TAR Calabria (CZ) Sez. II n. 1899 del 2 novembre 2022
Urbanistica.Necessità ai fini della sanatoria anche della doppia conformità sismica
Tra le norme che devono essere rispettate dall’intervento edilizio – ai fini dell’ottenimento del provvedimento ex art. 36 TU Edilizia – vi sono senz’altro anche quelle antisismiche, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. Il ricorrente, pertanto, è tenuto a dare prova, in relazione alle opere che necessitano di adeguamento alla normativa antisismica, del rispetto delle relative prescrizioni come vigenti al momento della realizzazione dell'abuso e della richiesta di sanatoria (segnalazione e commento Ing. M. Federici)
Pubblicato il 02/11/2022
N. 01899/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Pizzo, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Bardari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso a costruire in sanatoria, ex art. 36 T.U. Edilizia, -OMISSIS-, rilasciato dal Comune di Pizzo in favore del sig. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – I ricorrenti agiscono in giudizio per ottenere l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 T.U. Edilizia, -OMISSIS-, rilasciato dal Comune di Pizzo in favore dell’odierno controinteressato.
2. – Il provvedimento impugnato ha ad oggetto un vano di mq. 22,93, un’altezza di m 2,5 e un volume di mc. 57,33, che è stato realizzato dal controinteressato sul lastrico solare di un immobile condominiale costituito da quattro piani fuori terra.
All’interno dello stabile condominiale gli odierni ricorrenti sono proprietari di tre appartamenti.
3. – I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato al controinteressato, censurando la violazione dell’art. 93 del T.U. Edilizia e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti.
Essi lamentano, in particolare:
a) che non sia stata allegata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria la documentazione richiesta dalla legge, tra cui il Progetto dell’opera da sanare;
b) che il locale realizzato dal controinteressato non sia da qualificarsi quale “volume tecnico” e che, in ogni caso, la volumetria pari al 10% dello stabile sia stata già sfruttata con la realizzazione al piano terra di un locale di sgombero;
c) che il locale in analisi si configuri come un’unità autonoma, e in particolare una sopraelevazione, la quale è soggetta alla disciplina antisismica e, dunque, “il progetto doveva essere inviato prima al Genio Civile, ora Regione Calabria” (cfr. ricorso, p. 4);
d) che sia errata la relazione di calcolo del tecnico del controinteressato, in quanto eseguita come se il locale fosse un vano tecnico con struttura lamellare, mentre si tratterebbe di un vano a struttura mista.
4. – Non si è costituito in causa il Comune resistente, pur ritualmente evocato in giudizio.
5. – Si è costituito in causa il controinteressato, eccependo l’irricevibilità di ricorso per tardività dell’impugnazione e l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito.
6. – Con ordinanza -OMISSIS-, questo TAR ha disposto una verificazione, incaricando all’uopo il Dipartimento Urbanistica-Settore Urbanistica e Vigilanza Edilizia della Regione Calabria, affinché fornisse risposta al seguente quesito: “Acquisito ogni documento ed ogni notizia utile, accerti il verificatore se il locale tecnico posto sul lastrico solare dell’immobile sito alla VI derivazione Riviera Prangi di Pizzo Calabro, loc. Marinella, e censito al catasto al f.lo -OMISSIS-, la cui natura abusiva è stata sanata con permesso di costruire -OMISSIS-, sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia”.
7. – Con Relazione depositata in data 14 giugno 2022, il Verificatore ha ritenuto che: “il vano posto sul lastrico solare non si connota come volume tecnico così come propriamente definito e non rientra tra gli interventi locali secondo quanto disposto dalle NTC 2008, bensì di adeguamento, configurandosi come sopraelevazione dell’edificio esistente, ex art. 90 del DPR 380/01, da assoggettare alle disposizioni autorizzative di cui agli artt. 93 e 94 del medesimo decreto.
Il Verificatore ha, quindi, concluso che “tale vano non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente in materia e ne consegue che il titolo abilitativo sanante rilasciato, per cui è causa, non è legittimo”.
