Sez. 3, Sentenza n. 25224 del 14/06/2005 Cc. (dep. 12/07/2005 ) Rv. 231942
Presidente: Papadia U. Estensore: De Maio G. Relatore: De Maio G. Imputato:
Bruno. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Rigetta, Trib.Brindisi sez.dist. Ostuni, 22 Ottobre 2004)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Procedimenti per reati edilizi - Sospensione -
Applicabilità alla fase di esecuzione - Esclusione - Fondamento.
In materia di reati edilizi, la sospensione di cui agli artt. 22 e 44 Legge 28
febbraio 1985 n. 47 è applicabile alla sola fase del giudizio e non può
estendersi a quella dell'esecuzione, che può essere bloccata esclusivamente
dalla esistenza attuale di una determinazione contrastante assunta nel frattempo
dalla pubblica amministrazione (fattispecie nella quale la Corte ha escluso che
il parere istruttorio favorevole al piano di recupero redatto dall'ufficio
tecnico comunale costituisse atto idoneo a sospendere l'esecuzione del
provvedimento di confisca disposta dal giudice ex art. 19 della citata Legge n.
47 del 1985).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 14/06/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 754
Dott. MANCIANI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 6540/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BRUNO GIUSEPPE COSIMO N. IL 13/10/1950;
avverso ORDINANZA del 22/10/2004 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha concluso: rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con ordinanza in data 22.10.2004 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Brindisi, sez. distacc. di Ostuni, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse
di Bruno Giuseppe Cosimo e volta ad ottenere la revoca della confisca dei
terreni e dei corpi di fabbrica disposta, in relazione al reato di lottizzazione
abusiva, con sentenza del Pretore di Ostuni del 20.4.2001, divenuta irrevocabile
il 25.2.2004.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del
suddetto Bruno denunciando mancata applicazione ed errata interpretazione
dell'art. 240 cp, in relazione alla disposta confisca degli immobili in assenza
delle condizioni previste dalla legge, errata interpretazione dell'art. 19 l.
47/85 e mancata applicazione dell'art. 22-43 e 44 l. 47/85. Il ricorrente, in
particolare, sostiene che dovrebbe nel caso in esame applicarsi l'ultimo comma
dell'art. 240 cp, secondo cui la confisca non si applica se la detenzione della
cosa può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa ovvero che,
ove si volesse ritenere la confisca ex art. 19 l. 47/85 una sanzione
amministrativa, essa dovrebbe essere revocata in presenza del procedimento della
sanatoria della PA.
Il ricorso non merita accoglimento, essendo, innanzi tutto, infondati i rilievi
sulla confisca ex art. 240 cp, sui quali il ricorrente insiste, nonostante le
precise confutazioni dell'ordinanza impugnata. Ed invero, la giurisprudenza d
questa Corte è consolidata nel ritenere la confisca ex art. 19 l. 47/85 non
inquadrabile nello schema della misura di sicurezza di cui all'art. 240 cp,
bensì una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (cfr., Sez. 3^,
6.5.99 n. 777, Iacoangeli, rv. 214.058 e, tra le più recenti, Sez. 3^, 7.7.2004
n. 38729). E tale consolidato indirizzo non è infirmato dalle deduzioni del
ricorrente (circa, tra l'altro, il carattere di norma speciale dell'art. 19 l.
7/85, rispetto a quello generale dell'art. 240 cp; gli aspetti di politica
economica e le prospettiva di una autorizzazione sanante).
Irrilevante, come ineccepibilmente ritenuto dal Giudice dell'Esecuzione, è che
l'Ufficio Tecnico del comune di Ostuni abbia in data 18.5.2004 emesso parere
istruttorio favorevole al piano di recupero del complesso immobiliare "Villaggio
e Ulivi". Infatti, è vero che la confisca ex art. 19 può essere revocata dal
Giudice dell'Esecuzione laddove risulti incompatibile con un provvedimento
adottato dall'autorità amministrativa, ma tale non può essere considerato il
citato parere dell'U.T.C., trattandosi di un atto interlocutorio e interno,
nell'ambito di un procedimento amministrativo ancora in itinere e non sfociato
in un vero e proprio provvedimento amministrativo (incompatibile con la disposta
confisca). Del tutto infondato è, poi, il richiamo all'art. 22 l. 47/85
(l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria...") "e ancora
agli att. 43 e 44 riguardo alla sospensione dei procedimenti e alla ottenibilità
della sanatoria in pendenza di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori".
