Cass. Sez. III n. 10059 del 16 marzo 2026 (UP 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Cioffi
Urbanistica.Rapporto tra disciplina dello spettacolo viaggiante e titoli abilitativi edilizi
La disciplina speciale in materia di spettacoli viaggianti (Legge n. 337 del 1968) non deroga alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica, ma riguarda esclusivamente interventi intrinsecamente precari e temporanei, destinati a soddisfare esigenze contingenti. L'installazione stabile di strutture e attrazioni ludiche su area privata, comportante una trasformazione duratura del territorio in contrasto con la destinazione agricola di zona, integra il reato di lottizzazione abusiva e la violazione del vincolo paesaggistico. La precarietà di un'opera non può essere desunta dal semplice carattere stagionale dell'attività, dovendo invece ricollegarsi all'obiettiva destinazione a un uso temporaneo e alla sua pronta rimozione al venir meno della funzione. In difetto di tali requisiti di temporaneità e precarietà strutturale, è sempre necessario il previo rilascio del permesso di costruire e, ove previsto, dell'autorizzazione paesaggistica.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di Napoli del 31.5.2024 di condanna di Cioffi Ivan in ordine al reato di cui all'art. 30 e 44 co. 1 lett. c) del DPR 380/01 ed al reato, ritenuto in continuazione, ex art. 181 del Dlgs. 42/04 per avere realizzato in area sottoposta a vincoli, anche in particolare paesaggistico, una serie di manufatti e di attrazioni ludiche, con trasformazione urbanistica e edilizia dell'area stessa, in contrasto con la destinazione agricola del suolo.
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorsi per Cassazione Cioffi Ivan, mediante i propri difensori, deducendo in uno tre motivi di impugnazione ed in altro quattro.
Rappresenta con il primo motivo del ricorso proposto con l'avv.to Pecoraro, vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine al mancato inquadramento dei fatti nella disciplina normativa speciale di cui alla L. 337/68 derogatoria rispetto a quella del DPR 380/01. Si aggiunge che le opere difformemente a quanto sostenuto dalla Corte di appello non sarebbero stabilmente ancorate al suolo, e che per realizzare le varie installazioni non si sarebbe effettuata alcuna alterazione delle quote preesistenti del terreno. Senza altresì modificare in tal modo le caratteristiche agronomiche del suolo. Non si modifica inoltre l'assetto antropologico del territorio né vi sarebbe aggravio del carico urbanistico e quindi non vi sarebbero gli estremi per una lottizzazione abusiva.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 47 e 5 c.p. a fronte di una disciplina controversa e di un errore che verte su legge extrapenale quale la L. n. 337/68. Altrimenti vi sarebbe comunque un errore su legge penale, con applicazione dell'art. 5 del c.p.
Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 157 c.p. : vi sarebbe un'opera realizzata dopo il 15 giugno 2018 consistente in un manufatto in legno già esistente, e di cui si rese necessario lo smontaggio e montaggio nella posizione poi accertata dalla polizia giudiziaria. Si tratterebbe di intervento non in grado di incidere su una rinnovata realizzazione di una lottizzazione abusiva essendo intervenuta solo una traslazione di pochi metri dell'opera predetta.
Con il primo motivo del ricorso proposto dall'avv.to D'Agata, deduce vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione, lamentando l'intervenuta prescrizione al momento della pubblicazione della sentenza impugnata.
Con il secondo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione della L. n. 337/68 che escluderebbe il rilascio per le attività e opere in questione del titolo edilizio della concessione edilizia, e a fronte di un parco giochi di installazione trentennale, e di interventi ad esso correlati che avrebbero dovuto essere considerati ciascuno per la loro singola rilevanza e per l'inserimento nel parco stesso, con esclusione di ogni abuso lottizzatorio anche in assenza dell'elemento soggettivo a fronte della buona fede del ricorrente. Sarebbe anche illogica la motivazione relativa alla confisca nella parte in cui si è ritenuto che i terzi proprietari fossero consapevoli delle intenzioni dell'imputato di realizzare un luogo di intrattenimento in contrasto con la destinazione agricola. Laddove piuttosto essi avevano consapevolezza del rilascio al ricorrente di tutte le autorizzazioni necessarie per tale attività.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego della applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. e delle attenuanti generiche tenendo conto del ripristino dello stato dei luoghi.
