Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 320, del 26 gennaio 2015
Urbanistica.Illegittimità ordinanza rimozione di tettoia in legno per copertura posto auto priva del permesso di costruire

La tettoia realizzata non sviluppa cubatura e non rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire, elencati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del DPR n. 380/2001, a proposito degli interventi di nuova costruzione tra cui non possono ascriversi quelle pertinenziali che non comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00320/2015REG.PROV.COLL.

N. 00130/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2014, proposto da Venditti Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso Italia s.r.l. Regus Business Centres, in Roma, piazza del Popolo, n.18

contro

Comune di Campobasso; 

per la riforma

della sentenza n. 305 del 14 maggio 2005, del TAR Molise - Campobasso (Sezione Prima), resa tra le parti;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato Giuliano Di Pardo per delega dell’avvocato Salvatore Di Pardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. L'attuale appellante e originario ricorrente, proprietario di un immobile nel centro di Campobasso, in seguito all'acquisto di un posto auto scoperto pertinente alla sua casa di abitazione, provvedeva prima a recintarlo, previa DIA del 10 gennaio 2005, e poi a realizzare una copertura dello stesso, dopo averlo comunicato al Comune che, con ordinanza n. 89 del 9 giugno 2009, gli intimava la rimozione dell'opera ritenuta abusiva, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, essendo la tettoia in legno priva del permesso di costruire.

Con la sentenza in epigrafe, il TAR si pronunciava sul ricorso presentato per l'annullamento della citata ordinanza con plurimi motivi di censura, ritenendolo infondato in quanto:

a. la tettoia in legno era stata realizzata abusivamente e stabilmente infissa al suolo, senza alcuna prova che fosse al servizio dell'abitazione di proprietà del ricorrente, non essendo la relativa area occupata, originariamente adibita a posto auto dall'abitazione, in quanto acquistata a tal fine nel 2004, perché nelle vicinanze di quest'ultima;

b. la copertura del posto auto aveva trasformato l'area recintata da cortile a posto auto coperto, il che non poteva essere considerata opera di mero completamento, né qualificata come pertinenza, in assenza di un vincolo tra parcheggio e unità immobiliare. Ciò perchè la nozione di pertinenza in ambito edilizio e urbanistico ha proprie peculiarità che la differenziano dalla nozione civilistica di cui all'articolo 817 del codice civile. Il manufatto deve essere, infatti, non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito, ma anche sfornito di un autonomo valore di mercato, tale che l'intervento, pur essendo accessorio a quello principale, non deve incidere sul preesistente assetto edilizio, il che non si è verificato nella specie, essendo l'area stata acquistata come cortile;

c. per la realizzazione del posto auto non costituente pertinenza dell’edificio, occorreva di conseguenza il rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la DIA;

d. l'ordinanza di demolizione era legittima, poiché la tettoia è un'opera abusiva, non essendo precaria, ma stabile e non pertinenziale e realizzando una trasformazione edilizia che va autorizzata, pur se adibita a parcheggio.

2. Con l'appello in epigrafe, l'originario ricorrente ha dedotto:

a. la violazione degli articoli 10 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, visto che la tettoia non ha sviluppato cubatura in quanto i lati anteriore e posteriore sono aperti, un lato insiste su una siepe e solo un lato risulta chiuso in quanto appoggiato al muro dell'edificio principale. Di conseguenza, la realizzazione della tettoia non era subordinata al rilascio del permesso di costruire, stante peraltro il dettato dei citati richiamati articoli del D.P.R. n. 380/2001 da cui è agevole ricavare che la tettoia non ricade in alcuna delle categorie per le quali è necessario il permesso in questione;

b. le modeste dimensioni della tettoia che ha coperto il posto auto sviluppante una superficie di dodici metri quadrati che non supera comunque il 20% del volume dell'edificio principale e quindi come pertinenza non necessita del permesso di costruire, ma solo eventualmente della DIA e, in tal caso, comunque l'assenza di quest'ultima potrebbe essere sanzionata pecuniariamente, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001;

c. l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il primo giudice ha affermato il mancato carattere pertinenziale della tettoia rispetto all'immobile in questione, dal momento che dall'atto di compravendita si evince che l'area è stata acquisita come posto auto scoperto destinato ad essere pertinenza e a servizio della casa di abitazione sprovvista di garage e che si è così venuto a determinare il regime di pertinenzialità vincolata di cui all'articolo 9 della legge n. 122/1989, discendente da un atto unilaterale del dichiarante soddisfatta dal tenore dell'atto di compravendita;

d. l'erroneità della sentenza impugnata nel ritenere che la citata attività di copertura dovesse essere subordinata al rilascio del permesso di costruire, anche alla luce del richiamato articolo 9 della legge n. 122/89, secondo cui per la costruzione di un parcheggio è richiesta la sola DIA, con la conseguenza che sarebbe paradossale il richiedere un permesso di costruire per la copertura di un posto auto.

DIRITTO

L'appello è fondato. La ricostruzione operata dal primo giudice con riguardo in particolare alla natura dell'opera realizzata e al carattere di pertinenza della stessa ai fini del previo rilascio del permesso di costruire, non è condivisibile.

Il primo dei motivi di appello merita l'attenzione di questo Collegio, poiché come effettivamente dimostrato dalla documentazione acquisita agli atti, la tettoia realizzata non sviluppa cubatura e non rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire, elencati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del DPR n. 380/2001, a proposito degli interventi di nuova costruzione tra cui non possono ascriversi quelle pertinenziali che non comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale.

Stante la modesta dimensione dell'opera che non realizza uno sviluppo della cubatura, né un volume superiore alla indicata percentuale rispetto al volume dell'edificio principale su cui si appoggia e in considerazione del carattere pertinenziale dell'opera, come dichiarato dall'appellante e come desumibile dall'atto di compravendita del 28 dicembre 2004 che non contiene alcun riferimento alla destinazione di cortile del posto auto acquistato, questo Collegio ritiene che, nella specie, non fosse necessario acquisire il permesso di costruire.

Nè l'invocato articolo 9 della legge n. 122/89 così come modificato dai successivi interventi legislativi, può essere interpretato nel senso di negare, da un lato la qualità pertinenziale dell'opera e dall'altro di esigere il previo rilascio del titolo edilizio, avendo l’opera inciso sull'assetto edilizio preesistente.

L'articolo 9 della citata legge n. 122/89 prevede, infatti, che i proprietari degli immobili possano realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terra dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che l'esecuzione di tali opere sia soggetta a denuncia di inizio di attività.

Conseguentemente, pur trattandosi nella specie della tettoia di copertura di un posto auto come in precedenza descritto, pure nell’ipotesi di equiparazione alla costruzione di un parcheggio di cui all'articolo 9 predetto, sarebbe stata sufficiente la presentazione della DIA, senza la quale l'articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001 prevede comunque la sola sanzione pecuniaria a carico dell'inadempiente.

Pure gli altri due motivi di censura debbono quindi essere accolti e l'ordinanza impugnata con il ricorso in primo grado è da considerarsi illegittima, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo, la cui sentenza va pertanto riformata.

In considerazione della peculiarità della vicenda, esistono comunque sufficienti motivi per compensare, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)