SEZ. 3 SENT. 22589 DEL 21/05/2003 (UD.28/02/2003) RV. 225292
PRES. Savignano G REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. Piemontese PM. (Conf.) Galasso A
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Interventi in regime di D.I.A.
- In zone sottoposte a vincoli - Preventivo parere o autorizzazione
dell'autorita' proposta alla tutela del vincolo - Necessita' - Assen za
- Nuove disposizioni di cui al D.L.G. n. 301 del 2003 - Illecito
penale.
A seguito della entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001
n. 443 (cd legge obiettivo), la realizzazione degli interventi minori
in regime di
D.I.A. (denuncia di inizio attivita') non e' piu' subordinata
all'assenza di vincoli, ma solo al preventivo rilascio del parere
favorevole o
dell'autorizzazione da parte dell'autorita' preposta alla tutela del
vincolo. In
difetto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21
gennaio 2003 n. 301, di modifica del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo
Unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia), tali
interventi sono penalmente sanzionati, atteso che il comma 2 bis
dell'art. 44 del
citato T.U. estende l'applicazione delle sanzioni penali anche agli
interventi
edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ed eseguiti
in assenza o in totale difformita' dalla denuncia stessa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. SAVIGNANO Giuseppe Presidente
Dott. VITALONE Claudio Consigliere
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi (est.) Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIEMONTESE Francesco Paolo, nato a Firenze il 14.11.1932;
avverso l'ordinanza resa il 27.8.2002 dal tribunale monocratico di
Grosseto, quale giudice della esecuzione;
sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con
rinvio dell'ordinanza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza del 27.8.2002 il tribunale monocratico di Grosseto,
quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza di Francesco
Paolo Piemontese, volta a ottenere la revoca per abolizione del reato
(ex art. 673 c.p.p.) di quattro sentenze definitive emesse nel 1977,
con cui era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui
all'art. 17, lett. a) legge 28.1.1977 n. 10.
Ha osservato il giudice che un problema di depenalizzazione si poneva
solo a causa delle leggi 4.12.1993 n. 493 e 23.12.1996 n. 662, che
hanno introdotto per interventi edilizi minori un regime di semplice
denuncia di inizio attività, non assistito da sanzione
penale; che peraltro l'applicazione di tale regime era subordinato
all'assenza di vincoli storici o ambientali e di contrasto con gli
strumenti urbanistici; che infine l'esistenza di tali condizioni
concrete non risultava dalle sentenze de quibus. Per conseguenza non
poteva affermarsi che il fatto non era più preveduto come
reato. 2 - Il difensore del P. ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo inosservanza o erronea applicazione di leggi penali e di
norme processuali.
In via principale rileva che la legge 21.12.2001 n. 443, al comma 11
dell'art. 1, ha abrogato il comma 8 dell'art. 8 legge 4.12.1993 n. 493,
che appunto prevedeva le suddette condizioni per
l'applicabilità del regime d.i.a., sicché gli
interventi minori senza concessione edilizia non sono più
previsti come reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è fondato.
Invero, per effetto dell'art. 4 della legge 4.12.1993 n. 493, come
sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662,
alcuni interventi minori specificamente elencati sono soggetti soltanto
all'obbligo di denuncia di inizio attività (comma 7),
purché non sussistano vincoli ambientali, culturali o
urbanistici (comma 8).
Tuttavia la materia è stata nuovamente disciplinata
dall'art. unico della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo),
che, al comma 6, ha stabilito che gli interventi minori suddetti
(richiamati nella lett. a)) possono essere realizzati in base a
semplice denuncia di inizio attività, in alternativa a
concessioni e autorizzazioni, a scelta dell'interessato; al comma 8, ha
stabilito che, ove l'immobile sia sottoposto a vincolo, la
realizzazione degli interventi è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte
dell'autorità preposta al vincolo; e infine al comma 11, ha
abrogato il predetto comma 8 del citato art. 4 legge 493/1993.
La conseguenza di quest'ultima abrogazione è evidente: la
realizzazione degli interventi minori in regime D.I.A. non è
più subordinata all'assenza di vincoli, ma solo al
preventivo rilascio del parere (favorevole) o dell'autorizzazione da
parte dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli
eventualmente esistenti. In altri termini l'interessato
potrà scegliere il regime della D.I.A. per gli interventi
minori da realizzare anche su immobili soggetti a vincoli. In caso di
immobili vincolati, se manca il preventivo nulla osta
dell'autorità tutoria, l'intervento è illegittimo
sotto il profilo sia urbanistico che ambientale, ma è
penalmente sanzionato solo sotto il profilo ambientale. Infatti, dal
punto di vista edilizio e urbanistico, il reato previsto e punito
dall'art. 20 legge 47/1985 (o prima dall'art. 17 legge 28.1.1977 n. 10)
presuppone l'applicabilità del regime concessorio alle opere
eseguite; mentre le opere soggette a regime semplificato, se
illegittime (cioè se eseguite in assenza di una legittima
denuncia o in difformità dalla denuncia), sono soggette solo
a sanzioni amministrative pecuniarie, ex art. 4, comma 13, della cit.
legge 493/1993.
Al contrario, dal punto di vista ambientale, resta ferma la
punibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 1 sexies legge
431/1985 e ora dell'art. 163 D.P.R. 490/1999, in quanto l'intervento
è realizzato senza l'autorizzazione dell'autorità
preposta al vincolo, atteso che il reato punito da tali norme non
presuppone ovviamente l'applicabilità del regime
concessorio, consistendo soltanto nelle esecuzione di qualsiasi lavoro
su beni ambientali senza l'autorizzazione ambientale o in
difformità da essa. 3.1 - Questa disciplina del reato
urbanistico è stata innovata sul punto predetto dal D.Lgs.
21.1.2003 n. 301, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 6.6.2001 n.
380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia).
Infatti all'art. 44 (L) del testo unico, relativo alle sanzioni penali,
è stato aggiunto il comma 2 bis, il quale estende
l'applicazione delle sanzioni penali anche agli interventi edilizi
realizzabili mediante denuncia di inizio attività, eseguiti
in assenza o in totale difformità dalla denuncia stessa. In
tal modo gli interventi minori illegittimamente eseguiti escono dalla
sfera dell'illecito amministrativo per entrare in quella dell'illecito
penale.
Tuttavia siffatta ripenalizzazione degli interventi minori, la quale
peraltro entrerà in vigore solo dal 30.6.2003 (che
com'è noto è la data di entrata in vigore del
citato testo unico), non è applicabile al caso di specie in
virtù dei principi stabiliti dall'art. 2 c.p. in materia di
successione di leggi penali. 4 - Per queste ragioni l'ordinanza
impugnata è illegittima, e va annullata, con rinvio allo
stesso giudice dell'esecuzione, affinché riesamini se
sussiste il presupposto dell'abolizione del reato per la revoca delle
sentenze passate in giudicato, in particolare accertando - sulle base
delle stesse sentenze o eventualmente di nuove prove appositamente
assunte ex art. 666, comma 5, c.p.p. - se le opere edilizie per le
quali è intervenuta la condanna rientrano nel novero degli
interventi edilizi minori di cui all'art. 1, comma 6 lett. a), della
legge 21.12.2001 n. 443.
P.Q.M.
la Corte Cuprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio
al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAGGIO 2003.