulative, rammentate ai punti 32 e 33 della presente sentenza, alle quali la suddetta disposizione subordina la qualifica di «modifica sostanziale».
43 Non occorre pertanto esaminare se la seconda condizione di una «modifica sostanziale», vale a dire che tale modifica possa provocare effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente, sia soddisfatta.
44 Ne consegue che la proroga controversa non costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75. Pertanto, l’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva non impone agli Stati membri di obbligare il gestore di una discarica a richiedere una nuova autorizzazione allorché intenda semplicemente prolungare la messa in discarica dei rifiuti entro i limiti della capacità totale di stoccaggio che già è stata autorizzata.
45 Alla luce delle osservazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 deve essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, non costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), deve essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, non costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.
Firme