Cass. Sez. III n. 15495 del 23 aprile 2012 (Ud. 13 apr. 2012)
Pres. Squassoni Est. Lombardi Ric. Congedo ed altro
Rifiuti. Risarcimento danni

Il danno subito dal privato quale conseguenza delle violazioni in materia di disciplina dei rifiuti è risarcibile secondo gli ordinari criteri ed i principi generali in materia di danni (art. 2043 c.c. e 185 c.p.)

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con fa sentenza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, ha affermato la colpevolezza di C.R. e F.V. in ordine al reato: a) di cui agli art. 110 c.p. e al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, loro ascritto per avere, il primo quale amministratore unico della società "Congedo Costruzioni S.r.l." ed il secondo di titolare della ditta denominata "Fuso Scavi", effettuato attività di raccolta, trasporto ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni.

E' stato accertato in punto di fatto dal giudice di merito che sul fondo di proprietà di tale Co.Eg. era stato abbandonato materiale di risulta proveniente da demolizioni edili e che lo stesso era riconducile a lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta del C. su un immobile di proprietà di tale D.P.O..

Il C.R. aveva affidato i rifiuti provenienti da demolizione alla ditta del F., priva della prescritta autorizzazione per il loro trasporto e smaltimento, e quest'ultimo aveva abbandonato i predetti rifiuti nel fondo del Co..

Sulla base di tali risultanze il giudice di merito ha condannato i predetti C. e F. alla pena ritenuta di giustizia per il reato loro ascritto al capo a) della rubrica, oltre al risarcimento dei danni in favore del Co., costituitosi parte civile, mentre ha assolto il D.P. dalla medesima imputazione per non aver commesso il fatto. Ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 635 c.p. (capo b) per mancanza di querela.

2. Avverso la sentenza hanno proposto appelli i difensori degli imputati e le impugnazioni sono state trasmesse a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c..

2.1 Con un unico motivo di impugnazione la difesa del F. contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza, deducendo che in base alle risultanze probatorie i materiali di risulta provenienti dalie demolizioni eseguite sull'immobile del D.P. erano stati smaltiti in una cava in disuso per la quale vi era una regolare autorizzazione con ordinanza sindacale a ricevere tale tipo di rifiuti. Non vi è, invece, alcuna prova che i materiali rinvenuti sul terreno del Co. provenissero dalle demolizioni eseguite sull'immobile del D.P..

2.2 Con il mezzo di impugnazione la difesa del C. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della costituzione della parte civile, deducendo che la sottoscrizione del Co. risulta priva di autenticazione; censura, poi, la condanna al risarcimento dei danni In favore della predetta parte civile, osservando che la sentenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di danneggiamento per mancanza di querela. La condanna non può derivare, invece, dall'affermazione di colpevolezza per il reato in materia di rifiuti in relazione al quale non può ritenersi soggetto passivo il singolo cittadino.

Nel prosieguo dell'impugnazione si contesta l'esistenza di prove che i rifiuti smaltiti sul terreno del Co. provenissero dall'attività di demolizione dell'Immobile del D.P.. Il C. inoltre aveva stipulato un regolare contratto di appalto con il F. perchè provvedesse allo smaltimento dei materiali di risulta. Nella parte motiva della sentenza è stato riconosciuto all'imputato il beneficio di cui all'art. 175 c.p., ma di esso non è fatta menzione nel dispositivo della sentenza letto in udienza. Il giudice di merito ha errato in quanto non ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato F. V. dall'Avv. Dimitry Conte è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p. non risultando detto difensore iscritto nell'apposito Albo speciale previsto dalla disposizione citata.

2. Non incorre nello stesso vizio l'impugnazione proposta dall'Avv. Giuseppe Palese nell'interesse del C., in quanto la stessa reca in calce la sottoscrizione del C. e la procura conferita dall'imputato al predetto difensore (cfr. sez. un. 27/11/2008 n. 47803, D'Avino).

2.1 Il ricorso nell'interesse del C., però, è manifestamente infondato.

Quanto alla costituzione di parte civile si rileva dall'esame degli atti che la nomina di difensore di fiducia da parte del Co. con conferimento della procura speciale in data 26/04/2009 reca in calce la sottoscrizione della parte civile e l'autentica della stessa da parte dei difensore Avv. Valentina Picella.

Anche l'atto di costituzione di parte civile, inoltre, reca in calce la sottoscrizione, peraltro superflua, del Co. e quella del suo difensore e procuratore speciale, con la conseguente ritualità di detta costituzione.

Inoltre, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile è stata dal giudice di merito correttamente collegata alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Invero, il danno subito dal privato quale conseguenza delle violazioni in materia di disciplina dei rifiuti è risarcibile secondo gli ordinari criteri ed i principi generali in materia di danni (art. 2043 c.c. e art. 185 c.p.) (cfr. sez. 3, 22/04/1992 n. 7567, Abortivi), sicchè ha nulla rileva la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per il reato di cui all'art. 635 c.p..

Nel resto le deduzioni del ricorrente in punto di contestazione della affermazione di colpevolezza hanno natura esclusivamente fattuale ed il loro esame è, pertanto, precluso in sede di legittimità.

Peraltro, la sentenza è motivata in termini assolutamente esaustivi in ordine alla ricostruzione della vicenda ed alla indicazione delle risultanze processuali sulle quali è fondata.

E' appena il caso di ricordare inoltre che in materia di smaltimento di rifiuti l'affidamento dei rifiuti a terzi per tale operazione comporta per il soggetto che li conferisce puntuali obblighi di accertamento (cfr. sez. 3, 19/12/2007 n. 6101 del 2008, Cestaio; sez. 3, 01/04/2004 n. 21588, Ingrà e altri), con la conseguente culpa in eligendo o in vigilando per le operazioni eseguite dal soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti.

Va, infine, osservato in ordine al beneficio della non menzione che tra parte motiva della sentenza e dispositivo letto in udienza prevale quest'ultimo, mentre (Impugnazione non contiene neppure una censura apprezzabile in sede di legittimità avverso il mancato riconoscimento del beneficio, ma solo il rilievo della discrasia.

Quanto alle attenuanti generiche le stesse sono state concesse all'imputato e se ne è tenuto conto nel calcolo della pena, mentre non era stata contestata alcuna aggravante in relazione alla quale dovesse essere effettuato un giudizio di comparazione.

Anche tale ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.