Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 32257 del 8 agosto 2024 (UP 10 lug 2024)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Senese
Rifiuti.Natura permanente del reato di stoccaggio illecito
Lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti è un reato avente natura permanente, la cui consumazione termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva, ossia con la cessazione volontaria della condotta (ovvero con quella imposta dal sequestro del bene, ovvero ancora con la sentenza di primo grado).
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 563 del 8 agosto 2024
Urbanistica.Contributo di costruzione
Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale; la natura non autoritativa degli atti con cui si provvede alla determinazione del contributo, atti non riconducibili all'espressione di una potestà pubblicistica, comporta che nell'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte dell’Amministrazione, nell'esercizio delle facoltà connesse alla propria posizione creditoria, la rideterminazione del contributo, quante volte la medesima si accorga che l'originaria liquidazione di questo sia dipesa dall'applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi, vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato, o da un semplice errore di calcolo, con l'ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato; la complessità delle operazioni di calcolo o l'eventuale incertezza nell'applicazione di alcune tabelle o coefficienti determinativi, dovuti a ragioni di ordine tecnico, non sono eventi estranei o ignoti alla sfera del debitore, che invece con l'ordinaria diligenza, richiesta dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., può e deve controllarne l'esattezza sin dal primo atto di loro determinazione
Cass. Sez. III n. 31963 del 6 agosto 2024 (CC 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Acierno ed altri
Urbanistica.Demolizione e diritto alla salute
In tema di reati edilizi, la tutela del diritto alla salute di coloro che abitano l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione, specie se affetti da patologie gravi o invalidanti, postula che i predetti siano necessariamente posti in un ambiente salubre, edificato ed attrezzato nel pieno rispetto della normativa vigente, essendo quest’ultima finalizzata a garantire anche il benessere di coloro che abitano detti luoghi
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 5 settembre 2024
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 299 TFUE – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – Articolo 94, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 340/2008 – Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 13, paragrafo 4, terzo comma – Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle piccole e medie imprese (PMI) – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Omessa comunicazione di determinate informazioni entro il termine stabilito – Decisione dell’ECHA che reclama il pagamento integrale della tariffa di cui trattasi e impone un onere amministrativo – Esecuzione forzata – Possibilità per l’ECHA di proporre un ricorso dinanzi a un giudice nazionale al fine di ottenere il pagamento di tale onere amministrativo »
Consiglio di Statto Sez.VI n. 6356 del 15 luglio 2024
Urbanistica.Modifica destinazione d'uso con o senza opere
L'introduzione delle categorie di destinazione urbanistica ad opera del c.d. decreto Sblocca Italia (d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164) tramite l'inserimento dell'articolo 23-ter nel Testo unico per l'edilizia, per la sua portata assorbente della valutata incidenza sul carico urbanistico, ha fatto perdere un po' di significatività alla già cennata distinzione, tradizionalmente operata in dottrina e giurisprudenza, tra modifiche di destinazione d'uso funzionali o senza opere e modifiche di destinazione d'uso realizzate tramite le stesse. Ciò che conta, infatti, è non tanto la modalità di realizzazione del cambio, ma gli effetti che produce. Da ciò può dunque affermarsi che l'individuazione di elementi sintomatici si rende necessaria a stabilire se in concreto cambio c'è stato o meno ed essi vanno individuati caso per caso, a partire proprio da quelle dotazioni che, a maggior ragione ove consistite non in elementi di arredo ma in fattori strutturali, tradizionalmente connotano un determinato utilizzo del bene, in quanto necessarie allo scopo. Quand'anche, dunque, in singoli casi la realizzazione del servizio igienico o di un mero vano wc potrebbe anche non assumere rilevanza ex se, come nel caso in cui il manufatto sia "pertinenziale", lo stesso non si può affermare laddove, oltre a tale circostanza "logistica", allo stesso si aggiungano altre dotazioni strutturali tipicamente riconducibili all'uso abitativo, quali la presenza di una cucina, anche se questa sia costituita da un “mobile” facilmente rimuovibile e, al momento del sopralluogo, non allacciato all’impianto di distribuzione del gas (il che non dimostra che detto “mobile cucina” potesse essere comunque funzionante e svolgere il proprio ruolo funzionale all’abitabilità del locale).
Consiglio di Stato Sez.VI n. 6515 del 19 luglio 2024
Beni ambientali.Sindacablità in sede giudiziale del parere della soprintendenza
In materia di autorizzazione paesaggistica il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L'apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile
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