8. – L’udienza di discussione nel merito del ricorso, inizialmente fissata per il 29 giugno 2022, è stata differita al 28 settembre 2022, su istanza del controinteressato, per consentire allo stesso di poter controdedurre rispetto a quanto dichiarato dal Verificatore nella relazione.
Il controinteressato ha depositato una relazione tecnica di osservazioni alla Relazione del verificatore, nonché altra memoria.
9. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 28 settembre 2022.
DIRITTO
10. – Il ricorso è fondato.
11. – Preliminarmente deve vagliarsi l’eccezione di tardività dell’impugnazione, sollevata dal controinteressato.
11.1. – Afferma quest’ultimo che il permesso a costruire in sanatoria di cui è causa, rilasciato in data -OMISSIS-, è stato pubblicato sull’albo pretorio e, di conseguenza, “proprio dalla pubblicazione nell’albo pretorio di riferimento ricorrono i termini per impugnare l’atto amministrativo ritenuto illegittimo”.
Il ricorso sarebbe, quindi, irricevibile, in quanto notificato in data 2 ottobre 2020.
A nulla rileverebbe, inoltre, il fatto che i ricorrenti abbiano proposto istanza di accesso agli atti in data -OMISSIS-, in quanto la giurisprudenza amministrativa ritiene che la richiesta di accesso non sia idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso.
In ogni caso, l’istanza di accesso agli atti non sarebbe stata presentata entro i sessanta giorni dall’emissione del provvedimento impugnato.
11.2. – L’eccezione non è fondata.
11.3. – In primo luogo, il controinteressato non ha dimostrato in giudizio in quale data il permesso di costruire in sanatoria è stato pubblicato sull’albo pretorio. Conseguentemente, non risulta dimostrata una delle circostanze di fatto su cui si fonda l’eccezione svolta, con conseguente reiezione della stessa (art. 2697 c.c.).
11.4. – In ogni caso, il Collegio non condivide l’orientamento giurisprudenziale che, in merito ai termini di impugnazione del permesso in sanatoria, ritiene applicabile il principio generale di decorrenza dei termini dalla pubblicazione del provvedimento nell’albo pretorio.
Il Collegio aderisce, invece, al differente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il termine di impugnazione di un titolo in sanatoria decorre dalla data in cui il terzo ha conoscenza effettiva che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria e, quindi, se del caso, all’esito di un’apposita istanza d’accesso (cfr. TAR Milano, 10 maggio 2022, n. 1069; TAR Catania, Sez. II, 3 giugno 2022, n. 1518).
Nel caso di specie, il controinteressato non allega circostanze idonee a dimostrare che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza effettiva del permesso a costruire in sanatoria prima dell’istanza di accesso agli atti.
Né può affermarsi che i ricorrenti, essendo a conoscenza della presenza dell’opera abusiva (per averne fatto denuncia alle autorità), avessero l’onere di consultare costantemente l’albo pretorio per verificare la presenza di eventuali provvedimenti di sanatoria.
Si consideri, infatti, che:
- l’opera abusiva di cui è causa è stata oggetto di una ordinanza di demolizione nell’anno 2009;
- la domanda di rilascio del permesso in sanatoria è stata presentata in data -OMISSIS-;
- nel corso dell’anno 2018 è stata disposta la revoca dell’ordinanza di demolizione a seguito della pubblicazione di una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ha riconosciuto prescritto un reato ascritto al controinteressato;
- il permesso in sanatoria è stato rilasciato in data -OMISSIS-, ben sette anni dopo la presentazione dell’istanza.
Non si può, quindi, ragionevolmente pretendere che i ricorrenti consultassero l’albo pretorio per dieci anni, dal 2009 al 2019.
Il termine per l’impugnazione del permesso a costruire in sanatoria di cui è causa deve, quindi, essere fatto decorrere dal momento della effettiva conoscenza dello stesso, acquisita a valle dell’accesso agli atti.
Essendo quest’ultimo avvenuto in data -OMISSIS- (come riferito dal controinteressato, cfr. pag. 3, memoria del 29.8.22), il ricorso notificato in data 2 ottobre 2020 deve ritenersi tempestivo.
12. – Non è fondata nemmeno l’eccezione di carenza di interesse in capo ai ricorrenti, per non aver gli stessi dimostrato di subire un qualche danno dall’avvenuta sanatoria del locale tecnico.
12.1. – La giurisprudenza più recente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021 n. 22) ha certamente sottolineato – come ricordato dal controinteressato – la distinzione concettuale tra la legittimazione e l’interesse al ricorso, quali necessarie condizioni dell’azione, precisando che il criterio della vicinitas, che funge da elemento di differenziazione della posizione soggettiva del ricorrente, non può valere di per sé a ritenere sussistente, in modo automatico, anche l’interesse al ricorso.
La medesima giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che lo specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1213).
Nel caso di specie, dal contenuto complessivo del ricorso emerge che i ricorrenti – nella loro qualità di proprietari di appartamenti siti nel medesimo stabile condominiale ove è stato realizzato il vano sopraelevato – lamentano un pregiudizio derivante dalla instabilità dell’immobile, conseguente alla realizzazione di un vano sopraelevato senza il rispetto della normativa antisismica.
Dalle allegazioni dei ricorrenti, pertanto, si rinviene un loro concreto interesse alla proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sanatoria.
13. – Passando ora al merito del ricorso, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia illegittimo, in quanto dall’istruttoria svolta in giudizio è stato accertato che lo stesso non sia conforme – quantomeno – alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
14. – Si premette, anzitutto, che il vano in questione:
i) è costituito da un unico ambiente, di superficie lorda pari a circa mq. 22,93 (a pianta pressoché rettangolare di dimensioni m. 5,5 x 3,5), con altezza di m. 2,5 e un volume di circa mc. 57,33;
ii) è stato realizzato in sopraelevazione sul lastrico solare del condominio di quattro piani fuori terra, e consiste in una struttura con muri in parte in legno e in parte in muratura e una copertura piana in legno lamellare;
iii) è dotato di una finestra e una porta finestra in alluminio aperte sul lastrico solare;
iv) è collegato, all’interno, al piano sottostante attraverso una scaletta a chioccia;
v) è attualmente occupato da un serbatoio d’acqua, uno scaldabagno e altro materiale vario (cfr. documentazione fotografica allegata all’istanza di sanatoria e verbale di sopralluogo dell’UTC, prot. n. -OMISSIS-).
Si precisa, inoltre, che:
vi) il suddetto vano è stato oggetto di più demolizioni e successive ricostruzioni, eseguite, senza il necessario titolo edilizio, tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta (cfr. Relazione del verificatore);
vii) l’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 T.U. Edilizia è stata presentata in data -OMISSIS- (poi integrata con nota acquisita al prot. con il n. -OMISSIS-);
viii) nella suddetta istanza, il locale è stato espressamente qualificato come (a) “vano tecnico”, ai fini dell’esenzione dal computo volumetrico, e come (ii) “intervento locale ai sensi del DM 17.1.2018, punto 8.4.1.” e “intervento minore ai sensi della DGR n. 12 del 28.1.2013, allegato A, punto 15” ai fini dell’esenzione dalla richiesta di preventiva autorizzazione regionale in materia antisismica;
ix) l’Amministrazione comunale ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-.
15. – Il verificatore – attraverso un’analisi svolta in modo puntuale, rigoroso e approfondito – ha ritenuto che il vano in analisi non sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sotto due profili:
I) da un lato, “il vano di cui è causa non ha le caratteristiche proprie di un volume tecnico, con conseguente perdita del beneficio volumetrico e relativo all’altezza massima dell’edificio, previsti dagli artt. 10 e 12 delle NTA” (Relazione, pag. 16);
II) dall’altro lato, il vano è da qualificarsi come “intervento riconducibile a sopraelevazione e non di ampliamento della porzione di edificio esistente … da assoggettare ad autorizzazione sismica, ex art. 93 e 94 del DPR n. 380/2001, e non al mero deposito strutturale presso l’Ufficio Comunale” (cfr. Relazione, pag. 17)
16. – Il Collegio ritiene esaustive e corrette le operazioni di verificazione compiute e, pertanto, non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni ivi raggiunte.
16.1. – Più in particolare, quanto alla non riconducibilità del locale in questione alla nozione di “vano tecnico”, le argomentazioni svolte dal verificatore appaiono condivisibili, perché applicazione concreta dell’insegnamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sul punto.
Per “vano tecnico” deve intendersi, infatti, unicamente “il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 7584 del 2021; Sez. VI, n. 3318 del 2021; Sez. IIn. 5940 del 2021). Tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all’ascensore e simili (Consiglio di Stato, Sez. IIn.7357 del 2021, Sez. V, n. 3059 del 2016, Sez. VI n. 175 del 2015)” (Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1184).
Il locale di cui è causa è (i) collegato al piano sottostante con una scala a chiocciola, (ii) è dotato di un’ampia finestra e di una porta-finestra per accedere al terrazzo calpestabile, (iii) ha una altezza di 2,5 metri e una superficie di mq. 22,93 e (iv) è utilizzato solo in parte da impianti tecnologici.
Tale vano, di conseguenza, non è privo di qualsivoglia autonomia funzionale, ben potendo essere adibito ad altri utilizzi.
A nulla rileva, quindi, che lo stesso non sia servito da punti d’acqua, o non sia collegato alla rete fognaria, o che l’accesso ad esso non sia “agevole” perché i gradini delle scale sono di 47 cm, come afferma il controinteressato. Rimane il fatto che tale locale ha un volume complessivo ben più ampio di quello strettamente necessario a contenere i soli impianti tecnologici e che, di conseguenza, può essere anche potenzialmente utilizzato per finalità ulteriori, come si evince anche dalla realizzazione di una porta finestra con accesso al terrazzo.
In conclusione, il vano in analisi – come ritenuto dal verificatore – non può essere qualificato come “vano tecnico” e non può, quindi, beneficiare dell’esenzione dal computo volumetrico massimo assentibile.
Già sotto questo primo profilo, quindi, il vano non è conforme alle norme edilizie e urbanistiche vigenti.
16.2. – In secondo luogo, appaiono corrette le conclusioni a cui è giunto il verificatore in merito alla riconducibilità del vano a una “sopraelevazione”, per la quale occorreva ottenere l’autorizzazione sismica, ex art. 93 e 94 del DPR n. 380/2001, e non solo effettuare il mero deposito strutturale delle opere presso l’Ufficio Comunale.
Il vano non rientra, infatti, tra le ipotesi eccezionali, previste dalla normativa antisismica, per le quali non era necessario ottenere l’autorizzazione sismica.
Innanzitutto, il vano non può essere riconducibile tra i c.d. “interventi locali” di cui al p. 8.4.1. del DM 17 gennaio 2018 (“Nuove norme tecniche per le costruzioni”), perché non è stato dimostrato in giudizio che la sua ricostruzione (a seguito di demolizione) abbia avuto ad oggetto unicamente singole parti e/o elementi limitati della sua struttura.
In secondo luogo, il vano non può essere qualificato come “intervento minore” ai sensi dell’Allegato A, punto 15 o 16 della Delibera della Giunta Regionale della Calabria, n. 12 del 28 gennaio 2013, ossia tra quegli interventi esentati dalla trasmissione del progetto presso i Servizi Tecnici regionali al fine dell’ottenimento del deposito/autorizzazione, ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di edilizia sismica (cfr. art. 2).
Il vano in analisi non è riconducibile a quelli di cui al punto 15 dell’Allegato A citato (“Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi … e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20mq e altezza ≤ 2,5 m”) per l’assorbente motivo che esso ha una superficie superiore di mq 22,93.
