TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1551 del 18 giugno 2009
Rifiuti. Disciplina transitoria D.Lv. 36-2003

Le previsioni transitorie dei commi 3 e 4 del d.lgs. 36 del 2003 impongono ai titolari di impianti già in esercizio alla data dell’entrata in vigore del decreto legislativo, l’obbligo di presentare un piano di adeguamento (da approvarsi da parte dell’autorità competente) che preveda anche i relativi «lavori di adeguamento»; è quindi evidente come l’obbligo di adeguarsi alla normativa sopravvenuta del d.lgs. 36/2003 imposto agli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo debba essere affermato, a maggior ragione e per evidenti ragioni sistematiche, anche nei confronti degli impianti non ancora entrati in esercizio.
N. 01551/2009 REG.SEN.
N. 01400/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima



ha pronunciato la seguente



SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ilva Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Gualtiero Marra, Francesco Perli, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio del Mare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
Regione Puglia - Bari, Comune di Statte, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota 29.5.2008 (prot. 026555), pervenuta alla società ILVA s.p.a. nel mese di giugno, con la quale la Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente, Vigilanza Ambientale - dopo aver riqualificato l’autorizzazione all’esercizio del 1° modulo della discarica ex 2^ categoria di tipo “C”, ora per rifiuti pericolosi ex d. lgs n. 36/03 ubicata in area “Cava Mater Gratiae” in località Statte (Ta) di ILVA s.p.a. come “una nuova autorizzazione per attività rientrante nella categoria 5.4 dell’allegato I al D.lgs n. 59/05”, ha negato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio richiesta da ILVA s.p.a. alla Provincia di Taranto con istanza 31.7.07, disponendo che “il gestore dovrà inoltrare domanda di AIA o integrando la domanda già presentata al Ministero o richiedendo AIA all’autorità competente”, nonché ha ritenuto applicabile l’art. 32-bis, lett. b) della L. 31/2008, subordinando l’avviamento delle sole attività preliminari all’esercizio della discarica alle condizioni di cui al parere del Comitato tecnico provinciale di Taranto, sezioni rifiuti e bonifiche, assunte con verbale n. 26 del 20.5.2008; dello stesso verbale n. 26 del 20.5.2008 (non noto alla ricorrente) del Comitato tecnico provinciale di Taranto, sezione rifiuti e bonifiche, cha ha subordinato il rilascio dell’autorizzazione provvisoria ex art. 32-bis, lett. b) della L. 31/2008, della discarica anzidetta alla presentazione di adeguamento al progetto ex d.lgs n. 36/2003 ed all’acquisizione de pareri ARPA e SISP; di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o conseguente;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determinazione del dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto n. 206 del 15/12/2008 a firma del Dott. Luigi Romandini con la quale ha disposto "di negare alla società ILVA s.p.a. - Stabilimento di Taranto nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ing. Emilio Riva, l'autorizzazione all'esercizio del 1° modulo della discarica di 2^ categoria di tipo C sita in area Mater Gratie del Comune di Taranto"; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, gli Avv. Perli e Marra per la ricorrente, l’Avv. Semeraro per la Provincia di Taranto e l’Avv. dello Stato Pedone per il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con deliberazione n. 619 del 4 giugno 1998, la Giunta Provinciale di Taranto autorizzava la realizzazione di una discarica di II categoria, tipo C sita all’interno dello stabilimento industriale di proprietà della ricorrente, località “Mater Gratiae”; una volta eseguiti i lavori, la ricorrente, con istanza 31 luglio 2007, chiedeva l’autorizzazione all’esercizio del I modulo della discarica per rifiuti pericolosi in questione.

Con una prima nota 24.10.2007 prot. n. 0048902, la Provincia di Taranto rilevava come, trattandosi di impianto di smaltimento connesso con una acciaieria di prima fusione, anche l’autorizzazione in questione dovesse confluire nel procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) già richiesta da ILVA; con nota 15.11.2007 prot. DSA-2007-0029546) il Ministero dell’ambiente rilevava, in buona sostanza, come l’A.I.A. potesse trovare applicazione solo dopo l’intervento dell’atto autorizzatorio e come, nelle more, dovesse trovare applicazione il quadro autorizzatorio previgente.

Con la nota 29.5.2008 prot. n. 02655, la Provincia di Taranto rilevava come, trattandosi di nuovo impianto, dovesse essere presentata una richiesta di Autorizzazione integrata ambientale al Ministero o ad altra amministrazione competente; la nota in questione era impugnata dalla ricorrente per: 1) violazione art. 17 d.lgs. 59 del 2005, violazione art. 2 decreto legge 180 del 2007, violazione di legge, errati e falsi presupposti; 2) violazione art. 2 d.l. 180 del 2007, violazione d.lgs. 36/2003, violazione di legge, errati e falsi presupposti; 3) violazione art. 2 e 3 l. 241 del 1990, violazione di legge, travisamento ed eccesso di potere; con il ricorso era anche proposta l’azione ex art. 21 bis l. 1034 del 1971 avverso il sostanziale silenzio serbato dall’Amministrazione provinciale sulla richiesta di autorizzazione all’esercizio della discarica.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso; la difesa dell’Amministrazione provinciale di Taranto sollevava altresì eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2008, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n.1058/2008, l’istanza di tutela cautelare proposta dalla ricorrente, assegnando alla Provincia di Taranto il termine del 15 dicembre 2008 per concludere «con un provvedimento espresso il procedimento di cui alla nota 24.9.2008 prot. n. 0048696».

Di conseguenza, con determinazione 15.12.2008 n. 206, il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto concludeva il procedimento, rigettando l’istanza proposta dalla ricorrente, sulla base della seguente motivazione: «la documentazione tecnica presentata dalla Società ILVA s.p.a. non è adeguata alla disposizioni tecnico-normative del d.lgs. n. 36/2003 per quanto prescritto dall’art. 17, co. 1 e co. 3 del medesimo decreto legislativo, così come anticipatamente riportato nella nota del 29.05.2008; al momento non è possibile adempiere a quanto prescritto dall’allegato 2, paragrafo 7, punto 7.1. al d.lgs. 36/2003 in quanto manca agli atti del Settore Ecologia di questa Provincia l’assenso espresso degli Enti addetti al controllo, ossia A.R.P.A. Puglia e SA.S.L.-S.I.S.P. per l’approvazione degli elaborati tecnici prodotti dalla Società, atteso che, ai sensi dell’art. 197 del d.lgs. 152/2006 per l’esercizio delle proprie funzioni in materia ambientale la Provincia si avvale per quanto previsto dalla l.r. 4/99, nonché per convenzione dell’A.R.P.A. Puglia e, istituzionalmente dell’A.S.L.-S.I.S.P.»

Anche il nuovo provvedimento di diniego era impugnato dalla ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 18 febbraio 2009, per: 1) violazione artt. 1-10 bis della l. 241 del 1990, violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, errati e falsi presupposti, contraddittorietà ed illogicità, assoluta carenza di motivazione; 2) violazione art. 17 del d.lgs. 29 del 2005, in relazione all’art.210 del d.lgs. 152 del 2006, eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità; 3) violazione art. 17, commi 1 e 3 dell’Allegato 2, paragrafo 7 punto 7.1 del d.lgs. 36 del 2003 in relazione all’art. 210 del d.lgs. 152/2006 e per quanto occorrer possa degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/1997; con i motivi aggiunti la ricorrente chiedeva altresì il risarcimento, anche in forma specifica, dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.

All'udienza del 20 maggio 2009 il ricorso passava quindi in decisione.


DIRITTO


Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dopo la concessione da parte della Sezione della tutela cautelare (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 19 novembre 2008n. 1058), l’Amministrazione provinciale di Taranto ha, infatti, emanato un nuovo provvedimento di diniego (la determinazione 15.12.2008 n. 206 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, impugnata dalla ricorrente, con i motivi aggiunti depositati in data 18 febbraio 2009) che ha totalmente superato e sostituito il primo provvedimento di diniego impugnato e fatto cessare ogni interesse alla decisione del ricorso, anche con riferimento all’azione ex art. 21 bis l. 1034 el 1971 proposta dalla ricorrente.

I motivi aggiunti depositati in data 18 febbraio 2009 sono poi fondati e devono pertanto essere accolti.

In primo luogo, la Sezione deve rilevare come non possano sussistere dubbi in ordine alla necessità di adeguare la discarica “Mater Gratiae” (che è stata realizzata in esecuzione della deliberazione n. 619 del 4 giugno 1998 della Giunta Provinciale di Taranto) alla normativa sopravvenuta del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti).

La soluzione è, infatti, agevolmente desumibile dalle previsioni transitorie dei commi 3 e 4 del d.lgs. 36 del 2003 che impongono ai titolari di impianti già in esercizio alla data dell’entrata in vigore del decreto legislativo, l’obbligo di presentare un piano di adeguamento (da approvarsi da parte dell’autorità competente) che preveda anche i relativi «lavori di adeguamento»; contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, è quindi evidente come l’obbligo di adeguarsi alla normativa sopravvenuta del d.lgs. 36/2003 imposto agli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo debba essere affermato, a maggior ragione e per evidenti ragioni sistematiche, anche nei confronti degli impianti (come quello in discorso) non ancora entrati in esercizio.

Fermo l’obbligo per la ricorrente di adeguarsi alle previsioni del d.lgs. 36 del 2003, la Sezione non può però mancare di rilevare come il provvedimento adottato dall’Amministrazione provinciale di Taranto (la determinazione 15.12.2008 n. 206 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente) sia caratterizzato da un evidente difetto di motivazione; in presenza di una complessa documentazione depositata dalla ricorrente, l’Amministrazione provinciale non poteva, infatti, trincerarsi dietro un generico «la documentazione tecnica presentata dalla Società ILVA s.p.a. non è adeguata alla disposizioni tecnico-normative del d.lgs. n. 36/2003 per quanto prescritto dall’art. 17, co. 1 e co. 3 del medesimo decreto legislativo», ma, in adempimento di corretti criteri di motivazione dell’atto amministrativo desumibili dalla previsione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, doveva individuare le ragioni concrete del diniego, evidenziando, in quali punti, la discarica realizzata dalla ricorrente non potesse essere considerata in linea con le previsioni del d.lgs. 36 del 2003; in altre parole, le circostanze portate all’attenzione della Sezione per tentare di giustificare in via postuma l’emanazione del provvedimento impugnato, dovevano essere vagliate nel procedimento amministrativo e costituire oggetto, se non risolte, di idonea ed analitica motivazione, in modo da permettere alla ricorrente una reale tutela giurisdizionale ed una possibilità concreta di rimuovere eventualmente i punti problematici, così salvando una attività realizzativa che appare del tutto irrazionale porre nel nulla, per ragioni esclusivamente formali.

La seconda serie motivazionale posta a base dell’atto impugnato («al momento non è possibile adempiere a quanto prescritto dall’allegato 2, paragrafo 7, punto 7.1. al d.lgs. 36/2003 in quanto manca agli atti del Settore Ecologia di questa Provincia l’assenso espresso degli Enti addetti al controllo, ossia A.R.P.A. Puglia e SA.S.L.-S.I.S.P. per l’approvazione degli elaborati tecnici prodotti dalla Società, atteso che, ai sensi dell’art. 197 del d.lgs. 152/2006 per l’esercizio delle proprie funzioni in materia ambientale la Provincia si avvale per quanto previsto dalla l.r. 4/99, nonché per convenzione dell’A.R.P.A. Puglia e, istituzionalmente dell’A.S.L.-S.I.S.P.») non è poi da considerarsi idonea a reggere, anche isolatamente presa, l’atto impugnato, in quanto fondata su una inesatta ricostruzione della fattispecie.

In linea generale, la Sezione condivide la prospettazione della Provincia di Taranto che individua nella previsione dell’allegato II, paragrafo 7, punto 7.1. al d.lgs. 36/2003 («l’autorità competente provvede ad approvare i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, nonché il piano finanziario di cui all'articolo 8, predisposti secondo quanto previsto dall'allegato 2. In particolare l'approvazione del piano di sorveglianza e controllo, che deve prevedere l'assenso degli Enti addetti al controllo, comporta anche l'individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto gestore per le varie matrici ambientali, la loro periodicità e le modalità di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni, in modo che tutti i soggetti coinvolti adottino procedure uniformi ed omogenee»), non la semplice disponibilità dell’A.R.P.A. e dell’A.S.L.-S.I.S.P. ad eseguire i controlli (come sostanzialmente prospettato dalla ricorrente), ma una vera e propria approvazione da parte delle stesse dei contenuti (potremmo dire, della stessa conformazione) dell’attività di controllo evidenziati da quell’atto fondamentale costituito dal «piano di sorveglianza e controllo» che deve essere presentato da parte del gestore; contrariamente a quanto rilevato dall’Amministrazione provinciale di Taranto, deve però rilevarsi come la stessa intitolazione del punto 7 dell’Allegato II al d.lgs 36 del 2003 chiarisca espressamente come si tratti di «adempimenti a carico dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione» e non del privato richiedente; la richiesta dell’approvazione da parte degli enti competenti al controllo del piano di sorveglianza e controllo del piano di sorveglianza e controllo presentato dalla ricorrente doveva pertanto essere effettuata d’ufficio da parte dell’Amministrazione provinciale di Taranto e non poteva costituire motivo per un provvedimento di diniego basato sulla semplice mancata acquisizione dell’assenso da parte del privato.

In definitiva, i motivi aggiunti devono essere accolti e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; nella rinnovazione delle operazioni di valutazione, l’Amministrazione provinciale di Taranto dovrà pertanto dare applicazione a quanto rilevato in sentenza in ordine alla necessità di procedere alla verifica in contraddittorio (tramite ovvia applicazione della previsione dell’art. 10 bis della l. 241 del 1990) in ordine ai punti di effettiva difformità tra l’impianto effettivamente realizzato dalla ricorrente (che, dalla stessa documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente, appare sostanzialmente difforme dal progetto autorizzato con delibera n. 619 del 4 giugno 1998 della G.P. di Taranto) e le previsioni del d.lgs. 36 del 2003, motivando eventualmente in maniera analitica e concreta l’eventuale provvedimento di diniego; dovranno poi essere acquisiti ad iniziativa della stessa Amministrazione provinciale di Taranto gli assensi degli enti di controllo sul piano di sorveglianza e controllo presentato dalla ricorrente ed ogni altro assenso posto a carico dell’Amministrazione procedente.

In mancanza della dimostrazione dell’effettiva spettanza del bene della vita (che, nella fattispecie concreta, non può non essere costituita dalla positiva dimostrazione della presenza di tutti i requisiti previsti dal d.lgs. 36 del 2003 per l’autorizzazione dell’esercizio dell’impianto), l’azione risarcitoria proposta da parte ricorrente non può, allo stato, trovare accoglimento.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa:

-dichiara improcedibile il ricorso, come da motivazione;

-accoglie i motivi aggiunti depositati in data 18 febbraio 2009 e, per l'effetto, dispone l’annullamento della determinazione 15.12.2008 n. 206 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto;

-rigetta l’azione risarcitoria proposta da parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 18 febbraio 2009, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)