Rifiuti.Abbandono e deposito incontrollato
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Cass. Sez. III n. 6149 del 17 febbraio 2021 (PU 8 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Musio
Rifiuti.Abbandono e deposito incontrollato
Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile”, cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro
Rifiuti. Ordinanza contingibile e urgente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1192 del 9 febbraio 2021
Rifiuti. Ordinanza contingibile e urgente
L’ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell’indifferibilità e dell’urgenza di provvedere non ha carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica. Pertanto, l’ordine non può che incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera disponibilità (fattispecie relativa a rifiuti contenenti amianto)
Rifiuti.Rifiuti di inerti “fai da te”. Nuova o vecchia disciplina?
Rifiuti di costruzione “fai da te”. Nuova o vecchia disciplina?
di Gianfranco AMENDOLA
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Urbanistica.Caratteristiche della lottizzazione abusiva
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CGARS Sez. giur. n. 93 del 8 febbraio 2021
Urbanistica.Caratteristiche della lottizzazione abusiva
La lottizzazione abusiva è un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti, e assume rilevanza giuridica per l’impatto che determina sul territorio interferendo con l’attività di pianificazione, conservazione dei valori paesistici e ambientali, dotazione e dimensionamento degli standard, di guisa che la diversa conformazione materiale che deriva dall’attività di lottizzazione, se non rimossa, da un lato impedisce la realizzazione del diverso progetto urbanistico stabilito dagli organi preposti al governo del territorio, dall’altro impone l’adeguamento delle infrastrutture esistenti o la realizzazione di nuove per far fronte al carico urbanistico derivante dalla lottizzazione. Con la conseguenza che la verifica in ordine alla conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, anche se regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001), ma alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, per cui la conformità può difettare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire
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Polizia Giudiziaria.Guardie zoofile ENPA
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Cass. Sez. III n. 6146 del 17 febbraio 2021 (PU 7 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Girardi
Polizia Giudiziaria.Guardie zoofile ENPA
Ribadito che alle guardie zoofile dell’E.n.p.a., alla luce dell’art. 6 della legge n. 189 del 2004 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica, deve tuttavia evidenziarsi che le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell’art. 28 della legge n. 157 del 1992, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”; e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Rifiuti.Nuovi obiettivi europei sui rifiuti? Avanti!
Nuovi obiettivi europei sui rifiuti? Avanti!
di Alberto PIEROBON
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