Con l'ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e di motivazione in ordine alla intervenuta richiesta di rideterminazione della pena e di applicazione di pena sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto premesso che quanto al primo ricorso sopra riportato le censure proposte appaiono tutte incentrate sul tema della inconfigurabilità della lottizzazione abusiva in ragione della prevalente applicazione della l. 337/68, con assenza di ogni puntuale e specifica critica rispetto al pur riconosciuto reato paesaggistico, che quindi in questa sede viene in rilievo solo attraverso il terzo motivo con riferimento al tema della prescrizione. Anche il secondo ricorso fa riferimento al reato paesaggistico essenzialmente con il solo primo motivo in tema di prescrizione.
Tanto precisato, esaminato il primo motivo del primo ricorso, che dunque attiene al solo tema della lottizzazione abusiva, si osserva che i fatti di cui al ricorso sembrano richiamare prima facie, in ragione della tipologia di attività e attrezzature che li connotano, plurime disposizioni ad esse dedicate, quali innanzitutto la L. n. 337/68, riguardante espressamente "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", ed innovata da provvedimenti legislativi sopravvenuti quale in particolare il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, il quale ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e da 9 a 20 della stessa. Essa stabilisce all'art. 2 che "sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile…". Con l'art. 3 si stabilisce la costituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante mentre ai sensi dell'art. 4 "è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione". L'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui al predetto articolo 4 è approvato con Decreto Interministeriale del 23 aprile 1969, ed aggiornato con Decreto 27 giugno 2024 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2024) ed esso definisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrazioni. Secondo il disposto dell’art. 5, è poi espressamente previsto che “nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l’autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge”, rispettivamente riguardanti “l’esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante” e, ancora, i “parchi di divertimento” (in seguito abrogati dall’art. 12 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394); Proseguendo nell'analisi della citata legge n. 337, va osservato che con l'art. 9 si dispone altresì che "le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ….La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.…". Altra disciplina di riferimento è costituita dal DECRETO 18 maggio 2007 intitolato Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante. Esso (art. 1) ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attivita' dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337. Di interesse, in questa sede, appare l'art. 2, ai sensi del quale "1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni: a) attivita' di spettacolo viaggiante: attivita' spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attivita' sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; b) attrazione: singola attivita' dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.); c) attivita' esistente: attivita' di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto; d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attivita' ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni; e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attivita' di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarita' della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalita' del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o piu' attrazioni; f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attivita' quando questa e' posta a disposizione del pubblico; g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attivita', incluse quelle relative al montaggio/smontaggio …" Infine il R.D. n. 773 del 1931 (c.d. T.U.L.P.S.) prevede l’obbligo per tutti i soggetti interessati a dare, “anche temporaneamente, per mestiere, pubblici intrattenimenti…..” di ottenere il previo rilascio della “licenza dalla autorità di pubblica sicurezza” (passibile di sostituzione – secondo le modifiche normative introdotte dal d.l. n. 91 del 2013 – con la “scia” di cui all’art. 19 della l. n. 241 del 1990 ove si tratti di “eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio”).
Deve altresì premettersi che viene innanzitutto in rilievo una questione giuridica, quale quella della applicabilità della disciplina degli "spettacoli viaggianti" suindicata, e della sua eventuale portata, speciale e derogatoria, rispetto alla disciplina edilizia ex DPR 380/01. Al riguardo si rammenta allora che le argomentazioni giuridiche delle parti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele). Come, in parte, si procede da parte di questa Corte, nel caso esaminato in questa sede.
Si deve allora osservare, innanzitutto, che la disciplina riportata, inerente "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" risulta chiaramente dedicata ad attività e connessi interventi strutturali intrinsecamente precari, ovvero limitati nel tempo (così da poter eventualmente giustificare, come noto, secondo principi generali in materia, l'assenza di titoli edilizi). In tal senso depone anche la elaborazione di apposita regolamentazione per la loro collocazione su aree pubbliche comunali, come tale implicante il rilascio di concessioni, tipicamente connotate per la loro necessaria delimitazione nel tempo, e come tali funzionali rispetto a opere e strutture destinate obiettivamente, per la loro funzione, ad essere rimosse. Infatti, ai sensi dell'art. 9 già sopra citato, "le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ….La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.…". Proprio in correlazione a tale dato di partenza, è previsto altresì, nel medesimo articolo 9, che si proceda, da parte dei comuni, alla "concessione" di aree comunali, per sua natura, lo si ripete, inevitabilmente limitata nel tempo. In altri termini, la L. 337/68 e le discipline connesse, disegnano incontrovertibilmente la installazione di strutture a carattere temporaneo, non per nulla definite come "spettacoli viaggianti", nel contempo dedicando apposita attenzione alla loro realizzazione in aree predeterminate periodicamente a tali fini dagli enti comunali, oggetto di concessione e come tali necessariamente pubbliche e di temporanea occupazione. Il legislatore, con la suddetta scelta normativa manifesta invero l'intenzione di evitare in via preventiva la indiscriminata installazione di strutture anche di rilevante impatto, ancorchè limitate nel tempo, al di fuori di ogni programmazione preventiva sia di sicurezza che urbanistica, come pare deporre il riferimento alla individuazione di "aree disponibili", secondo una dizione che, alla luce della organicità di stampo pubblicistico della normativa (que contempla anche la necessità di licenza e la prevista disciplina di sicurezza delle installazioni) e della tipologia delle attività contemplate, destinate a pubblici spettacoli, non può che includere anche una scelta di adeguatezza alla luce anche delle destinazioni di uso delle aree prescelte. In tale prospettiva, di delimitazione preventiva delle aree deputate, necessariamente funzionali, per quanto sopra osservato, anche sul piano urbanistico, rispetto alle attività disciplinate, ben si colloca la regolamentazione di strutture necessariamente precarie, come tali non richiedenti, come noto, il permesso di costruire o titoli alternativi ad esso. In altri termini, è bene sottolinearlo, la L. n. 337/68 non stabilisce espressamente alcuna deroga alle ordinarie regole dettate in materia edilizia e paesaggistica, né urbanistica, ma tuttavia, nella misura in cui le relative opere e la loro stessa collocazione in aree in concessione delimitata, soddisfano, in concreto, i criteri generali dettati nelle materie edilizia ed urbanistica per individuarne il carattere "precario", ne può essere garantita per tale via la non necessità di un permesso di costruire o titolo alternativo. L'assenza della necessità del predetto titolo, comunque, non esclude nel contempo la richiesta conformità delle installazioni rispetto alle destinazioni di uso del territorio, pena la configurabilità astratta del reato ex art. 44 lett. a) del DPR 380/01. Tanto in ragione, ancora una volta, della circostanza per cui la predetta disciplina non detta alcuna deroga alle regole generali in materia edilizia ed urbanistica e deve, piuttosto, essere coordinata con esse. Giova al riguardo ricordare che in tema di reati edilizi, per definirsi precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l'obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili. (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule, Rv. 275697 - 01). In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) - alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Rv. 267759 - 01).
Il caso in esame esula del tutto dalle considerazioni e principi sopra esposti. Innanzitutto, lo stesso ricorrente ammette che le opere in questione insistono su area privata, come confermato dalla stessa sentenza impugnata, tanto che gli stessi giudici si sono fatti carico di considerare tale circostanza in relazione alla eventuale buona fede (motivatamente esclusa) dei proprietari dell'area interessata (diversi dall'attuale ricorrente) rispetto alla appurata lottizzazione. E' già in tale quadro, dunque, che appare corretta e lineare la scelta qui contestata: la Corte, rispetto ad un'area privata ha individuato, secondo gli ordinari canoni applicabili in materia edilizia e urbanistica in prospettiva lottizzatoria, la sussistenza di opere stabili, certamente di portata residenziale e commerciale, in contrasto quindi con la destinazione agronomica del sito, come tali in grado di incidere, stravolgendolo, sull'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, per giunta collocate in aree anche paesaggisticamente vincolate e quindi integranti anche il relativo reato come contestato al capo b). Opere tali da insistere da anni sull'area e da accrescerne progressivamente nel tempo l'impatto urbanistico ed edilizio. Pertanto dalla motivazione emergono dati che già descrivono opere del tutto estranee a qualunque elemento dimostrativo della loro precarietà, circostanza invece imprescindibile e necessaria, anche se fossero state realizzate in area pubblica e non privata, secondo le regole della l. 337/68. Dunque, la rilevanza che la Corte ha posto sulla stabile ovvero definitiva strutturazione e destinazione degli interventi edilizi realizzati, per escludere l'applicazione della disciplina ex L. n. 337/68, appare coerente, sia nel senso di escludere la esistenza di opere riconducibili alla categoria di "spettacolo viaggiante", siccome necessariamente precarie, sia nel senso di evidenziare la esistenza di interventi in grado disegnare, per la loro stabilità e la loro portata urbanistica, un'operazione abusiva di lottizzazione oltre che in contrasto con il vincolo paesaggistico. Va quindi rimarcata, come sopra già evidenziato, l'osservazione, di portata giuridica, circa la assoluta estraneità, nel caso di specie, inerente opere insistenti su area privata oltre che stabili, della predetta L. n. 337/1968 e provvedimenti connessi, siccome riguardanti, al contrario, interventi di limitata durata nel tempo oltre che tendenzialmente destinati ad aree pubbliche, quale circostanza, quest'ultima, idonea a conformare gli interventi sia rispetto alle destinazioni di uso del territorio sia nel quadro di una loro oggettiva precarietà.
Da tutte queste considerazioni consegue anche l'ulteriore rilievo per cui non appare sussistere un rapporto di specialità tra la disciplina edilizia ed urbanistica da una parte e quella di cui alla L. n. 337/68 dall'altra, posto che ove applicabile in concreto (ovvero nei limiti delle condizioni sopra citate, di opere precarie e conformi ai dettami urbanistici e paesaggistici e ad ogni altro vincolo), tale normativa pare iscriversi nel novero dei principi per cui solo le opere precarie ovvero destinate oggettivamente ad essere rimosse, possono non richiedere il rilascio del permesso di costruire. Comunque persiste, anche per tali opere, lo si ribadisce, il doveroso rispetto del vincolo paesaggistico. In proposito va ricordato che il reato di pericolo di cui all'art. 181, comma , del d.lgs 24 febbraio 2004, n. 42 è configurabile anche nel caso di realizzazione di manufatti precari o facilmente amovibili, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. (Sez. 3, n. 39429 del 12/06/2018, , Rv. 273903 - 01). Inoltre in tema di reati paesaggistici, l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato d.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo (Sez. 3 - , n. 36545 del 14/09/2022 Ud. (dep. 27/09/2022 ) Rv. 284312 - 01). Lungo tale prospettiva si è aggiunto che (cfr. Sez. 3 - n. 50766 del 15/11/2023 Ud. (dep. 20/12/2023 ) Rv. 285626 - 01) in tema di reati paesaggistici, le installazioni esterne di cui al punto A.17 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, realizzate in area vincolata non necessitano di autorizzazione paesaggistica nel caso in cui siano poste a corredo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero e risultino, inoltre, di ridotto impatto sul bene oggetto di tutela per caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, oltre che per l'assenza di muratura e di stabile collegamento al suolo, ma nel contempo si è anche precisato che integra la contravvenzione prevista dall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs. citato, di "tensostrutture" adibite ad uso abitativo e destinante ad un utilizzo perdurante nel tempo, su area sottoposta a vincolo paesaggistico, non rientrando tale intervento nel novero di quelli di "edilizia libera" (Sez. 3 - n. 2384 del 10/10/2024 Cc. (dep. 21/01/2025 ) Rv. 287337 - 01). Persiste altresì anche la necessità, lo si ripete, di rispettare eventuali prescrizioni urbanistiche astrattamente rilevanti ai sensi dell'art. 44 lett. a) del DPR 380/01.
6.1. Può dunque concludersi che: la disciplina riguardante i "circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" ex l. 337/68 non deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia e tantomeno paesaggistica e piuttosto, avendo riguardo ad interventi oggettivamente e necessariamente limitati nel tempo, delimita gli stessi, sul piano edilizio ed urbanistico, nell'ambito della nozione di strutture di tipo precario.
