Consiglio di Stato Sez. IV n.5868 del 12 agosto 2021
Acque.Acque emunte convogliate

L’art. 243, comma 4, del Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”. In sostanza, le acque trattate dall’impianto di trattamento devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (meno restrittivi) se sono convogliate al corpo ricettore con un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità, ovvero privo di interruzioni.


Pubblicato il 12/08/2021

N. 05868/2021REG.PROV.COLL.

N. 00184/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 184 del 2017, proposto dalla S.r.l. Prysmian Power Link, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli e Gianluca Gariboldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cardarelli in Roma, Via G.P. Da Palestrina, n. 47;

contro

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Conferenza di servizi per la bonifica del litorale Domitio Flegreo e dell’agro Aversano, non costituiti in giudizio;
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, n. 29;

nei confronti

il Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
la Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cristiano e Massimo Maurizio Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Quinta, n. 2715/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 – svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del d.l. n. 44 del 2021 - il consigliere Daniela Di Carlo;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La S.r.l. Prysmian Power Link ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui la Conferenza di servizi (convocata in data 22 novembre 2007 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esame del progetto di bonifica del sito di interesse nazionale sul litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano) ha approvato il progetto in questione sottoponendolo, tuttavia, alla condizione che “per quanto riguarda l’impianto di depurazione dovranno essere specificati tutti i parametri di progetto delle singole apparecchiature, nonché le efficienze di abbattimento attese per i singoli inquinanti anche in relazione ai limiti adottati per lo scarico delle acque trattate; a tale riguardo si osserva che nel progetto è fatto riferimento alla tabella 3.a dell’allegato V, del d.lgs. n. 152/2006, che non risulta nel caso pertinente; le acque di falda devono infatti essere trattate ai limiti indicati nella tabella 2, all. 5, titolo V – parte quarta del d.lgs. n. 152/06”.

1.1. Ad avviso dell’interessata il giudizio espresso dalla Conferenza di Servizi è gravemente lesivo dei propri interessi, sia perché non ha ritenuto pertinente al caso di specie la disposizione di cui all’art. 243, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, sia perché ha prescritto che debbano essere rispettati i limiti di concentrazione previsti per le acque di falda sotterranea, anche se l’acqua emunta dalla falda viene depurata e poi immessa direttamente nel mare.

2. Il T.a.r., con la sentenza di cui all’epigrafe, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.

3. La società appellante:

a) ha insistito sull’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado sollevata dalle parti intimate, ma non espressamente esaminata dal T.a.r.;

b) nel merito, ha lamentato l’erroneità del ragionamento seguito dal giudice di prime cure, reputandolo scorretto sia in fatto (perché, a suo dire, l’impianto sarebbe in grado di garantire lo scarico in mare senza soluzione di continuità), sia in diritto (nella misura in cui si impongono a carico del privato oneri eccessivi, sproporzionati e comunque sia maggiori di quelli previsti dalla normativa).

4. Le Amministrazioni appellate hanno resistito al gravame.

5. Le parti hanno insistito ulteriormente sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di documenti, memorie e note di udienza.

6. La Sezione (con l’ordinanza n. 7162/2020) ha disposto procedersi a verificazione.

7. All’udienza pubblica del 15 luglio 2021 la causa è passata in decisione.

8. La Sezione ritiene che l’appello non sia fondato e che debba essere, pertanto, respinto.

9. Innanzitutto, non è fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse, attesa la natura tutt’affatto che endo-procedimentale dell’atto impugnato.

La specifica prescrizione imposta in sede di conferenza di servizi è idonea a produrre nella sfera del destinatario un effetto immediatamente, personalmente e concretamente lesivo, sicché il ricorso di primo grado - sotto questo specifico aspetto – è anzi del tutto ammissibile.

10. Il ricorso è però infondato nel merito, alla luce delle considerazioni che di seguito si espongono.

Con atto di conferimento datato 17 dicembre 2007, la società ricorrente ha acquistato, con efficacia dal 1° gennaio 2008, il complesso aziendale avente ad oggetto l’insieme delle attività e delle passività funzionali allo svolgimento dell’attività di produzione di cavi di energia sottomarini, subentrando in tutti i diritti ed obblighi.

L’attività viene svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Pozzuoli, nella frazione di Arco Felice.

Alla data di emanazione del provvedimento impugnato, lo stabilimento era incluso nel perimetro del sito di interesse nazionale del Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano, previsto dalla legge n. 426/1998.

Essendo stata riscontrata la presenza di metalli nelle acque di falda adiacenti il citato stabilimento in quantità superiore rispetto ai limiti di concentrazione stabiliti dalla legge, la società Prysmian presentava un progetto di bonifica che prevedeva, tra l’altro, l’emungimento dalla falda delle acque e il loro trattamento tramite impianto di depurazione, e di poi lo scarico diretto in mare.

