Cass. Sez. III n. 7893 del 29 febbraio 2012 (Ud.11 gen.2012)
Pres.Mannino Est.Marini Ric. P.G. in proc. Cruciani e altri
Urbanistica.Contravvenzioni alla normativa antisismica e perfezionamento del reato

Il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si perfeziona con l'inizio di esecuzione delle opere che arrecano offesa al bene giuridico protetto, essendo irrilevante il giudizio di compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele antisismiche imposte dalla legge.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 11/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 46
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 23043/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona;
nel procedimento nei confronti di:
CRUCIANI Giuseppe, nato a Roccafluvione il 2 Gennaio 1950;
CRUCIANI Marisa, nata a Roccafluvione il 15 Febbraio 1955;
CRUCIANI Raffaele, nato a Roccafluvione il 4 Gennaio 1958;
NESPECA Vincenzo, nato a Acquasanta Terme il 18 Luglio 1963;
Avverso la sentenza emessa in data 30 Aprile 2010 dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha assolto gli imputati dal reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95 con la formula "il fatto non sussiste".
Fatto accertato il 18 Gennaio 2008.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. RILEVA IN FATTO
Con sentenza emessa in data 30 Aprile 2010, il Tribunale di ASCOLi Piceno ha assolto gli imputati dal reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95 con la formula "il fatto non sussiste" in quanto risulta che l'Ufficio competente della Regione Marche ha dichiarato conforme alla normativa antisismica il progetto presentato in sanatoria dai ricorrenti.
Ricorre avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona, lamentando l'errata applicazione della legge sostanziale per avere erroneamente il Tribunale escluso la sussistenza degli illeciti che, avendo natura formale e funzione preventiva, risultano perfezionati al momento dell'esecuzione dei lavori e non possono essere sanati da valutazioni ex post; scopo della fattispecie incriminatrice, infatti, è quello di permettere alle autorità competenti di ricevere preventiva informazione delle opere da realizzare ed effettuare le necessarie valutazioni prima che sia corso ai lavori.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico Ministero è palesemente fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente distinto le violazioni della disciplina antisismica aventi natura formale che, per quanto decisive al fine di consentire la previa controllabilità dei requisiti di sicurezza delle opere da parte dell'amministrazione, hanno natura istantanea e si perfezionano con l'inizio di esecuzione delle opere (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 18 del 1999. PM in proc. Lauriola e altri, rv 213933) e le violazioni di natura sostanziale, che hanno riferimento alla situazione di pericolo che trova origine nell'esecuzione delle opere ed esaurisce la permanenza soltanto con la cessazione dei lavori (Terza Sezione Penale, sentenza n. 41854 del 2008, Patanè Tropea, rv 241383; sentenza n. 41858 del 2008, PM in proc. Gifuni e altro, rv 241424).
Ora, è evidente che le violazioni contestate ai ricorrenti si sono perfezionate con l'inizio di esecuzione delle opere ed hanno realizzato l'offesa al bene protetto, con la conseguenza che il successivo giudizio di compatibilità delle opere realizzate con le cautele antisismiche non può incidere sui reati contestati. Erroneamente, dunque, il giudice di merito ha ritenuto che il fatto non sussista e la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012