Consiglio di Stato Sez. V n. 8316 del 17 ottobre 2024
Urbanistica.Permesso di costruire in sanatoria e decorrenza del termine per impugnare
La piena conoscenza - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti
Pubblicato il 17/10/2024
N. 08316/2024REG.PROV.COLL.
N. 00710/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2021, proposto da
Maria Maddalena Manna, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Urgo, Emanuele Montemarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3694/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli e dell’Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 ottobre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a, preso atto del deposito della nota di passaggio in decisione, è data la presenza dell'avv. De Stefano. In collegamento da remoto è presente l’avv. Errichiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato in data 23.11.2018, l’odierna appellante ha impugnato – chiedendone l’annullamento – il permesso di costruire n. 29 del 28.8.2018, rilasciato in sanatoria all’Istituto delle “Apostole del Sacro Cuore di Gesù”.
Il Comune di Casalnuovo di Napoli si è costituito e ha eccepito in primo luogo la tardività del ricorso, in quanto la ricorrente, a mezzo del suo legale avv. De Stefano (costituito nel giudizio proposto dalla stessa sig.ra Manna innanzi al Tar Napoli, n. 2343/2018 R.G.), già in data 3.9.18 era venuta a conoscenza del rilascio all’Istituto attuale controinteressato del permesso di costruire oggetto della presente impugnativa.
In particolare, alla detta data, la difesa del Comune aveva depositato nel giudizio n. 343/2018 R.G, non solo il permesso di costruire n. 29 del 28.08.18, ma anche la nota del Servizio Urbanistica, prot. n. 35722 del 30.08.18, di comunicazione alla sig.ra Manna dell’intervenuto rilascio del detto titolo in favore dell’Istituto Sacro Cuore.
Dunque, secondo il Comune, dal 3.9.18 la sig.ra Manna Maria Maddalena avrebbe avuto la formale conoscenza del rilascio del titolo impugnato e, conseguentemente, tale data segnerebbe il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni per la notifica del ricorso introduttivo.
Anche il controinteressato si è costituito in giudizio, depositando memoria nella quale ha parimenti eccepito l’irricevibilità del ricorso, in quanto l’impugnato permesso di costruire n. 29 del 28 agosto 2018 è stato comunicato dal Comune alla ricorrente in data 30 agosto 2018, come da sentenza del TAR Napoli n. 5966/18, passata in giudicato.
La ricorrente ha depositato una memoria per controdedurre sulla eccezione di tardività, sostenendo che, di per sé, l’avvenuto rilascio del permesso di costruire, in mancanza della conoscenza dei relativi elaborati, non poneva la ricorrente in condizione di valutarne la legittimità, né, conseguentemente, le forniva alcuna contezza circa l’effettiva lesione della propria situazione giuridica; dunque, poteva solo comportare l’onere di accedere agli atti al fine di verificare il progetto allegato e la relazione tecnica acclusi all’istanza edilizia in sanatoria (come, immediatamente, ha fatto, presentando istanza di accesso in data 4.9.2018).
Solo al momento del rilascio degli elaborati acclusi al titolo edilizio da parte del Comune resistente, precisamente, in data 5.10.2018, la ricorrente avrebbe avuto contezza dei vizi del provvedimento impugnato, potendo pertanto proporre relativo gravame, da ritenersi pertanto tempestivo.
Con sentenza n. 3694/2020 il TAR Napoli ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale l’appellante ha interposto appello, contestando la valutazione di tardività formulata dal giudice di prime cure, e riproponendo in sede di merito le censure già articolate nel ricorso introduttivo.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato con ricorso introduttivo del giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Casalnuovo di Napoli e l’Istituto controinteressato hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.10.2024 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consesso: “La piena conoscenza - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti” (C.d.S, V, 28.6.2024, n. 5771).
4. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel parallelo giudizio n. 2343/18 R.G. – parimenti proposto dall’odierna appellante innanzi al TAR Napoli nei confronti delle medesime parti dell’odierno giudizio, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Casalnuovo di Napoli all’istanza della ricorrente, volta all’adozione dei provvedimenti sanzionatori repressivi degli abusi edilizi asseritamente commessi dall'Istituto Apostole del Sacro Cuore di Gesù – il TAR partenopeo, con sentenza n. 5966/18, passata in giudicato, ha accertato che: “... risulta documentato e comunque incontestato che, successivamente alla notifica del ricorso, e più precisamente in data 28.08.18, il Servizio Urbanistica del Comune di Casalnuovo di Napoli ha rilasciato in favore dell’Istituto Apostole del Sacro Cuore di Gesù permesso di costruire in sanatoria n. 29, relativamente alle modifiche realizzate in difformità alla C.E. n. 8 del 21.03.96, che erano state anche oggetto dell’accertamento giudiziale di cui alla sentenza del T.A.R. Campania di Napoli n. 1287/2018, pubblicata il 28/02/2018 , e che di ciò l’Amministrazione Comunale resistente ha notiziato la ricorrente con nota prot. 35722 del 30/08/2018, versata agli atti del giudizio, proprio in riscontro alla diffida del 23.3.18 prot. n. 12703 a suo tempo inviata dalla sig.ra Manna”.
5. Orbene, l’accertamento – contenuto nella predetta sentenza TAR Napoli n. 5966/18, resa tra le medesime parti dell’odierno giudizio, e passata in giudicato – della conoscenza del titolo in sanatoria da parte dell’odierna appellante già in data 28.8.2018, radica senz’altro a tale data il dies a quo di decorrenza del termine di proposizione del ricorso, avendo l’odierna appellante senz’altro avuto a tale data “piena conoscenza” dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 41 co. 2 c.p.a, nei termini chiariti dalla citata giurisprudenza amministrativa.
6. Ne consegue che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essendo stato notificato in data 23.11.2018, deve ritenersi tardivo, talché del tutto correttamente il giudice di prime cure lo ha dichiarato irricevibile.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2024 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore