Consiglio di Stato Sez. IV n.4136 del 24 aprile 2023
Urbanistica.Sopraelevazione
In caso di sopraelevazione (art. 90 e poi comma 2 del TUED) si deve preventivamente richiedere l'autorizzazione sismica che ha una funzione non meramente accessoria bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico (segnalazione Ing. M. Federici)
Pubblicato il 24/04/2023
N. 04136/2023REG.PROV.COLL.
N. 04971/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4971 del 2022, proposto dai signori Giovanni Morvillo e Fabrizia Granieri, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
la signora Giulia Iaccarino, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 1272 del 17 maggio 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri e della signora Giulia Iaccarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito:
a) dal permesso di costruire n. 3821 del 22 aprile 2021 prot. n. 15093 rilasciato dal Comune di Angri in favore di Giulia Iaccarino ed avente per oggetto la realizzazione di un tetto termico di copertura del lastrico solare dell’unità immobiliare in sua proprietà, ubicata in Angri, via Badia n. 12 (fg. 16, particella 2624, sub 1), nonché ricadente in zona sismica di tipo 2 (“zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti”) ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003;
b) dal provvedimento del 10 giugno 2021, prot. n. 21813/U con il quale il Comune di Angri, rigettando l’istanza di annullamento in autotutela depositata dall’Avv. Giovanni Morvillo, comunicava che “non si ravvedono motivazioni per l’annullamento in autotutela del titolo ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990”;
c) dal parere di conformità del 15 ottobre 2020, emesso dall’Ufficio tecnico comunale di Angri.
2. Con il ricorso di primo grado sono stati proposti due motivi:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 90 degli artt. 2 e 4 della l. R. Campania n. 9 del 7 gennaio 1983, violazione e falsa applicazione del disposto di cui al paragrafo 8.4.3. delle “Norme tecniche di attuazione delle costruzioni 2018”, violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 c.c., Eccesso di potere per manifesta carenza istruttoria, insussistenza di qualsivoglia dato e/o elemento che dia prova dell’idoneità del fabbricato a sopportare il nuovo carico urbanistico, alta pericolosità dell’opera autorizzata.
Il provvedimento amministrativo impugnato sub a) sarebbe stato adottato dal Comune di Angri in contrasto con le previsioni di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli artt. 2 e 4 della legge regionale Campania n. 9 del 7 gennaio 1983.
Nel caso in esame le indicate disposizioni sarebbero state disattese dal Comune di Angri: l’amministrazione resistente, infatti, ha autorizzato la realizzazione “di un tetto termico di copertura” - costituito da un volume di ben 310 m.c. e da un’altezza utile media di 2,675 m. - senza che venisse preliminarmente acquisita dalla Signora Iaccarino la certificazione/autorizzazione del competente Ufficio tecnico regionale, sebbene costituisse condizione necessaria per il rilascio dell’impugnato titolo abilitativo n. 3821/2021.
Inoltre, poiché l’immobile si trova in zona ad elevato rischio sismico, avrebbero dovuto essere acquisti dalla Sig.ra Iaccarino la certificazione statica dell’Ufficio Provinciale del Genio Civile di Salerno (Ufficio tecnico regionale), di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 380/2001 nonché l’autorizzazione sismica dell’Ufficio Provinciale del Genio Civile di Salerno, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge regionale Campania n. 9 del 7 gennaio 1983 nonché il progetto di adeguamento sismico dell’immobile in esame, che non è stato acquisito sebbene fosse necessario ai sensi del Paragrafo 8.4.3. delle Norme Tecniche delle costruzioni del 2018 (“l’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda […] sopraelevare la costruzione […]”; rinvenendosi, altresì, che l’unico caso in cui non risulti necessario l’adeguamento è l’ipotesi di una “variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile”).
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione degli obblighi di vigilanza, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, sviamento di potere.
Le caratteristiche della sopraelevazione (310 mc. e un’altezza utile media di 2,675 mt.) consentirebbero alla Sig.ra Iaccarino di poter sfruttare e/o utilizzare la nuova fabbrica alla stregua di un’autonoma e/o indipendente unità abitativa per cui l’intervento edilizio autorizzato sembrerebbe essere affetto da una erronea, illegittima ed irragionevole istruttoria condotta dal Comune resistente, non essendo state in alcun modo valutate le reali ed oggettive caratteristiche strutturali dell’assentita opera edilizia, che non lascerebbero dubbio alcuno circa la vivibilità e l’abitabilità del nuovo intervento.
3. Con la impugnata sentenza il T.a.r. per la Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso degli appellanti e ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
4. Con l’appello in esame i Signori Giovanni Morvillo e Fabrizia Granieri hanno articolato i seguenti tre motivi di appello:
I. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 2 e 4 l.r. Campania, n. 9 del 7 gennaio 1983.
II. Error in iudicando, travisamento degli allegati tecnici depositati dalla contro interessata.
III. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 c.c. e dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Angri che ha depositato apposita memoria in data 23 settembre 2022 e memoria di replica in data 27 settembre 2022.
6. Si è costituita in giudizio la signora Giulia Iaccarino che ha depositato memoria in data 4 luglio 2022 e in data 26 settembre 2022.
La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello (pag. 3 memoria 4 luglio 2022) poiché gli appellanti non avrebbero contestato la idoneità sismica dell’intervento né il deposito sismico effettuato presso il Genio civile di Salerno fin da settembre 2021.
7. La parte appellante ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. il 24 settembre 2022 e memoria di replica il 4 ottobre 2022.
8. Con ordinanza n. 3251 dell’11 luglio 2022 l’istanza cautelare è stata accolta.
8.1. Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello in relazione alle chiare deduzioni degli appellanti, recate fin dal giudizio di primo grado, con le quali gli stessi hanno rappresentato l’asserita pericolosità della sopraelevazione per la quale è stato rilasciato il contestato titolo edilizio, le sue dimensioni che la farebbero ritenere una vera e propria mansarda nonché l’assenza della previa autorizzazione sismica del Genio Civile, peraltro prevista dal titolo edilizio n. 3821 del 2021 e non oggetto di contestazione.
10. In via ulteriormente preliminare il Collegio osserva quanto segue:
a) a seguito dell’appello e della sostanziale riproposizione da parte degli appellanti dei motivi proposti in prime cure, è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado;
b) il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le censure nuove proposte per la prima volta in questa sede, in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a.;
c) pertanto, per comodità espositiva, saranno prese in esame direttamente le censure poste a sostegno del ricorso proposto in prime cure (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. V, n. 5865 del 2015; sez. V, n. 5868 del 2015).
11. Nel merito, il ricorso di prime cure è fondato e, pertanto, l’appello deve essere accolto.
12. In punto di fatto, i ricorrenti appellanti hanno precisato di essere proprietari di una unità immobiliare, ubicata in Angri (SA) alla Via Badia - n. 12, identificata in Catasto di Salerno col foglio 16, particella n. 2624 Sub 16 - Categoria A/2, con sottostante porzione di piano seminterrato, identificato col foglio 16, particella n. 2624 Sub 10 - Categoria C/2 e di essere venuti a conoscenza del fatto che la proprietaria del piano soprastante, Sig.ra Giulia Iaccarino, aveva richiesto al Comune di Angri il rilascio di formale titolo edilizio, per la realizzazione “di un tetto termico di copertura, su immobile sito alla Via Badia […] identificato al catasto fabbricati al foglio 16 mappale n. 2624, sub 17”, effettivamente rilasciato in data 22 aprile 2021.
13. Con il primo motivo di ricorso in prime cure i ricorrenti appellanti hanno lamentato la illegittimità del permesso di costruire per l’asserito contrasto con le disposizioni dell’art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 2 e 4 della legge regionale Campania n. 9 del 7 gennaio 1983 e in particolare la mancanza della previa acquisizione dell’autorizzazione sismica, che sia il Comune di Angri che la controinteressata opinano che possa essere ottenuta anche successivamente rispetto al rilascio del titolo edilizio.
13.1. In particolare:
- l’art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede “è consentita […] la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura […] in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico”.
- l’art. 2, comma 2, l. r. Campania n. 9 del 7 gennaio 1983 prevede che “il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all’art. 1 presso l’Ufficio provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma competente per territorio […].
- l’art. 4, comma 1, lett. d), l.r. citata n. 9 del 7 gennaio 1983 prevede che “i Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità: […] le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001”.
Inoltre, da un lato la classificazione fortemente sismica del territorio in cui ricade l’edificio, dall’altro la natura di sopraelevazione farebbero sì che debba essere applicato l’art. 1127, comma 2, c.c. in base al quale “la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono”.
14. Il motivo è fondato.
In primo luogo, si osserva che i disposti normativi sopra citati prevedono l’acquisizione previa e non successiva dell’autorizzazione sismica per il caso di sopraelevazioni di edifici e ciò vale tanto più in zone classificate come “sismiche”, qual è quella in cui ricade l’immobile in esame.
In aggiunta a ciò, nel caso in esame, è lo stesso permesso di costruire rilasciato a prevedere alla lettera O) che l’inizio dei lavori è subordinato alla preventiva autorizzazione sismica da parte dell’Ufficio del Genio civile di Salerno; si noti che la controinteressata non ha impugnato la relativa parte del permesso di costruire laddove prevede siffatta previa acquisizione.
Invero, l’oggetto del permesso di costruire è formalmente costituito da un tetto termico di copertura e tuttavia le dimensioni dello stesso (310 m.c. e un’altezza utile media di 2,675 m.) fanno sì che si sia in presenza di una vera e propria sopraelevazione con la consequenziale applicazione delle norme sopra citate.
Si osserva, in proposito, che il discrimine tra “tetto termico” e “sopraelevazione” non può essere ricondotto alla mera altezza media del manufatto (nel caso in esame di poco inferiore alla categoria dell’abitabilità e dal computo a fini urbanistici) ma deve essere presa in considerazione anche la volumetria dell’abitacolo, che nel caso in esame è significativa poiché è di circa 310 mc. (116 mq. di superficie coperta per h. 2,675).
La struttura erigenda ha quindi, almeno potenzialmente, le caratteristiche dell’abitabilità per cui non può essere considerata un mero “volume tecnico”, concetto nel quale ricadono esclusivamente quei volumi che sono unicamente diretti a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono essere ubicati all’interno delle parti abitabili dell’edificio, sebbene sia consentito l’accesso al loro interno finalizzato alla manutenzione degli impianti ivi contenuti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2467 del 2014, Sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2565).
Conseguentemente, il motivo va accolto poiché nel caso in esame sarebbe stata necessaria la previa acquisizione dell’autorizzazione del Genio civile, che ha una funzione non meramente accessoria bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico (ex multis. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2019 n. 7151).
15. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina la riforma della sentenza impugnata (potendosi, dunque, prescindere dall’esame del secondo motivo svolto in prime cure, che esula almeno in parte dalla giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento al profilo relativo alla asserita violazione dell’art. 1127 c.c.) e l’accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado, con annullamento degli atti con il medesimo impugnati.
16. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate in presenza di giusti motivi consistenti nella particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 4971/2022, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore