SEZ. 3 SENT. 22589 DEL 21/05/2003 (UD.28/02/2003) RV. 225292
PRES. Savignano G REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. Piemontese PM. (Conf.) Galasso A 
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Interventi in regime di D.I.A. - In zone sottoposte a vincoli - Preventivo parere o autorizzazione dell'autorita' proposta alla tutela del vincolo - Necessita' - Assen za - Nuove disposizioni di cui al D.L.G. n. 301 del 2003 - Illecito penale. 

A seguito della entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd legge obiettivo), la realizzazione degli interventi minori in regime di D.I.A. (denuncia di inizio attivita') non e' piu' subordinata all'assenza di vincoli, ma solo al preventivo rilascio del parere favorevole o dell'autorizzazione da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo. In difetto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 gennaio 2003 n. 301, di modifica del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia), tali interventi sono penalmente sanzionati, atteso che il comma 2 bis dell'art. 44 del citato T.U. estende l'applicazione delle sanzioni penali anche agli interventi edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ed eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla denuncia stessa.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. SAVIGNANO Giuseppe Presidente
Dott. VITALONE Claudio Consigliere
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi (est.) Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIEMONTESE Francesco Paolo, nato a Firenze il 14.11.1932;
avverso l'ordinanza resa il 27.8.2002 dal tribunale monocratico di Grosseto, quale giudice della esecuzione;
sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza del 27.8.2002 il tribunale monocratico di Grosseto, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza di Francesco Paolo Piemontese, volta a ottenere la revoca per abolizione del reato (ex art. 673 c.p.p.) di quattro sentenze definitive emesse nel 1977, con cui era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 17, lett. a) legge 28.1.1977 n. 10.
Ha osservato il giudice che un problema di depenalizzazione si poneva solo a causa delle leggi 4.12.1993 n. 493 e 23.12.1996 n. 662, che hanno introdotto per interventi edilizi minori un regime di semplice denuncia di inizio attività, non assistito da sanzione penale; che peraltro l'applicazione di tale regime era subordinato all'assenza di vincoli storici o ambientali e di contrasto con gli strumenti urbanistici; che infine l'esistenza di tali condizioni concrete non risultava dalle sentenze de quibus. Per conseguenza non poteva affermarsi che il fatto non era più preveduto come reato. 2 - Il difensore del P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione di leggi penali e di norme processuali.
In via principale rileva che la legge 21.12.2001 n. 443, al comma 11 dell'art. 1, ha abrogato il comma 8 dell'art. 8 legge 4.12.1993 n. 493, che appunto prevedeva le suddette condizioni per l'applicabilità del regime d.i.a., sicché gli interventi minori senza concessione edilizia non sono più previsti come reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è fondato.
Invero, per effetto dell'art. 4 della legge 4.12.1993 n. 493, come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662, alcuni interventi minori specificamente elencati sono soggetti soltanto all'obbligo di denuncia di inizio attività (comma 7), purché non sussistano vincoli ambientali, culturali o urbanistici (comma 8).
Tuttavia la materia è stata nuovamente disciplinata dall'art. unico della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo), che, al comma 6, ha stabilito che gli interventi minori suddetti (richiamati nella lett. a)) possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività, in alternativa a concessioni e autorizzazioni, a scelta dell'interessato; al comma 8, ha stabilito che, ove l'immobile sia sottoposto a vincolo, la realizzazione degli interventi è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta al vincolo; e infine al comma 11, ha abrogato il predetto comma 8 del citato art. 4 legge 493/1993.
La conseguenza di quest'ultima abrogazione è evidente: la realizzazione degli interventi minori in regime D.I.A. non è più subordinata all'assenza di vincoli, ma solo al preventivo rilascio del parere (favorevole) o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli eventualmente esistenti. In altri termini l'interessato potrà scegliere il regime della D.I.A. per gli interventi minori da realizzare anche su immobili soggetti a vincoli. In caso di immobili vincolati, se manca il preventivo nulla osta dell'autorità tutoria, l'intervento è illegittimo sotto il profilo sia urbanistico che ambientale, ma è penalmente sanzionato solo sotto il profilo ambientale. Infatti, dal punto di vista edilizio e urbanistico, il reato previsto e punito dall'art. 20 legge 47/1985 (o prima dall'art. 17 legge 28.1.1977 n. 10) presuppone l'applicabilità del regime concessorio alle opere eseguite; mentre le opere soggette a regime semplificato, se illegittime (cioè se eseguite in assenza di una legittima denuncia o in difformità dalla denuncia), sono soggette solo a sanzioni amministrative pecuniarie, ex art. 4, comma 13, della cit. legge 493/1993.
Al contrario, dal punto di vista ambientale, resta ferma la punibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 1 sexies legge 431/1985 e ora dell'art. 163 D.P.R. 490/1999, in quanto l'intervento è realizzato senza l'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, atteso che il reato punito da tali norme non presuppone ovviamente l'applicabilità del regime concessorio, consistendo soltanto nelle esecuzione di qualsiasi lavoro su beni ambientali senza l'autorizzazione ambientale o in difformità da essa. 3.1 - Questa disciplina del reato urbanistico è stata innovata sul punto predetto dal D.Lgs. 21.1.2003 n. 301, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Infatti all'art. 44 (L) del testo unico, relativo alle sanzioni penali, è stato aggiunto il comma 2 bis, il quale estende l'applicazione delle sanzioni penali anche agli interventi edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio attività, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia stessa. In tal modo gli interventi minori illegittimamente eseguiti escono dalla sfera dell'illecito amministrativo per entrare in quella dell'illecito penale.
Tuttavia siffatta ripenalizzazione degli interventi minori, la quale peraltro entrerà in vigore solo dal 30.6.2003 (che com'è noto è la data di entrata in vigore del citato testo unico), non è applicabile al caso di specie in virtù dei principi stabiliti dall'art. 2 c.p. in materia di successione di leggi penali. 4 - Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è illegittima, e va annullata, con rinvio allo stesso giudice dell'esecuzione, affinché riesamini se sussiste il presupposto dell'abolizione del reato per la revoca delle sentenze passate in giudicato, in particolare accertando - sulle base delle stesse sentenze o eventualmente di nuove prove appositamente assunte ex art. 666, comma 5, c.p.p. - se le opere edilizie per le quali è intervenuta la condanna rientrano nel novero degli interventi edilizi minori di cui all'art. 1, comma 6 lett. a), della legge 21.12.2001 n. 443.
P.Q.M.
la Corte Cuprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAGGIO 2003.