Rifiuti.D.M. 28 giugno 2024 n. 127
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 28 giugno 2024 n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (24G00144) (GU Serie Generale n.213 del 11-09-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024
Beni ambientali.Bellezze d'insieme
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 6862 del 31 luglio 2024
Beni ambientali.Bellezze d'insieme
Non è necessario, ai fini della legittimità delle scelte relative alla perimetrazione delle aree da tutelare come 'bellezze d’insieme’, ex art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42 del 2004, che ogni singolo elemento compreso nell'area presenti i caratteri della bellezza naturale, poiché ciò che s'intende tutelare è per l'appunto l'insieme. E’ stato infatti ritenuto che il vincolo imposto con deliberazione regionale su bellezze d'insieme e non su bellezze individue non postula necessariamente che ogni singola cosa compresa nel paesaggio abbia i caratteri di bellezza naturale e non richiede, sotto il profilo procedimentale, gli adempimenti della notifica e della trascrizione previsti dall'art. 6 l. n. 1497 del 1939. L'eliminazione con la lettera d) del comma 1 dell'art. 136 del riferimento alle bellezze panoramiche “considerate come quadri naturali”, dapprima previsto nell'art. 1 della l. 1497 del 1939 (poi limitato alla sola parola “quadri” nel d. lgs. n. 490 del 1999), non comporta, di per sé, effetti di limitazione della proprietà privata equivalendo sempre la visione delle bellezze panoramiche a quella di quadri naturali ed essendo perciò siffatta nozione, in quanto ulteriormente esplicativa di un già chiaro contenuto estetico, priva di valenza giuridica aggiuntiva, tanto più essendo rimasta identica la restante parte della disposizione; pertanto, il vincolo paesaggistico relativo alle bellezze naturali (art. 136, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 42/2004) riguarda la bellezza estetica e panoramica offerta dalla natura, il c.d. “quadro naturale”, salvaguarda il panorama e le visuali e protegge il paesaggio quale interesse pubblico alla tutela della bellezza dei luoghi nel loro insieme, quindi rispetto alla sua fruibilità visiva da parte della collettività.
Urbanistica.Reato di cui all'art. 75 TU edilizia
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Cass. Sez. III n. 29342 del 19 luglio 2024 (UP 21 mar 2024)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Fraternali
Urbanistica.Reato di cui all'art. 75 TU edilizia
L’art. 75 del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce un reato di natura permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo
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La tariffa di conferimento dei rifiuti diminuisce in caso di variazioni istat negative secondo il principio di copertura dei costi efficienti
La tariffa di conferimento dei rifiuti diminuisce in caso di variazioni ISTAT negative secondo il principio di copertura dei costi efficienti
di Luca VERGINE
Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale e sindacato giurisdizionale
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Consiglio di Stato Sez. II n. 6947 del 2 agosto 2024
Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale e sindacato giurisdizionale
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il sindacato giurisdizionale, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di separazione dei poteri, è consentito soltanto quando risulti violato il principio di ragionevolezza.
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Rfiuti.Abbandono e deposito incontrollato
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Cass. Sez. III n. 30929 del 29 luglio 2024 (UP 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Duse
Rfiuti.Abbandono e deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, diversamente dall’abbandono, reca in sé i segni del persistente dominio finalistico sulle cose; la qualificazione della condotta come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce frutto di un accertamento di fatto del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità; l’abbandono di rifiuti ha natura istantanea; il deposito incontrollato di rifiuto ha sempre natura permanente; la permanenza cessa con la rimozione definitiva dello stato di antigiuridicità già prodottosi oppure con il vincolo reale del bene oppure, ancora, con la sentenza di primo grado quando la contestazione è di natura aperta; colui il quale subentra contrattualmente nella gestione dei rifiuti risponde direttamente del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e non del reato di cui all’art. 255, comma 3, stesso decreto se, dopo aver provveduto all’iniziale smaltimento dei rifiuti, ha cessato la condotta lasciando in deposito incontrollato i residui rifiuti; la condotta di deposito incontrollato dei rifiuti consiste anche nel lasciare in deposito i rifiuti stessi, non richiedendo necessariamente la norma che l’agente conferisca ulteriori rifiuti rispetto a quelli dei quali abbia assunto la gestione diretta
- Ecodelitti. Inquinamento ambientale e responsabilità pubblici amministratori
- Elettrosmog.Fasce di rispetto per gli elettrodotti quale vincolo di inedificabilità assoluta
- Ambiente in genere.Delega di funzioni e responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante di una società
- Ambiente in genere.Classificazione di un territorio come zona di protezione speciale
- Rifiuti. Individuazione da parte del Comune di siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti
- Ecodelitti.Il delitto di omessa bonifica non si applica in caso di violazione dell'art 255 comma 3 dlv 152-2006
- Rifiuti.Accesso ad area privata da parte di agenti accertatori
- Ambiente in genere.Concetto di perturbazione e valutazione di incidenza nella direttiva habitat
- Urbanistica.Confisca per lottizzazione abusiva e buona fede dell'acquirente
- Urbanistica. La CEDU stabilisce che l'ordine di demolizione per costruzione illegale secondo la legge italiana è ripristinatorio e non punitivo
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