Beni ambientali.Natura reale delle sanzioni
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 4946 del 3 giugno 2024
Beni ambientali.Natura reale delle sanzioni
L'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 prevede la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell'opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Dunque, la sanzione è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata "al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione" e, in base all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, le somme "sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate". Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, di cui alla L. n. 24 novembre 1981, n. 689. Tale sanzione, pur se di carattere pecuniario, partecipa della medesima natura di ricomposizione dell'ordine urbanistico della legalità violata e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio. Il potere di irrogare le sanzioni cui all'art. 167 d.lgs. n. 42/2004, è posto a presidio dell'interesse pubblico di rango costituzionale alla preservazione del paesaggio ed è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata. Quindi tale illecito, stante il suo carattere permanente, è soggetto all’imprescrittibile potere repressivo sanzionatorio dell’amministrazione preposta alla gestione del vincolo e quindi dotata di un potere autoritativo che nel vigente sistema si considera esercitabile in ogni tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo. Ne consegue che l’illecito amministrativo permanente cesserà solo con il ripristino dei luoghi (ad opera del trasgressore o d’ufficio) oppure nei casi di accertata compatibilità paesistica con l’irrogazione e il pagamento della specifica sanzione risarcitoria, per cui, nel caso concreto il potere sanzionatorio non era prescritto.
Urbanistica.Limiti alla ristrutturazione dei ruderi
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Cass. Sez. III n. 26517 del 5 luglio 2024 (UP 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric.Di Giovanni
Urbanistica.Limiti alla ristrutturazione dei ruderi
Interventi edilizi legittimi su di un cd. rudere, compresa in particolare la ristrutturazione, impongono, quale imprescindibile condizione, che sia possibile accertare la preesistente consistenza di ciò che si è demolito o è crollato e che tale accertamento dovrà essere effettuato con il massimo rigore e dovrà necessariamente fondarsi su dati certi ed obiettivi, quali documentazione fotografica, cartografie etc., in base ai quali sia inequivocabilmente individuabile la consistenza del manufatto preesistente. Da qui la precisazione per cui, l'utilizzazione del termine «consistenza», da parte del legislatore, nell'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/01, relativo ai casi di ristrutturazione, inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, dovrà escludersi la sussistenza del requisito richiesto dalla norma. Parimenti, detta verifica non potrà essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi o al risultato di stime o calcoli effettuati su dati parziali, ma dovrà, invece, basarsi su dati certi, completi ed obiettivamente apprezzabili.
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Urbanistica.Requisito della cosiddetta doppia conformità
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Corte costituzionale n.125 del 15 luglio 2024
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Trento - Concessione in sanatoria - Requisito della cosiddetta doppia conformità - Previsione che consente, in deroga a tale requisito, il rilascio della concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente - Denunciata normativa che viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza - Lesione dello statuto autonomo della Regione trentina, il quale subordina l’esercizio della potestà legislativa delle Province di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e piani regolatori al rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
SENTENZA N. 125
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Urbanistica.Sanzioni degli abusi edilizi realizzati su suoli demaniali
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 4917 del 31 maggio 2024
Urbanistica.Sanzioni degli abusi edilizi realizzati su suoli demaniali
L’art. 35 del testo unico dell’edilizia, utilizzando il riferimento al solo “responsabile” dell’abuso, ha chiaramente a mente che il responsabile non può in alcun modo divenire proprietario, in quanto, appunto, ha costruito su suolo pubblico. Da qui la piana soluzione interpretativa secondo la quale nella particolare ipotesi relativa alla sanzione degli abusi realizzati sul demanio e sui beni appartenenti al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il proprietario è esonerato totalmente dal coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio. In questi casi specifici le sanzioni demolitorie possono essere legittimamente irrogate unicamente nei confronti del responsabile dell’abuso : questo è il senso da attribuire, in fattispecie di questo tipo, alla nozione di “responsabile”.
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Rifiuti.Sequestro e legittimazione del socio all'impugnazione
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Cass. Sez. III n. 26543 del 5 luglio 2024 (CC 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. PM in proc. Bernardi
Rifiuti.Sequestro e legittimazione del socio all'impugnazione
Il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. Nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest’ultima (fattispecie relativa al sequestro preventivo di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami metallici, di beni aziendali organizzati per l’esercizio dell’impresa, di quote sociali della società, dei mezzi e dei macchinari presenti all’interno dell’insediamento produttivo)
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Danno ambientale.Azioni di prevenzione
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4965 del 3 giugno 2024
Danno ambientale.Azioni di prevenzione
La norma che attribuisce al Ministero il potere di chiedere agli operatori informazioni si inserisce in una disciplina che ha una chiara funzione di natura preventiva dei danni ambientali (lo segnala la stessa rubrica dell’art. 304, intitolata alle “Azioni di prevenzione”), ed è diretta a fissare le condizioni per l’effettività delle successive misure di prevenzione e di messa in sicurezza (che l’art. 245 impone anche ai proprietari non inquinatori, per cui il riferimento testuale alla figura dell’operatore deve intendersi qui fatto anche al proprietario non responsabile dell’inquinamento). Il presupposto per l’adozione delle ordinanze ai sensi dell’art. 304, comma 3, lettera a), non può essere costituito, quindi, da una (preliminare e) approfondita analisi e verifica di tutti gli elementi che giustificherebbero l’adozione delle misure di prevenzione. Per riprendere il testo della disposizione, è sufficiente il sospetto di una minaccia imminente di danno ambientale.
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