Cass. Sez. III n. 506 del 8 gennaio 2026 (UP 20 nov 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Bucca Ric. Procope
Ecodelitti.Configurabilità del traffico illecito di rifiuti e criteri di determinazione dell'ingente quantità
In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), la natura non pericolosa dei materiali gestiti è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, che sanziona l'illiceità della gestione e il superamento dell'iter procedimentale di smaltimento. Il requisito dell'ingente quantità deve essere accertato non solo sulla base del volume complessivo dei rifiuti (nella specie superiore a 1000 tonnellate), ma anche valutando l'organizzazione dei mezzi, la continuità e la durata della gestione abusiva. L'ingiusto profitto richiesto dalla norma non presuppone un'entità minima prestabilita, essendo sufficiente che l'agente ricavi un qualsivoglia vantaggio patrimoniale dall'attività illecita.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 gennaio 2022, il GIP del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, condannò Francesco, Michele e Samuele Procope alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre pene accessorie e confisca dei mezzi in sequestro, per il reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies c.p.. Agli imputati era contestato di aver allestito, in concorso tra loro e al fine di conseguire un ingiusto profitto, un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti principalmente da detriti e macerie edili, terre e rocce da scavo. Tale attività si concretizzava nella gestione di un sito abusivo di messa in riserva e nel successivo trasporto e conferimento di ingenti quantitativi di rifiuti presso l'impianto della società Econfrantoio - N.E.F. s.r.I., con modalità illecite volte a eludere la tracciabilità, quali la mancata pesatura o l'attestazione di quantitativi inferiori al reale.
2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato la confisca di un veicolo (targato AC421JD) e confermato nel resto la statuizione di condanna. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze difensive, condividendo la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica operate dal primo giudice. In particolare, la Corte ha evidenziato come la non pericolosità dei rifiuti fosse irrilevante ai fini della configurabilità del delitto, il quale sanziona l'illiceità della gestione a prescindere dalla natura del materiale. Ha ritenuto altresì provato, sulla base delle indagini (videoriprese, GPS e un controllo mirato), il carattere "ingente" dei quantitativi di rifiuti gestiti e la sussistenza di un ingiusto profitto. Ha rigettato, inoltre, la richiesta di derubricazione nel reato contravvenzionale di cui all'art. 256, co. 2, d.lgs. 152/2006, stante la comprovata esistenza di un'organizzazione di mezzi e attività continuative, elemento strutturale del delitto contestato. Infine, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e della sua protrazione nel tempo.
3. Avverso tale sentenza, gli imputati, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 452-quaterdecies c.p., con specifico riferimento all'insussistenza del requisito degli "ingenti quantitativi". La difesa sostiene che tale elemento è stato desunto in via meramente presuntiva, estrapolando i dati di un unico controllo su un singolo carico per poi riferirli a tutti i viaggi effettuati, senza considerare la differente densità e peso specifico dei materiali edili trasportati. Si contesta, inoltre, la stessa illiceità della gestione, dato che i Procope erano autorizzati al trasporto di quella tipologia di rifiuti e conferivano presso un impianto autorizzato. Si deduce, a sostegno della censura, che: la Euroscavi di Procope Francesco operava nel settore del movimento terra e solo occasionalmente "il camion più grande" era stato utilizzato per il trasporto di materiali alla NEF; tutti i veicoli sequestrati erano "muniti di autorizzazione al prelievo e trasporto di inerti provenienti da demolizione edilizia"; il materiale trasportato rientrava nelle categoria "terre e rocce da scavo e inerti da demolizione" oggetto delle autorizzazioni rilasciate alla Euroscavi di Procope Francesco e alla NEF; il ragionamento presuntivo che aveva determinato il quantitativo di materiale illecitamente conferito non teneva conto che: la Guardia di Finanza aveva ridotto a 28 i giorni in cui erano stati annotati conferimenti dei Precope presso la NEF; erano stati computati anche viaggi "del tutto regolari" o quelli effettuati per caricare sabbia presso la NEF con trasportarla ai clienti che l'avevano ordinata; i FIR indicavano un valore approssimativo in ordine al peso dei materiali essendo previsto che tale dato fosse da "verificarsi a destino".
3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell'ingiusto profitto. Si evidenzia come: le immagini riprese dalla telecamera non consentivano di determinare gli importi versati dai piccoli trasportatori e, comunque, le stesse annotazioni della Polizia Giudiziaria davano atto che la dazione di denaro da parte dei conferitori avveniva solo "talvolta", così da non potersi escludere che l'importo di € 30,00, che si assume essere il corrispettivo per ogni scarico, fosse relativo a uno o a più viaggi, così da rendere illegittima la presunzione di un profitto costante e generalizzato.
3.3. Con il terzo motivo, si ripropone la richiesta di derubricazione della condotta nella meno grave fattispecie del deposito incontrollato di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, sostenendo che l'attività era meramente occasionale e non integrava gli estremi di una stabile organizzazione per il traffico illecito.
3.4. Con il quarto motivo, si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa rileva una contraddizione nella motivazione della Corte d'appello, la quale nega le attenuanti per il "notevole pericolo per il bene giuridico protetto" pur avendo accertato la natura non pericolosa dei rifiuti. Si lamenta, inoltre, che non si era tenuto conto dell'occasionalità della condotta illecita, della condotta post delictum degli imputati (bonifica dell'area a proprie spese) e dei differenti ruoli svolti dai medesimi nella vicenda, segnalandosi, al riguardo, che Samuele Procope era stato solo ripreso in qualche occasione mentre incassava i pagamenti dei piccoli trasportatori.
3.5. Con il quinto motivo, si contesta la statuizione sulla confisca dei mezzi, sia perché consequenziale a una condanna ritenuta ingiusta, sia, specificamente, per non essere stata revocata la confisca anche del veicolo targato CP724XG, del quale, a dire della difesa, non sarebbe stato provato l'impiego nelle attività illecite, analogamente a quanto ritenuto per il veicolo dissequestrato dalla Corte d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono articolati, in larga parte, in motivi non consentiti in sede di legittimità e, per il resto, manifestamente infondati. Va preliminarmente osservato che le sentenze di merito integrano un'ipotesi di doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Rispetto a tale apparato argomentativo, le doglianze in esame, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.
1.1 E', quindi, utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, De Gennaro; Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello).
1.2 Venendo al denunciato vizio di motivazione, devono essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621). Va, infatti, ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
1.3 In presenza di una doppia conforme, inoltre, a quanto appena esposto in ordine all'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non è questo però il caso: i ricorrenti, infatti, non lamentano che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretendono una diversa lettura degli elementi probatori, contestando la portata dell'attività illecita contestata attraverso un percorso argomentativo che, però, sovente, omette di confrontarsi con i dati probatori valorizzati dai giudici di merito.
2.Venendo quindi all'analisi alle censure prospettate con il primo motivo, le doglianze difensive ripropongono argomenti che le sentenze di merito avevano disatteso rilevando che: l'integrazione del reato ritenuto prescinde dalla pericolosità o meno dei rifiuti illecitamente gestiti; l'illiceità del trasporto è integrato anche dall' "agire [in maniera] non conforme all'iter procedimentale di smaltimento dei rifiuti" (pag. 3 della sentenza di appello); la ditta Euroscavi di Procope Francesco era in possesso di un'autorizzazione per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per una quantità annua trattata inferiore a 3.000 tonnellate mentre non disponeva di un'autorizzazione per la messa in riserva dei rifiuti nel piazzale ubicato ai margini della strada Provinciale Circumlago di Lucrino, in cui, più volte al giorno, piccoli trasportatori scaricavano, del tutto abusivamente, detriti e macerie da demolizione (pag. 5 della sentenza di primo grado) che poi venivano trasportati per lo smaltimento "per la maggior parte delle volte in assenza di qualsivoglia autorizzazione e documentazione giustificativa presso l'impianto compiacente Ecofrantoio, N.E.F. s.r.l...." (pag. 14 della sentenza di primo grado); l'integrazione del reato richiede "esclusivamente che l'agente ricavi dall'attività illecita un profitto, prescindendo dall'entità dello stesso" (pag. 5 della sentenza di appello); era rimasta provata "una pluralità di cessioni, ricezioni e trasporti di rifiuti gestiti in maniera imprenditoriale pur in assenza di qualsivoglia autorizzazione per la gestione di un sito abusivo di messa in riserva di rifiuti conferiti da terzi, nonché comunque di autorizzazioni sufficienti alla movimentazione del quantitativo di rifiuti operata, si ribadisce in maniera del tutto illegittima, quanto ai rifiuti provenienti da terzi" (pag. 14 sentenza di primo grado). Da pagina 5 a 13 della sentenza di primo grado, inoltre, sono analiticamente ricostruiti gli esiti dell'attività di indagine con la specifica indicazione: dei conferimenti da parte dei piccoli trasportatori che erano stati rilevati; dei trasporti di rifiuti effettuati dalla Euroscavi di Procope Francesco per il conferimento alla NEF; della documentazione amministrativa controllata, relativa a 18 dei 58 trasporti accertati dal 15/7 al 4/9/2019, e delle ragioni per la quale si riteneva che i quantitativi di rifiuti indicati nei FIR ( t. 238) fossero sensibilmente inferiori a quelli effettivamente trasportati (pari a t. 1450). Proprio in ordine a quest'ultimo profilo, la Corte d'appello ha sottolineato come la quantificazione dei rifiuti gestiti illecitamente sia stata ricavata non in via meramente presuntiva ma attraverso un "metodo rigoroso" basato sulla combinazione di plurimi e convergenti elementi di prova: le videoriprese, il monitoraggio GPS dei veicoli e l'esito del controllo del 4 settembre 2019, che avevano permesso di accertare una macroscopica difformità tra il peso dichiarato e quello effettivo, quantificabile, complessivamente, in un valore superiore alle 1000 tonnellate di rifiuti.
