TAR Umbria Sez. I n. 340 del 2 maggio 2017
Rifiuti.Autorizzazioni ambientali per le attività di recupero di rifiuti speciali e competenze
Nella materia delle autorizzazioni ambientali richieste per l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi non è prevista in capo al Comune la titolarità di competenze autorizzatorie, fatto naturalmente salvo il potere di ordinanza contingibile ed urgente contemplato dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L. nonché dal D.lgs. 152/2006 in presenza di grave pericolo per l’incolumità pubblica.
Pubblicato il 02/05/2017
N. 00340/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2016, proposto da:
Splendorini Molini Ecopartner s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole, 8;
contro
Comune di Umbertide, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Ramaccioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Danzetta n. 7;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della nota 8 luglio 2016 del Sindaco del Comune di Umbertide, notificata a mezzo pec in data 9.7.2016, con la quale con riferimento all'ordinanza sindacale n.31 del 13 aprile 2016 e alla successiva revoca n. 68 del 8 giugno 2016, adottata a seguito degli accertati limiti di competenza in capo all'amministrazione comunale “intendiamo ribadire la ferma intenzione di vedere rispettato quanto prescritto dall'ARPA Umbria e dalla Regione Umbria nei rispettivi provvedimenti pervenuti a questo Ente in data 24 marzo 2016 prot. 6085 e in data 22 aprile 2016 prot. 8223 a voi noti. Per tale motivo codesta spettabile impresa è invitata a comunicare a questo ente, con la massima tempestività, l'esecuzione di tutte le azioni mirate al rispetto delle indicazioni dell'ARPA e della Regione che la ditta stessa dovrà effettuare entro i termini stabiliti dalle suddette autorità. Resta inteso che qualora sia riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni impartite, solleciteremo la Regione Umbria ad applicare quanto previsto dall'art. 208, comma 13, lett.c e dall'art. 278, comma 1, lett.c) del D.lgs 152/06”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Umbertide;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2017 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone la società ricorrente di svolgere dal 1990 attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso impianto ubicato in Comune di Umbertide in area destinata dal vigente PRG all’insediamento di stabilimenti e impianti industriali, in possesso di tutte le autorizzazioni ambientali prescritte dalla legge, ovvero dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Perugia, con prescrizioni attuative.
All’esito della Conferenza di Servizi del 9 luglio 2015 la Regione Umbria ha disposto l’esclusione dal procedimento di VIA del progetto presentato dalla ricorrente di estensione dell’attività di recupero ed ampliamento del quantitativo da trattare.
Seguivano vari provvedimenti con cui il Comune di Umbertide sollecitava il riesame dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi in senso negativo con D.D. della Regione Umbria n. 5237 del 23 luglio 2015.
Con ordinanza n. 31 del 13 aprile 2016 adottata (del tutto genericamente) ai sensi del TUEL e del D.lgs. 152/2006, il Sindaco del Comune di Umbertide, a seguito di nota dell’ARPA, ha intimato alla ricorrente l’esecuzione di diversi interventi a tutela del paventato pericolo della salute pubblica.
Con sentenza 543 del 2016 l’adito Tribunale ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso la suesposta ordinanza sindacale, in ragione della sopravvenuta revoca in autotutela effettuata dal Sindaco, condannando il Comune alla refusione delle spese di lite stante la palese carenza in capo al medesimo di competenze in “subiecta materia”.
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente impugna la nota 8 luglio 2016 con la quale in riferimento all'ordinanza sindacale n.31 del 13 aprile 2016 e alla successiva revoca n.68 del 8 giugno 2016, adottata a seguito degli accertati limiti di competenza in capo all'amministrazione comunale, il Sindaco del Comune di Umbertide ha inteso ribadire la ferma intenzione di vedere rispettato quanto prescritto dall'ARPA Umbria e dalla Regione Umbria nei rispettivi provvedimenti pervenuti a questo Ente in data 24 marzo 2016 prot. 6085 e in data 22 aprile 2016 prot. 8223 a voi noti. Per tale motivo il Sindaco ha invitato la ricorrente a comunicare al Comune, con la massima tempestività, l'esecuzione di tutte le azioni mirate al rispetto delle indicazioni dell'ARPA e della Regione che la ditta stessa dovrà effettuare entro i termini stabiliti dalle suddette autorità, restando inteso che qualora sia riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni impartite, si solleciterà la Regione Umbria ad applicare quanto previsto dall'art. 208, comma 13, lett.c e dall'art. 278, comma 1, lett.c del D.lgs 152/06.
