Consiglio di Stato Sez. IV n. 8324 del 17 ottobre 2024
Urbanistica.Richiesta di autorizzazione alla costruzione in deroga alle distanze minime dai tracciati delle linee ferroviarie

La richiesta di autorizzazione alla costruzione in deroga alle distanze minime dai tracciati delle linee ferroviarie sconta, ai fini del suo rilascio, una attività valutativa dell’amministrazione connotata da aspetti di spiccata discrezionalità tecnica, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 60 del d.p.r. 753/1980, insindacabile nel merito con riferimento alla scelta operata dall’amministrazione ove immune questa da vizi evidenti logici e da travisamento dei fatti.


Pubblicato il 17/10/2024

N. 08324/2024REG.PROV.COLL.

N. 08949/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8949 del 2023, proposto da A2g.Re s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Funeroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01838/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del diniego opposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alla concessione, in favore della società A2G.RE s.r.l., del nulla osta per la realizzazione di 14 box interrati in adiacenza alla rete ferroviaria.

2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:

a) la società A2G.RE s.r.l. chiedeva, in data 1 aprile 2016, al Comune di Salerno, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di n. 15 box auto interrati pertinenziali in via Monti di Salerno, posti in corrispondenza del km prog. 50+630 b.p. della linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;

b) il direttore del settore trasformazioni urbanistiche del Comune di Salerno, a seguito di successive integrazioni e modifiche, esprimeva, in data 9 ottobre 2016, con atto n. 153, parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, previa l’acquisizione in particolare del nulla-osta della Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

c) la società istante, in data 4 aprile 2017, chiedeva a RFI il nullaosta alla riduzione delle distanze prescritte dal d.p.r. n. 753/1980;

d) il Responsabile della Direzione territoriale produzione Napoli di RFI, con atto 2017/0003110, datato 8 maggio 2017, respingeva la richiesta di deroga perché ritenuta in contrasto con le norme dell’art. 60 del d.p.r. n. 753/1980 in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario, nonché della pubblica incolumità;

e) la società A2G.RE s.r.l. proponeva ricorso (nrg 1073/2017) al T.a.r. per la Campania (sezione staccata di Salerno) avverso il suddetto diniego;

f) nelle more del giudizio, R.F.I. depositava l’atto n. 2017/0007178 del 5 dicembre 2017, col quale veniva confermato il diniego della richiesta di deroga alla distanza per la realizzazione dei detti box auto interrati pertinenziali;

g) avverso il provvedimento n. 2017/0007178 del 5 dicembre 2017 la soc. A2G.RE proponeva motivi aggiunti;

h) le istanze cautelari proposte dalla società AG.RE per la sospensione dei suindicati atti, venivano respinte per mancanza di periculum;

i) con la sentenza n. 1468/2019, pubblicata il 12 agosto 2019, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, dichiarava improcedibile il ricorso principale n. 1073/2017 per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il primo provvedimento di rigetto delle richieste della soc. A2G.RE s.r.l. era stato superato dal nuovo, n. 2017/0007178 del 5 dicembre 2017, mentre accoglieva i motivi aggiunti proposti avverso tale secondo provvedimento avuto esclusivo riguardo al dedotto deficit istruttorio e motivazionale, con conseguente annullamento del provvedimento n. 2017/0007178 del 5 dicembre 2017;

l) il Responsabile della Direzione territoriale produzione Napoli di R.F.I. s.p.a. riesaminava l’istanza di deroga e, con atto datato 11 febbraio 2020, n. 2020/0000679, respingeva nuovamente l’istanza di autorizzazione in deroga;

m) la società A2G.RE proponeva, avverso il suddetto provvedimento, nuovo ricorso (n. 551/2020) al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno;

n) nel frattempo, la società A2G.RE proponeva appello avverso la sentenza n. 1468/2019;

o) con ordinanza n. 2343 del 30 aprile 2020, questo Consiglio (Sezione V) respingeva l’istanza cautelare di sospensione della sentenza perché “insussistente il periculum in mora, non ravvisandosi il pregiudizio grave e irreparabile per gli interessi pubblici rappresentati dall’Ente appellante: ed infatti, a seguito dell’annullamento ad opera della sentenza impugnata, per difetto di istruttoria e motivazione, della conferma di diniego alla costruzione in deroga alle distanze minime di cui all’art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) l’appellante Rete Ferroviaria Italiana ha reiterato in sede di riedizione del potere il diniego con ulteriore provvedimento contro il quale l’odierna appellata ha proposto autonomo ricorso”;

p) il Comune di Salerno, a sua volta, con determina n. 14 del 28 aprile 2020, archiviava, “respingendo”, l’istanza presentata in data 1 aprile 2016, prot. n. 55966, dalla società ricorrente per ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di box auto pertinenziali interrati in via Monti;

q) la soc. A2G.RE s.r.l., con nota prot. n. 74718 del 13 maggio 2020, chiedeva l’annullamento in autotutela dell’atto n. 14/2020;

r) il Comune di Salerno, con determina n. 0079912 del 22 maggio 2020, respingeva l’istanza di annullamento in autotutela per non avere la società ricorrente “nell’arco temporale di oltre tre anni … prodotto nessuno dei documenti necessari alla conclusione del procedimento”;

s) la soc. A2G.RE proponeva ulteriore ricorso avverso i suindicati atti del Comune (nrg. 963/2020); il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, riuniti i ricorsi n. 551/2020 e n. 963/2020 (di cui ai paragrafi “m”-“s”), li accoglieva con sentenza n. 1895/2020 del 9 dicembre 2020, annullando gli atti impugnati;

t) la soc. A2G.RE, con missiva datata 13 gennaio 2021, invitava R.F.I. a riesaminare l’istanza di deroga alle distanze; il Responsabile della Direzione produzione di Napoli di R.F.I., con atto n. 2021/0001183 del 26 febbraio 2021, comunicava l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della suddetta richiesta; la società soc. A2G.RE trasmetteva a RFI relazione tecnica a confutazione dei motivi ostativi, invitandola “a un’approfondita campagna di indagini” in contraddittorio;

u) R.F.I., con due provvedimenti, prot. n. 2021/0003070 del 19 maggio 2021 e n. P/2021/0003692 del 17 giugno 2021, respingeva nuovamente l’autorizzazione in deroga;

v) avverso i suddetti provvedimenti la soc. A2G.RE s.r.l. proponeva ricorso al T.a.r. (n. 1034/2021);

z) con sentenza n. 1896/2021 del 9 agosto 2021, il T.a.r. accoglieva il ricorso per difetto di istruttoria, in relazione alla mancata considerazione degli apporti partecipativi della società (relazione tecnica e controdeduzioni ai motivi ostativi);

zz) R.F.I. con atto del 17 settembre 2021, reiterava il “preavviso di diniego” e, infine, con provvedimento 1/P/2023/0003518 del 21 aprile 2023, denegava la richiesta di autorizzazione in deroga alle distanze per la realizzazione di 15 box auto interrati pertinenziali. Il diniego veniva così motivato: “L’intervento ricade in fascia identificata come ‘elevata pericolosità da frane’ secondo la cartografia di rischio prodotta dalla Provincia di Salerno; zona, quindi, già soggetta a criticità di natura idrogeologica. Quest’intervento viene a realizzarsi a distanza ridotta dall’infrastruttura civile ferroviaria risalente ai primi anni del secolo scorso, dunque, dove non risultano prevedibili gli effetti dell’interazione tra l’infrastruttura ferroviaria, realizzata con tecniche costruttive risalenti ai primi del ‘900, e le lavorazioni propedeutiche all’esecuzione della nuova opera. Non è constatabile l’impatto delle lavorazioni proposte, soprattutto ricordando che la linea interessata è di grande strategicità per il trasporto locale e nazionale anche in ottica del presunto aumento della circolazione ferroviaria e del potenziamento delle infrastrutture programmato dal Gruppo Ferrovie dello Stato”.

3. Da qui, l’odierno giudizio, introdotto con ricorso al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, iscritto al nrg 1066/2023.

3.1. Il ricorso veniva affidato a un unico, articolato, motivo di gravame per “violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.p.r. 753/80 e dell’art. 3 della l. 241/1990, eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione, anche in punto di pubblico interesse, travisamento dei fatti, perplessità e illogicità evidenti, sviamento di potere”.

3.2. Di seguito le censure:

a) La motivazione del provvedimento oggetto del presente ricorso sarebbe “più o meno la stessa dei precedenti” atti;

b) RFI non avrebbe tenuto “in alcuna considerazione le relazioni, i rilievi, le controdeduzioni e tutti gli altri elaborati grafici prodotti nel corso degli anni dalla soc. ricorrente a sostegno della fattibilità dell’intervento”;

c) nonostante “le numerose richieste di una ricognizione in contraddittorio, R.F.I. non solo non ha aderito alla richiesta, ma, di certo, non si è neppure recata sui luoghi per cui, poi, ha asserito, per giunta in forma dubitativa, una situazione di pericolo, inibente i lavori, che, invece, la società ricorrente, attraverso i propri tecnici e allo studio dell’effettivo stato dei luoghi, senz’altro esclude”;

d) il rifiuto di RFI “ad addivenire, in contraddittorio ed a spese della Società A2G.RE s.r.l., ad un’approfondita campagna di indagini (…) è dimostrazione evidente dello sviamento di potere che vizia gli atti impugnati col presente ricorso …”;

e) mentre le osservazioni della società sarebbero state il frutto di una “verifica in sito, estrapolate da dwg integrati da battute altimetriche sul sito”, le affermazioni di RFI sarebbero state rese in forma dubitativa e presuntiva, non supportate da alcun riscontro;

f) il fatto che l’infrastruttura ferroviaria sia stata realizzata agli inizi del ‘900 non impedirebbe l’esecuzione del progettato intervento e le lavorazioni propedeutiche all’esecuzione della progettata opera non metterebbero in alcun pericolo l’infrastruttura ferroviaria;

g) il presunto pericolo di frana discendente dalla cartografia, risulterebbe azzerato dagli studi effettuati per conto della società istante;

h) la realizzazione dei parcheggi costituirebbe “una condizione migliorativa rispetto all’attuale stato di fatto nello schema statico del muro di confine della ferrovia” che ridurrebbe “addirittura la pericolosità da frana”, anche tenuto conto delle tecniche di lavorazione utilizzate in grado di “azzerare” i pericoli;

i) quanto all’assunto per cui la realizzazione dei box potrebbe ostacolare un possibile ampliamento della tratta ferroviaria per il lato posto nei pressi degli stessi, non sarebbe la realizzazione dei box auto a impedire tale ampliamento bensì la presenza degli edifici già esistenti che si trovano a ridosso della suddetta linea ferroviaria nonché i piloni a sostegno del viadotto Alfonso Gatto;

l) i tecnici della società ricorrente, al contrario di R.F.I., avrebbero posto a base delle loro affermazioni, circa l’assenza di pericolosità relazioni geologiche, calcoli sulla paratia dei pali e tutta una serie di indagini compiute sui luoghi;

m) i garage, inoltre, sarebbero collocati a non meno di 8,20 metri dal “primo ferro del binario della linea ferroviaria”, per cui in “alcun modo siffatta realizzazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza pubblica o la conservazione della ferrovia, tanto più che la società si sarebbe già impegnata, nel caso di rilascio del permesso di costruire, a demolire i manufatti esistenti di sua proprietà più vicini alla linea ferroviaria;

n) la quota del solaio di calpestio dei box risulterebbe posta al di sotto della quota di riferimento dei binari ed i box avrebbero accesso da altra parte.

3.3. Si costituiva, nel giudizio innanzi al T.a.r., R.F.I. s.p.a.

3.4. Con sentenza del 26 luglio 2023, n. 1838, il T.a.r. respingeva il ricorso, in quanto “l’atto in questione definisce una scelta tecnico-discrezionale di R.F.I. e che pertanto, come tale, può essere in questa sede contestata nei soli limiti della manifesta irragionevolezza o dell’arbitrarietà, né può divenire oggetto di verificazione o C.T.U., pena illegittima intromissione nella discrezionalità amministrativa”, e compensava le spese.

4. Ha appellato la società A2G.RE s.r.l. che censura la sentenza per “error in iudicando e in procedendo - violazione degli artt. 63 e segg. del d.l.gs. 104/2010 e degli artt. 24 e 113 della costituzione - motivazione erronea, insufficiente perplessa e contraddittoria - violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.p.r. 753/80 e dell’art. 3 della l. 241/1990 - eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione, anche in punto di pubblico interesse, travisamento dei fatti, perplessità e illogicità evidenti - sviamento di potere”.

La società reitera, sostanzialmente, le censure dedotte nel ricorso di primo grado.

4.1. Si è costituita R.F.I. s.p.a. che, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, ne eccepisce l’inammissibilità sotto un duplice profilo:

a) l’atto di appello sarebbe stato “confezionato in forma eminentemente compilativa, attraverso la sostanziale riproposizione (anche testuale) delle censure rivolte in primo grado ai provvedimenti impugnati senza essere doverosamente assistito, però, da una critica alla decisione del primo Giudice”;

b) inammissibilità delle censure “a fronte della peculiare natura del dictum gravato, manifestazione della discrezionalità squisitamente tecnica della P.A., come tale assolutamente insindacabile da parte del G.A.”.

4.2. Con ordinanza 11 dicembre 2023, n. 4965, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a.”.

4.3. In data 11 maggio 2024, R.F.I. ha depositato memoria ex art 73 c.p.a. con la quale insiste per il rigetto del ricorso in appello.

5. All’udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di inammissibilità dell’appello.

7. Esse sono infondate.

8. Con riguardo alla prima delle eccezioni (genericità dei motivi – assenza di critiche alla sentenza), il Collegio osserva che la società appellante, nella riproposizione dei motivi dedotti con il ricorso di primo grado, ha censurato espressamente la sentenza ritenendo che:

a) il Giudice di prime cure non ha disposto “incombenti istruttori -consulenza tecnica o verificazione - ripetutamente, quanto vanamente, richiesti dalla società appellante”, nonostante “Le affermazioni contenute nell’atto impugnato … o sono errate o sono frutto della non perfetta comprensione della progettazione e dei dati tecnici posti a suo supporto”;

b) la motivazione della sentenza è stata ritenuta “abnorme, illogica e finanche contraddittoria. Infatti, per un verso, per negare l’ordinario, pieno, controllo di legittimità giudiziale, si afferma che si sarebbe in presenza di attività frutto di “scelta tecnico-discrezionale di R.F.I.”, per l’altro, per respingere la richiesta istruttoria, si afferma che si verificherebbe altrimenti una “illegittima intromissione nella discrezionalità amministrativa”;

c) il TAR, alla luce degli artt. 63 e segg. del c.p.a., avrebbe dovuto disporre incombenti istruttori, incidendosi altrimenti sullo stesso diritto di difesa dell’attuale appellante, in violazione, così, degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

9. Con riguardo alla seconda eccezione (insindacabilità delle scelte di merito della amministrazione), il Collegio osserva che nel giudizio innanzi al giudice amministrativo è insindacabile esclusivamente il merito dell’azione amministrativa, ossia le scelte basate su regole non giuridiche di opportunità, convenienza e buona amministrazione. Al contrario la discrezionalità amministrativa, supportata da parametri legislativi nel tempo sperimentati, è presieduta dalle regole di azione del buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), di cui sono oggi corollari i (positivizzati) principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 1, L. n. 241 del 1990). L’esercizio del potere discrezionale deve, dunque, rispettare i suddetti canoni e in questi limiti, e in tale estensione di ambito, il sindacato, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere, è sempre ammesso. Oltre questi limiti, l’azione amministrativa discrezionale diventa “merito” insindacabile se non nei casi di giurisdizione estesa al merito.

10. Nel merito, l’appello è infondato.

11. L'art. 49 del d.P.R. 11.7.1980 n. 753 stabilisce che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Tale norma si applica alle sole ferrovie in concessione o in gestione governativa, con esclusione, pertanto, degli altri servizi di trasporto pubblico assimilabili alle ferrovie in concessione ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del citato D.P.R. 753.

11.1. L'art. 60 dello stesso d.p.r. n. 753/1980 stabilisce che, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dai competenti uffici della M.C.T.C. riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

11.2. I suddetti uffici, prima di autorizzare le riduzioni delle distanze debbono dare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende ferroviarie interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

12. Come indicato nell'art. 60 citato, quattro sono le condizioni che vanno verificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni in deroga: sicurezza, conservazione della ferrovia, natura dei terreni, circostanze locali.

12.1. Preminente fra le suddette condizioni è quella del mantenimento della sicurezza.

12.2. Questa esigenza richiede, innanzi tutto, la necessità di conservare adeguati spazi sui lati della ferrovia allo scopo di salvaguardare la possibilità di eseguire interventi di soccorso in linea in caso di incidenti ferroviari.

12.3. In particolare, occorre tener conto che si debbono assicurare il libero transito e l'agevole manovra di macchine operatrici (autogru) occorrenti per l'eventuale spostamento, o rimozione, del materiale rotabile ferroviario eventualmente sviato, nonché il transito dei veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco; autoambulanze).

13. L'autorizzazione potrà, dunque, essere accordata sempre ché a seguito di essa, non resti compromessa la possibilità di eseguire agevolmente interventi di soccorso (sicurezza) o implementazioni del servizio pubblico in esercizio.

14. Il quadro normativo e fattuale sopra descritto si è reso necessario per chiarire che la richiesta di autorizzazione sconta, ai fini del suo rilascio, una attività valutativa dell’amministrazione connotata da aspetti di spiccata discrezionalità tecnica, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 60 del d.p.r. 753/1980, insindacabile nel merito con riferimento alla scelta operata dall’amministrazione ove immune questa da vizi evidenti logici e da travisamento dei fatti.

15. La società si è, invero, lamentata del deficit istruttorio e motivazionale del diniego oppostole da RFI, siccome non adeguatamente approfondito avuto riguardo al motivo ostativo rappresentato dalla evidenziata pericolosità in caso di assentita deroga.

16. Come dichiarato dalla stessa società appellante (v. pagina 17 del ricorso di primo grado), i “garage sarebbero collocati a non meno di 8,20 metri dal primo ferro del binario della linea ferroviaria”. Più precisamente, “l’opera interrata prevede una distanza minima dal primo ferro del binario della linea ferroviaria di 8,20 metri circa, mentre dal confine di proprietà la distanza è di circa 1.00 m.” (vedi perizia giurata depositata dalla società).

17. Ebbene, a fronte del tenore facoltativo e discrezionale delle valutazioni rimesse all’amministrazione, R.F.I. ha valutato l’istanza e ha ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, sussistenti ragioni preclusive alla concessione della autorizzazione richiesta per ragioni di sicurezza strettamente legate al fatto che si ricade in zona a elevata pericolosità di frane oltre che per gli altri motivi prima indicati.

18. L’istante ha allegato documentazione volta a comprovare, a suo dire, l’inesistenza di rischi concreti per la sicurezza. Tanto essa ha fatto sulla base di elaborati grafici, di una perizia giurata, di una relazione geologico-tecnica, nonché con la previsione di accurate tecniche di lavorazione degli scavi. Apporti procedimentali questi, a giudizio del Collegio, tuttavia non in grado di superare, ovvero revocare in dubbio, l’attendibilità delle ragioni ostative motivatamente opposte da RFI.

19. A ciò si aggiunga che, oltre alla valutazione di tipo tecnico-discrezionale di cui si è detto, R.F.I. ha anche individuato altra circostanza, consistente nella natura strategica che la linea ferroviaria riveste in quel tratto in ragione del traffico locale e nazionale e nella possibile espansione.

20. Tali elementi rendono plausibile la valutazione operata da RFI laddove questa, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ha accordato prevalenza all’interesse pubblico sotteso alle avvertite esigenze di sicurezza pubblica, rispetto all’interesse del privato alla realizzazione dei box a ridosso del confine ferroviario, nonché al funzionamento e all’espansione della linea.

21. In altri termini, la valutazione operata da Rfi s’appalesa non arbitraria né illogica.

22. Va in ultimo aggiunto che non appare ipotizzabile che RFI dovesse farsi carico di valutare l’impatto delle opere pertinenziali (box) con il potenziamento programmato della linea ferroviaria, in assenza di parametri tecnici certi e definiti sulla entità concreta del programmato potenziamento. Sufficiente a supportare l’istruttoria nonché la motivazione del provvedimento impugnato, è la circostanza che le opere in questione interessano il terrapieno contenitivo del tracciato ferroviario, nell’area oggetto del programmato potenziamento della linea ferroviaria.

23. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

24. Le spese del grado di giudizio possono essere compensate fra le parti, tenuto conto degli sviluppi che la vicenda ha avuto nel corso del tempo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Luigi Furno, Consigliere

Rosario Carrano, Consigliere