Infatti, anche a non voler considerare che i provvedimenti di sanatoria (in
senso tecnico) come quelli del c.d. condono edilizio estinguono il reato di
costruzione abusiva ma non quello di lottizzazione abusiva, la formulazione
letterale dei citati artt. 22 e 44 rende evidente che le sospensioni negli
stessi previste riguardano solo la fase del giudizio (e non possono, invece,
concernere quella dell'esecuzione, che, come già precisato, resta bloccata solo
dalla esistenza attuale di una determinazione contrastante eventualmente assunta
nel frattempo dalla P.A.). Del tutto inconferente è, infine, anche il richiamo
all'art. 43 l. 47/85, in base al quale "l'esistenza di provvedimenti
sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti
pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria". E, in
effetti, la pendenza della fase dell'esecuzione della disposta confisca non
avrebbe, in astratto, impedito una sanatoria (in senso lato), ma una tale
sanatoria non è in concreto intervenuta. In definitiva, la concreta ed attuale
situazione non giustifica la conclusione del ricorrente, secondo cui quella in
esame configurerebbe "una fattispecie di legittimazione urbanistica già in
essere"; metagiuridica e contrastante con il dato normativo è, invece, l'altra
conclusione, alternativamente formulata dal ricorrente, secondo cui la detta
legittimazione, anche se la si volesse considerare infierì, "non può essere
inibita, nello stato in cui si trova, dalla presenza della confisca che, allo
stato, ha più motivi per essere revocata che per essere mantenuta...". Sulla
base di tali rilievi deve concludersi che, essendo infondate le censure di
illegittimità dell'ordinanza impugnata, il ricorso va rigettato con conseguente
condanna del ricorrente alle spese. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. POSTIGLIONE
Amedeo - Presidente - del 14/06/2005 Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
SENTENZA Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 754 Dott. MANCIANI Franco -
Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 6540/2005
ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) BRUNO
GIUSEPPE COSIMO N. IL 13/10/1950; avverso ORDINANZA del 22/10/2004
TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO
GUIDO; lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha concluso: rigetto del
ricorso. MOTIVAZIONE Con ordinanza in data 22.10.2004 il Giudice dell'Esecuzione
del Tribunale di Brindisi, sez. distacc. di Ostuni, ha respinto l'istanza
proposta nell'interesse di Bruno Giuseppe Cosimo e volta ad ottenere la revoca
della confisca dei terreni e dei corpi di fabbrica disposta, in relazione al
reato di lottizzazione abusiva, con sentenza del Pretore di Ostuni del
20.4.2001, divenuta irrevocabile il 25.2.2004. Avverso tale provvedimento ha
proposto ricorso per Cassazione il difensore del suddetto Bruno denunciando
mancata applicazione ed errata interpretazione dell'art. 240 cp, in relazione
alla disposta confisca degli immobili in assenza delle condizioni previste dalla
legge, errata interpretazione dell'art. 19 l. 47/85 e mancata applicazione
dell'art. 22-43 e 44 l. 47/85. Il ricorrente, in particolare, sostiene che
dovrebbe nel caso in esame applicarsi l'ultimo comma dell'art. 240 cp, secondo
cui la confisca non si applica se la detenzione della cosa può essere consentita
mediante autorizzazione amministrativa ovvero che, ove si volesse ritenere la
confisca ex art. 19 l. 47/85 una sanzione amministrativa, essa dovrebbe essere
revocata in presenza del procedimento della sanatoria della PA. Il ricorso non
merita accoglimento, essendo, innanzi tutto, infondati i rilievi sulla confisca
ex art. 240 cp, sui quali il ricorrente insiste, nonostante le precise
confutazioni dell'ordinanza impugnata. Ed invero, la giurisprudenza d questa
Corte è consolidata nel ritenere la confisca ex art. 19 l. 47/85 non
inquadrabile nello schema della misura di sicurezza di cui all'art. 240 cp,
bensì una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (cfr., Sez. 3^,
6.5.99 n. 777, Iacoangeli, rv. 214.058 e, tra le più recenti, Sez. 3^, 7.7.2004
n. 38729). E tale consolidato indirizzo non è infirmato dalle deduzioni del
ricorrente (circa, tra l'altro, il carattere di norma speciale dell'art. 19 l.
7/85, rispetto a quello generale dell'art. 240 cp; gli aspetti di politica
economica e le prospettiva di una autorizzazione sanante). Irrilevante, come
ineccepibilmente ritenuto dal Giudice dell'Esecuzione, è che l'Ufficio Tecnico
del comune di Ostuni abbia in data 18.5.2004 emesso parere istruttorio
favorevole al piano di recupero del complesso immobiliare "Villaggio e Ulivi".
Infatti, è vero che la confisca ex art. 19 può essere revocata dal Giudice
dell'Esecuzione laddove risulti incompatibile con un provvedimento adottato
dall'autorità amministrativa, ma tale non può essere considerato il citato
parere dell'U.T.C., trattandosi di un atto interlocutorio e interno, nell'ambito
di un procedimento amministrativo ancora in itinere e non sfociato in un vero e
proprio provvedimento amministrativo (incompatibile con la disposta confisca).
Del tutto infondato è, poi, il richiamo all'art. 22 l. 47/85 (l'azione penale
relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti
i procedimenti amministrativi di sanatoria...") "e ancora agli att. 43 e 44
riguardo alla sospensione dei procedimenti e alla ottenibilità della sanatoria
in pendenza di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori". Infatti, anche a
non voler considerare che i provvedimenti di sanatoria (in senso tecnico) come
quelli del c.d. condono edilizio estinguono il reato di costruzione abusiva ma
non quello di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dei citati artt.
22 e 44 rende evidente che le sospensioni negli stessi previste riguardano solo
la fase del giudizio (e non possono, invece, concernere quella dell'esecuzione,
che, come già precisato, resta bloccata solo dalla esistenza attuale di una
determinazione contrastante eventualmente assunta nel frattempo dalla P.A.). Del
tutto inconferente è, infine, anche il richiamo all'art. 43 l. 47/85, in base al
quale "l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero
ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il
conseguimento della sanatoria". E, in effetti, la pendenza della fase
dell'esecuzione della disposta confisca non avrebbe, in astratto, impedito una
sanatoria (in senso lato), ma una tale sanatoria non è in concreto intervenuta.
In definitiva, la concreta ed attuale situazione non giustifica la conclusione
del ricorrente, secondo cui quella in esame configurerebbe "una fattispecie di
legittimazione urbanistica già in essere"; metagiuridica e contrastante con il
dato normativo è, invece, l'altra conclusione, alternativamente formulata dal
ricorrente, secondo cui la detta legittimazione, anche se la si volesse
considerare infierì, "non può essere inibita, nello stato in cui si trova, dalla
presenza della confisca che, allo stato, ha più motivi per essere revocata che
per essere mantenuta...". Sulla base di tali rilievi deve concludersi che,
essendo infondate le censure di illegittimità dell'ordinanza impugnata, il
ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005. Depositato in Cancelleria
il 12 luglio 2005