Cass. Sez. III n. 9586 del 13 marzo 2026 (CC 20 feb 2026) 
Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. Iovene
Urbanistica.Inapplicabilità della fiscalizzazione dell'abuso edilizio in zona vincolata

La procedura di fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che consente la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria qualora il ripristino pregiudichi la parte legittima dell'immobile, trova applicazione esclusiva per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Tale istituto non è mai applicabile alle opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, qualsiasi intervento eseguito in difformità dal titolo abilitativo in tali aree è considerato per legge variazione essenziale e, dunque, equiparato alla totale difformità. Inoltre, la fiscalizzazione è preclusa nelle ipotesi di "nuova costruzione" che comportino aumento di volumetria e superficie, nonché in caso di edificazioni realizzate in assenza della necessaria autorizzazione sismica, la quale costituisce presupposto imprescindibile per l'accertamento di conformità dell'opera.

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza del 16 ottobre 2025, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta dal difensore di Iovene Miriana volta alla sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto con sentenza di patteggiamento.
    Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Miriana Iovene, deducendo un unico, articolato, motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, in forma cumulativa, il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato esame, da parte del giudice dell’esecuzione, della possibilità di sostituire l’ordine di demolizione con la c.d. fiscalizzazione dell’abuso ex artt. 33 e 34 d.P.R. 380 del 2001, alla luce della interconnessione strutturale tra parte abusiva e parte assentita dell’immobile e del conseguente rischio per la staticità del fabbricato. In sintesi, la difesa, con riferimento al rimedio alternativo alla demolizione della cd. fiscalizzazione dell’abuso, fa riferimento anche ad una sentenza del Tar Catania (n. 686 del 21 febbraio 2025), la quale si occupa del caso di un diniego comunale per la richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380 del 2001 per alcune opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia. Dal contenuto della motivazione, emerge come il giudice dell’esecuzione adito non abbia dato conto della necessità di disporre accertamenti al fine di escludere eventuali problematiche di stabilità connesse alla demolizione delle opere abusive. E, in caso di inottemperanza del condannato, il P.M. dovrà intraprendere la fase esecutiva, dovendo necessariamente specificare le modalità di esecuzione e, eventualmente, il condannato potrà ricorrere al giudice dell’esecuzione avverso tali modalità. Nel caso di specie, la difesa sostiene che non siano stati espletati accertamenti in ordine all’eventuale impossibilità materiale di dare attuazione alla disposta demolizione senza arrecare pregiudizio alla staticità dell’intero fabbricato. In particolare, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tener conto della natura delle opere realizzate. Sul punto, si richiama, in primo luogo, una sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 43250 del 02/11/2022) secondo cui, se, tenuto conto dell’interconnessione strutturale tra le opere assentite e quelle abusive, la cui demolizione riguarderebbe anche una zona della parte assentita; di conseguenza, proprio perché la demolizione comporterebbe il pregiudizio statico della parte seguita in conformità del titolo edilizio, ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 33, comma 2, d.P.R. 380 del 2001. In secondo luogo, viene richiamata un’altra sentenza (Sez. 3, n. 19090 del 13/02/2013, B., Rv. 255891), secondo cui, in tema di reati edilizi, la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione qualora il ripristino dei luoghi non sia possibile secondo la procedura di fiscalizzazione di cui all’art. 33, comma 2, d.P.R. 380 del 2001, compete al giudice dell’esecuzione e può essere sindacata in sede di legittimità solo attraverso il vizio motivazionale. Sostiene la difesa che, nel caso in esame, in cui le opere abusive siano interconnesse con opere assentite, la demolizione dovrà riguardare solo le prime, con salvezza di quella lecitamente realizzata, sempre che entrambe siano univocamente identificabili come tali e che il manufatto non sia stato sottoposto a modifica radicale e definitiva; in tal caso, si dovrà addivenire ad una demolizione integrale del manufatto, atteso che il bene risultante dall’intervento abusivo viene ad assumere una definitiva ed irrevocabile connotazione illecita, che impone la sua radicale eliminazione, a meno che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato nel senso della conservazione delle opere. Tuttavia, se vi è rischio statico, laddove le opere non abusive siano strutturalmente connesse con quelle abusive, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell’intero edificio e, in tal caso, non si può procedere alla demolizione. In tale contesto, sostiene la difesa che la fiscalizzazione diviene un’opzione solo quando, a seguito di un accertamento dettagliato, si accerti che il ripristino dello stato originario non sia fattibile senza provocare danni irreparabili alla parte dell’edificio eseguita in conformità delle normative vigenti. L’impossibilità di demolizione deve essere dichiarata dal soggetto interessato (proprietario o responsabile dell’abuso) ed accertata dal comune nella fase successiva all’ingiunzione. In tali casi, la demolizione può essere sostituita da una sanzione pecuniaria. Sul punto, si è espresso il Tar Lazio, con sentenza n. 18133/2023 in cui si è specificato che la demolizione dell’abuso edilizio non è ammessa se compromette l’integrità del fabbricato. In particolare, il Tar, ritenendo che non sia stata condotta un’adeguata valutazione sulla stabilità dell’edificio rispetto alle opere abusive, sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica accurata prima di dare corso alla sanzione demolitoria, garantendo la tutela dell’integrità strutturale degli edifici legalmente realizzati.
    In data 7 gennaio 2026 è pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il PG, il ricorso è inammissibile, introducendo un tema – quello della mancata verifica, da parte del giudice richiesto della sospensione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo oggetto di sentenza irrevocabile di condanna per contravvenzioni edilizie, della sussistenza dei presupposti per la cd. “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio – che risulta del tutto astratto, per non essere stato oggetto della primigenia istanza di sospensione e tenuto conto che compete al giudice dell'esecuzione la valutazione della possibilità di non eseguire l'ordine di demolizione (secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all'art. 33, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) solo ove non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi per il pregiudizio derivante alla porzione di immobile legittimamente edificata, situazione – quest’ultima – solo postulata in via teorica nell’odierno ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile.
    Nell’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione ha fornito adeguata risposta in merito sia alla persistenza dell’ordine demolitorio nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1bis, d.lgs. 42/2004, la rideterminazione della pena e l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., sia alla natura amministrativa e al regime di eseguibilità dell’ordine di demolizione in sede penale. 2.1. In particolare, ricostruisce le vicende pregresse: originariamente, nell'ambito del procedimento SIGE 423/22, la difesa aveva chiesto la rideterminazione della pena per il reato ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42 del 2004, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 56/2016; rigettata l'istanza, la Cassazione annullava l'ordinanza con rinvio rilevando d'ufficio l'illegalità della pena. Nelle more del giudizio rescissorio, si azionava l'incidente di esecuzione per la sospensione della demolizione, mentre intervenivano la rideterminazione della pena (ordinanza n. 564/23 SIGE: un anno di arresto e € 30.986 di ammenda, anch'essa ricorsa) e la dichiarazione di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. (n. 104/24 SIGE). 2.2. Il GIP esclude ogni spazio per la sospensione per due ragioni fondamentali: innanzitutto, l'ordine di demolizione era stato disposto in cognizione non solo per il delitto ambientale, ma anche per le contravvenzioni edilizie ex artt. 44, 64-71, 65-72, 83-95 d.P.R. 380/2001, sicché resta incolume sul profilo urbanistico-edilizio, indipendentemente dalla sorte penale del reato principale; secondariamente, richiamando la pacifica giurisprudenza, qualifica l'ordine demolitorio come provvedimento formalmente giurisdizionale ma sostanzialmente amministrativo – sanzione pecuniaria accessoria attribuita eccezionalmente al giudice penale –, la cui esecuzione permane di competenza del giudice penale ex art. 665 cod. proc. pen. anche a fronte dell'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.. 2.3. E' ben vero che, rispetto alla doglianza relativa alla necessità di verificare se, in concreto, la demolizione fosse tecnicamente praticabile senza compromettere la staticità del fabbricato e, conseguentemente, se non ricorressero i presupposti per la fiscalizzazione, la risposta dell’ordinanza risulta del tutto mancante. E' tuttavia altrettanto indubbio che il giudice non era tenuto, in difetto di allegazioni fattuali minime sulla natura di parziale difformità delle opere, ad instaurare officiosamente una complessa istruttoria tecnica sul rischio statico, diretta a verificare un presupposto (l’appartenenza all’ipotesi tipica di cui all’art. 34) che il ricorso non aveva neppure individuato in fatto. 2.4. In questa prospettiva, la carenza motivazionale dell’ordinanza sul tema della fiscalizzazione si rivela, non già sintomo di erronea applicazione della legge, ma naturale conseguenza della stessa inapplicabilità, ab origine, dell’istituto alla fattispecie. 2.5. Ed invero, con riguardo al profilo della mancata considerazione delle conseguenze derivanti per la struttura edilizia preesistente dall'esecuzione dell'ordine di demolizione e, quindi, la mancata applicazione della procedura di "fiscalizzazione" di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, di cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tener conto a parere della difesa, occorre precisare che l'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, recita: «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale». Questa disposizione è inserita in un articolo rubricato «Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire», ed in un contesto di disciplina in cui è reiteratamente indicato come presupposto di tale procedura, denominata di "fiscalizzazione" dell'illecito edilizio, l'essere state le opere realizzate «in parziale difformità» (cfr. commi 1, 2-bis e 2-ter). 2.6. Di conseguenza, costituisce principio consolidato quello secondo cui la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28747 del 11/05/2018, Pellegrino, Rv. 273291-01, e Sez. 3, n. 19538 del 22/04/2010, Alborino, Rv. 247187-01). 2.7. Ciò posto, con riferimento ad opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – come avvenuto nel caso di specie – l'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che le stesse sono da ritenere sempre o «in totale difformità» o «variazioni essenziali». In questo senso è chiaramente orientata anche la giurisprudenza, secondo la quale, infatti, in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 37169 del 06/05/2014, Longo, Rv. 260181-01, e Sez. 3, n. 1486 del 03/12/2013, dep. 2014, Aragosa, Rv. 258297-01). Ne discende, in conclusione, che la procedura di "fiscalizzazione" di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, siccome queste non possono essere mai ritenute «in parziale difformità» (Sez. 3, n. 1443 del 18/11/2019, B., Rv. 277724- 01). Peraltro, il provvedimento adottato dall'autorità amministrativa a norma dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 trova applicazione solo per le "difformità parziali", che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente e non in caso di nuova unità abitativa con aumento di volume e superficie (Sez. 3, n. 28747 del 11/5/2018, Pellegrino, Rv. 273291; Sez. 3, n. 19538 del 22/4/2010, Alborino, Rv. 247187, conf. Sez. 3, n. 24661 del 15/4/2009, Ostuni, Rv. 244021; Sez. 3, n. 13978 del 25/2/2004, Tessitore, Rv. 228451). 2.8. Nel caso di specie, invece, la ricorrente, come si legge dal capo di imputazione, ha eseguito, in assenza del permesso di costruire ed in zona sottoposta a vincolo ex artt. 131 e ss. d.lgs. 42 del 2004, su immobile sito in Torre Annunziata, le seguenti opere: sul lato nord un prolungamento di un balcone di mt. 1.5 con chiusura dello stesso consentendo una nuova volumetria nonché superficie della unità abitativa; sul lato sud una aggettatura di un balcone con parziali chiusure realizzando un nuovo vano cucina e sempre sul lato sud su altro balcone una cubatura accorpata al preesistente bagno. Da ciò si desume, pertanto, che le opere eseguite dalla ricorrente determinano una nuova unità abitativa con aumento di volume e superficie. 2.9. A ciò si aggiunga anche che le opere abusive, oltre ad essere state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sono state eseguite in zona sismica omettendo di depositare, prima dell’inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l’Ufficio del Genio Civile competente. Di conseguenza, la tesi difensiva, fondata sull’impossibilità tecnica e materiale di dare esecuzione all’ordine demolitorio senza pregiudizio o pericolo per la stabilità delle porzioni legittime dell’immobile è del tutto inconferente, perché fondata sull’erroneo presupposto dell’applicabilità del citato art. 34, nella specie inapplicabile per le ragioni indicate. Questa Corte ha infatti già affermato che, in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 – 01). Ne discende, pertanto, che, anche per tale ragione, è da escludersi la possibile sanatoria dell’opera edilizia in questione, nulla ostando pertanto all’esecuzione dell’ordine demolitorio. 2.10. Per completezza, occorre osservare che la difesa cita erroneamente, a supporto della sua tesi difensiva, la sentenza del Tar Catania (n. 686 del 21 febbraio 2025), la quale, dopo aver specificato cosa si intende per fiscalizzazione dell’abuso, afferma che si possa accedere a tale rimedio alternativo in tre ipotesi: in caso di mancanza, totale difformità o variazione essenziale dal titolo riferito a ristrutturazione edilizia (art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001); a fronte di accertata difformità solo parziale dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l'applicabilità anche agli interventi soggetti a s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, comma 1); all'esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (art. 38) – si noti come nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie. D’altro canto, invece, non è possibile ricorrere alla fiscalizzazione nell'ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una "nuova opera" in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o variazione essenziale dallo stesso (art. 31). Per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, è stato chiarito che questo tipo di intervento si verifica quando un immobile già esistente viene modificato, mantenendone però le caratteristiche essenziali. Tuttavia, se la trasformazione è totale e comporta non solo un significativo incremento volumetrico rispetto all’intero edificio, ma anche un cambiamento sostanziale della forma e dell’aspetto originario, l’intervento rientra nella categoria della nuova costruzione. Di conseguenza, anche alcune opere di ristrutturazione possono essere considerate nuove costruzioni qualora le modifiche apportate siano talmente rilevanti, in termini di volume e collocazione, da determinare una trasformazione radicale dell’immobile, rendendolo oggettivamente diverso da quello preesistente (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 2304 del 6 aprile 2020). Tuttavia, la ristrutturazione può essere riconosciuta come tale solo se le modifiche alla volumetria e alla sagoma rimangono contenute e comunque riconducibili alla struttura preesistente (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 328 del 19 gennaio 2016). Per quanto riguarda, invece, la distinzione tra interventi eseguiti senza permesso di costruire o con variazioni essenziali rispetto a quanto autorizzato e quelli realizzati con difformità parziali: si parla di difformità totale quando l'edificio realizzato differisce completamente dal progetto approvato sotto diversi aspetti, come la tipologia architettonica ed edilizia, la forma, la distribuzione e l’organizzazione dei volumi, la destinazione d’uso derivante dalle caratteristiche fisiche dell’immobile, o la creazione di nuovi volumi indipendenti; diversamente, la parziale difformità - secondo l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 1743 del 1° marzo 2021; sez. II, sentenza n. 6432 del 23 ottobre 2020) - si verifica quando un’opera, pur essendo contemplata nel titolo edilizio, viene eseguita con modalità differenti rispetto a quelle progettate e autorizzate. In questo caso, le modifiche riguardano elementi secondari e non essenziali della costruzione, e comportano variazioni qualitative e quantitative che non alterano la struttura portante dell'edificio. Nel caso di specie, come osservato, la ricorrente ha proceduto a realizzare un aumento di volume e superficie dell’immobile, rientrando tali opere nella definizione di nuova costruzione realizzate in totale difformità, a cui, pertanto, non si può applicare la fiscalizzazione dell’abuso indicato nell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380 del 2001.
    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/02/2026