Il vano non è, inoltre, riconducibile a quelli di cui al punto 16 del medesimo Allegato A citato (“Locali tecnici ubicati a piano campagna, destinati alla protezione di impianti tecnologici, aventi misure interne in altezza ≤ 2,2 m e larghezza ≤ 2,00 m e comunque aventi una superficie in pianta ≤ 10 mq”), in quanto non si tratta di un “locale tecnico” per quanto detto sopra e, in ogni caso, in quanto avente dimensioni superiori a quelle indicate.
Da ultimo, il vano deve essere qualificato come “sopraelevazione” ai sensi dell’Allegato B alla citata Delibera della Giunta Regionale della Calabria, n. 330 del 22 luglio 2011, e dunque deve essere assoggettato alla disciplina dell’art. 90 del T.U. Edilizia. Ciò in quanto il locale oggetto di sanatoria ha ad oggetto l’intero volume esistente ubicato sul lastrico solare e non può quindi essere ricondotto alle ipotesi di “realizzazione di un ampliamento all’ultimo livello in adiacenza della porzione di edificio esistente [che] potrà essere considerato come intervento locale” (punto c), Allegato B. cfr. Fig. 4 e 5).
In conclusione, il vano in analisi non appare conforme alla normativa antisismica vigente.
17. – Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che il provvedimento di permesso di costruire in sanatoria di cui è causa sia illegittimo, in quanto l’intervento edilizio non è conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente.
In proposito, è doveroso rammentare che l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 opera come una forma di sanatoria degli interventi che, pur eseguiti senza titolo edilizio, siano conformi tanto alla normativa vigente al tempo in cui sono stati realizzati, quanto a quella in cui è presentata la domanda.
La ratio della norma è quella di evitare la demolizione di un’opera sostanzialmente conforme alla disciplina edilizia-urbanistica, solamente priva del titolo edilizio.
Tra le norme che devono essere rispettate dall’intervento edilizio – ai fini dell’ottenimento del provvedimento ex art. 36 citato – vi sono senz’altro anche quelle antisismiche, come precisato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 101/2013): “se pertanto, nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria”.
Ed ancora, in termini, “Il ricorrente, pertanto, è tenuto a dare prova, in relazione alle opere che necessitano di adeguamento alla normativa antisismica, del rispetto delle relative prescrizioni come vigenti al momento della realizzazione dell'abuso e della richiesta di sanatoria” (TAR Torino, Sez. II, 3 gennaio 2022, n. 2; TAR Napoli, 20 maggio 2022, n. 3450).
18. – In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
19. – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
A carico del controinteressato e del Comune resistente sono poste le spese di verificazione, che saranno liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-, rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS- dal Comune di Pizzo.
Condanna il Sig. -OMISSIS- e il Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, a rifondere ai Sigg.ri -OMISSIS- le spese di lite che si quantificano, complessivamente, in euro 4.000,00, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali al 15%, nonché Iva e Cpa come per legge.
Pone in capo al Sig. -OMISSIS- e al Comune di Pizzo, in solido tra loro, le spese di verificazione, che saranno liquidate con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
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Commento Ing. M. FEDERICI
Sulla sentenza di TAR Catanzaro n. 1899 del 2022 del 02/11/2022-
-su nozione di sopraelevazione, su art. 90 del d.P.R. 380/01, su obbligo di intervento di “adeguamento sismico” in accertata sopraelevazione, sulla necessità anche della “doppia conformità sismica”.
La sentenza in esame costituisce utile compendio giurisprudenziale di varie tematiche ricorrenti in edilizia e normativa sismica.
Tre proprietari di rispettivi appartamenti in un edificio di quattro piani agiscono per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del TUED, rilasciato dal Comune al controinteressato, che sul lastrico solare di copertura del detto fabbricato, ha realizzato un vano di mq. 22,93 con altezza di ml. 2,50.
Le censure attengono sia alla violazione della normativa sismica (art. 90 in primis e poi art.93 e 94 TUED) relative ad una realizzata sopraelevazione, sia alla erronea qualificazione del contro interessato di esecuzione di “volume tecnico”, sia alla dovutezza, per rilascio di un permesso di costruire a sanatoria edilizia ex art 36, anche della così detta simultanea <<doppia conformità sismica>>, senza la quale la sanatoria edilizia è illegittima.
Il TAR ha disposto Verificazione Tecnica d’Ufficio delegata ad un funzionario della Regione Calabria ufficio deputato.
Il VTU ha stabilito che, per le oggettive connotazioni strutturali e funzionali, trattasi di “sopraelevazione” che l’intervento non rientra tra gli “interventi locali” di cui al capitolo 8 del D.M. 14/01/2008 bensì di intervento che comporta “l’adeguamento sismico” dell’intero edificio, per cui previamente ricorre il disposto di cui articolo 90 del TUED (nei tre steps) e quindi a seguire la dovutezza delle norme di cui agli articoli 93 e 94 del TUED, cui rinvio.
Circa un motivo di tardività del ricorso, eccepito dal controinteressato, il collegio spiega perché aderisce alla tesi che “il dies a quo” decorra non dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato all’albo pretorio, ma “..all’esito di una apposita istanza d’accesso” agli atti amministrativi.
Ricorso quindi non tardivo.
Nel merito successivo della (eventuale) carenza di interesse dei ricorrenti il collegio riporta i due presupposti di cui Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 22/2021, riconoscendone l’applicabilità e quindi validando l’interesse dei ricorrenti.
Al capitolo 14. della sentenza viene riportata la disamina edilizia dei connotati dell’opera di cui al ricorso.
Attenzione viene poi posta al punto viii) del capitolo 14. sulle eccezioni del controinteressato che trattasi di volume tecnico, di “intervento locale” di cui punto 8.4.1. del D.M. 17/01/2018 o comunque di “intervento minore” ai sensi della DGR Calabria n. 12/2013 allegato A, punto 15, per cui non si ritiene necessaria, dal controinteressato, la preventiva autorizzazione regionale in materia antisismica.
Il VTU ha stabilito (pagina 8/13) che si tratta di “sopraelevazione” e non bensì “ampliamento” di edificio esistente, per cui opera la necessità della previa autorizzazione sismica ex artt. 93-94 del TUED. Ne deriva la illegittimità di un deposito strutturale presso il Comune.
Il collegio spiega il perché la realizzazione non sia riconducibile alla nozione di “vano tecnico” (pag. 8-9/13).
Alle pagine 9-10/13 il collegio indica chiaramente il perché non sia ipotizzabile un “intervento locale” di cui al punto 8.4.1. del DM 17/01/2018 e neanche un “intervento minore” di cui alla DGR Calabria n. 12/2013 (aggiunge chi scrive, ammesso e non concesso che una DGR regionale possa avere valenza derogatoria sulla legge statale, fatto denegato in pieno).
La realizzata “soprelevazione” implica quindi anche il rispetto di cui all’articolo 90 del TUED nelle tre fasi ineludibili indicate nella norma.
Al capitolo 17. (pagine 10-11/13) la sentenza rimarca alcuni oramai indiscutibili approdi giurisprudenziali in tema di <<DOPPIA CONFORMITA’ SISMICA>> riaffermando il noto principio di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2013 e di cui alle sentenze (tra le tante) TAR Torino n. 2/2022 e TAR Napoli n. 3450/2022, per cui senza <<doppia conformità sismica>> una rilasciata sanatoria edilizia ex art 36 TUED debba essere considerata illegittima e quindi vada annullata dal TAR.
Il TAR ha annullato quindi la sanatoria di conformità edilizia rilasciata dal Comune.
La sentenza è in linea con giurisprudenza in materia qua, anche rinviandosi il Lettore alla lettura dell’ articolo di Luca Ramacci sulla Rivista Trimestrale n. 03/2022 edita da Lexambiente.it, in tema del ristretto ambito di applicazione della sanatoria di doppia conformità edilizia.