Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. VII n. 4322 del 12 agosto 2019
Sviluppo sostenibile.VIA impianti eolici
Le forme di pubblicità prescritte dal richiamato disposto degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 152/2006 (nel testo applicabile ratione temporis) si integrano fra di loro, in quanto volte a un’informazione completa e quindi a una partecipazione cosciente dei soggetti interessati, laddove nell’ipotesi di specie l’obbligo di pre-informazione in favore della collettività dei cittadini non risulta pienamente ed esaurientemente assolto, essendo stata omessa la pubblicazione sul sito web della Regione degli atti progettuali e di tutti quelli intervenuti nel corso del procedimento, in violazione del disposto del ridetto art. 24, co. 10, vale a dire una delle due forme di pubblicità (l’altra è il deposito presso gli uffici dell’autorità competente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati, disposto dall’art. 23, co. 3) idonee a garantire con maggiore facilità l’accesso pubblico alla vicenda procedimentale (segnalazione e massima Avv. F. Balletta)
Consiglio di Stato Ad. Pl. n. 9 del 3 settembre 2019
Sviluppo sostenibile.Quota d’obbligo di energia rinnovabile
Hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il GSE accerta il mancato assolvimento, da parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell’obbligo di cui all’art. 11, d.lgs. n. 79 del 1999. Salvo il legittimo esercizio, ricorrendone i presupposti, dell’autotutela amministrativa, tali atti diventano pertanto definitivi ove non impugnati nei termini decadenziali di legge; deve invece riconnettersi natura non provvedimentale agli atti con cui il GSE accerta in positivo l’avvenuto puntuale adempimento del suddetto obbligo da parte degli operatori economici di settore.
Cass. Sez. III n. 31617 del 18 luglio 2019 (UP 6 giu 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Campisi
Urbanistica.Costruzione muro di recinzione
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire in cas in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e)
Consiglio di Stato Sez.II n. 5609 del 7 agosto 2019
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e acquisizione coattiva al patrimonio comunale
In tema di lottizzazione abusiva, i principi costituzionali e comunitari di buona fede e di presunzione di non colpevolezza invocabili dai contravventori allo scopo di censurare un asserito deficit istruttorio e motivazionale consistente nell’omessa individuazione dell’elemento psicologico dell'illecito contestato possono al più utilizzare l’argomento al mero fine dell'applicazione della sanzione penale accessoria della confisca urbanistica contemplata dall'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001 (reputata comunque compatibile con l'art. 7 CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: Grande Chambre, 28 giugno 2018, n. 1828), nel mentre l'argomento medesimo non è utilmente invocabile al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa dell'acquisizione coattiva dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, contemplata dall'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto atto vincolato (segnalazione M. Federici)
Cass. Sez. III n. 31291 del 17 luglio 2019 (UP 7 mag 2019)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Ricigliano
Rifiuti.Inottemperanza ordinanza di rimozione
La sanzione penale di cui all’art. 255 comma 3 cit, è rivolta propriamente non già ai responsabili dell’abbandono o ai proprietari menzionati nella prima norma, ma ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale, mentre il precetto di cui all'art. 193 comma 3, è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato. Ma in ogni caso, spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno ne' responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
Cass.Civile Sez. III n.19504 del 19 luglio 2019
Pres.Amendola Est. Moscarini Ric. MATTM
Danno ambientale.Misure di riparazione
In caso di impossibilità di determinare le misure di riparazione primaria (perché oggetto di rinuncia), la Corte territoriale non è affatto esonerata dall'obbligo decisorio ex art. 112 c.p.c. di individuare e conseguentemente disporre, a carico del responsabile del danno ambientale, le altre misure di riparazione, complementare e compensativa, determinandone anche i relativi costi, anche con riguardo agli eventuali profili di responsabilità per il danno non patrimoniale da risarcire ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c..(segnalazione e massima Avv. F. Benedetti)
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