Cass. Sez. III n. 35383 del 16 settembre 2008 (Cc. 17 giu. 2008)
Pres. Grassi Est. Amoresano Ric. Nesi ed altri
Urbanistica. Modifica della destinazione d’uso
In ordine al mutamento di destinazione d\'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie, effettuato dopo l\'ultimazione del fabbricato e durante lo sua esistenza si configura in ogni caso un\'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall\'art.3, comma 1, lett.d) del T.U. n.380/2001), in quanto l\'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L\'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l\'entità delle opere eseguite, allorchè si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d\'uso (art.3 comma lett. b) T.U.380/2001; di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell\'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (art.3 comma lett. c T.U. n.380/2001).