TAR Emilia Romagna (Parma) Sez. I sent. 385 del 18 settembre 2008
Rumore. Limiti

Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. “assoluti” di rumorosità, ma non anche quelli c.d. “differenziali”
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 313 del 2007, proposto da:
Societa' Sportiva Tiro A Segno Nazionale - Sezione di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Trosa, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora 7;

contro

Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Pagliari, in Parma, borgo Antini 3;

nei confronti di

- Sig Aronne Borciani, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Pellini e Daniele Turco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Da Vico, in Parma, borgo Riccio da Parma, 29;
- Sig.ra Romana Bassoli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell'ordinanza del Comune di Reggio Emilia 19.06.2007, prot. n. 6375, con la quale si stabiliscono le modalità di utilizzo delle strutture del Poligono di Tiro, nonché degli atti preordinati, ivi compresi: b) il provvedimento comunale 25230/04, c) la nota Arpa 3793 del 07.04.2006, d) il parere Arpa 20926 del 12.09.2006, e) la nota dell'Ispettorato Infrastrutture dell'Esercito di Firenze, in data 06.09.2007, prot. 100408, f) gli atti di pianificazione del Comune di Reggio Emilia confluiti nel Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta 1202 del 27.06.2001, nella parte in cui collocano residenze in adiacenza all'impianto di Tiro a segno.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Emilia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Aronne Borciani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 01/07/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il presente ricorso, la società sportiva Tiro a Segno di Reggio Emilia chiede l’annullamento dell’ordinanza in data 19/6/2007, con la quale il Comune di Reggio Emilia ha in concreto limitato considerevolmente le modalità di esercizio dell’attività di tiro esercitata nelle strutture del poligono di proprietà della ricorrente sito in Reggio Emilia, via Paterlini.

A sostegno dell’impugnativa la ricorrente deduce i seguenti motivi in diritto:

1) Violazione L. n. 447 del 1995, dei DPCM 1/3/1991 e 14/11/1997, del D. Lgs. n. 267 del 2000; degli artt. 2, 4 e 17 della L.R. Emilia – Romagna n. 15 del 2001; violazione dell’art. 52 dello Statuto di Reggio Emilia; violazione della direttiva tecnica per poligoni di tiro del Comando scuole dell’Esercito Italiano; Eccesso di potere sotto diversi profili;

L’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Dirigente comunale era invece di competenza del Sindaco di Reggio Emilia.

Inoltre, nella specie, difettavano i presupposti della necessità e dell’urgenza necessari per l’emissione di un’ordinanza “extra ordinem” ex D. Lgs. n. 267 del 2000.

Il provvedimento entra nel merito di attività tecniche quali l’uso di armi da fuoco a loro volta funzionali alle esigenze di tutela di esercizio sportivo che presso il poligono si possono perseguire, senza che, tuttavia, il Comune di Reggio Emilia sia stato classificato ai fini acustici come previsto dal DPCM 14/11/1997.

Risulta inoltre violato l’art. 9 L. n. 447 del 1995, poiché il potere esercitato dall’Amministrazione Comunale presuppone la presenza – nel caso non ricorrenti - di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Si rileva inoltre l’inapplicabilità del criterio differenziale per carenza di previa zonizzazione acustica, dato che nelle more della menzionata classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. a) L. sono operativi i soli limiti “assoluti” ma non quelli “differenziali”.

Alla base di tale indirizzo vi è l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, DPCM 14/11/1997, secondo cui i soli limiti applicabili in attesa che i Comuni provvedano alla “zonizzazione acustica” del territorio sono quelli previsti dall’art. 6, comma 1, del DPCM 1/3/1991.

Tali limiti “assoluti” risultano rispettati dalla ricorrente che a tempo debito ha provveduto ad effettuare consistenti ed onerose opere di ristrutturazione delle sale da tiro A e B, come risulta anche dalla relazione dello studio tecnico Alfa che evidenzia come dai rilievi fonometrici effettuati in diverse condizioni ambientali che l’attività di tiro a segno non incide sul rumore ambientale esterno e su quello percepito negli edifici posti nelle vicinanze della struttura.

Nell’ordinanza impugnata, l’Amministrazione risulta non avere tenuto in minimo conto che la struttura del poligono è preesistente a tutti gli edifici residenziali costruiti nelle vicinanze.

Il Comune di Reggio Emilia, costituitosi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso ne chiede la reiezione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Si è inoltre costituito in giudizio, quale controinteressato, il Sig. Aronne Borciani, in via preliminare eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendo che lo stesso sia respinto, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 1/7/2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.


DIRITTO

Oggetto della presente controversia è l’ordinanza con la quale il Comune di Reggio Emilia ha imposto alla locale società sportiva di Tiro a Segno diverse limitazioni all’attività di tiro da svolgersi nel poligono di proprietà della stessa, ubicato in Reggio Emilia, via Paterlini.

In primo luogo, il Collegio deve darsi carico di esaminare l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal controinteressato sig. Aronne Borciani.

Questi eccepisce, in concreto, che la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad impugnare l’ordinanza in questione, avendo fatto acquiescenza a precedenti analoghe ordinanze comunali adottate sulla base di quegli stessi presupposti di rumorosità della struttura – accertata mediante misurazioni “in loco” - che informano anche il provvedimento impugnato.

L’eccezione è infondata, stante l’evidente peculiarità dell’ordinanza in questione e delle specifichelimitazioni con la stessa adottate nei confronti della ricorrente rispetto al precedente provvedimento citato dal controinteressato.

Nel merito, è infondata la prima censura rilevante sia incompetenza del Dirigente comunale ad adottare ordinanza contingibile ed urgente sia violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 267 del 2000 che disciplinano tale tipologia di ordinanze.

Il Comune risulta infatti avere utilizzato, nella specie, gli ordinari poteri conferitigli dalla legge al fine di garantire la quiete pubblica dei cittadini, mediante imposizione di limitazioni alle immissioni di rumori oltre ai limiti di legge, con conseguente competenza del dirigente comunale ex D. Lgs. n. 267 del 2000 ad adottare l’atto amministrativo in questione.

Risulta invece fondata l’ulteriore censura, facente leva sul fatto che i limiti di inquinamento acustico c.d. “differenziali” che dall’ordinanza impugnata risulterebbero essere stati superati dalla ricorrente, non dovevano in realtà essere rispettati dalla stessa, stante che il Comune di Reggio Emilia non si è ancora dotato del c.d. “piano di zonizzazione acustica” del territorio comunale.

Come questa Sezione ha già avuto occasione di rilevare (sent. 4/5/2005 n. 244 e la recentissima 21/5/2008 n. 259), la prevalente giurisprudenza è dell’avviso che, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, siano operativi i limiti c.d. “assoluti” di rumorosità, ma non anche quelli c.d. “differenziali” (v. T.A.R. Puglia –LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 29/6/2005 n. 578; T.A.R. Lombardia –MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847).

Alla base di tale indirizzo è l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991”.

Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto: primo comma relativo ai c.d. limiti “assoluti” e secondo comma relativo ai c.d. limiti “differenziali”, sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie.

D’altra parte, non persuade la tesi ministeriale (v. circolare Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 14/11/1997) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente “industriali” ) che si ricaverebbe “ex se” dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività “medio tempore”.

In realtà, già nella vigenza del D.P.C.M. 1/3/1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare l’applicabilità del criterio “differenziale” all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia - Romagna –PR- 21/5/2008 n. 259 cit.).

Pertanto, non avendo il Comune di Reggio Emilia provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l’operatività del più vote citato criterio “differenziale”, con conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata fondata sull’accertato superamento dei limiti differenziali di immissioni acustiche.

Il ricorso deve quindi essere accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza impugnata.

Il carattere assorbente della censura accolta esime il Collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi rassegnati in ricorso.

Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in relazione alla peculiarità e complessità delle questioni esaminate, che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2008, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Italo Caso, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO