Urbanistica.Immobili costruiti prima del 1967 e titolo abilitativo edilizio
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TAR Puglia (LE) Sez. I n. 162 del 1 febbraio 2021
Urbanistica.Immobili costruiti prima del 1967 e titolo abilitativo edilizio
Ai fini dell’accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 765 del 1967, assume rilevanza esclusiva la norma primaria di cui all’art. 31 della L. 1150 del 1942 che ha disciplinato la materia con efficacia cogente su tutto il territorio nazionale introducendo l’obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati: infatti, solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha soppresso la limitazione contenuta nell’art. 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150, l’obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone fuori del centro abitato, sicché, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 765 del 1967, il cui articolo 10 ha sostituito nel suo contenuto sostanziale l’art. 31 della L. n. 1150 del 1942, non vi era necessità di licenza edilizia per le costruzioni ubicate al di fuori del centro abitato
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Rifiuti.Illecita gestione quale reato comune
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Cass. Sez. III n. 4770 del 8 febbraio 2021 (UP 26 gen 2020)
Pres. Liberati Est. Reynaud Ric. Cappabianca
Rifiuti.Illecita gestione quale reato comune
il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa
Urbanistica.Diffida da parte del terzo per attivare i poteri di vigilanza sulla SCIA
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TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.911 del 25 gennaio 2021
Urbanistica.Diffida da parte del terzo per attivare i poteri di vigilanza sulla SCIA
Ove la sollecitazione del terzo all’attivazione dei poteri di vigilanza sulla SCIA edilizia venga effettuata – come nella specie - in epoca successiva alla scadenza del termine di 30 giorni assegnato per la realizzazione dei controlli per così dire “ordinari” (art. 19 commi 3 e 6 bis L. n. 241/90), l’amministrazione è, comunque, tenuta a riscontrare l’istanza del privato e, quindi, ad azionare i poteri di vigilanza edilizia nonché quelli repressivo sanzionatori, previa verifica dell’eventuale esistenza di tutti i presupposti all’uopo previsti dall’art. 21 nonies l. n. 241/90. Ed invero, giusta il combinato disposto di cui ai commi 3, 4 e 6 bis dell’art. 19 l. n. 241/90, a fronte di una S.C.I.A./D.I.A. i poteri di controllo, inibizione ed eventuale repressione dell’attività segnalata si atteggiano in maniera differente a seconda della tempestività (60 giorni, che diventano 30 in materia edilizia, dalla presentazione della dichiarazione) o meno degli stessi rispetto all’epoca della presentazione della dichiarazione/segnalazione (segnalazione arch. Marco Campagna)
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Beni ambientali.Opere stagionali in area vincolata
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Cass. Sez. III n. 4771 del 8 febbraio 2021 (CC 14 ott 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Corbetta Ric. Comune Otranto
Beni ambientali.Opere stagionali in area vincolata
In tema di reati edilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione per soddisfare esigenze stagionali, il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d. lgs. 21 gennaio 2004, n. 42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso . Si tratta pertanto di un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell’opera nel termine stabilito dall’autorizzazione, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo
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Beni culturali.Giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile
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TAR Veneto Sez. II n. 90 del 25 gennaio 2021
Beni culturali.Giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile
Nel formulare il giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio allorchè la P.A. sia chiamata ad accertare l'altezza di un determinato candidato o il grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
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Beni culturali.Installazione dehors
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Cass. Sez. III n. 3583 del 28 gennaio 2021 (CC 10 dic 2020)
Pres. Marini Est. Semeraro Ric. Polizia
Beni culturali.Installazione dehors
Le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Ai sensi dell’art. 21 comma 4, del d.lgs. 42/2004, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L’esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nell'art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione, è pertanto punita ex art. 169 d.lgs. 42/2004, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio (fattispecie relativa ad installazione di dehors)
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