La tipologia di interventi previsti nel progetto di bonifica riguardava sia la bonifica della falda acquifera, sia lo scarico delle sue acque, a valle di un processo trattamento, nel corpo idrico superficiale.

L’aspetto tecnico alla base del ricorso riguarda, quindi, il maggiore o minore livello depurativo che deve raggiungere il processo di trattamento, e cioè se le acque della falda debbano essere trattate nel rispetto dei parametri della tabella 2 (più restrittivi), ovvero nel rispetto dei parametri della tabella 3, meno restrittivi.

L’art. 243, comma 4, del Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”.

In sostanza, le acque trattate dall’impianto di trattamento devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (meno restrittivi) se sono convogliate al corpo ricettore con un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità, ovvero privo di interruzioni.

11. La Sezione ha dunque disposto procedersi a verificazione al fine di appurare se, dal punto di vista tecnico, il progetto in parola sia caratterizzato (o meno) dalla predisposizione di un collettore o comunque di altro sistema tecnico di canalizzazione idoneo ad assicurare che le acque di falda, emunte direttamente o attraverso più cicli produttivi, siano direttamente scaricate senza soluzione di continuità.

12. Il verificatore ha constatato che:

a) nel paragrafo 6.7 della relazione del progetto di bonifica delle acque di falda è riportato che “le acque di scarico” dell’impianto di trattamento (TAF) “saranno conferite a corpo idrico superficiale”, demandando alla fase di progettazione esecutiva la possibilità dell’utilizzo di queste acque nel ciclo produttivo dell’impianto;

b) la descrizione progettuale – che è stata definita dallo stesso verificatore “piuttosto generica” – consente di desumere soltanto in modo approssimativo che il progetto prevede un sistema con il quale le acque di falda, a valle del processo di trattamento, sono scaricate direttamente e senza soluzione di continuità (ovvero ininterrottamente) nel corpo idrico ricettore. È stato difatti acclarato che “il grado di dettaglio del Progetto non consente di definire il sistema tecnico di canalizzazione utilizzato (tubazione, canale etc.) né, tantomeno, la tipologia del manufatto di scarico delle suddette acque nel corpo idrico ricettore”.

13. La Sezione ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente esercitato la discrezionalità tecnica, giungendo all’applicazione dei criteri più rigorosi per l’imposizione delle prescrizioni subordinatamente alle quali è autorizzabile il progetto di bonifica, dal momento che la società non ha fornito elementi progettuali specifici, oggettivamente valutabili e apprezzabili, dai quali inferire l’esistenza di un sistema di canalizzazione continuo, diretto e ininterrotto.

La società richiedente, in altri termini, è onerata di presentare un progetto completo suscettibile di essere compiutamente esaminato dall’Autorità procedente, non potendo disinteressarsi – essa per prima, essendo suo precipuo interesse – degli aspetti operativi dello stabile collegamento, e del pari non potendo ‘scaricare’ sulla progettazione esecutiva la responsabilità dell’individuazione, a monte, del sistema tecnico più idoneo e rispettoso della normativa di settore.

Diversamente opinando, si ammetterebbe la possibilità di vagliare positivamente progetti che poi, all’atto pratico della progettazione esecutiva, potrebbero presentare mancanze e deficienze di tale gravità da mettere a repentaglio il rispetto della rigorosa e dettagliata normativa di settore.

14. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, l’appello va respinto.

15. Resta fermo che la società potrà ripresentare idoneo progetto, corredato questa volta delle necessarie e specifiche indicazioni tecniche idonee ad evidenziare il tipo di collegamento per scaricare le acque, e l’Amministrazione procedente, nella sua inesauribile discrezionalità, potrà rivalutarlo alla luce dei principi e dei criteri sopra illustrati.

16. Le spese di verificazione sono poste definitivamente a carico della società appellante e sono liquidate nella misura di euro 4.098,61 ai sensi dell’art. 11, del D.M. 30 maggio 2002, dalle quali andrà dedotto l’eventuale acconto già ricevuto dal verificatore.

17. Le spese del presente grado del giudizio sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i. in favore del Ministero dell’ambiente e del Ministero dei beni culturali, mentre sono compensate nei rapporti con le altre parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 184/2017, come in epigrafe proposto:

respinge l’appello di cui all’epigrafe;

condanna la parte appellante alla refusione in favore del Ministero dell’ambiente e del Ministero dei beni culturali delle spese del presente grado di appello, liquidandole in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori come per legge;

compensa le spese di lite nei rapporti con le altre parti del giudizio;

condanna la parte appellante a pagare al verificatore la somma complessiva di euro 4.098,61 a titolo di compensi professionali, somma da cui andrà dedotto l’eventuale acconto già ricevuto;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 – svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del d.l. n. 44 del 2021 - con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere