MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 17 dicembre 2003
Modalita' di assegnazione della capacita' di import elettrico per l'anno 2004.
Gazzetta Ufficiale N. 297 del 23 Dicembre 2003
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge
27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate
modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero;
Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel
quale si prevede che, fatta salva la capacita' impegnata per i
contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica
destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto
disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad
un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di
bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti
idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale
nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale,
che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita'
istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti
idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di
assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base
anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per
cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro
delle attivita' produttive il compito di definire con propri
provvedimenti le quote di capacita' riservate per le assegnazioni
prioritarie sopracitate;
Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, secondo cui i contratti di fornitura stipulati dai clienti
aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti
all'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/1999 e ad essi non si applica quanto previsto
all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto, nonche' le successive
modifiche all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999 apportate con
l'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Tenuto conto dei principi della direttiva europea 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, da recepire
entro il 1° luglio 2004, in materia di criteri di gestione e
assegnazione della capacita' di interconnessione, e di quanto
previsto dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, efficace a partire dal
1° luglio 2004, secondo cui le autorita' nazionali di
regolamentazione garantiscono, tra l'altro, il rispetto delle norme
del regolamento medesimo in materia di gestione della congestione
sull'interconnessione tra Stati membri, instaurando adeguate forme di
cooperazione con la Commissione europea;
Tenuto conto che:
sulla base delle modalita' di assegnazione delle capacita' di
trasporto per gli anni 2002 e 2003, disposte rispettivamente con le
deliberazioni n. 301/01 e n. 190/02 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, risultano gia' assegnate dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale SpA, per contratti con clausola di
interrompibilita' istantanea del carico, una quota della capacita' di
trasporto sulla rete di interconnessione pari a 600 MW, per il
triennio 2002-2004, nonche' un'ulteriore quota di capacita' pari a
600 MW, per il biennio 2003 -2004;
le citate modalita' di assegnazione hanno recepito, tra l'altro,
la richiesta del Gestore della rete, avanzata con nota del
29 novembre 2001, di poter disporre, a livello nazionale e per un
periodo di almeno tre anni a partire dal 2002, di circa 1000 MW di
potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo
utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione,
della riserva di sistema, secondo modalita' adeguate a minimizzare
gli oneri del sistema;
Tenuto conto, inoltre, che:
con nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), si e'
disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il
periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto
sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un
valore comunicato al Gestore della rete dalla medesima Repubblica;
con nota ministeriale del 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), si e'
disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano,
per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita' disponibile
nella misura massima di 50 MW;
Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
del 16 luglio 2003 con la quale sono avanzate considerazioni sulle
linee attuative, per l'anno 2004, delle disposizioni in materia
introdotte dalla citata legge n. 273/2002 nonche' dal regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
Vista la lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale
SpA del 25 settembre 2003, con cui detta societa':
ha comunicato a questo Ministero ed all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas il valore della capacita' massima di importazione
relativa alla frontiera settentrionale, definito pari a 6.500 MW,
riservando ad una successiva comunicazione la suddivisione delle
capacita' di transito sulle singole frontiere;
ha segnalato l'esigenza di incrementare la sicurezza del sistema
elettrico italiano, proponendo di destinare la capacita' di
importazione incrementale assegnabile sul lato italiano, nella misura
di 100 MW, a clienti in grado di assicurare il servizio di
interrompibilita' istantanea del carico, con una quota di 40 MW
destinata a clienti della medesima categoria situati in Sardegna,
area caratterizzata da una maggiore necessita' del servizio di
interrompibilita';
ha altresi' proposto di potenziare anche il servizio di
interrompibilita' con preavviso, indicando un fabbisogno dell'ordine
di 2500 MW dei quali 80 MW da localizzarsi in Sardegna;
Vista la successiva lettera del Gestore della rete di trasmissione
nazionale SpA del 5 dicembre 2003 con la quale si comunica che, per
un periodo di tempo limitato ed in attesa della realizzazione di
alcune azioni, proposte dallo stesso Gestore agli operatori di rete
dei Paesi confinanti e gia' concordate con alcune parti, si rende
opportuno adottare un criterio di sicurezza per la determinazione
delle massime capacita' di trasporto in importazione sulle frontiere
settentrionali piu' severo rispetto a quello adottato negli anni
precedenti che comporta una riduzione a 6.050 MW della capacita'
massima, modulata nei periodi diurno e notturno, sulle medesime
frontiere e, quindi, delle capacita' assegnabili per i primi mesi
dell'anno 2004, nei termini sotto specificati e secondo le capacita'
individuabili per singola frontiera:
=====================================================================
| Francia | Svizzera | Austria |
Slovenia
=====================================================================
inverno-giorno | 2650
| 2800 |
220 | 380
inverno-notte | 2450
| 1600 |
180 | 320
estate-giorno | 2400
| 1950 |
200 | 300
estate-notte |
2250 | 1550
| 180 | 270
Vista l'ulteriore lettera del Gestore della rete di trasmissione
nazionale SpA dell'11 dicembre 2003 avente per oggetto il servizio di
interrompibilita', nella quale si conferma l'esigenza di disporre di
tale servizio per un periodo di tempo valutabile in almeno tre anni,
in relazione all'aumento dei consumi elettrici e alle previsioni
sull'andamento del parco di generazione; Considerato che l'avvio a
breve del mercato dell'energia elettrica e dei connessi mercati dei
servizi rende opportuno inquadrare il servizio di interrompibilita'
nell'ambito dell'organizzazione dell'attivita' di dispacciamento e
nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacita'
produttiva e che un indirizzo in tal senso e' stato rivolto
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 5 dicembre
2003, in modo che la stessa possa tenerne conto nella
regolamentazione tecnica al riguardo;
Vista la deliberazione n. 151/03 del 12 dicembre 2003
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, confermata in data
17 dicembre 2003, recante disposizioni urgenti transitorie per la
remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con
preavviso dei prelievi di energia elettrica, che disciplina le
modalita' di remunerazione del citato servizio per il triennio
2004-2006;
Considerato che, in base alla citata delibera n. 151/03, l'adesione
volontaria al nuovo sistema di remunerazione del servizio di
interrompibilita' da parte dei soggetti assegnatari per l'anno 2004
di bande di capacita' di trasporto richiedera' la rinuncia da parte
degli stessi soggetti, per la medesima potenza interrompibile, ai
diritti derivanti da tale assegnazione, comunicando tale rinuncia al
Gestore della rete di trasmissione nazionale prima della prevista
pubblicazione da parte del medesimo Gestore dei valori di capacita'
di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2004, rendendo in
tal modo disponibile per l'assegnazione una capacita' di trasporto
aggiuntiva rispetto a quella attualmente individuata dal Gestore
della rete;
Vista la successiva lettera del Gestore della rete di trasmissione
nazionale SpA del 16 dicembre 2003, relativa sempre alla fornitura
del servizio di interrompibilita', con la quale si precisa che il
fabbisogno, ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico
italiano, ammonta a 1.750 MW di interrompibilita' istantanea e 1.750
di interrompibilita' con preavviso per una durata di tre anni;
Considerato, inoltre, che:
in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della
capacita' di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n.
79/1999 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui
al precedente considerato, e' considerata adeguata l'assegnazione al
mercato vincolato di una quota di capacita' di trasporto su base
annuale pari a 2000 MW, calcolata tenuto conto della precedente
attribuzione per l'anno 2003 di 2200 MW e della potenziale domanda di
energia elettrica che sui due mercati si potra' manifestare nel
prossimo anno, in corrispondenza della riduzione della soglia di
consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale
di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della direttiva europea
2003/54/CE;
la capacita' di trasporto pari a 2000 MW di cui al precedente
alinea risulta necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali
di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del
19 febbraio 1997, al fine dell'importazione di energia elettrica per
il mercato vincolato;
una quota della capacita' di trasporto che si rendera'
disponibile a seguito delle eventuali rinunce da parte dei soggetti
attualmente assegnatari di capacita' di trasporto per l'anno 2004
potra' essere assegnata al mercato vincolato, in base alle
disposizioni di cui al presente decreto, con la finalita' di
compensare i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del sistema di
remunerazione del servizio di interrompibilita';
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i criteri generali di assegnazione della capacita' di
interconnessione a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del
sistema e delle forniture ai clienti del mercato vincolato, ritenendo
che per quanto non disposto dal presente decreto provveda l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas previa conclusione, secondo la
prassi maturata negli anni precedenti, dei necessari accordi con gli
organismi competenti degli Stati con i quali esiste interconnessione
con il sistema elettrico nazionale;
Ritenuto necessario tenere conto, nell'individuare le capacita'
utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2004, della temporanea
riduzione della capacita' di trasporto di cui alla citata lettera del
Gestore della rete di trasmissione nazionale, ferma restando la
successiva utilizzazione anche della rimanente capacita' di trasporto
a seguito di nuova comunicazione da parte dello stesso Gestore, che
dara' atto del raggiungimento delle garanzie di sicurezza richieste,
per la quale potranno essere emanate disposizioni integrative
rispetto a quanto gia' disposto con il presente decreto, per tener
conto della ripartizione della rimanente capacita' per singola
frontiera;
Visto il parere sullo schema di decreto espresso dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas con la delibera n. 142/03, trasmessa con
lettera del 12 dicembre 2003, subordinatamente a quanto indicato
nella stessa delibera, e con la delibera n. 154/03 del 17 dicembre
2003;
Vista la lettera del 12 dicembre 2003 con la quale il Gestore della
rete di trasmissione nazionale SpA:
comunica di aver raggiunto l'accordo anche con gli operatori
elvetici relativamente alle capacita' di trasporto temporaneamente
ridotte, nella misura gia' indicata nella citata lettera del 5
dicembre 2003;
precisa la suddivisione della capacita' massima di trasporto tra
le due frontiere settentrionali, nella misura di 5.800 MW
(inverno-giorno) sulla frontiera nord-ovest e 700 MW (inverno-giorno)
sulla frontiera nord-est, facendo presente che non e' ancora stato
raggiunto un accordo tra le parti relativamente all'attribuzione
della suddetta capacita' sulle singole frontiere che consenta,
quindi, di determinare il valore della capacita', ulteriore rispetto
a quella temporaneamente ridotta, assegnabile dall'Italia sulla
frontiera nord-ovest;
fa presente tuttavia che il valore minimo di tale incremento,
sulla base delle attuali proposte formulate dagli operatori dei paesi
confinanti sulla frontiera nord-ovest, e' individuabile in 190 MW
(inverno-giorno) e 990 (inverno-notte);
Ritenuto opportuno, cosi' come espresso nella citata delibera n.
142/03 dell'Autorita', al fine di dare maggior certezza agli
operatori, prevedere disposizioni per l'assegnazione, da effettuare
entro il 31 dicembre 2003, della capacita' di trasporto nella misura
temporaneamente ridotta nonche' della capacita' incrementale minima
assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-ovest, nella misura
sopraindicata, e di quella incrementale assegnabile dall'Italia sulla
frontiera nord-est, nella misura di 50 MW, ferma restando la
sospensione dell'utilizzo di tale capacita' incrementale sino
all'implementazione delle misure atte a mantenere la sicurezza di
funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi, che si presume
debba avvenire prima del 1° luglio 2004, e fatte salve l'attribuzione
per frontiera e la possibile assegnazione di eventuale altra
capacita' incrementale, sulla base degli accordi che saranno
raggiunti con gli operatori dei Paesi confinanti;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
assegnazione e' l'attribuzione di diritti di utilizzo di porzioni
di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica, al fine
dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnatario e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di
utilizzo di capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto e' la massima potenza destinabile, con
garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia
elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione)
nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito
orizzonte temporale;
contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della
direttiva europea 96/92/CE;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato
confinante;
frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con
la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est e' l'insieme delle frontiere elettriche con
l'Austria e con la Slovenia;
frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la
frontiera nord-est;
GRTN e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA;
servizio di interrompibilita' istantanea del carico e' il
servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di
connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in
tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalita'
definite dal medesimo GRTN;
Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione
e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999 e
dell'art. 35 della legge n. 273/2002, sono fissate modalita' e
condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per
l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di
trasmissione nazionale sulle. frontiere settentrionali e meridionale
per l'anno 2004, al fine di:
a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per
l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per
il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione
nazionale;
c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente
provvedimento disciplina:
a) la determinazione della quota della capacita' di trasporto per
l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato;
b) la definizione delle quote di capacita' riservate per le
assegnazioni prioritarie alle categorie di clienti identificate
dall'art. 35 della legge n. 273/2002;
c) l'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile ai
clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale per
l'importazione di energia elettrica.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in
ottemperanza ad accordi internazionali ovvero per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta le
disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al
precedente comma 2, lettere a), b) e c), concludendo i necessari
accordi con i competenti organismi degli Stati confinanti e
garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in
applicazione dei seguenti criteri generali:
a) le assegnazioni vengono effettuate dal GRTN;
b) l'assegnazione su base annuale viene svolta ripartendo, per
quanto possibile, la capacita' di trasporto proporzionalmente alle
quantita' richieste e prevedendo la cedibilita' delle capacita'
assegnate tra operatori anche attraverso un sistema organizzato di
scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti
riportati in allegato al regolamento CE n. 1128/2003;
c) vengono introdotte misure di carattere generale e non
discriminatorio per promuovere la pluralita' degli assegnatari di
capacita' di trasporto, anche tenendo conto delle quote di capacita'
di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi esteri;
d) le assegnazioni di termine piu' breve rispetto all'anno sono
basate su criteri di mercato coerenti agli orientamenti riportati in
allegato al regolamento CE n. 1128/2003;
e) per l'utilizzo della capacita' di trasporto assegnata dal GRTN
su base annuale, l'Autorita' provvede in materia di esenzione da
oneri di congestione, limitatamente all'ingresso di energia elettrica
importata.
Art. 3.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'importazione
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2004 su ciascuna delle frontiere elettriche con la
Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla
corrispondente capacita' di trasporto garantita dal GRTN, nella
misura temporaneamente ridotta come determinata in premessa per
quanto riguarda le frontiere settentrionali, dedotta la capacita' di
trasporto assegnata ai sensi del successivo art. 5, comma 1, al
netto:
a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera,
l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai
rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della
medesima capacita' di trasporto;
b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota
assegnata autonomamente dall'operatore di sistema greco, al massimo,
a 150 MW;
c) della quota gia' assegnata per l'anno 2004 su ciascuna
frontiera elettrica, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A della
deliberazione 5 dicembre 2001 n. 301/01 e degli articoli 4, comma
4.5, lettera b) e 14 dell'allegato A della deliberazione 21 novembre
2002, n. 190/02, ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare
il servizio di interrompibilita' istantanea di carico;
d) limitatamente alle frontiere settentrionali, di una quota di
capacita' di trasporto pari a 550 MW riservata a clienti idonei
direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' a
clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di
distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di
assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per
la potenza richiesta, con una quota pari a 40 MW destinata a clienti
idonei con le caratteristiche sopra descritte per punti di prelievo
siti in Sardegna.
2. Il GRTN provvede, contestualmente all'assegnazione della
capacita' di cui al comma 1 e con le medesime modalita', ad assegnare
anche la capacita' incrementale minima assegnabile dall'Italia sulla
frontiera nord-ovest, nella misura di 190 MW (inverno-giorno) e 990
(inverno-notte), nonche' di quella incrementale assegnabile
dall'Italia sulla frontiera nord-est, nella misura di 50 MW, il cui
utilizzo rimane condizionato all'implementazione delle misure atte a
mantenere la sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici
interconnessi, che si presume debba avvenire prima del 1° luglio
2004, e fatte salve l'attribuzione sulle frontiere nord-occidentale e
la possibile assegnazione di eventuale altra capacita' incrementale,
sulla base degli Accordi che saranno raggiunti con gli operatori dei
Paesi confinanti.
3. La quota di capacita' assegnabile annualmente, come determinata
ai commi 1 e 2, e' attribuita a clienti idonei o finali ed a consorzi
di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della
capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di
fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue, verificate su
base mensile, pena la decadenza dall'assegnazione.
Art. 4.
Assegnazione di capacita' di trasporto
in ottemperanza ad accordi internazionali
1. Il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Repubblica di San Marino e
allo Stato della Citta' del Vaticano capacita' di trasporto sulle
frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest,
distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza
dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal
medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di
dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo della
capacita' di trasporto di cui al precedente comma puo' essere
utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno
degli Stati cui ciascuna banda e' stata assegnata. Il GRTN verifica
il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche
avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio
nazionale, e comunica all'Autorita' eventuali violazioni.
Art. 5.
Assegnazione di capacita' di trasporto
per l'importazione di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato.
1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale, pari a 2.000
MW, necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla
frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la
controparte estera titolare del singolo contratto pluriennale, e'
riservata al titolare dei medesimi ovvero al soggetto acquirente
dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia
elettrica cosi' importata sia destinata ai clienti del mercato
vincolato.
Art. 6.
Criteri per la riassegnazione della capacita'
di trasporto gia' assegnata per l'anno 2004
1. La quota della capacita' di trasporto che si rendera'
disponibile a seguito delle eventuali rinunce da parte dei soggetti,
che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di
interrompibilita' istantanea di carico, assegnatari di capacita' di
trasporto garantita e non garantita per l'anno 2004 e' riassegnata
contestualmente all'assegnazione annuale da eseguire entro il
31 dicembre 2003, destinando ai clienti del mercato vincolato una
quota pari al 40% della complessiva capacita' di trasporto
riassegnabile e ai clienti idonei del mercato libero la rimanente
quota del 60%, secondo le modalita' definite all'art. 3, comma 3.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il GRTN comunica periodicamente e tempestivamente a questo
Ministero ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' di
definizione e realizzazione delle misure connesse alla sicurezza
della rete, in modo da consentire al piu' presto l'utilizzazione per
l'anno 2004 dell'ulteriore capacita' di trasporto, fino alla
capacita' massima attualmente prevista di 6.500 MW sulla frontiera
settentrionale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2003
Il Ministro: Marzano