Cass.Sez. III n. 26614 del 19 giugno 2013 (Ud 12 lug 2012)
Pres. Squassoni Est.Savino Ric.Trevisan.
Rifiuti.Trasporto di rifiuti propri non pericolosi ed esercizio dell'attività in via continuativa

Il trasporto ordinario e continuativo di propri rifiuti non pericolosi, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 se effettuato in assenza di iscrizione dell'impresa all'albo nazionale dei gestori ambientali, ancorchè nelle forme semplificate di cui al comma ottavo dell'art. 212 del decreto medesimo. (Nella fattispecie, la Corte ha differenziato tale ipotesi da quella di trasporto occasionale, per il quale le imprese produttrici dei rifiuti devono affidarsi ad imprese di trasporti regolarmente autorizzate, configurandosi in difetto una condotta riconducibile alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 256 del decreto citato).

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