Riguardo alle ulteriori notazioni critiche per cui le opere, difformemente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non sarebbero stabilmente ancorate al suolo, e per realizzare le varie installazioni non si sarebbe effettuata alcuna alterazione delle quote preesistenti del terreno senza altresì modificare in tal modo le caratteristiche agronomiche del suolo né l'assetto antropologico del territorio né vi sarebbe aggravio del carico urbanistico, si tratta di osservazioni di merito, tese a proporre una rivalutazione dei dati disponibili in contrapposizione alla diversa valutazione operata dai giudici, come tali inammissibili in questa sede. Infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
Le considerazioni suesposte devono richiamarsi anche per esprimere un giudizio di inammissibilità inerente l'analogo secondo motivo del secondo ricorso. Inoltre, con specifico riferimento alla notazione ivi pure contenuta e diretta a contestare la confisca, area di pertinenza di terzi, si osserva che essa è del tutto inammissibile innanzitutto per carenza di interesse, nella misura in cui si tratta di beni non riconducibili al ricorrente. Senza tacere, comunque, della sussistenza di una motivazione che dà conto della chiara consapevolezza, in capo ai terzi proprietari, della condotta e delle finalità illecite perseguite dal ricorrente, con evidente carenza di qualsivoglia buona fede inficiante la disposta confisca.
Il secondo motivo del primo ricorso, proposto in punto di errore ex artt. 47 e 5 c.p., pure invocato anche nel secondo motivo del secondo ricorso, appare manifestamente infondato oltre che alla luce della motivazione elaborata dalla Corte e dal primo giudice - che hanno evidenziato la ripetuta consumazione da parte del ricorrente di condotte analoghe e la consapevolezza, ammessa dal ricorrente stesso, della destinazione agricola dell'area, e in ultima analisi quindi la consapevolezza di reiterare violazioni urbanistiche dell'area (così emergendo una chiara evidenziazione del dolo dei reati difformemente da quanto sostenuto con il secondo motivo del secondo ricorso) -, anche a fronte della assoluta ed evidente estraneità, per quanto sopra osservato, delle opere realizzate, rispetto alla disciplina ex L. n. 337/68. In tema di buona fede è sufficiente aggiungere, quale dato mancante nel caso in esame, che in tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Sez. 3, n. 35122 del 12/06/2024, Rv. 286912 - 01)
Quanto al tema della prescrizione dei reati, di cui al terzo motivo del primo ricorso e al primo motivo del secondo ricorso, va premesso che essi sono contestati come accertati il 19 gennaio 2019 e il 29 marzo 2019, quindi con contestazione cd. "aperta" per cui vale innanzitutto il principio per cui nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado. (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv. 267085 - 01). Dalle due conformi sentenze, poi, risulta un accertamento successivo al 29.3.2019, del 5.4.2019, con rilievi "tanto sui manufatti già individuati all'atto del precedente sopralluogo tanto sulle ulteriori opere rinvenute" (cfr. pag. 6 della prima sentenza) e, ciò che pur rileva, un sequestro del 2.9.2019, che nel contesto dunque di una non precisa determinazione del termine ultimo dei reati (in primo grado si parla solo di una protrazione dei fatti "almeno" fino al 15 giugno 2018, citandosi tuttavia anche agli ulteriori accertamenti del 5.4 e il sequestro del settembre 2019), di una descrizione di opere non tutte definite come ultimate - senza contestazione difensiva sul punto - (tanto che nella sentenza di appello si richiama anche il principio per cui l'ultimazione dell'intervento coincide con le sue finiture), e di una contestazione "aperta" nei termini sopra descritti quanto alle sue conseguenze giuridiche, ben potrebbe segnare la vera data ultima di realizzazione dei reati, quale atto interruttivo della condotta alla luce anche del carattere permanente della lottizzazione abusiva. A tali considerazioni deve aggiungersi, a fini prescrittivi, da una parte un periodo di sospensione della prescrizione pari a 440 giorni, oltre al termine massimo di prescrizione per il reato contravvenzionale, pari a 5 anni; dall'altra, e in ogni caso, il dato per cui allo stato degli atti i fatti appaiono contenuti in quell'intervallo temporale compreso tra il 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, legittimante la disciplina della cd. "riforma Orlando", atteso che come statuito dalle sezioni Unite di questa Corte (Sez. U - , n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 - 01) la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Con la conseguenza per cui il periodo di prescrizione dei reati risultava, anche in quest'ultima prospettiva, lungi dall'essere maturato al momento di pubblicazione della sentenza impugnata. Si soggiunge che questa Corte non ritiene che possa considerarsi non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza della Corte di appello di Lecce del 11.7.2025, con fissazione di udienza dinnanzi alla Corte costituzionale alla data del 10.2.206, in relazione alla quale è stata prospettata l'opportunità di rinviare il presente processo. Si ritiene infatti che l'articolata argomentazione a supporto della decisione sopra citata delle Sezioni Unite non possa essere scalfita da prospettazioni che allo stato appaiono solo un pur articolato tentativo di proporre una diversa interpretazione normativa non certamente dirimente e insuperabile: con particolare riferimento a quella parte della decisione del Supremo Collegio in cui, in sintesi, si evidenzia, con coerenza, come l'individuata limitazione ai reati commessi dal primo gennaio 2020 dell'applicazione del coordinato regime di operatività della prescrizione, con suo blocco (tendenzialmente definitivo, salva la regressione del processo) coincidente con qualsiasi esito decisorio del primo grado, e di operatività dell'improcedibilità nei gradi successivi, per un verso, si rivela come la logica conseguenza del fatto che esso costituisce, nel suo unitario insieme, un nuovo sistema - complessivamente non contrastante con il principio costituzionale di ragionevole durata - regolatore degli effetti sul reato del decorso del tempo prima e durante il processo e, per altro verso, risulta giustificato dall'esigenza di assicurare agli uffici giudiziari un congruo lasso per conformare la durata dei processi, specie dei giudizi di impugnazione, alle disposizioni caratterizzanti il sistema stesso. Discende, a giudizio di questo collegio, la piena logicità e linearità dell'ulteriore rilievo per cui a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, la riscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen., con effetti dal primo gennaio 2020, ha determinato - per il tempo di interesse - la coesistenza di due differenti regimi: il primo, riveniente dall'introduzione della legge n. 103 del 2017, destinato a disciplinare tutti e soltanto i reati commessi dall'entrata in vigore di tale legge fino al 31 dicembre 2019; il secondo, scaturente dalle modificazioni introdotte dalla stessa legge n. 3 del 2019, destinato a disciplinare i reati commessi a decorrere dal primo gennaio 2020, senza possibilità di retroagire per espressa volontà del legislatore, regime su cui la legge n. 134 del 2021 è intervenuta, con le modificazioni indicate e soprattutto con l'affiancamento dell'istituto processuale dell'improcedibilità, senza però intaccare il testo degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. esitato dalla legge n. 103 del 2017 e destinato a disciplinare i reati commessi fino al 31 dicembre 2019.
Riguardo al terzo motivo del secondo ricorso, esso è inammissibile quanto alla fattispecie ex art. 131 bis c.p. a fronte di una adeguata e non contrastata, specificamente, motivazione, che valorizza precedenti specifici a carico e inquadra altresì i fatti come non occasionali ma abituali. Del resto dalla complessiva sentenza emerge anche la gravità dei fatti, anche essa ostativa ai predetti fini. Adeguata appare anche la motivazione in tema di diniego delle attenuanti generiche, operata mediante condivisione della prima sentenza sul punto, a fronte di una condotta reiterata per un decennio nonostante plurimi provvedimenti ostativi alla stessa, a partire da sequestri, così da rivelare una pervicace volontà di violare le norme applicabili nonostante l'intervento dell'autorità. Va qui ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto, nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come nel caso in esame, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 – 01; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.).
L'ultimo motivo del secondo ricorso è inammissibile. Va premesso che La corte ha innanzitutto espressamente condiviso in via preliminare la motivazione a fondamento della prima decisione e ha quindi puntualmente illustrato le ragioni idonee a escludere un giudizio positivo di applicazione delle attenuanti generiche, quali le modalità anche cronologiche della condotta. In tale quadro, descrivendo in sentenza un intervento fortemente impattante sul piano urbanistico ed edilizio, oltre che rilevante paesaggisticamente, interessante, con molteplici opere, un'area di circa 1000 mq. destinata ad agrumeto, e sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzato con reiterata costanza in palese contrasto con la legge e provvedimenti amministrativi, ha alfine concluso per la conferma della sentenza impugnata anche, quindi, in punto di pena, facendo così applicazione del principio per cui, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacità a delinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378). Va aggiunto che si tratta di pena di poco superiore al minimo edittale a fronte di due reati, in rapporto alla quale quindi, opera il principio per cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo – come nel caso di specie alla luce di quanto sinora esposto - (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949 – 01). Quanto alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva, avanzata in appello, trattasi di domanda del tutto generica, che come tale non poteva innescare una necessaria risposta e, in questa sede, come noto, non può fondare un corrispondente motivo di ricorso. Invero, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 - 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così è deciso, 15/01/2026


Scarica la locandina