Deduce a fondamento dell’impugnativa motivi di violazione di legge (artt. 208 e 278 del D.lgs. 152/2006 e art. 3 L. 241/90) ed eccesso di potere (illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento) in parte coincidenti con quelli già indicati nel ricorso n. 239/16 ovvero, in particolare, la radicale incompetenza del Comune, trattandosi di provvedimento palesemente diretto a far rivivere i contenuti dell’ordinanza n. 31/2016 già ritenuta (seppur incidentalmente) illegittima dall’adito Tribunale. Ad avviso della ricorrente, infatti, sia il Sindaco che il Comune stesso non sarebbero titolari di alcuna potestà in tema di autorizzazione ambientale, di competenza prima della Provincia di Perugia e ora della Regione ai sensi dell’art. 2 L.R. 10 del 2015, con la conseguenza che il Sindaco pretenderebbe di imporre prescrizioni non disciplinate dall’autorizzazione rilasciata dalla Provincia e dirette ad incidere su di essa.
Alla camera di consiglio del 7 settembre 2016 la domanda incidentale cautelare, su accordo delle parti, è stata rinviata al merito.
Si è costituito il Comune di Umbertide, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la nota impugnata sarebbe priva di contenuto provvedimentale e quindi di concreta lesività per la società Splendorini.
Con successiva memoria la difesa della ricorrente ha ampiamente controdedotto all’eccezione sollevata dall’Amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 marzo 2017, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2.-E’ materia del contendere la legittimità della nota dell’8 luglio 2016 con cui il Sindaco del Comune di Umbertide ha invitato la società ricorrente a comunicare al Comune con la massima tempestività tutte le azioni mirate al rispetto delle indicazioni impartite dalla Regione Umbria e dall’ARPA in riferimento all’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito nella frazione di Calzolaro.
3. - Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale.
Con la nota impugnata il Sindaco del Comune di Umbertide nel richiamare le precedenti proprie ordinanze nn. 31 e 68 del 2016 ed al fine di far rispettare quanto prescritto dall’ARPA e dalla Regione Umbria, ha invitato la ricorrente a comunicare al Comune l’esecuzione di tutte le azioni mirate al rispetto delle indicazioni dei suddetti Enti, con espressa indicazione che in caso contrario si provvederà a sollecitare la Regione al fine dell’applicazione di quanto previsto dall'art. 208, comma 13, lett.c e dall'art. 278, comma 1, lett.c) del D.lgs 152/06.
Quantomeno in riferimento all’invito/ordine a comunicare l’adempimento alle indicazioni impartite è evidente - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale - il contenuto provvedimentale della nota, con conseguente pieno interesse attuale e concreto della ricorrente ad ottenerne l’annullamento.
Trattasi infatti, a prescindere dall’evidente vizio di incompetenza assoluta di cui si dirà, pur sempre di una prescrizione impartita alla ricorrente, di contenuto non meramente confermativo rispetto alla precedente ordinanza n. 31/2016.
4. - Il ricorso è dunque ammissibile.
5. - Quanto al merito il ricorso è fondato e va accolto.
Come già rilevato dall’adito Tribunale Amministrativo nel giudizio inerente l’impugnativa dell’ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Umbertide n. 31/2016 conclusosi con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, nella materia delle autorizzazioni ambientali richieste per l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi non è prevista in capo al Comune la titolarità di competenze autorizzatorie, fatto naturalmente salvo il potere di ordinanza contingibile ed urgente contemplato dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L. nonché dal D.lgs. 152/2006 in presenza di grave pericolo per l’incolumità pubblica.
La società ricorrente risulta all’uopo in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge, ovvero dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.lgs. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Perugia, a seguito della Conferenza di Servizi a cui ha partecipato anche il Comune di Umbertide. Anche eventuali integrazioni a tale titolo autorizzatorio non potrebbero che essere apportate all’esito della convocazione di una nuova Conferenza di Servizi fra tutte le Amministrazioni interessate, come già rilevato dall’adito Tribunale (T.A.R. Umbria 13 luglio 2016 n. 543) richiamandosi al noto principio del “contrarius actus” (ex multis T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 14 maggio 2015, n. 388).
Dai verbali redatti dall’ARPA a seguito dei sopralluoghi avvenuti il 17 dicembre 2015, il 10 febbraio 2016, il 29 febbraio 2016 e l’1 marzo 2016, inoltre, non sono stati rilevati odori anormali all’esterno del perimetro dell’impianto di che trattasi, non emergendo dunque alcuna circostanza idonea a supportare, in ipotesi, l’esercizio del potere “extra ordinem” ascritto alla competenza sindacale.
Ciò premesso, trascura anche l’Amministrazione resistente che la determinazione regionale n. 3045 del 21 aprile 2016 di cui si chiede il rispetto nella nota sindacale impugnata risulta allo stato sospesa dall’adito Tribunale per effetto dell’ordinanza cautelare n. 97 del 22 giugno 2016 resa nel giudizio RG 240/2016 tra la società Splendorini e la Regione Umbria.
6. - Alla luce delle suesposte considerazioni la nota impugnata risulta “de plano” affetta dai denunziati vizi di incompetenza assoluta, contraddittorietà e violazione di legge, si che il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Umbertide alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, in misura di 1.500,00 (millecinquecento//00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Amovilli Raffaele Potenza