2.1 I giudici di merito, pertanto, prevengono alla prova dell'elemento della fattispecie incriminatrice dell'ingente quantità dei rifiuti oggetto dell'attività abusiva a seguito di un giudizio che tiene conto non soltanto della quantità di rifiuti trattati nel corso delle varie operazioni in cui si articolava l'attività illecita accertata (già di per sé, per il valore talmente elevato del volume dei rifiuti complessivamente gestiti in modo illecito, idonea a integrare il requisito in esame, cfr. Sez. 3, n. 52838 del 14/7/2016, Serrao, in motivazione), ma anche dell'organizzazione che supportava tale attività, della continuità e della durata dell'illecita gestione, così conformandosi al costante orientamento di legittimità formatosi in materia (Sez. 3, n. 42631 del 15/9/2021, Banti che richiama Sez. 3, n. 47229 del 6/11/2012, non mass.; -Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016, Sepe, Rv. 268667; Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin, Rv. 278531).
2.2 A fronte di tale apparato argomentativo il motivo in valutazione procede a una valutazione frazionata delle condotte che permettevano la gestione dei rifiuti, affidata in gran parte ad argomenti aspecifici, in quanto privi di confronto con le risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito, o del tutto indimostrati, non richiamandosi le prove che li fondavano. Si continua così a dedurre che: i rifiuti illecitamente gestiti non erano pericolosi; la ditta individuale era autorizzata al trasporto di quei rifiuti; i reali profitti non erano stati accertati; i Procope avevano "più volte ritirato presso siti regolari e con il loro automezzo i materiali per i quali avevano regolare autorizzazione" e "avevano effettuato numerosi viaggi presso la NEF per caricare sabbia" senza che la Guardia di Finanza ne tenesse conto; i differenti materiali conferiti dai piccoli trasportatori avevano peso diverso. Si richiamano, ancora, tutta una serie di atti di indagini, neanche allegati al ricorso, in palese violazione del principio di autosufficienza, postulandone una differente valutazione rispetto ai giudici di merito, così dimostrando di non comprendere la natura e i limiti del giudizio di legittimità.
3 Le considerazioni esposte consentono di disattendere il secondo motivo, risultando, come segnalato dalla Corte territoriale, del tutto irrilevante l'entità del profitto effettivamente conseguito dagli imputati.
4. Inammissibile, per quanto già esposto, oltre che per la sua genericità, risulta anche il terzo motivo. La censura, infatti, costituente espressione della già vista strategia difensiva volta a considerare in maniera frazionata l'attività gestoria dei rifiuti, confligge con il consolidato orientamento di legittimità richiamato nella sentenza impugnata (Sez. 3, n. 37113 del 14/7/2023, Foti).
5. Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La negazione delle circostanze attenuanti generiche è sorretta da una motivazione adeguata, che fa riferimento alla "gravità della condotta vista dall'angolo prospettico del notevole pericolo per il bene giuridico protetto, della frequenza e del protrarsi nel tempo dell'azione illecita". Tale motivazione si sottrae alle censure difensive, peraltro fondate su una distorta lettura delle risultanze probatorie, che non tiene conto che l'attività delittuosa era già in essere al momento in cui era iniziata l'attività di indagine e che nei quarantanove giorni di monitoraggio aveva comportato la gestione illecita di un quantitativo di rifiuti superiore alle 1000,00 tonnellate cessando, come sottolineato dalla Corte territoriale, a seguito dell'instaurarsi del procedimento. Come noto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).
5.1 Anche la doglianza relativa alla mancata differenziazione delle posizioni dei concorrenti risulta aspecifica in quanto, a fronte della risposta data al corrispondente motivo di gravame dalla Corte territoriale, che ha ritenuto che tutti avevano contribuito al "funzionamento dell'intera organizzazione" e che era ravvisabile per tutti un "medesimo grado di partecipazione morale alla vicenda", l'allegazione del ricorso è generica, limitandosi a sostenere che Samuele si era limitato a incassare "in poche occasioni" il corrispettivo versato dai piccoli trasportatori, senza fornire elementi che consentano di inferire che tale contributo fu del tutto occasionale e non rientrante nell'organizzazione che permise la consumazione del reato.
6. Manifestamente infondato risulta anche l'ultimo motivo. La sentenza d'appello ha rigettato il gravame in ordine ai camion tg. CV2456B3 e CP724XG e alla pala meccanica rilevando che erano stati utilizzati per la realizzazione dell'attività delittuosa. Tale conclusione trova riscontro nella sentenza di primo grado che rivela che, contrariamente a quanto si legge nel ricorso, anche l'autocarro tg. CP724XG era stato utilizzato per due volte per trasportare i rifiuti alla NEF, e precisamente il 31 luglio, conferimenti che non trovano riscontro nella documentazione controllata dalla Guardia di Finanza. Anche in relazione a tale veicolo, quindi, ricorrono, al pari degli altri due mezzi, come ritento dalla Corte territoriale, i presupposti della misura ablativa. Gli ulteriori argomenti difensivi, in quanto incentrati sull'insussistenza del reato, confliggono con quanto esposto in tema di responsabilità.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2025
Il Consigliere estensore Lorenzo Antonio Bucca
Il Presidente Vito Di Nicola
Depositata in Cancelleria Oggi, 8 GEN. 2026
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